Art. 6 Condizioni specifiche per gli ungulati 1. Gli ungulati diversi da bovini, suini, equidi, ovini e caprini, fatto salvo quanto previsto agli articoli 14 e 15 devono: a) essere identificati conformemente all'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e succes- sive modifiche; b) non essere destinati all'eliminazione nel quadro di un programma di eradicazione di una malattia contagiosa; c) non essere stati vaccinati contro l'afta epizootica e soddisfare i requisiti di cui alla legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modifiche, al decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 229, e al decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 230, e successive modifiche; d) provenire da una azienda in cui abbiano soggiornato sin dalla nascita o negli ultimi trenta giorni precedenti la spedizione, azienda che abbia i requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), della legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modifiche, e non sia oggetto di alcuna misura di polizia sanitaria, in particolare di quelle adottate in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 229, e successive modifiche, o del decreto dei Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 556, e successive modifiche; e) essere accompagnati dal certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato E. 2. Gli animali di cui al comma 1, se sono stati importati, devono soddisfare le seguenti ulteriori condizioni: a) provenire da un Paese terzo inserito nell'elenco stabilito dalla Commissione europea alla voce "altri ungulati"; b) rispettare i requisiti specifici di polizia sanitaria fissati in sede comunitaria. 3. Il Ministero della sanita' provvede all'applicazione delle misure di cui al comma 2, lettera b), e cura la pubblicazione dell'elenco di cui al comma 2, lettera a). 4. Oltre a quanto prescritto ai commi 1 e 2, i ruminanti: a) devono provenire da un allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi e ufficialmente indenne o indenne da brucellosi e soddisfare, per quanto riguarda le norme di polizia sanitaria, i requisiti previsti dall'articolo 3, lettere c), d), e, g) e h), della legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modifiche, per i bovini o quelli di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 556, e successive modifiche, per gli ovini ed i caprini; b) qualora non provengano da un allevamento rispondente alle condizioni di cui alla lettera a), devono provenire da una azienda in cui non sia stato constatato alcun caso di brucellosi e di tubercolosi nei 42 giorni precedenti il carico degli animali e nella quale i ruminanti siano stati sottoposti, nei 30 giorni precedenti la spedizione, con esito negativo, ad un test diretto a dimostrare una reazione alla tubercolosi e un test diretto a dimostrare l'assenza di anticorpi contro la brucellosi. 5. Fino a quando non saranno stabiliti in sede comunitaria i requisiti relativi ai test di cui al comma 4, lettera b), nonche' quelli relativi alla definizione dello stato sanitario delle aziende, restano applicabili le disposizioni vigenti in materia, in particolare per la tubercolosi. 6. Oltre a quanto prescritto ai commi 1 e 2, i suini: a) devono provenire da una zona non sottoposta a restrizioni per la peste suina africana; b) devono provenire da una azienda non soggetta a restrizioni per la peste suina classica; c) devono provenire da un allevamento indenne da brucellosi e devono soddisfare i particolari requisiti di polizia sanitaria previsti per gli animali della specie suina dalla legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modifiche; d) qualora non provengano da un allevamento conforme alle disposizioni di cui alla lettera c), devono essere stati sottoposti, nei trenta giorni precedenti la spedizione, con esito negativo, ad un test teso a dimostrare l'assenza di anticorpi contro la brucellosi.
Note all'art. 6: - Per quanto concerne il D.Lgs. 30 gennaio 1993, n. 28, vedi in nota alle premesse. L'art. 9, comma 2, lettera b), del suddetto decreto cosi' recita: "2. Gli animali o le produzioni di cui all'allegato A, parte II, devono inoltre soddisfare i seguenti requisiti: a) (Omissis); b) essere identificati e registrati in modo da permettere di risalire all'azienda, al centro o all'organismo d'origine o di passaggio; il Ministro della sanita' con proprio decreto approva il sistema nazionale di identificazione e registrazione e lo notifica alla Comunita' europea in appresso denominata Commissione; dal 1 gennaio 1993 il sistema nazionale di identificazione e registrazione si applica anche ai movimenti degli animali all'interno del territorio nazionale". - Per quanto concerne la legge 30 aprile 1976, n. 397, vedi in nota all'art. 2. - Il D.P.R. 1 marzo 1992, n. 229, riguarda il regolamento di attuazione della direttiva 85/511/CEE che stabilisce misure di lotta contro l'afta epizootica, tenuto conto delle modifiche apportate dalla direttiva 90/423/CEE. - Il D.P.R. 1 marzo 1992, n. 230 riguarda il regolamento di attuazione delle direttive CEE 79/109, 79/111, 80/1098, 80/1099, 80/1274, 82/893, 83/646, 84/336, 85/586, 87/489 e 88/406, concernenti norme sanitarie in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina, tenuto anche conto delle direttive 84/643, 90/422 e 90/423. - Per quanto concerne la legge 30 aprile 1976, n. 397, vedi in nota all'art. 2. L'art. 3, primo comma, lettere b) e c) della suddetta legge cosi' recitano: "Gli animali della specie bovina e suina spediti dal territorio italiano a quello degli altri Stati membri della Comunita' economica europea devono: a) (Omissis); b)non essere stati acquistati in una azienda nei confronti della quale siano stati adottati provvedimenti di polizia veterinaria ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modifiche; c) nel caso in cui si tratti di animali da allevamento o da produzione, essere stati acquistati in un'azienda che risponda ufficialmente alle condizioni seguenti: 1) essere situata al centro di zona indenne da epizoozia; 2) essere indenne da almeno tre mesi prima del carico da afta epizootica, da malattia vescicolare dei suini e da brucellosi bovina per gli animali della specie bovina ed inoltre, per gli animali della specie suina, da afta epizootica, da brucellosi bovina e suina e da paralisi contagiosa dei suini (morbo di Teschen); 3) essere indenne da almeno trenta giorni prima del carico da qualsiasi altra malattia contagiosa per la specie animale considerata e soggetta a denuncia obbligatoria". - Il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 556, riguarda il regolamento per l'attuazione della direttiva 91/68/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini. - Per quanto concerne la legge 30 aprile 1976, n. 397, vedi in nota all'art. 2. Le lettere c), d), e), g) e h) del primo comma, dell'art. 3 della suddetta legge cosi' recitano: "Gli animali della specie bovina e suina spediti dal territorio italiano a quello degli altri Stati membri della Comunita' economica europea devono: a)-b) (Omissis); c) nel caso in cui si tratti di animali da allevamento o da produzione, essere stati acquistati in un'azienda che risponda ufficialmente alle condizioni seguenti: 1) essere situata al centro di zona indenne da epizoozia; 2) essere indenne da almeno tre mesi prima del carico da afta epizootica, da malattia vescicolare dei suini e da brucellosi bovina per gli animali della specie bovina ed inoltre, per gli animali della specie suina, da afta epizootica, da brucellosi bovina e suina e da paralisi contagiosa dei suini (morbo di Teschen). 3) essere indenne da almeno trenta giorni prima del carico da qualsiasi altra malattia contagiosa per la specie animale considerata e soggetta a denuncia obbligatoria; d) avere soggiornato in un'azienda che si trovi nelle condizioni di cui alla precedente lettera c) durante gli ultimi trenta giorni prima dei carico o dopo la loro nascita, per gli animali da allevamento e da produzione. Il veterinario provinciale certifichera' il soggiorno degli animali nell'azienda negli ultimi trenta giorni prima del carico o dopo la loro nascita quando si tratti di animali identificati nelle condizioni di cui alla successiva lettera e) e posti sotto controllo dello stesso veterinario provinciale che consenta di certificare la loro appartenenza all'azienda; e) essere identificati mediante un contrassegno autorizzato dal Ministero della sanita'; f) (Omissis); g) essere caricati per il trasporto verso il Paese destinatario, conformemente alle disposizioni della precedente lettera f), in un punto situato al centro di zona indenne da epizoozia; i veicoli da trasporto devono essere costruiti in modo che il letame, lo strame o il foraggio degli animali non possano scolare o cadere fuori del veicolo durante il trasporto; h) dopo il carico, essere avviati direttamente ed entro il piu' breve tempo verso il posto di frontiera". - L'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 556, cosi' recita: "Art. 3. - 1. Gli ovini e i caprini da macello possono essere destinati agli scambi soltanto se soddisfano le condizioni di cui all'art. 4. 2. Gli ovini e i caprini da riproduzione, da allevamento e da ingrasso possono essere destinati agli scambi soltanto se soddisfano le condizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, fatte salve le eventuali garanzie complementari esigibili a norma degli articoli 7 e 8. Il Ministero della sanita' puo' accordare deroghe generali o limitate per i movimenti di ovini e caprini da riproduzione, d'allevamento e da ingrasso destinati esclusivamente al pascolo temporaneo in prossimita' delle frontiere interne della Comunita' e informa la Commissione del contenuto delle deroghe accordate".