Art. 9. 
                Condizioni specifiche per i lagomorfi 
 
 1. I lagomorfi devono: 
  a) non provenire da  una  azienda  nella  quale  si  verificato  un
sospetto o un caso di rabbia nel corso dell'ultimo mese precedente la
spedizione ne' essere stati in contatto con animali di tale azienda; 
  b) provenire da una azienda nella  quale  nessun  animale  presenti
segni clinici di mixomatosi; 
  c) essere accompagnati dal certificato sanitario di cui al comma 2,
se prescritto. 
 2. Il Ministero della sanita', informandone la Commissione  europea,
puo' prescrivere, per la movimentazione nel territorio nazionale, che
i lagomorfi siano accompagnati da un certificato sanitario; in questo
caso puo' altresi prescrivere che i lagomorfi  provenienti  da  altri
Stati membri siano accompagnati da un certificato sanitario  conforme
al modello di cui all'allegato E.