IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  in  materia  di  imposizione  diretta  e  indiretta, di
riscossione dei tributi, nonche' in materia di contrasto all'evasione
e di funzionamento dell'amministrazione finanziaria;
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di
emanare  disposizioni  integrative  della manovra di finanza pubblica
per  il  1997,  dirette  ad assicurare il piu' efficace controllo dei
flussi  di  spesa,  nonche'  a  completare  la  manovra stessa con le
opportune disposizioni in materia finanziaria e contabile;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 dicembre 1996;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  delle  finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del
bilancio  e  della  programmazione economica, delle risorse agricole,
alimentari  e forestali, della sanita', dell'industria, del commercio
e  dell'artigianato, delle poste e delle telecomunicazioni, di grazia
e  giustizia,  dell'interno,  dei lavori pubblici, del lavoro e della
previdenza sociale e per la funzione pubblica e gli affari regionali;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
           Disposizioni in materia di imposte sui redditi
  1.  Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n. 917, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a)  nell'articolo 13-bis, concernente le detrazioni per oneri, al
comma  1,  lettera  c),  primo  periodo,  dopo le parole "menomazioni
funzionali  permanenti"  sono  inserite  le  seguenti: ", per sussidi
tecnici  e  informatici  rivolti  a facilitare l'autosufficienza e le
possibilita' di integrazione dei soggetti di cui all'articolo 3 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104";
    b)   nell'articolo   50,   comma  8,  secondo  e  terzo  periodo,
concernenti  la determinazione del reddito derivante dall'utilizzo di
opere   dell'ingegno   e   brevetti   industriali,   come  modificati
dall'articolo 8, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 20 giugno
1996,  n.  323,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1996,  n.  425, le parole da "ridotto del 20 per cento" fino a "cento
milioni di lire;" sono sostituite dalle seguenti: "ridotto del 25 per
cento a titolo di riduzione forfetaria delle spese;";
    c)  nell'articolo  69, concernente l'ammortamento finanziario dei
beni gratuitamente devolvibili:
    1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  "  1.  Per  i  beni  gratuitamente devolvibili alla scadenza di una
concessione  e'  consentita,  in  luogo dell'ammortamento di cui agli
articoli  67  e  68,  la  deduzione di quote costanti di ammortamento
finanziario.";
    2)  nel  primo periodo del comma 2, dopo la parola "concessione."
sono aggiunte le seguenti: ", considerando tali anche le frazioni.";
    3) il comma 4 e' abrogato;
    d)   nell'articolo  73,  comma  2,  relativo  alla  deduzione  di
particolari accantonamenti:
    1)  il  primo  e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti:
"Per  le imprese concessionarie della costruzione e dell'esercizio di
opere  pubbliche  sono  deducibili  gli  accantonamenti  iscritti  in
apposito  fondo  del  passivo a fronte delle spese di ripristino o di
sostituzione  dei  beni  gratuitamente devolvibili allo scadere della
concessione  e  delle altre spese di cui al comma 7 dell'articolo 67.
La  deduzione  e'  ammessa,  per ciascun bene, nel limite massimo del
cinque  per  cento del costo e non e' piu' ammessa quando il fondo ha
raggiunto  l'ammontare  complessivo  delle  spese  relative  al  bene
medesimo sostenute negli ultimi due esercizi.";
    2) l'ultimo periodo e' soppresso.
  2.  Le disposizioni del comma 1, lettere a) e b), si applicano alle
spese  sostenute  e  ai  compensi  corrisposti dal 1 gennaio 1997. Le
disposizioni  del  comma 1, lettere c) e d), si applicano a decorrere
dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996; per le
imprese   che  negli  esercizi  precedenti  hanno  dedotto  quote  di
ammortamento finanziario di cui all'articolo 69 del testo unico delle
imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della
Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  in  aggiunta  a  quelle di
ammortamento  di  cui agli articoli 67 e 68 del medesimo testo unico,
ai  fini del residuo ammortamento, a norma dei predetti articoli 67 e
68, ovvero del successivo articolo 69, si considera gia' ammortizzato
l'ammontare  delle  quote complessivamente dedotte; se tale ammontare
supera  il  costo dei beni, l'eccedenza concorre a formare il reddito
del predetto periodo di imposta.
  3.   Per  i  redditi  sottoposti  a  tassazione  separata,  di  cui
all'articolo  16 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
da indicare nella dichiarazione dei redditi e non soggetti a ritenuta
alla  fonte,  e'  dovuto  un  versamento,  a titolo di acconto, nella
misura  del  20  per cento. Il versamento e' effettuato nei termini e
con  le  modalita'  previsti  per  quello  a  saldo delle imposte sui
redditi e si applica la disposizione recata dall'articolo 6, comma 3,
del   decreto-legge   31   maggio   1994,  n.  330,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  27  luglio  1994, n. 473, in materia di
soprattasse per l'omesso o ritardato versamento delle imposte dovute.
  4.  Ai  fini  dell'imposta  sul  reddito  delle persone fisiche, si
detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare,
un  importo  pari  al  22  per  cento  dell'ammontare complessivo non
superiore  a  5  milioni  di  lire degli interessi passivi e relativi
oneri  accessori,  nonche' delle quote di rivalutazione dipendenti da
clausole di indicizzazione pagate a soggetti residenti nel territorio
dello  Stato  o di uno Stato membro della Comunita' europea, ovvero a
stabili  organizzazioni  nel  territorio  dello Stato di soggetti non
residenti  in  dipendenza  di mutui contratti nel 1997 per effettuare
interventi  di recupero di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo
31, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per
l'edilizia  residenziale. Nel caso di contitolarita' del contratto di
mutuo,  o di piu' contratti di mutuo, si applica quanto stabilito dal
comma  1,  la  lettera  b) dell'articolo 13-bis del testo unico delle
imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della
Repubblica  22  dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro delle
finanze  sono  stabilite  le  modalita' e le condizioni alle quali e'
subordinata la detrazione di cui al presente comma.
  5.  La  disposizione  contenuta  nell'articolo  42, comma 4, ultimo
periodo,  del  testo  unico  delle imposte sui redditi, approvato con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
introdotta  dall'articolo  11, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n.
335, deve intendersi riferita esclusivamente, ai destinatari iscritti
alle  forme pensionistiche complementari successivamente alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.
  6. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  nell'articolo  24,  dopo  il  quarto  comma  e'  inserito  il
seguente:  "Per  i i redditi di cui all'articolo 47, comma 1, lettera
h-bis),  del  testo  unico  delle  imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica
22  dicembre  1986,  n.  917,  valgono le disposizioni del precedente
articolo   e   la   ritenuta   e'  commisurata  all'87,50  per  cento
dell'ammontare corrisposto.";
    b)  nell'articolo  25,  quarto  comma,  primo periodo, le parole:
"commisurata   al  70  per  cento  del  loro  ammontare  lordo"  sono
sostituite   dalle   seguenti:   "sulla  parte  imponibile  del  loro
ammontare".
  7.  All'articolo  13,  comma  10, del decreto legislativo 21 aprile
1993,  n.  124,  l'ultimo  periodo  e'  sostituito  dal seguente: "Si
applica il comma 3 dell'articolo 16 del medesimo testo unico.".
  8.  All'articolo 11, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le
parole:  "Agli  effetti del comma 10" sono sostituite dalle seguenti:
"Agli effetti del comma 9".