Art. 7. 
                Condizioni specifiche per gli uccelli 
 
  1. Gli uccelli diversi  da  quelli  disciplinati  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica  3  marzo  1993,  n.  587,  e  successive
modifiche devono: 
    a)  provenire  da  una  azienda  nella  quale  non   sono   stati
diagnosticati casi di influenza aviaria nei trenta giorni  precedenti
la spedizione; 
    b) provenire da una azienda o da una zona non soggetta  a  misure
restrittive per la malattia di Newcastle; 
    c) se in provenienza da  un  Paese  terzo,  essere  sottoposti  a
quarantena  nell'azienda  di  prima   destinazione   dopo   la   loro
introduzione nel territorio comunitario. 
  2. Oltre a quanto prescritto al comma 1, gli psittacidi devono: 
    a) non provenire da una azienda, ne' essere stati in contatto con
animali di una azienda, in  cui  sono  stati  diagnosticati  casi  di
psittacosi (clamidia psittaci); il divieto permane per un periodo  di
almeno due mesi a decorrere dall'ultimo caso accertato della malattia
e dal trattamento riconosciuto  in  sede  comunitaria  ed  effettuato
sotto controllo veterinario; 
    b) essere identificati con metodi stabiliti in sede comunitaria; 
    c) essere accompagnati da un documento  commerciale  vistato  dal
veterinario ufficiale o,  se  proveniente  da  Stati  membri  che  lo
consentono,   dal    veterinario    responsabile    dell'azienda    o
dell'esercizio commerciale  di  origine,  a  cio'  legittimato  dalla
autorita' competente. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Per quanto concerne il decreto del  Presidente  della
          Repubblica 3 marzo 1993, n. 587, vedi in nota all'art. 2.