Art. 2.
 
  1.   L'articolo  309  del  codice  di  procedura  penale  e'  cosi'
modificato:
    a) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
  " 7. Sulla richiesta di riesame decide il tribunale del  luogo  nel
quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte
di appello nella cui circoscrizione e' compreso l'ufficio del giudice
che ha emesso l'ordinanza";
    b) il comma 8 e' sostituito dai seguenti:
  "  8.  Il  procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di
consiglio nelle forme previste dall'articolo 127. L'avviso della data
fissata per l'udienza e' comunicato,  almeno  tre  giorni  prima,  al
pubblico  ministero  presso  il  tribunale indicato nel comma 7 e, se
diverso, a quello che ha richiesto l'applicazione della misura;  esso
e'  notificato, altresi', entro lo stesso termine, all'imputato ed al
suo  difensore.    Fino  al  giorno  dell'udienza  gli  atti  restano
depositati   in   cancelleria,  con  facolta'  per  il  difensore  di
esaminarli e di estrarne copia.
   8-bis. Il pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della
misura puo' partecipare all'udienza in luogo del  pubblico  ministero
presso il tribunale indicato nel comma 7.".
 
          Riferimenti normativi:
             - Il testo vigente dell'art. 309 del codice di procedura
          penale,   gia'  modificato  dall'art.  16  della  legge  n.
          332/1995, come ulteriormente modificato  dal  decreto-legge
          qui ripubblicato, e' il seguente:
             "Art. 309 (Riesame delle ordinanze che dispongono misura
          coercitiva).  -  1.  Entro  dieci giorni dalla esecuzione o
          notificazione del provvedimento, l'imputato  puo'  proporre
          richiesta di riesame, anche nel merito, della ordinanza che
          dispone  una  misura  coercitiva,  salvo  che  si tratti di
          ordinanza  emessa  a  seguito  di  appello   del   pubblico
          ministero.
             2.  Per  l'imputato  latitante  il termine decorre dalla
          data di  notificazione  eseguita  a  norma  dell'art.  165.
          Tuttavia,  se  sopravviene  l'esecuzione  della  misura, il
          termine decorre da tale momento quando l'imputato prova  di
          non aver avuto tempestiva conoscenza del provvedimento.
             3. Il difensore dell'imputato puo' proporre la richiesta
          di   riesame   entro   dieci   giorni  dalla  notificazione
          dell'avviso  di  deposito  dell'ordinanza  che  dispone  la
          misura.
             3-bis.  Nei  termini  previsti dai commi 1, 2 e 3 non si
          computano i  giorni  per  i  quali  e'  stato  disposto  il
          differimento del colloquio, a norma dell'art. 104, comma 3.
             4.   La   richiesta   di  riesame  e'  presentata  nella
          cancelleria  del  tribunale  indicato  nel  comma   7.   Si
          osservano le forme previste dagli articoli 582 e 583.
             5.  Il  presidente  cura  che  sia dato immediato avviso
          all'autorita' giudiziaria procedente  la  quale,  entro  il
          giorno  successivo,  e comunque non oltre il quinto giorno,
          trasmette  al  tribunale  gli  atti  presentati   a   norma
          dell'art.   291,   comma  1,  nonche'  tutti  gli  elementi
          sopravvenuti  a  favore  della  persona   sottoposta   alle
          indagini.
             6.  Con la richiesta di riesame possono essere enunciati
          anche i motivi. Chi ha proposto la richiesta  ha,  inoltre,
          facolta'  di  enunciare nuovi motivi davanti al giudice del
          riesame facendone dare atto  a  verbale  prima  dell'inizio
          della discussione.
             7.  Sulla  richiesta  di riesame decide il tribunale del
          luogo nel quale ha sede la corte di appello  o  la  sezione
          distaccata  della corte di appello nella cui circoscrizione
          e'  compreso  l'ufficio   del   giudice   che   ha   emesso
          l'ordinanza.
             8.  Il  procedimento  davanti  al tribunale si svolge in
          camera di consiglio nelle  forme  previste  dall'art.  127.
          L'avviso  della  data  fissata per l'udienza e' comunicato,
          almeno tre giorni prima, al pubblico  ministero  presso  il
          tribunale  indicato nel comma 7 e, se diverso, a quello che
          ha  richiesto  l'applicazione   della   misura;   esso   e'
          notificato, altresi', entro lo stesso termine, all'imputato
          ed  al  suo difensore. Fino al giorno dell'udienza gli atti
          restano depositati in  cancelleria,  con  facolta'  per  il
          difensore di esaminarli e di estrarne copia.
             8-bis.   Il   pubblico   ministero   che   ha  richiesto
          l'applicazione della misura puo' partecipare  alla  udienza
          in   luogo  del  pubblico  ministero  presso  il  tribunale
          indicato nel comma 7.
             9. Entro dieci giorni  dalla  ricezione  degli  atti  il
          tribunale,  se non deve dichiarare l'inammissibilita' della
          richiesta, annulla, riforma o conferma l'ordinanza  oggetto
          del  riesame  decidendo  anche  sulla  base  degli elementi
          addotti dalle parti nel corso dell'udienza.   Il  tribunale
          puo'  annullare  il provvedimento impugnato o riformarlo in
          senso favorevole all'imputato anche per motivi  diversi  da
          quelli   enunciati  ovvero  puo'  confermarlo  per  ragioni
          diverse  da   quelle   indicate   nella   motivazione   del
          provvedimento stesso.
             10. Se la trasmissione degli atti avviene nei termini di
          cui al comma 5 o se la decisione sulla richiesta di riesame
          non interviene entro il termine prescritto, l'ordinanza che
          dispone la misura coercitiva perde efficacia".
             -  Il testo dell'art. 127 del codice di procedura penale
          e' il seguente:
             "Art. 127 (Procedimento in camera di  consiglio).  -  1.
          Quando si deve procedere in camera di consiglio, il giudice
          o  il  presidente del collegio fissa la data dell'udienza e
          ne  fa  dare  avviso  alle  parti,   alle   altre   persone
          interessate  e  ai  difensori.  L'avviso  e'  comunicato  o
          notificato almeno dieci giorni prima della  data  predetta.
          Se  l'imputato  e'  privo  di difensore, l'avviso e' dato a
          quello di ufficio.
             2. Fino  a  cinque  giorni  prima  dell'udienza  possono
          essere presentate memorie in cancelleria.
             3.   Il   pubblico   ministero,  gli  altri  destinatari
          dell'avviso nonche' i difensori sono sentiti se  compaiono.
          Se  l'interessato  e'  detenuto  o internato in luogo posto
          fuori della circoscrizione del giudice e ne  fa  richiesta,
          deve  essere  sentito  prima  del  giorno dell'udienza, dal
          magistrato di sorveglianza del luogo.
             4.  L'udienza  e'  rinviata  se  sussiste  un  legittimo
          impedimento  dell'imputato  o del condannato che ha chiesto
          di essere sentito personalmente e che non  sia  detenuto  o
          internato  in  luogo  diverso  da  quello in cui ha sede il
          giudice.
             5. Le disposizioni dei commi 1, 3 e 4, sono  previste  a
          pena di nullita'.
             6. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico.
             7.  Il  giudice  provvede  con  ordinanza  comunicata  o
          notificata senza ritardo ai soggetti indicati nel comma  1,
          che possono proporre ricorso per cassazione.
             8.  Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza,
          a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente
          con decreto motivato.
             9.   L'inammissibilita'   dell'atto   introduttivo   del
          procedimento e' dichiarata dal giudice con ordinanza, anche
          senza  formalita'  di  procedura,  salvo che sia altrimenti
          stabilito. Si applicano le disposizioni dei commi 7 e 8.
             10. Il verbale di udienza e' redatto soltanto  in  forma
          riassuntiva a norma dell'art. 140, comma 2".