Art. 3.
               Disposizioni in materia di trascrizione
           di contratti preliminari e di imposte indirette
  1. Dopo l'articolo 2645 del codice civile, e' aggiunto il seguente:
  "Art. 2645-bis (Trascrizione di contratti preliminari ). - 1. I
preliminari  dei  contratti  di  cui  ai  numeri  1),  2),  3)  e  4)
dell'articolo  2643,  anche  se  sottoposti  a condizione o aventi ad
oggetto  fabbricati  da  costruire o in corso di costruzione, possono
essere trascritti se redatti nelle forme di cui all'articolo 2657.
   2.   La   trascrizione  del  contratto  definitivo,  stipulato  in
esecuzione  dei  contratti preliminari di cui al comma 1 ovvero della
sentenza  che accoglie la domanda diretta ad ottenere l'esecuzione in
forma  specifica  dei  contratti  preliminari predetti, prevale sulle
trascrizioni  ed  iscrizioni eseguite contro il promittente alienante
dopo la trascrizione del contratto preliminare.
   3.  Gli  effetti  della  trascrizione  del  contratto  preliminare
cessano  e  si  considerano  come mai prodotti se entro un anno dalla
data  convenuta tra le parti per l'esecuzione del preliminare stesso,
e  comunque non oltre tre anni dalla trascrizione predetta, non venga
trascritto  il contratto definitivo o altro atto che, anche a diverso
titolo,  ne  costituisca  adempimento  o la domanda giudiziale di cui
all'articolo 2652, primo comma, numero 2).
   4.   I   contratti  preliminari  aventi  ad  oggetto  porzioni  di
fabbricati da costruire o in corso di costruzione devono indicare, ai
soli  effetti  di  questo articolo, la quota del diritto spettante al
promissario  acquirente  relativa  all'intero  costruendo  fabbricato
espressa  in  millesimi e calcolata sulla base della superficie utile
prevista   da   apposito  elaborato  redatto  da  tecnico  abilitato,
asseverato con giuramento e allegato al contratto.
   5.  La  trascrizione  ed  ogni altra formalita' ipotecaria vengono
eseguite  con  riferimento  all'immobile  e  per la quota determinata
secondo  le  modalita'  di  cui al comma 4. Non appena la costruzione
viene  ad esistenza, le formalita' esibite producono effetto rispetto
alle  porzioni  materiali  corrispondenti  alle  quote  di proprieta'
predeterminate,  nonche'  alle  relative  parti  comuni.  L'eventuale
differenza  di  superficie,  contenuta  nei  limiti  di  un ventesimo
rispetto  a  quella  di riferimento nell'elaborato peritale di cui al
comma 4, non produce effetti.
   6.  Ai  fini  delle  disposizioni  di  cui  al comma 5, si intende
esistente  l'edificio  nel  quale  sia  stato  eseguito  il  rustico,
comprensivo  delle mura perimetrali delle singole unita' e completata
la copertura.".
  2. Al comma 1 dell'articolo 2659 del codice civile, il numero 4) e'
sostituito dal seguente: "4) la natura e la situazione dei beni a cui
si  riferisce  il  titolo, con le indicazioni richieste dall'articolo
2826,  nonche'  la  quota  espressa  in millesimi di cui all'articolo
2645-bis,   comma   4,   nel   caso   di  trascrizioni  di  contratti
preliminari.".
  3. Dopo l'articolo 2825 del codice civile, e' aggiunto il seguente:
  "Art. 2825-bis (Ipoteca sul bene oggetto di contratto preliminare).
- 1. Se il contratto preliminare di cui all'articolo 2645-bis prevede
l'accollo   di   quota  di  debito  con  l'obbligo  di  restituzione,
nell'ambito  di  operazione ai sensi degli articoli 38 e seguenti del
decreto   legislativo   1   settembre  1993,  n.  385,  destinata  al
finanziamento dell'intervento edilizio, l'ipoteca iscritta a garanzia
sul  fabbricato  da  costruire  o  in corso di costruzione ha effetto
riguardo   alla   porzione   del   medesimo  fabbricato  oggetto  del
preliminare.  Tale  ipoteca  prevale  sulla  trascrizione,  ancorche'
anteriore,   del  contratto  preliminare,  limitatamente  alla  quota
oggetto  di  accollo,  accresciuta  fino a concorrenza dell'eventuale
maggiore   importo  riferibile  alla  stessa  in  base  ai  parametri
stabiliti  dalle  norme  sul  credito  fondiario  e  proporzionato al
rapporto  fra  l'effettivo  ammontare  complessivo  del  debito  e la
complessiva quota di proprieta' ipotecata.".
  4. Dopo l'articolo 2775 del codice civile, e' aggiunto il seguente:
  "Art. 2775-bis (Crediti per mancata esecuzione di contratti
preliminari  ).  -  1.  I  crediti del promissario acquirente di beni
immobili  hanno  privilegio  sul  bene immobile oggetto del contratto
preliminare  trascritto  ai sensi dell'articolo 2645-bis e sempre che
gli  effetti  della  trascrizione  non siano cessati al momento della
trascrizione  del  pignoramento  o  della  domanda di risoluzione del
contratto ai sensi dell'articolo 2652, primo comma, numero 1), ovvero
al  momento  della risoluzione del contratto medesimo con atto avente
data certa.
   2. In ogni caso ai crediti di cui al comma 1 sono preferiti quelli
garantiti   da  ipoteca  relativa  a  mutui  erogati  al  promissario
acquirente per l'acquisto dell'immobile.".
  5.  All'articolo  2780  del  codice  civile,  dopo il numero 5), e'
aggiunto  il  seguente:  "5-bis) i crediti del promissario acquirente
per   mancata   esecuzione   dei   contratti   preliminari,  indicati
all'articolo 2775-bis.".
 6.  All'articolo  72  del  regio  decreto  16  marzo  1942,  n. 267,
concernente  gli effetti del fallimento in caso di vendita non ancora
eseguita  dai  contraenti,  e'  aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Qualora  l'immobile  sia  stato  oggetto  di  preliminare di vendita
trascritto  ai  sensi  dell'articolo  2645-bis del codice civile e il
curatore,  ai  sensi del precedente comma, scelga lo scioglimento del
contratto,  l'acquirente  ha diritto di far valere il proprio credito
nel  passivo,  senza  che  gli sia dovuto il risarcimento del danno e
gode  del privilegio di cui all'articolo 2775-bis del codice civile a
condizione   che   gli   effetti  della  trascrizione  del  contratto
preliminare   non   siano   cessati  anteriormente  alla  data  della
dichiarazione di fallimento.".
  7.  All'articolo  29  della  legge  25 giugno 1943, n. 540, recante
disposizioni  in materia di imposte ipotecarie, nel primo comma, dopo
il  numero  2),  e' aggiunto il seguente: "2-bis) le trascrizioni dei
contratti  preliminari  non  piu'  produttive  degli  effetti  di cui
all'articolo 2645-bis del codice civile.".
  8.  Nel  primo  comma  dell'articolo  12 del regio decreto 28 marzo
1929,  n. 499, riguardante la pubblicita' dei diritti immobiliari, le
parole:   "dall'articolo   20,  lettera  g)"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "dall'articolo 20, lettere g) ed h)".
  9.  Nell'articolo  106  della  legge  16  febbraio 1913, n. 89, che
individua  gli  atti  depositati e conservati nell'archivio notarile,
nel  n.  4›,  le parole: "degli atti notarili rogati" sono sostituite
dalle seguenti: "degli atti pubblici rogati e delle scritture private
autenticate".
  10.  Al  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  le imposte
ipotecaria  e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre
1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)   all'articolo   2,  relativo  alla  base  imponibile  per  le
trascrizioni, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
"2-bis.  In deroga alle disposizioni del comma 2, per la trascrizione
dei  contratti preliminari ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice
civile l'imposta e' dovuta nella misura fissa".
    b)  nell'articolo  4  della  tariffa, dopo le parole: "di diritti
reali   immobiliari,"  sono  inserite  le  seguenti:  "dei  contratti
preliminari di cui all'articolo 2645-bis del codice civile.".
  11.  Nel  comma  4-bis  dell'articolo  25  del  testo  unico  delle
disposizioni  concernenti  l'imposta  sulle  successioni e donazioni,
approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, introdotto
dal  comma  28  dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
che  stabilisce riduzioni di imposta per trasferimenti di azienda nei
comuni  montani,  dopo le parole: "cinquemila abitanti" sono inserite
le  seguenti:  "o  nelle frazioni con meno di mille abitanti anche se
situate in comuni di maggiori dimensioni".
  12.  Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
642,  recante  la disciplina dell'imposta di bollo, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a)  nella  tariffa,  recante  l'indicazione  degli  atti soggetti
all'imposta  di bollo, come sostituita dal decreto del Ministro delle
finanze  20  agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106
alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992:
    1)  all'articolo  2,  la nota 2-bis e' sostituita dalla seguente:
"2-bis.  Contratti  relativi  alle  operazioni  e  servizi  bancari e
finanziari  e contratti di credito al consumo, previsti dal titolo VI
del  decreto  legislativo  1  settembre  1993,  n.  385,  e contratti
relativi ai servizi di investimento posti in essere dalle societa' di
intermediazione  mobiliare  (SIM),  dalle societa' fiduciarie e dagli
altri intermediari finanziari di cui al decreto legislativo 23 luglio
1996,  n. 415: per ogni contratto, indipendentemente dal numero degli
esemplari o copie, lire 20.000.";
    2)  all'articolo  13,  comma  2-bis,  introdotto dall'articolo 8,
comma  1,  lettera  b),  del  decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133,
concernente  gli estratti conto inviati dalle banche ai clienti, dopo
le  parole:  "decreto  legislativo  1  settembre  1993,  n. 385" sono
inserite  le  seguenti: "nonche' estratti di conto corrente postale";
nella  nota  3-ter,  dopo  le  parole  "ricevuti  dalle  banche" sono
inserite   le   seguenti:   "nonche'  dagli  uffici  dell'Ente  poste
italiane";
    b)  nell'articolo  7,  primo  comma, della tabella, relaliva agli
atti  esenti  dall'imposta  di  bollo,  le parole: "ricevute ed altri
documenti relativi a conti correnti postali" sono soppresse.
  13.  Nella  lettera  c)  della tabella delle tasse per contratti di
trasferimento  di  titoli  o  valori, allegata alla legge 10 novembre
1954,  n. 1079, come sostituita, da ultimo, per effetto dell'articolo
7,  comma  1, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito,
con  modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, l'alinea e'
sostituito  dalla  seguente:  "  c)  conclusi  tra agenti di cambio o
societa' di intermediazione mobiliare o banche".
   14.  Al  testo  unico  delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro,  approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  nell'articolo 5, in materia di registrazione in termine fisso
e  in  caso  d'uso,  al  comma  2,  secondo  periodo,  le parole: "ad
eccezione  delle  locazioni  e  degli  affitti  e  relative cessioni,
risoluzioni  e proroghe, esenti ai sensi dell'articolo 10, numero 8),
del  decreto medesimo", sono sostituite dalle seguenti: "ad eccezione
delle  operazioni  esenti  ai  sensi  dell'articolo  10, primo comma,
numeri 8) e 8-bis), dello stesso decreto";
    b)   nell'articolo  1,  comma  1,  della  tariffa,  parte  prima,
concernente  gli atti soggetti a registrazione in termine fisso, dopo
il  quarto  periodo,  e'  aggiunto  il seguente: "Se il trasferimento
avente  per  oggetto  fabbricati  o  porzioni di fabbricato e' esente
dall'imposta  sul  valore  aggiunto  ai sensi dell'articolo 10, primo
comma,  numero 8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre  1972,  n. 633, ed e' effettuato nei confronti di imprese che
hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attivita' esercitata la
rivendita  di  beni immobili, a condizione che nell'atto l'acquirente
dichiari che intende trasferirli entro tre anni: 1%";
    c)  nell'articolo  1 della tariffa, parte prima, dopo la nota II-
bis),  e'  aggiunta  la  seguente:  "II-ter).  Ove non si realizzi la
condizione,  alla  quale  e' subordinata l'applicazione dell'aliquota
dell'1  per  cento, del ritrasferimento entro il triennio, le imposte
di   registro,  ipotecaria  e  catastale  sono  dovute  nella  misura
ordinaria  e  si  rende  applicabile una soprattassa del 30 per cento
oltre  agli  interessi di mora di cui al comma 4 dell'articolo 55 del
presente  testo unico. Dalla scadenza del triennio decorre il termine
per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione
finanziaria.".
  15.  Al  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  le imposte
ipotecaria  e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre
1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  nel comma 2 dell'articolo 10 le parole: "quarto periodo" sono
sostituite dalle seguenti: "quarto e quinto periodo";
    b)  nella  nota dell'articolo 1 della tariffa, le parole: "quarto
periodo" sono sostituite dalle seguenti: "quarto e quinto periodo".