Art. 2. 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) "scambi": gli scambi come definiti dall'articolo 2,  comma  1,
lettera b), del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e succes-
sive modifiche; 
    b) "animali":  esemplari  appartenenti  alle  specie  di  animali
diverse da quelle  disciplinate  da  specifiche  normative  sanitarie
comunitarie; 
    c) "organismo, istituto  o  centro  ufficialmente  riconosciuto":
qualsiasi   istituzione   permanente,    geograficamente    limitata,
riconosciuta conformemente all'articolo 13, comma 3, in  cui  animali
di una o piu' specie sono  abitualmente  tenuti  o  allevati  a  fini
commerciali o no e destinati esclusivamente all'esposizione e a  fini
educativi, alla conservazione della specie, alla ricerca  scientifica
fondamentale o applicata o all'allevamento per esigenze di ricerca; 
    d)  "malattie  soggette  a   denuncia":   le   malattie   incluse
nell'allegato A; 
    e) "autorita' competente": quella di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera f), del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e succes-
sive modifiche. 
  2. Ai fini del  presente  decreto  si  applicano  per  analogia  le
definizioni di cui all'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 397,
e successive modifiche, nonche' all'articolo 2, comma 1, lettera  e),
del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555,
e successive modifiche, e all'articolo 2 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 3  marzo  1993,  n.  587,  e  successive  modifiche,
escluse quelle relative ai centri e organismi riconosciuti. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per quanto concerne il D.Lgs. 30 gennaio 1993, n.  28
          vedi in nota alle premesse. L'art. 2, comma 1, lettera  b),
          del suddetto decreto cosi' recita: 
              "1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
              a) (Omissis); 
              b) "scambi": scambi tra Stati membri ai sensi dell'art.
          9, paragrafo 2, del trattato di Roma; 
              a)-e) (Omissis); 
              f) "autorita' competente": Il Ministero della  sanita',
          "o quello individuato" ai sensi del decreto del  Presidente
          della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614". 
              - La legge 30  aprile  1976,  n.  397,  riguarda  norme
          sanitarie sugli scambi di animali tra l'Italia e gli  altri
          Stati membri della Comunita' economica  europea.  L'art.  2
          della suddetta legge cosi' recita: 
              "Art. 2. - Ai sensi della  presente  legge  si  intende
          per: 
              a) azienda: il  complesso  agricolo  o  la  stalla  del
          commerciante   ufficialmente   controllati,   situati   nel
          territorio di uno Stato membro, nei  quali  sono  tenuti  o
          abitualmente allevati animali da allevamento, da produzione
          o  da  macello;  per  quanto   riguarda   le   stalle   dei
          commercianti  situate  nel  territorio   della   Repubblica
          italiana, devono intendersi come ufficialmente  controllate
          quelle autorizzate ai  sensi  dell'art.  17  del  D.P.R.  8
          febbraio 1954, n. 320 e dell'art. 20, D.M. 1 giugno 1968  e
          dell'art.  23  del  D.M.  3  giugno  1968   rispettivamente
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 13 settembre
          1968 e n. 234 del 14 settembre 1968; 
              b) animale da macello: l'animale della specie bovina  o
          suina   destinato,   subito   dopo   l'arrivo   nel   Paese
          destinatario, ad essere condotto direttamente al macello  o
          a un mercato; 
              c) animali da allevamento o da produzione: gli  animali
          delle specie bovina e suina  diversi  da  quelli  destinati
          all'allevamento, alla produzione di latte  di  carne  o  al
          lavoro; 
              d)  allevamento   bovino   ufficialmente   indenne   da
          turbecolosi:   allevamento   bovino   che   risponde   alle
          condizioni indicate nell'allegato A, punto I; 
              e)  allevamento   bovino   ufficialmente   indenne   da
          brucellosi:  l'allevamento   bovino   che   risponde   alle
          condizioni indicate nell'allegato A, punto II A 1, punti  I
          o 1-bis; 
              f)   allevamento   bovino   indenne   da    brucellosi:
          allevamento bovino che risponde  alle  condizioni  indicate
          nell'allegato A, punto II A 2; 
              g) suino indenne da brucellosi: l'animale della  specie
          suina che risponde alle condizioni  indicate  nell'allegato
          A, punto II B 1; 
              h) allevamento suino indenne da brucellosi: allevamento
          suino che risponde alle condizioni  indicate  nell'allegato
          A, punto II B 2; 
              i) zona indenne da epizoozia: la zona di un diametro di
          20 km, entro la quale, secondo accertamenti ufficiali,  non
          si e' avuto da almeno trenta giorni prima del carico: 
              1) per gli animali della specie bovina: alcun  caso  di
          afta epizootica; 
              2) per gli animali della specie suina:  alcun  caso  di
          afta epizootica, di malattia vescicolare  dei  suini  o  di
          paralisi suina contagiosa (morbo di Teschen); 
              j)  malattie  soggette  a  denuncia  obbligatoria:   le
          malattie elencate nell'allegato E; 
              k)  veterinario  ufficiale:  il  vetennario   designato
          dall'autorita' centrale competente dello Stato membro;  per
          la  Repubblica  italiana  deve  intendersi  il  veterinario
          provinciale; 
              l) Paese speditore:  lo  Stato  membro  dal  quale  gli
          animali delle specie bovina e suina sono spediti  verso  un
          altro Stato membro; 
              m) Paese destinatario: lo Stato membro  a  destinazione
          del quale sono spediti gli animali della  specie  bovina  e
          suina provenienti da un altro Stato membro; 
              n) regione: parte del territorio di  superficie  minima
          di 2000  kmq  e  comprendente  almeno  una  delle  seguenti
          circoscrizioni amministrative: 
              per il Belgio: Province/Provincie, 
              per la Germania: Regierungbezirk, 
              per la Danimarca: Amt o isola, 
              per la Francia: Departement, 
              per l'Italia: Provincia, 
              per il Lussemburgo: 
              per i Paesi Bassi: Provincie, 
              per il Regno Unito: 
              per l'Inghilterra, il  Galles  e  l'Irlanda  del  Nord:
          County, 
              per la Scozia: District o Island Area, 
              per l'Islanda: County 
              o)  (azienda  ufficialmente  indenne  da  peste  suina,
          un'azienda: 
              1) in cui non si sono accertati  casi  di  peste  suina
          almeno negli ultimi dodici mesi; 
              2) in cui non sono presenti suini vaccinati  contro  la
          peste suina negli ultimi dodici mesi; 
              3) in cui la vaccinazione contro la peste suina non  e'
          stata autorizzata da almeno dodici mesi; 
              4) che si trovi al centro di una zona con un raggio  di
          2 km in cui la peste suina, non sia stata accertata  almeno
          negli ultimi dodici mesi). 
              p) (Stato membro o  regione  ufficialmente  indenne  da
          peste suina, uno Stato membro o una regione: 
              1) in cui non si sono accertati  casi  di  peste  suina
          almeno negli ultimi dodici mesi; 
              2) in cui la vaccinazione contro la peste suina non  e'
          stata autorizzata da almeno dodici mesi; 
              3) in cui le aziende  non  presentano  suini  vaccinati
          contro la peste suina negli ultimi dodici mesi). 
              q) (Stato membro, regione o azienda  indenne  da  peste
          suina: uno Stato membro, una regione o  un'azienda  in  cui
          non si sono accertati casi  di  peste  suina  almeno  negli
          ultimi dodici mesi). 
              r) allevamento indenne da leucosi bovina enzootica:  un
          allevamento   che   soddisfa   le    condizioni    previste
          all'allegato G, capitolo I, lettera A; 
              s) Stato membro o regione  indenne  da  leucosi  bovina
          enzootica: una regione o uno Stato membro  che  soddisfa  i
          requisiti fissati nell'allegato G, capitolo I, lettera B". 
              - Il D.P.R.  30  dicembre  1992,  n.  555  riguarda  il
          regolamento per l'attuazione della direttiva 91/67/CEE  che
          stabilisce norme di polizia sanitaria  per  i  prodotti  di
          acquacoltura.