Art. 20. 
                              Sanzioni 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato, e' punito con la  sanzione
amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una  somma  da
lire 3 milioni a lire  40  milioni  il  responsabile  dell'azienda  o
esercizio commerciale che effettua scambi di animali,  sperma,  ovuli
ed embrioni senza la preventiva registrazione di cui all'articolo  4,
comma 1, e all'articolo 12, comma 3, lettera a). 
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, e' punito con la  sanzione
amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una  somma  da
lire un milione a lire tre milioni per ogni singolo  obbligo  violato
il responsabile dell'azienda o esercizio commerciale che: 
    a) non osservi le prescrizioni fissate per gli scambi  e  per  le
importazioni dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9, comma 1, 10, 11, 12, comma
3, lettere b) e c), 13, commi 1 e 2, 17, comma 1, 18, comma 1, e 19; 
    b) non ottemperi agli impegni assunti con la registrazione. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 12 novembre 1996 
 
                              SCALFARO 
    

                                  Prodi, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
        
                                  Bindi, Ministro della sanita'
        
                                  Dini, Ministro degli affari esteri
        
                                  Flick,   Ministro   di   grazia   e
                                  giustizia
        
                                  Ciampi, Ministro del tesoro
        
                                  Pinto,   Ministro   delle   risorse
                                  agricole, alimentari e forestali

    
Visto, il Guardasigilli: Flick