Art. 2. 
       Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nell'articolo 3, che individua le prestazioni  di  servizi  ai
fini dell'imposta sul valore aggiunto, al secondo comma,  numero  2),
dopo le parole: "e insegne" sono aggiunte le seguenti: ", nonche'  le
cessioni, concessioni, licenze e simili relative  a  diritti  o  beni
similari ai precedenti"; 
    b) nell'articolo 7, quarto comma, concernente la  territorialita'
dell'imposta: 
    1)  alla  lettera  d),  dopo  le   parole:   "addestramento   del
personale," sono inserite le seguenti: "le prestazioni di servizi  di
telecomunicazione,"  e  dopo  le  parole:  "inerenti  alle   suddette
prestazioni" sono inserite le seguenti: "o operazioni"; 
    2) alla lettera f), dopo la parola: "escluse"  sono  inserite  le
seguenti: "le prestazioni di servizi di telecomunicazione,"; 
    3) dopo la lettera: f),  e'  aggiunta  la  seguente:  "f-bis)  le
prestazioni  di  servizi  di  telecomunicazione   rese   a   soggetti
domiciliati o residenti  fuori  del  territorio  della  Comunita'  da
soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunita' stessa, ovvero
domiciliati o residenti nei  territori  esclusi  a  norma  del  primo
comma, lettera a), si considerano  effettuate  nel  territorio  dello
Stato  quando  i  servizi  sono  ivi  utilizzati.  Tali  servizi   si
considerano utilizzati nel territorio  dello  Stato  se  in  partenza
dallo stesso o quando, realizzandosi la prestazione tramite  cessione
di  schede  prepagate  o   di   altri   mezzi   tecnici   preordinati
all'utilizzazione  del  servizio,  la  loro  distribuzione   avviene,
direttamente o a mezzo  di  commissionari,  rappresentanti,  o  altri
intermediari, nel territorio dello Stato."; 
    c)  nell'articolo  9,  primo  comma,  che  individua  i   servizi
internazionali non considerati effettuati nel territorio dello Stato,
il numero 10) e' abrogato; 
   d) nell'articolo 74, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    1) il settimo comma, concernente  l'esclusione  dall'obbligo  del
pagamento  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  per  le  cessioni  di
rottami, cascami e simili, e' sostituito dal seguente: 
  "Le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli, ferrosi e non
ferrosi, e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci  e  di
scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, intendendosi
comprese anche quelle relative agli anzidetti beni  che  siano  stati
ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o  sottoposti
ad altri trattamenti atti a facilitarne l'utilizzazione, il trasporto
e lo stoccaggio senza modificarne la natura,  sono  effettuate  senza
pagamento dell'imposta, fermi restando gli obblighi di cui al  titolo
secondo. Agli effetti della limitazione  contenuta  nel  terzo  comma
dell'articolo   30   le   cessioni   sono   considerate    operazioni
imponibili."; 
    2)  dopo  il  settimo  comma  sono  inseriti  i   seguenti:   "Le
disposizioni del precedente comma si applicano anche per le  cessioni
dei semilavorati di metalli non ferrosi di  cui  alle  seguenti  voci
della tariffa doganale comune vigente al 31 dicembre 1996: 
     a) rame raffinato e leghe di rame, greggio (v.d. 74.03); 
     b) nichel greggio, anche in lega (v.d. 75.02); 
     c) alluminio greggio, anche in lega (v.d. 76.01); 
     d) piombo  greggio,  raffinato,  antimoniale  e  in  lega  (v.d.
78.01); 
     e) zinco greggio, anche in lega (v.d. 79.01). 
  Per le cessioni di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa,
di pelli, di vetri, di gomma e plastica, le disposizioni del  settimo
comma si applicano sempreche' nell'anno solare precedente l'ammontare
delle relative cessioni effettuate da operatori dotati di sede  fissa
non sia stato superiore a due miliardi di lire.'; 
    e) alla tabella A, parte terza, che individua i beni e i  servizi
soggetti all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto  nella  misura
del 10 per cento, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    1) nel numero 1) alla parola:  "asini"  e'  premessa  la  parola:
"Cavalli,"; 
    2) il numero 114) e' sostituito dal seguente: 
   "114)  medicinali  pronti  per  l'uso  umano  o  veterinario,   ad
eccezione dei prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli
di medicazione di cui le  farmacie  devono  obbligatoriamente  essere
dotate secondo la farmacopea ufficiale;". 
  2. Fino al 31 dicembre 1997, per le prestazioni di  servizi  aventi
ad  oggetto  la   realizzazione   di   interventi   di   manutenzione
straordinaria degli edifici, di cui  all'articolo  31,  primo  comma,
lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, l'imposta  sul  valore
aggiunto e' stabilita nella misura del 10 per cento. 
  3. Fino al 31 dicembre 1997,  l'aliquota  dell'imposta  sul  valore
aggiunto del 16 per cento prevista dall'articolo 10, comma 2, lettera
b), del decreto-legge  23  febbraio  1995,  n.  41,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22  marzo  1995,  n.  85,  concernente  le
cessioni di animali vivi della specie bovina e suina e relative carni
e preparazioni, e' ridotta al 10 per cento. 
  4. Il termine del 31  dicembre  1996,  previsto  dall'articolo  14,
comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per  l'indetraibilita'
dell'imposta sul valore aggiunto relativa ad  operazioni  concernenti
taluni  ciclomotori,  motocicli,  autovetture   e   autoveicoli,   e'
prorogato al 31 dicembre 1999. 
  5. E abrogato il comma 31 dell'articolo  8  della  legge  11  marzo
1988, n.  67,  che  stabilisce  l'aliquota  dell'imposta  sul  valore
aggiunto  nella  misura  del  9   per   cento,   limitatamente   alle
somministrazioni  di  gas  metano  effettuate   nei   territori   del
Mezzogiorno. 
  6.  Per  l'anno  1997  le  percentuali  di  compensazione  di   cui
all'articolo 34  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, recante il regime  speciale  per  i  produttori
agricoli in materia di imposta sul valore  aggiunto,  sono  stabilite
per i seguenti prodotti o gruppi di prodotti: 
    a) nella misura del 7,5 per cento per:  cavalli,  asini,  muli  e
bardotti, vivi (v.d. 01.01); animali vivi della  specie  suina  (v.d.
01.03), ovina e caprina  (v.d.  01.04);  volatili  da  cortile  vivi;
volatili da cortile morti, commestibili, freschi e refrigerati  (v.d.
01.05 - ex  02.02);  conigli  domestici,  piccioni,  lepri,  pernici,
fagiani e altri animali vivi destinati all'alimentazione umana  (v.d.
ex 01.06); 
    b) nella misura del 6 per cento per: animali  vivi  della  specie
bovina, compresi gli animali del genere bufalo (v.d. 01.02). 
  7. Resta fermo, anche per i prodotti indicati nel comma  6,  quanto
stabilito dal primo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  circa  la  determinazione
delle percentuali di compensazione per gruppi  di  prodotti  mediante
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle
risorse agricole, alimentari e forestali. 
  8. All'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n.
41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n.  85,
e' abrogata la lettera a), concernente  l'aliquota  dell'imposta  sul
valore  aggiunto  nella  misura  del  4  per   cento   sui   prodotti
farmaceutici di cui al comma 1, lettera e), numero 2),  del  presente
articolo. 
  9. La  disposizione  di  cui  all'articolo  1,  comma  3-bis),  del
decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 28  luglio  1989,  n.  263,  che  prevede  l'applicazione
dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto nella misura del 4 per
cento agli ausili relativi a menomazioni  funzionali  permanenti,  si
applica anche ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a  facilitare
l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap
di cui all'articolo 3 della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104.  Con
decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le condizioni e  le
modalita' alle quali e'  subordinata  l'applicazione  della  predetta
aliquota. 
  10. Le  disposizioni  del  comma  1,  lettera  e),  numero  2),  si
applicano alle forniture eseguite a decorrere dal 1 gennaio 1997.  Le
disposizioni del comma 1, lettera b), relative  alle  prestazioni  di
servizi di telecomunicazione, hanno effetto a decorrere dal 1  aprile
1997.