Art. 7. Condizioni specifiche per gli uccelli 1. Gli uccelli diversi da quelli disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587, e successive modifiche devono: a) provenire da una azienda nella quale non sono stati diagnosticati casi di influenza aviaria nei trenta giorni precedenti la spedizione; b) provenire da una azienda o da una zona non soggetta a misure restrittive per la malattia di Newcastle; c) se in provenienza da un Paese terzo, essere sottoposti a quarantena nell'azienda di prima destinazione dopo la loro introduzione nel territorio comunitario. 2. Oltre a quanto prescritto al comma 1, gli psittacidi devono: a) non provenire da una azienda, ne' essere stati in contatto con animali di una azienda, in cui sono stati diagnosticati casi di psittacosi (clamidia psittaci); il divieto permane per un periodo di almeno due mesi a decorrere dall'ultimo caso accertato della malattia e dal trattamento riconosciuto in sede comunitaria ed effettuato sotto controllo veterinario; b) essere identificati con metodi stabiliti in sede comunitaria; c) essere accompagnati da un documento commerciale vistato dal veterinario ufficiale o, se proveniente da Stati membri che lo consentono, dal veterinario responsabile dell'azienda o dell'esercizio commerciale di origine, a cio' legittimato dalla autorita' competente.
Note all'art. 7: - Per quanto concerne il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587, vedi in nota all'art. 2.