Art. 8. 
                  Condizioni specifiche per le api 
 
 1. Le api (apis melifera) devono: 
  a) provenire da una zona che non sia oggetto di misure  restrittive
per la peste americana; il divieto permane per almeno trenta giorni a
decorrere dall'ultimo caso constatato della malattia e dalla data  in
cui tutti gli alveari situati in un raggio di 3 chilometri sono stati
controllati dal servizio veterinario  territorialmente  competente  e
tutti gli alveari infetti sono stati bruciati o trattati sotto il suo
controllo; 
  b) essere accompagnate dal certificato sanitario conformemente alle
disposizioni di cui all'allegato E.