Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) "scambi": gli scambi come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e succes- sive modifiche; b) "animali": esemplari appartenenti alle specie di animali diverse da quelle disciplinate da specifiche normative sanitarie comunitarie; c) "organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto": qualsiasi istituzione permanente, geograficamente limitata, riconosciuta conformemente all'articolo 13, comma 3, in cui animali di una o piu' specie sono abitualmente tenuti o allevati a fini commerciali o no e destinati esclusivamente all'esposizione e a fini educativi, alla conservazione della specie, alla ricerca scientifica fondamentale o applicata o all'allevamento per esigenze di ricerca; d) "malattie soggette a denuncia": le malattie incluse nell'allegato A; e) "autorita' competente": quella di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e succes- sive modifiche. 2. Ai fini del presente decreto si applicano per analogia le definizioni di cui all'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modifiche, nonche' all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555, e successive modifiche, e all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587, e successive modifiche, escluse quelle relative ai centri e organismi riconosciuti.
Note all'art. 2: - Per quanto concerne il D.Lgs. 30 gennaio 1993, n. 28 vedi in nota alle premesse. L'art. 2, comma 1, lettera b), del suddetto decreto cosi' recita: "1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) (Omissis); b) "scambi": scambi tra Stati membri ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, del trattato di Roma; a)-e) (Omissis); f) "autorita' competente": Il Ministero della sanita', "o quello individuato" ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614". - La legge 30 aprile 1976, n. 397, riguarda norme sanitarie sugli scambi di animali tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunita' economica europea. L'art. 2 della suddetta legge cosi' recita: "Art. 2. - Ai sensi della presente legge si intende per: a) azienda: il complesso agricolo o la stalla del commerciante ufficialmente controllati, situati nel territorio di uno Stato membro, nei quali sono tenuti o abitualmente allevati animali da allevamento, da produzione o da macello; per quanto riguarda le stalle dei commercianti situate nel territorio della Repubblica italiana, devono intendersi come ufficialmente controllate quelle autorizzate ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e dell'art. 20, D.M. 1 giugno 1968 e dell'art. 23 del D.M. 3 giugno 1968 rispettivamente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 13 settembre 1968 e n. 234 del 14 settembre 1968; b) animale da macello: l'animale della specie bovina o suina destinato, subito dopo l'arrivo nel Paese destinatario, ad essere condotto direttamente al macello o a un mercato; c) animali da allevamento o da produzione: gli animali delle specie bovina e suina diversi da quelli destinati all'allevamento, alla produzione di latte di carne o al lavoro; d) allevamento bovino ufficialmente indenne da turbecolosi: allevamento bovino che risponde alle condizioni indicate nell'allegato A, punto I; e) allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi: l'allevamento bovino che risponde alle condizioni indicate nell'allegato A, punto II A 1, punti I o 1-bis; f) allevamento bovino indenne da brucellosi: allevamento bovino che risponde alle condizioni indicate nell'allegato A, punto II A 2; g) suino indenne da brucellosi: l'animale della specie suina che risponde alle condizioni indicate nell'allegato A, punto II B 1; h) allevamento suino indenne da brucellosi: allevamento suino che risponde alle condizioni indicate nell'allegato A, punto II B 2; i) zona indenne da epizoozia: la zona di un diametro di 20 km, entro la quale, secondo accertamenti ufficiali, non si e' avuto da almeno trenta giorni prima del carico: 1) per gli animali della specie bovina: alcun caso di afta epizootica; 2) per gli animali della specie suina: alcun caso di afta epizootica, di malattia vescicolare dei suini o di paralisi suina contagiosa (morbo di Teschen); j) malattie soggette a denuncia obbligatoria: le malattie elencate nell'allegato E; k) veterinario ufficiale: il vetennario designato dall'autorita' centrale competente dello Stato membro; per la Repubblica italiana deve intendersi il veterinario provinciale; l) Paese speditore: lo Stato membro dal quale gli animali delle specie bovina e suina sono spediti verso un altro Stato membro; m) Paese destinatario: lo Stato membro a destinazione del quale sono spediti gli animali della specie bovina e suina provenienti da un altro Stato membro; n) regione: parte del territorio di superficie minima di 2000 kmq e comprendente almeno una delle seguenti circoscrizioni amministrative: per il Belgio: Province/Provincie, per la Germania: Regierungbezirk, per la Danimarca: Amt o isola, per la Francia: Departement, per l'Italia: Provincia, per il Lussemburgo: per i Paesi Bassi: Provincie, per il Regno Unito: per l'Inghilterra, il Galles e l'Irlanda del Nord: County, per la Scozia: District o Island Area, per l'Islanda: County o) (azienda ufficialmente indenne da peste suina, un'azienda: 1) in cui non si sono accertati casi di peste suina almeno negli ultimi dodici mesi; 2) in cui non sono presenti suini vaccinati contro la peste suina negli ultimi dodici mesi; 3) in cui la vaccinazione contro la peste suina non e' stata autorizzata da almeno dodici mesi; 4) che si trovi al centro di una zona con un raggio di 2 km in cui la peste suina, non sia stata accertata almeno negli ultimi dodici mesi). p) (Stato membro o regione ufficialmente indenne da peste suina, uno Stato membro o una regione: 1) in cui non si sono accertati casi di peste suina almeno negli ultimi dodici mesi; 2) in cui la vaccinazione contro la peste suina non e' stata autorizzata da almeno dodici mesi; 3) in cui le aziende non presentano suini vaccinati contro la peste suina negli ultimi dodici mesi). q) (Stato membro, regione o azienda indenne da peste suina: uno Stato membro, una regione o un'azienda in cui non si sono accertati casi di peste suina almeno negli ultimi dodici mesi). r) allevamento indenne da leucosi bovina enzootica: un allevamento che soddisfa le condizioni previste all'allegato G, capitolo I, lettera A; s) Stato membro o regione indenne da leucosi bovina enzootica: una regione o uno Stato membro che soddisfa i requisiti fissati nell'allegato G, capitolo I, lettera B". - Il D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 555 riguarda il regolamento per l'attuazione della direttiva 91/67/CEE che stabilisce norme di polizia sanitaria per i prodotti di acquacoltura.