Art. 5. Condizioni specifiche per le scimmie 1. Le scimmie (simiae e prosimiae) devono: a) provenire esclusivamente da organismi, istituti o centri ufficialmente riconosciuti per essere destinate solo ad altri organismi, istituti o centri ufficialmente riconosciuti; b) essere accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato E. 2. In deroga a quanto previsto al comma 1, lettera a), il Ministero della sanita' puo' autorizzare un organismo, istituto o centro riconosciuto ad acquisire scimmie appartenenti a privati. 3. La deroga di cui al comma 2 non si applica alle scimmie destinate alla sperimentazione scientifica conformemente a quanto stabilito dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116.
Nota all'art. 5: - Il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 116 riguarda attuazione della direttiva n. 8I/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici.