Art. 7.
         Devoluzione delle entrate e variazioni di bilancio
  1.  Le  entrate  derivanti  dal  presente  decreto  sono  riservate
all'erario  e  concorrono  alla copertura degli oneri per il servizio
del  debito  pubblico,  nonche'  alla  realizzazione  delle  linee di
politica  economica  e  finanziaria  in  funzione  degli  impegni  di
riequilibrio  del  bilancio  assunti in sede comunitaria. Con decreto
del  Ministro  delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro,
da  emanare  entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente  decreto,  sono  definite,  ove necessarie, le modalita' per
l'attuazione del presente articolo.
  2.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti,  le  variazioni  di bilancio occorrenti per l'attuazione del
presente decreto.