Art. 3. 
                       Limitazione agli scambi 
 
 1. Ai fini  degli  scambi  degli  animali  e  dei  prodotti  di  cui
all'articolo 1,  comma  1,  oltre  ai  divieti  ed  alle  limitazioni
stabiliti per ragioni di polizia sanitaria dal presente  decreto,  si
applicano soltanto  divieti  e  limitazioni  imposti  per  le  stesse
ragioni  da  disposizioni  e,  in  particolare,   dalle   misure   di
salvaguardia eventualmente adottate in sede comunitaria.