Art. 3. Limitazione agli scambi 1. Ai fini degli scambi degli animali e dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, oltre ai divieti ed alle limitazioni stabiliti per ragioni di polizia sanitaria dal presente decreto, si applicano soltanto divieti e limitazioni imposti per le stesse ragioni da disposizioni e, in particolare, dalle misure di salvaguardia eventualmente adottate in sede comunitaria.