Art. 19. Obbligo di certificazione sanitaria 1. Gli animali, compresi gli uccelli da voliera, lo sperma, gli ovuli e gli embrioni oggetto del presente decreto, transitati attraverso il territorio di un Paese terzo, possono essere introdotti nel territorio nazionale solo se accompagnati da un certificato sanitario che attesti l'osservanza dei requisiti prescritti dal presente decreto.