Art. 4.
            Disposizioni in materia di accise e di generi
                    soggetti a monopolio fiscale

  1.  Al  testo  unico  delle disposizioni legislative concernenti le
imposte  sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed
amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  nell'articolo  3,  comma  4,  concernente  il pagamento delle
imposte   sulla  produzione  e  sui  consumi,  il  primo  periodo  e'
sostituito  dal  seguente:  "Il pagamento dell'accisa, fatte salve le
disposizioni previste per i singoli prodotti, deve essere effettuato,
per i prodotti immessi in consumo nei primi quindici giorni del mese,
entro  la fine dello stesso mese e, per i prodotti immessi in consumo
nel  periodo dal giorno 16 alla fine del mese, entro il giorno 15 del
mese successivo.";
    b)  nell'articolo  26, concernente l'accertamento dell'accisa sul
gas  metano,  il  comma 8, come sostituito dall'articolo 11, comma 3,
del   decreto-legge   20   giugno   1996,  n.  323,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge 8 agosto 1996, n. 425, e' sostituito dal
seguente:
      "8.  L'accertamento  dell'accisa viene effettuato sulla base di
dichiarazioni  mensili contenenti tutti gli elementi necessari per la
determinazione  del  debito d'imposta. Le dichiarazioni devono essere
presentate  dai  soggetti obbligati entro il mese successivo a quello
cui  si  riferiscono.  Entro  lo  stesso  termine di presentazione di
ciascuna   dichiarazione,   deve   essere   effettuato  il  pagamento
dell'accisa  a  titolo  di  acconto,  in  misura pari al 90 per cento
dell'imposta  relativa  ai consumi dichiarati nonche' il versamento a
saldo  relativo  all'imposta  dovuta per il mese precedente. Le somme
eventualmente versate in piu' del dovuto sono detratte dal successivo
versamento di acconto.";
    c) nell'articolo 55, concernente l'accertamento e la liquidazione
dell'imposta  di  consumo  sull'energia elettrica, il secondo periodo
del  comma  1  e'  sostituito  dal  seguente:  "La dichiarazione deve
contenere  i dati relativi ad ogni mese solare ed e' presentata entro
il giorno 20 del mese successivo a quello cui si riferisce.";
    d)  nell'articolo  56,  concernente il versamento dell'imposta di
consumo   sull'energia  elettrica,  il  comma  2  e'  sostituito  dal
seguente:  "2.  I fabbricanti che presentano la dichiarazione mensile
versano l'imposta entro il giorno 20 del mese successivo a quello cui
si riferisce.";
    e) nell'articolo 56, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
      "3.  I  fabbricanti  autorizzati  a presentare la dichiarazione
annuale  versano l'imposta in rate di acconto mensili entro il giorno
20  di  ciascun  mese,  calcolate  sulla  base  dei consumi dell'anno
precedente.  Il versamento a conguaglio e' effettuato entro il giorno
20  del  mese  di  febbraio  e  sulla  base  dei dati consuntivi sono
rideterminate  le  rate di acconto. Le somme eventualmente versate in
piu' del dovuto sono detratte dal successivo versamento di acconto.";
    f)  nell'articolo  57,  comma  1,  concernente  la prestazione di
garanzie   relativamente   al   pagamento   dell'imposta  di  consumo
sull'energia   elettrica,  nel  primo  periodo  le  parole:  "per  un
bimestre"  sono  sostituite  dalle seguenti: "per il periodo di tempo
cui  si  riferisce  la  dichiarazione  o  la rata di acconto previste
dall'articolo 56, commi 2 e 3".
  2.  In  deroga  a  quanto disposto dall'articolo 3, comma 12, della
legge  28  dicembre  1995,  n.  549,  gli introiti di cui al comma 1,
lettera  a),  relativi  ai  prodotti  immessi  in  consumo  nei primi
quindici  giorni  del  mese di gennaio 1997, sono versati interamente
all'erario.  La  quota  spettante alle regioni a statuto ordinario e'
destinata   all'incremento  del  Fondo  sanitario  nazionale  per  il
finanziamento dell'assistenza farmaceutica per l'anno 1997; il limite
di  lire  9.600  miliardi,  previsto dall'articolo 1, comma 36, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' elevato a lire 9.960 miliardi.
  3.  Ferme  le competenze dell'Autorita' garante della concorrenza e
del   mercato,   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio  e
dell'artigianato  dispone,  con  decreto  avente efficacia immediata,
affinche'  nei  rapporti  contrattuali  fra  compagnie  petrolifere e
gestori  dei distributori di carburanti non siano introdotte clausole
peggiorative    rispetto    alle    modificazioni    necessarie   per
l'applicazione di quanto previsto dal comma 1.
  4.  La  disposizione  della lettera b) del comma 1 ha effetto dal 1
febbraio   1997.   In   sede  di  prima  applicazione,  il  pagamento
dell'acconto  e' dovuto contemporaneamente al versamento dell'imposta
relativa ai consumi del mese di gennaio.
  5.  In  sede  di  prima  applicazione,  il  pagamento della rata di
acconto dell'imposta di consumo sulla energia elettrica, da parte dei
fabbricanti   autorizzati   a  presentare  la  dichiarazione  annuale
relativa   al  mese  di  gennaio,  e'  dovuto  contemporaneamente  ai
versamenti della rata d'imposta relativa al bimestre precedente.
  6.  L'aliquota  dell'accisa  sulla  benzina senza piombo, stabilita
nella  misura  di L. 1.022.280 per mille litri dall'articolo 5, comma
2,   del  decreto-legge  1  luglio  1996,  n.  346,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  8  agosto  1996,  n.  428,  continua ad
applicarsi fino al 31 dicembre 1998.
  7.  Entro il 28 febbraio 1997, con provvedimenti del Ministro delle
finanze  in  materia  di  generi  soggetti  a monopolio fiscale, sono
assicurate  maggiori  entrate  nette  per  il bilancio dello Stato in
misura non inferiore a lire 500 miliardi per l'anno 1997 e a lire 600
miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999.