Art. 17
                 Misure sanitarie alle importazioni

  1.  Gli  animali  e  lo  sperma,  gli  ovuli e gli embrioni, di cui
all'articolo 11 possono essere importati solo se:
a) provengono  da un Paese terzo o parte di esso nonche' da un centro
   di  raccolta  e  stabilimento  riconosciuto  compresi  in  elenchi
   predisposti in sede comunitaria;
b) sono  accompagnati  da  un  certificato  sanitario  firmato  dalla
   competente  autorita'  del paese esportatore e conforme al modello
   predisposto  in  sede comunitaria, che attesti che gli animali, lo
   sperma,   gli  ovuli  e  gli  embrioni  soddisfano  le  condizioni
   supplementari  stabilite  dalla  Commissione europea od offrono le
   garanzie  equivalenti  eventualmente  richieste  o  provengono  da
   centri;  organismi, istituti o centri di raccolta riconosciuti che
   offrono le citate condizioni o garanzie.
  2.  Il Ministero della sanita' cura la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana degli elenchi di cui al comma 1,
lettera a), e dei modelli di certificato sanitario di cui al comma 1,
lettera b).
  3.  In  attesa  degli  elenchi  di  cui  al comma 1, lettera a), si
applicano  le  disposizioni  nazionali in materia di accertamento dei
requisiti sanitari nei Paesi terzi.