Art. 5.
               Disposizioni in materia di riscossione
  1.  Al  decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.
43,   concernente  il  servizio  di  riscossione  dei  tributi,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a)  nell'articolo  26,  comma  1,  primo periodo, concernente gli
obblighi del commissario governativo, dopo le parole: "come riscosso"
sono inserite le seguenti: ", salva la facolta' per il Ministro delle
finanze,  sentito il Ministro del tesoro, di stabilire, in situazioni
particolari, l'esonero da tale obbligo,";
    b)  nell'articolo  31,  comma  1,  lettera  c),  che  individua i
soggetti  cui  puo'  essere conferita la concessione, dopo le parole:
"la  gestione in concessione del servizio" sono inserite le seguenti:
"ovvero di attivita' o compiti ad esso connessi o complementari,';
    c)  nell'articolo 34, concernente la conservazione dei ruoli, dei
registri  e  degli  atti,  dopo  il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis.  Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze  possono  essere
stabilite  particolari  modalita'  di  conservazione  dei  ruoli, dei
registri  e  degli atti da parte del Consorzio nazionale obbligatorio
tra  i concessionari del servizio di riscossione dei tributi ed altre
entrate di pertinenza dello Stato e di enti pubblici.";
    d)  nell'articolo  61,  relativo  ai  compensi  e  rimborsi spese
spettanti  ai  concessionari  dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente
comma:
  "8-bis.  Qualora  si riduca, per effetto di disposizioni normative,
il  numero dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti
pubblici   riscossi   dai   concessionari   della  riscossione  e  di
conseguenza  l'ammontare nazionale complessivo dei compensi in misura
superiore  al dieci per cento, il Ministro delle finanze, di concerto
con  il  Ministro  del  tesoro, dispone, con decreto da emanare entro
centoventi  giorni dalla data in cui hanno effetto le riduzioni delle
riscossioni,  la  revisione  della  misura  dei  compensi  in modo da
assicurare  la  permanenza dell'equilibrio economico. La nuova misura
e'  comunicata  al concessionario che ha facolta' di recedere a norma
dell'articolo  18.  La facolta' di recesso e', altresi', esercitabile
qualora  sia  inutilmente  decorso  l'ulteriore termine di centoventi
giorni  dalla  data  entro la quale doveva essere emanato il predetto
decreto ministeriale.";
    e)  nell'articolo  62,  comma  4,  primo  periodo, concernente la
dilazione  dei  versamenti, le parole da: "il Ministro delle finanze"
fino  alla  fine  del  periodo  sono  sostituite  dalle seguenti: "il
direttore regionale delle entrate, quando l'incidenza di tali tributi
e'  pari  o  superiore al dieci per cento dell'ammontare dei compensi
erariali  percepiti  dal concessionario nell'anno precedente, concede
dilazioni  per  il  versamento dell'intero importo per un periodo non
superiore a ventiquattro mesi.";
    f)   nell'articolo   91,   in   materia   di  rappresentanza  del
concessionario, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
  "2-bis. Nel procedimento di dichiarazione tardiva di credito di cui
all'articolo  101  del  regio  decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante
disposizioni   in   materia   di  fallimento  e  di  altre  procedure
concorsuali,   il  concessionario  del  servizio  di  riscossione  e'
rappresentato  dinanzi  al  giudice delegato dal collettore il quale,
salvo  che  non  debba  procedersi  alla istruzione della causa, puo'
stare in giudizio personalmente.".
  2.  All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n.
16,  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75,
relativo  all'invio  di  una  comunicazione  di avvenuta iscrizione a
ruolo  in luogo della notificazione della cartella di pagamento, come
modificato  dall'articolo  3, comma 74, della legge 28 dicembre 1995,
n. 549, la cifra: "100.000" e' sostituita dalla seguente: "600.000".
  3.  Sono  confermati,  per  l'anno  1997, i compensi stabiliti, per
ciascuna  concessione,  con  decreti  del  Ministro  delle finanze 30
novembre  1994,  concernenti  la  determinazione  dei compensi per il
periodo  di  gestione  decennale  della  concessione  del servizio di
riscossione  dei  tributi, pubblicati nel supplemento ordinario n. 28
alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  49  del  28 febbraio 1995. Entro il 31
dicembre  1997  sono  stabiliti  i  nuovi  compensi  per  il  biennio
1998-1999  con  applicazione,  anche  per  i bienni successivi, degli
elementi  di  calcolo  fissati  sia  nei  commi 2 e 3 sia nel comma 8
dell'articolo  61  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43.
  4. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602,   recante  disposizioni  sulla  riscossione  delle  imposte  sul
reddito, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) nell'articolo 28, secondo comma, primo periodo, riguardante le
modalita'  di  pagamento,  le parole: "non oltre il giorno dodici del
mese di scadenza della rata" sono soppresse;
    b)  nell'articolo  30,  terzo  comma, concernente l'indennita' di
mora,  le  parole:  "cinque  giorni"  sono sostituite dalle seguenti:
"sedici   giorni,  ovvero  sessanta  giorni  se  l'imposta  e'  stata
liquidata  ai  sensi  degli  articoli 36-bis e 36-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,";
    c)  nell'articolo  65,  secondo comma, primo periodo, concernente
beni pignorabili, le parole: "in virtu' di titolo di data anteriore a
quella  di  consegna  del  ruolo  all'esattore" sono sostituite dalle
seguenti:  "in virtu' di titolo avente data anteriore all'anno cui si
riferisce il tributo iscritto a ruolo";
    d) nell'articolo 78, concernente l'onere di preventiva esecuzione
sui  beni  mobili  ed  ordine  delle  procedure immobiliari, il primo
comma,  e' sostituito dal seguente: "Il concessionario puo' avvalersi
cumulativamente  dei diversi mezzi di espropriazione forzata previsti
dalla  legge  quando  l'ammontare  del  credito  per il quale si deve
procedere  e'  superiore  a lire dieci milioni. Quando l'ammontare e'
inferiore  il  concessionario  puo'  procedere  all'esecuzione  sugli
immobili   soltanto  se  e'  risultata  infruttuosa  o  insufficiente
l'esecuzione sui beni mobili del debitore.";
    e) dopo l'articolo 91 e' inserito il seguente articolo:
  "91-bis  (Fermo dei veicoli a motore ed autoscafi). - 1. Qualora in
sede  di  riscossione  coattiva  di  crediti iscritti a ruolo non sia
possibile, per mancato reperimento del bene, eseguire il pignoramento
dei veicoli a motore e degli autoscafi di proprieta' del contribuente
iscritti  nei pubblici registri, la direzione regionale delle entrate
ne dispone il fermo.
   2.  Il provvedimento di fermo di cui al comma 1 si esegue mediante
iscrizione  nei  registri  mobiliari  a  cura  del concessionario che
provvede, altresi', a darne comunicazione al debitore.
   3. Chiunque circoli con veicoli o autoscafi sottoposti al fermo e'
soggetto  alla  sanzione  prevista  dall'articolo  214,  comma 8, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
   4.  Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze, di concerto con i
Ministri  dell'interno  e  dei  lavori  pubblici,  sono  stabiliti le
modalita',  i  termini  e  le  procedure  per  l'attuazione di quanto
previsto nel presente articolo.".
  5.  Sono  validi  agli  effetti  della procedura di riscossione dei
tributi  i  certificati,  le  visure  e  qualsiasi  atto  e documento
amministrativo  rilasciati, tramite sistemi informatici o telematici,
al  concessionario del servizio della riscossione dei tributi qualora
contengano  apposita  asseverazione del predetto concessionario della
loro provenienza.