Art. 8. Condizioni specifiche per le api 1. Le api (apis melifera) devono: a) provenire da una zona che non sia oggetto di misure restrittive per la peste americana; il divieto permane per almeno trenta giorni a decorrere dall'ultimo caso constatato della malattia e dalla data in cui tutti gli alveari situati in un raggio di 3 chilometri sono stati controllati dal servizio veterinario territorialmente competente e tutti gli alveari infetti sono stati bruciati o trattati sotto il suo controllo; b) essere accompagnate dal certificato sanitario conformemente alle disposizioni di cui all'allegato E.