Art. 16. 
 Disposizioni applicabili alle importazioni nella Comunita' europea 
 
  1. Salvo quanto previsto dal presente decreto, alle importazioni di
animali, sperma, ovuli ed embrioni di cui all'articolo 1, comma 1, si
applicano le norme stabilite dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n.
93, e successive modifiche. 
 
          Nota all'art. 16: 
              - Per quanto concerne il D.Lgs. 3 marzo  1993,  n.  93,
          vedi in nota alle premesse.