Art. 4. 
                 Condizioni generali per gli scambi 
 
 1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 13 e 19,  gli  animali  di
cui agli articoli da 5 a 10 possono essere oggetto di scambi soltanto
se soddisfano le specifiche disposizioni rispettivamente previste per
ogni  singola  specie  e  provengono  da  una  azienda  o   esercizio
commerciale  soggetti  a  registrazione  previo  impegno   dei   loro
responsabili a: 
  a) far visitare regolarmente gli animali; 
  b) denunciare,  oltre  che  le  malattie  di  cui  all'allegato  A,
soggette a denuncia obbligatoria, anche quelle di cui all'allegato  B
per le quali e' stato istituito un programma  nazionale  di  lotta  o
sorveglianza; 
  c) rispettare le specifiche misure di lotta contro le  malattie  di
cui all'allegato B, che hanno formato  oggetto  di  un  programma  di
lotta o di sorveglianza approvato in sede  comunitaria,  comprese  le
eventuali garanzie complementari da richiedersi negli scambi; 
  d) immettere  in  commercio  solo  animali  esenti  da  sintomi  di
malattie e che provengono da aziende o zone che non sono  oggetto  di
restrizioni per motivi di polizia sanitaria e, per gli animali per  i
quali non  e'  prescritto  che  siano  accompagnati  dal  certificato
sanitario o dal documento commerciale di cui agli articoli da 5 a 11,
immetterli sul mercato solo se accompagnati da  un'autocertificazione
attestante  che  gli  animali  non  presentano,  al   momento   della
spedizione, alcun segno clinico di malattie e che  l'azienda  non  e'
stata sottoposta a misure restrittive di polizia sanitaria; 
  e) assicurare il rispetto del benessere animale. 
 2. La registrazione di cui al  comma  1  e'  effettuata  secondo  le
modalita' applicative stabilite ai sensi del decreto  legislativo  30
gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche. 
 3. Le spese relative alla procedura di registrazione di cui al comma
1  sono  a  carico  del  titolare  delle  aziende  o  degli  esercizi
commerciali secondo criteri e modalita' da stabilirsi,  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto,  con
decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro delle
risorse agricole, alimentari e forestali e il Ministro del tesoro.