Art. 6.
 Altre disposizioni in materia di contrasto all'evasione, di beni e
     diritti dello Stato e di funzionamento dell'amministrazione
                            finanziaria.
  1.  Il  risarcimento  del  danno  cagionato all'erario come diretta
conseguenza della mancata corresponsione dei tributi, nell'ambito del
procedimento   penale,   si   effettua,   sulla   base   di  apposita
dichiarazione,  mediante  versamento  irripetibile  al concessionario
della  riscossione, che riversa i relativi importi nei corrispondenti
capitoli  dello  stato  di previsione dell'entrata del bilancio dello
Stato.   Degli   importi   versati  si  tiene  conto  ai  fini  della
determinazione  delle  imposte,  sanzioni  e interessi dovuti in base
all'azione di accertamento tributario. Con decreto del Ministro delle
finanze,  di  concerto  con  i  Ministri  di grazia e giustizia e del
tesoro,  sono  determinati  il  contenuto  della  dichiarazione  e le
modalita' del versamento.
  2.  Il  Ministero  delle  finanze  puo'  affidare  le  attivita' di
recupero,   deposito,   redazione   dell'inventario,   alienazione  e
rottamazione  di beni mobili iscritti in pubblici registri oggetto di
provvedimento  definitivo  di  confisca  amministrativa ad uno o piu'
concessionari. Per la scelta del concessionario si applicano, in ogni
caso, le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
157,  in  materia  di  appalti pubblici di servizi. I rapporti tra il
Ministero  delle  finanze  e  il  concessionario sono disciplinati da
apposita convenzione onerosa per il concessionario medesimo, conforme
allo schema tipo approvato con decreto del Ministro delle finanze.
  3.  Il  comma  114 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n.
662,  recante  misure di razionalizzazione della finanza pubblica, e'
sostituito dal seguente:
  "114.   I   beni   immobili  ed  i  diritti  reali  sugli  immobili
appartenenti allo Stato situati nei territori delle regioni a statuto
speciale  non  possono essere conferiti nei fondi di cui al comma 86,
ne'  alienati  o permutati. I suddetti beni e diritti sono trasferiti
al  patrimonio  delle  rispettive  regioni,  nonche'  delle  province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  secondo  quanto  previsto  dai
rispettivi statuti.".
  4.  Gli  articoli  175  e  176  della legge 22 aprile 1941, n. 633,
riguardanti  l'imposizione  di  un  diritto  demaniale  sugli incassi
derivanti  da rappresentazioni, esecuzioni e radiodiffusioni di opere
di pubblico dominio, sono abrogati. Non si fa luogo al recupero delle
somme  ancora  da  corrispondere  e  alla restituzione di quelle gia'
corrisposte.
  5. L'attivita' degli uffici finanziari di cui alle tabelle allegate
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, e
non  ancora soppressi a norma dell'articolo 1 dello stesso decreto n.
644  del  1972, continua ad esplicarsi fino a data da determinare con
decreto del Ministro delle finanze.
  6. Per il pagamento del compenso a favore dei centri autorizzati di
assistenza  fiscale, previsto dall'articolo 78, comma 22, della legge
30  dicembre  1991,  n. 413, a valere sul capitolo 3479 del Ministero
delle   finanze,  relativo  alla  assistenza  prestata  nel  1996  ai
lavoratori   dipendenti   e   pensionati,   trovano  applicazione  le
disposizioni  di  cui  all'articolo 62, comma 3, del decreto-legge 30
agosto  1993,  n. 331, convertito, con modificazioni, con la legge 29
ottobre  1993,  n.  427,  che  prevedono  l'erogazione  del  predetto
compenso direttamente dalla amministrazione finanziaria.