Art. 4. Condizioni generali per gli scambi 1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 13 e 19, gli animali di cui agli articoli da 5 a 10 possono essere oggetto di scambi soltanto se soddisfano le specifiche disposizioni rispettivamente previste per ogni singola specie e provengono da una azienda o esercizio commerciale soggetti a registrazione previo impegno dei loro responsabili a: a) far visitare regolarmente gli animali; b) denunciare, oltre che le malattie di cui all'allegato A, soggette a denuncia obbligatoria, anche quelle di cui all'allegato B per le quali e' stato istituito un programma nazionale di lotta o sorveglianza; c) rispettare le specifiche misure di lotta contro le malattie di cui all'allegato B, che hanno formato oggetto di un programma di lotta o di sorveglianza approvato in sede comunitaria, comprese le eventuali garanzie complementari da richiedersi negli scambi; d) immettere in commercio solo animali esenti da sintomi di malattie e che provengono da aziende o zone che non sono oggetto di restrizioni per motivi di polizia sanitaria e, per gli animali per i quali non e' prescritto che siano accompagnati dal certificato sanitario o dal documento commerciale di cui agli articoli da 5 a 11, immetterli sul mercato solo se accompagnati da un'autocertificazione attestante che gli animali non presentano, al momento della spedizione, alcun segno clinico di malattie e che l'azienda non e' stata sottoposta a misure restrittive di polizia sanitaria; e) assicurare il rispetto del benessere animale. 2. La registrazione di cui al comma 1 e' effettuata secondo le modalita' applicative stabilite ai sensi del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche. 3. Le spese relative alla procedura di registrazione di cui al comma 1 sono a carico del titolare delle aziende o degli esercizi commerciali secondo criteri e modalita' da stabilirsi, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali e il Ministro del tesoro.