Art. 6 
               Condizioni specifiche per gli ungulati 
 
  1. Gli ungulati diversi da bovini, suini, equidi, ovini e  caprini,
fatto salvo quanto previsto agli articoli 14 e 15 devono: 
    a) essere identificati conformemente  all'articolo  9,  comma  2,
lettera b), del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e succes-
sive modifiche; 
    b)  non  essere  destinati  all'eliminazione  nel  quadro  di  un
programma di eradicazione di una malattia contagiosa; 
    c)  non  essere  stati  vaccinati  contro  l'afta  epizootica   e
soddisfare i requisiti di cui alla legge 30 aprile 1976,  n.  397,  e
successive modifiche, al decreto del Presidente  della  Repubblica  1
marzo 1992, n. 229, e al decreto del Presidente  della  Repubblica  1
marzo 1992, n. 230, e successive modifiche; 
    d) provenire da una azienda in cui abbiano soggiornato sin  dalla
nascita o  negli  ultimi  trenta  giorni  precedenti  la  spedizione,
azienda che abbia i requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere
b) e c), della legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive  modifiche,
e  non  sia  oggetto  di  alcuna  misura  di  polizia  sanitaria,  in
particolare di  quelle  adottate  in  applicazione  del  decreto  del
Presidente della Repubblica  1  marzo  1992,  n.  229,  e  successive
modifiche, o del decreto dei Presidente della Repubblica 30  dicembre
1992, n. 556, e successive modifiche; 
    e) essere accompagnati  dal  certificato  sanitario  conforme  al
modello di cui all'allegato E. 
  2. Gli animali di cui al comma 1, se sono stati  importati,  devono
soddisfare le seguenti ulteriori condizioni: 
    a) provenire da un Paese  terzo  inserito  nell'elenco  stabilito
dalla Commissione europea alla voce "altri ungulati"; 
    b) rispettare i requisiti specifici di polizia sanitaria  fissati
in sede comunitaria. 
  3. Il  Ministero  della  sanita'  provvede  all'applicazione  delle
misure di cui al  comma  2,  lettera  b),  e  cura  la  pubblicazione
dell'elenco di cui al comma 2, lettera a). 
  4. Oltre a quanto prescritto ai commi 1 e 2, i ruminanti: 
    a) devono provenire da un allevamento  ufficialmente  indenne  da
tubercolosi  e  ufficialmente  indenne  o  indenne  da  brucellosi  e
soddisfare, per quanto riguarda le  norme  di  polizia  sanitaria,  i
requisiti previsti dall'articolo 3, lettere c), d), e, g) e h), della
legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modifiche, per i bovini  o
quelli di  cui  all'articolo  3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 dicembre 1992, n. 556, e successive modifiche, per  gli
ovini ed i caprini; 
    b) qualora non provengano  da  un  allevamento  rispondente  alle
condizioni di cui alla lettera a), devono provenire da una azienda in
cui  non  sia  stato  constatato  alcun  caso  di  brucellosi  e   di
tubercolosi nei 42 giorni precedenti il carico degli animali e  nella
quale i ruminanti siano stati sottoposti, nei 30 giorni precedenti la
spedizione, con esito negativo, ad un test diretto a  dimostrare  una
reazione alla tubercolosi e un test diretto a dimostrare l'assenza di
anticorpi contro la brucellosi. 
  5. Fino a quando  non  saranno  stabiliti  in  sede  comunitaria  i
requisiti relativi ai test di cui al comma  4,  lettera  b),  nonche'
quelli relativi alla definizione dello stato sanitario delle aziende,
restano  applicabili  le  disposizioni   vigenti   in   materia,   in
particolare per la tubercolosi. 
  6. Oltre a quanto prescritto ai commi 1 e 2, i suini: 
    a) devono provenire da una zona non sottoposta a restrizioni  per
la peste suina africana; 
    b) devono provenire da una azienda non soggetta a restrizioni per
la peste suina classica; 
    c) devono provenire da un allevamento  indenne  da  brucellosi  e
devono  soddisfare  i  particolari  requisiti  di  polizia  sanitaria
previsti per gli animali della specie suina  dalla  legge  30  aprile
1976, n. 397, e successive modifiche; 
    d)  qualora  non  provengano  da  un  allevamento  conforme  alle
disposizioni di cui alla lettera c), devono essere stati  sottoposti,
nei trenta giorni precedenti la spedizione, con esito negativo, ad un
test teso a dimostrare l'assenza di anticorpi contro la brucellosi. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Per quanto concerne il D.Lgs. 30 gennaio 1993, n. 28,
          vedi in nota alle premesse. L'art. 9, comma 2, lettera  b),
          del suddetto decreto cosi' recita: 
              "2. Gli animali o le produzioni di cui all'allegato  A,
          parte II, devono inoltre soddisfare i seguenti requisiti: 
              a) (Omissis); 
              b)  essere  identificati  e  registrati  in   modo   da
          permettere   di   risalire   all'azienda,   al   centro   o
          all'organismo d'origine o di passaggio; il  Ministro  della
          sanita' con proprio decreto approva il sistema nazionale di
          identificazione  e  registrazione  e   lo   notifica   alla
          Comunita' europea in appresso denominata Commissione; dal 1
          gennaio 1993 il  sistema  nazionale  di  identificazione  e
          registrazione si applica anche ai movimenti  degli  animali
          all'interno del territorio nazionale". 
              - Per quanto concerne la legge 30 aprile 1976, n.  397,
          vedi in nota all'art. 2. 
              -  Il  D.P.R.  1  marzo  1992,  n.  229,  riguarda   il
          regolamento di attuazione della  direttiva  85/511/CEE  che
          stabilisce misure di lotta contro l'afta epizootica, tenuto
          conto delle modifiche apportate dalla direttiva 90/423/CEE. 
              -  Il  D.P.R.  1  marzo  1992,  n.  230   riguarda   il
          regolamento  di  attuazione  delle  direttive  CEE  79/109,
          79/111, 80/1098, 80/1099, 80/1274, 82/893, 83/646,  84/336,
          85/586, 87/489 e 88/406,  concernenti  norme  sanitarie  in
          materia di scambi intracomunitari di animali  della  specie
          bovina e suina, tenuto anche conto delle direttive  84/643,
          90/422 e 90/423. 
              - Per quanto concerne la legge 30 aprile 1976, n.  397,
          vedi in nota all'art. 2. L'art. 3, primo comma, lettere  b)
          e c) della suddetta legge cosi' recitano: 
              "Gli animali della specie bovina e  suina  spediti  dal
          territorio italiano a quello degli altri Stati membri della
          Comunita' economica europea devono: 
              a) (Omissis); 
              b)non  essere  stati  acquistati  in  una  azienda  nei
          confronti della quale siano stati adottati provvedimenti di
          polizia veterinaria ai sensi  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 8 febbraio  1954,  n.  320,  e  successive
          modifiche; 
              c) nel caso in cui si tratti di animali da  allevamento
          o da produzione, essere stati acquistati in un'azienda  che
          risponda ufficialmente alle condizioni seguenti: 
              1)  essere  situata  al  centro  di  zona  indenne   da
          epizoozia; 
              2) essere indenne da almeno tre mesi prima  del  carico
          da afta epizootica, da malattia vescicolare dei suini e  da
          brucellosi bovina per gli animali della  specie  bovina  ed
          inoltre, per  gli  animali  della  specie  suina,  da  afta
          epizootica, da brucellosi bovina  e  suina  e  da  paralisi
          contagiosa dei suini (morbo di Teschen); 
              3) essere indenne da almeno  trenta  giorni  prima  del
          carico da qualsiasi altra malattia contagiosa per la specie
          animale considerata e soggetta a denuncia obbligatoria". 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   30
          dicembre  1992,  n.  556,  riguarda  il   regolamento   per
          l'attuazione  della  direttiva  91/68/CEE   relativa   alle
          condizioni di polizia sanitaria da applicare  negli  scambi
          intracomunitari di ovini e caprini. 
              - Per quanto concerne la legge 30 aprile 1976, n.  397,
          vedi in nota all'art. 2. Le lettere c), d), e), g) e h) del
          primo  comma,  dell'art.  3  della  suddetta  legge   cosi'
          recitano: 
              "Gli animali della specie bovina e  suina  spediti  dal
          territorio italiano a quello degli altri Stati membri della
          Comunita' economica europea devono: 
              a)-b) (Omissis); 
              c) nel caso in cui si tratti di animali da  allevamento
          o da produzione, essere stati acquistati in un'azienda  che
          risponda ufficialmente alle condizioni seguenti: 
              1)  essere  situata  al  centro  di  zona  indenne   da
          epizoozia; 
              2) essere indenne da almeno tre mesi prima  del  carico
          da afta epizootica, da malattia vescicolare dei suini e  da
          brucellosi bovina per gli animali della  specie  bovina  ed
          inoltre, per  gli  animali  della  specie  suina,  da  afta
          epizootica, da brucellosi bovina  e  suina  e  da  paralisi
          contagiosa dei suini (morbo di Teschen). 
              3) essere indenne da almeno  trenta  giorni  prima  del
          carico da qualsiasi altra malattia contagiosa per la specie
          animale considerata e soggetta a denuncia obbligatoria; 
              d) avere soggiornato in un'azienda che si  trovi  nelle
          condizioni di cui alla precedente lettera  c)  durante  gli
          ultimi trenta giorni  prima  dei  carico  o  dopo  la  loro
          nascita, per gli animali da allevamento e da produzione. Il
          veterinario provinciale certifichera'  il  soggiorno  degli
          animali nell'azienda negli ultimi trenta giorni  prima  del
          carico o dopo la loro nascita quando si tratti  di  animali
          identificati  nelle  condizioni  di  cui  alla   successiva
          lettera e) e posti sotto controllo dello stesso veterinario
          provinciale   che   consenta   di   certificare   la   loro
          appartenenza all'azienda; 
              e)  essere  identificati   mediante   un   contrassegno
          autorizzato dal Ministero della sanita'; 
              f) (Omissis); 
              g) essere caricati per  il  trasporto  verso  il  Paese
          destinatario,   conformemente   alle   disposizioni   della
          precedente lettera f), in un punto  situato  al  centro  di
          zona indenne da epizoozia; i veicoli  da  trasporto  devono
          essere costruiti in modo che il  letame,  lo  strame  o  il
          foraggio degli animali non possano scolare o  cadere  fuori
          del veicolo durante il trasporto; 
              h) dopo il carico, essere avviati direttamente ed entro
          il piu' breve tempo verso il posto di frontiera". 
              - L'art. 3 del decreto del Presidente della  Repubblica
          30 dicembre 1992, n. 556, cosi' recita: 
              "Art. 3. - 1. Gli ovini e i caprini da macello  possono
          essere destinati agli  scambi  soltanto  se  soddisfano  le
          condizioni di cui all'art. 4. 
              2.  Gli  ovini  e  i  caprini   da   riproduzione,   da
          allevamento e da ingrasso  possono  essere  destinati  agli
          scambi soltanto se soddisfano le  condizioni  di  cui  agli
          articoli 4, 5  e  6,  fatte  salve  le  eventuali  garanzie
          complementari esigibili a norma degli articoli 7  e  8.  Il
          Ministero della sanita' puo' accordare deroghe  generali  o
          limitate  per  i  movimenti   di   ovini   e   caprini   da
          riproduzione,  d'allevamento  e   da   ingrasso   destinati
          esclusivamente al pascolo temporaneo in  prossimita'  delle
          frontiere interne della Comunita' e informa la  Commissione
          del contenuto delle deroghe accordate".