Art. 18. Controlli 1. Gli animali, lo sperma, gli ovuli e gli embrioni di cui al presente decreto possono essere importati solo se: a) sono accompagnati da un certificato sanitario rilasciato dal veterinario ufficiale conforme al modello stabilito in sede comunitaria; b) hanno subito, con esito favorevole presso un posto di ispezione frontaliero abilitato, i controlli previsti dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, e successive modifiche; c) sono stati sottoposti, prima della spedizione verso il territorio comunitario, ad un controllo del veterinario ufficiale inteso ad assicurare il rispetto delle norme sulla protezione degli animali durante il trasporto di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532, e successive modifiche, in particolare per quanto riguarda l'abbeveraggio e l'alimentazione; d) sono stati sottoposti, se si tratta degli animali di cui agli articoli da 5 a 10, ad un periodo di quarantena secondo modalita' da stabilire in sede comunitaria 2. In attesa delle disposizioni comunitarie concernenti le modalita' di applicazione del comma 1, alle importazioni da un Paese terzo per il quale non siano stati fissati requisiti a livello comunitario, restano applicabili le norme vigenti purche' non piu' favorevoli di quelle previste per gli scambi.
Note all'art. 18: - Per quanto concerne il D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 93, vedi in nota alle premesse. - Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 532, riguarda attuazione della direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto.