Art. 18. 
                              Controlli 
 
  1. Gli animali, lo sperma, gli ovuli  e  gli  embrioni  di  cui  al
presente decreto possono essere importati solo se: 
    a) sono accompagnati da un certificato sanitario  rilasciato  dal
veterinario  ufficiale  conforme  al  modello   stabilito   in   sede
comunitaria; 
    b)  hanno  subito,  con  esito  favorevole  presso  un  posto  di
ispezione frontaliero abilitato, i  controlli  previsti  dal  decreto
legislativo 3 marzo 1993, n. 93, e successive modifiche; 
    c)  sono  stati  sottoposti,  prima  della  spedizione  verso  il
territorio comunitario, ad un  controllo  del  veterinario  ufficiale
inteso ad assicurare il rispetto delle norme sulla  protezione  degli
animali durante  il  trasporto  di  cui  al  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 532, e successive  modifiche,  in  particolare  per
quanto riguarda l'abbeveraggio e l'alimentazione; 
    d) sono stati sottoposti, se si tratta degli animali di cui  agli
articoli da 5 a 10, ad un periodo di quarantena secondo modalita'  da
stabilire in sede comunitaria 
  2.  In  attesa  delle  disposizioni  comunitarie   concernenti   le
modalita' di applicazione del comma 1, alle importazioni da un  Paese
terzo per il quale  non  siano  stati  fissati  requisiti  a  livello
comunitario, restano applicabili le norme vigenti  purche'  non  piu'
favorevoli di quelle previste per gli scambi. 
 
          Note all'art. 18: 
              - Per quanto concerne il D.Lgs. 3 marzo  1993,  n.  93,
          vedi in nota alle premesse. 
              -  Il  D.Lgs.  30  dicembre  1992,  n.  532,   riguarda
          attuazione  della  direttiva   91/628/CEE   relativa   alla
          protezione degli animali durante il trasporto.