Art. 5. 
                Condizioni specifiche per le scimmie 
 
 1. Le scimmie (simiae e prosimiae) devono: 
  a)  provenire  esclusivamente  da  organismi,  istituti  o   centri
ufficialmente  riconosciuti  per  essere  destinate  solo  ad   altri
organismi, istituti o centri ufficialmente riconosciuti; 
  b) essere accompagnate da  un  certificato  sanitario  conforme  al
modello di cui all'allegato E. 
 2. In deroga a quanto previsto al comma 1, lettera a), il  Ministero
della sanita'  puo'  autorizzare  un  organismo,  istituto  o  centro
riconosciuto ad acquisire scimmie appartenenti a privati. 
 3. La deroga di cui al comma 2 non si applica alle scimmie destinate
alla sperimentazione scientifica conformemente a quanto stabilito dal
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116. 
 
          Nota all'art. 5: 
            - Il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 116  riguarda  attuazione
          della direttiva n.  8I/609/CEE  in  materia  di  protezione
          degli animali utilizzati a fini  sperimentali  o  ad  altri
          fini scientifici.