Art. 17 Misure sanitarie alle importazioni 1. Gli animali e lo sperma, gli ovuli e gli embrioni, di cui all'articolo 11 possono essere importati solo se: a) provengono da un Paese terzo o parte di esso nonche' da un centro di raccolta e stabilimento riconosciuto compresi in elenchi predisposti in sede comunitaria; b) sono accompagnati da un certificato sanitario firmato dalla competente autorita' del paese esportatore e conforme al modello predisposto in sede comunitaria, che attesti che gli animali, lo sperma, gli ovuli e gli embrioni soddisfano le condizioni supplementari stabilite dalla Commissione europea od offrono le garanzie equivalenti eventualmente richieste o provengono da centri; organismi, istituti o centri di raccolta riconosciuti che offrono le citate condizioni o garanzie. 2. Il Ministero della sanita' cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana degli elenchi di cui al comma 1, lettera a), e dei modelli di certificato sanitario di cui al comma 1, lettera b). 3. In attesa degli elenchi di cui al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni nazionali in materia di accertamento dei requisiti sanitari nei Paesi terzi.