Art. 2
     (Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del
                             contratto.)
1. Il presente contratto decorre dal 1 gennaio 1994 ed avra' scadenza
il 31 dicembre 1997 per la parte normativa ed il 31 dicembre 1995 per
la  parte  economica. In caso di mancata disdetta, da comunicarsi con
lettera raccomandata almeno tre mesi prima di ciascuna  scadenza,  si
intendera' tacitamente rinnovato di anno in anno. In caso di disdetta
le  disposizioni  contrattuali  rimangono in vigore fino a quando non
siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
2. Gli effetti giuridici decorrono, salvo diversa prescrizione, dalla
data di stipulazione del presente contratto. La  stipula  si  intende
avvenuta  al  momento della sottoscrizione del contratto da parte dei
soggetti negoziali, a seguito del perfezionamento delle procedure  di
cui  all'art.  51, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 29 del 1993.  Essa viene
portata a conoscenza delle Amministrazioni da parte dell'A.RA.N.
3. Le amministrazioni sono tenute ad attuare gli istituti a contenuto
economico e normativo con carattere vincolato ed automatico, entro 30
giorni dalla data in cui ne hanno avuto conoscenza ai sensi del comma
2.
4. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme per il
rinnovo del contratto nazionale sono presentate almeno tre mesi prima
delle  scadenze  previste.  Durante  tale  periodo  e  per  il   mese
successivo  alle scadenze, le parti negoziali non assumono iniziative
unilaterali, ne' procedono ad azioni conflittuali.
5. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data
di  scadenza  della  parte  economica  del  presente  contratto,   ai
dipendenti  del  comparto  sara'  corrisposta  la relativa indennita'
nella misura  e  secondo  le  scadenze  previste  dall'accordo  sulla
politica  dei  redditi  del 23 luglio 1993. Per l'erogazione di detta
indennita' si applica la procedura dell'art. 52, commi  1  e  2,  del
D.Lgs. n. 29 del 1993.
6. In sede di rinnovo biennale per la parte economica ulteriore punto
di  riferimento del negoziato sara' costituito dalla comparazione tra
l'inflazione programmata e quella effettiva nel  precedente  biennio,
secondo  quanto  previsto  dall'accordo  di  cui al comma precedente,
finalizzato al mantenimento del potere d'acquisto delle retribuzioni.
7. In deroga al comma 1 il presente contratto scadra'  per  la  parte
economica,   il   31.12.1995,   senza   necessita'  di  disdetta.  Le
piattaforme per il rinnovo andranno presentate  entro  trenta  giorni
dalla stipulazione del presente contratto.