Art. 19. 
                 Obbligo di certificazione sanitaria 
 
 1. Gli animali, compresi gli uccelli  da  voliera,  lo  sperma,  gli
ovuli  e  gli  embrioni  oggetto  del  presente  decreto,  transitati
attraverso il territorio di un Paese terzo, possono essere introdotti
nel territorio nazionale  solo  se  accompagnati  da  un  certificato
sanitario che  attesti  l'osservanza  dei  requisiti  prescritti  dal
presente decreto.