Art. 20. Sanzioni 1. Salvo che il fatto costituisca reato, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da lire 3 milioni a lire 40 milioni il responsabile dell'azienda o esercizio commerciale che effettua scambi di animali, sperma, ovuli ed embrioni senza la preventiva registrazione di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 12, comma 3, lettera a). 2. Salvo che il fatto costituisca reato, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da lire un milione a lire tre milioni per ogni singolo obbligo violato il responsabile dell'azienda o esercizio commerciale che: a) non osservi le prescrizioni fissate per gli scambi e per le importazioni dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9, comma 1, 10, 11, 12, comma 3, lettere b) e c), 13, commi 1 e 2, 17, comma 1, 18, comma 1, e 19; b) non ottemperi agli impegni assunti con la registrazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 12 novembre 1996 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bindi, Ministro della sanita' Dini, Ministro degli affari esteri Flick, Ministro di grazia e giustizia Ciampi, Ministro del tesoro Pinto, Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali Visto, il Guardasigilli: Flick