Art. 9. Condizioni specifiche per i lagomorfi 1. I lagomorfi devono: a) non provenire da una azienda nella quale si verificato un sospetto o un caso di rabbia nel corso dell'ultimo mese precedente la spedizione ne' essere stati in contatto con animali di tale azienda; b) provenire da una azienda nella quale nessun animale presenti segni clinici di mixomatosi; c) essere accompagnati dal certificato sanitario di cui al comma 2, se prescritto. 2. Il Ministero della sanita', informandone la Commissione europea, puo' prescrivere, per la movimentazione nel territorio nazionale, che i lagomorfi siano accompagnati da un certificato sanitario; in questo caso puo' altresi prescrivere che i lagomorfi provenienti da altri Stati membri siano accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato E.