Art. 4.
 
  1.  Dopo  il  comma 1 dell'articolo 322-bis del codice di procedura
penale e' aggiunto il seguente:
  " (( 1-bis. )) Sull'appello decide il tribunale del capoluogo della
provincia  nella  quale  ha  sede  l'ufficio   che   ha   emesso   il
provvedimento.".
 
          Riferimenti normativi:
             -  Il  testo  vigente  dell'art.  322-bis  del codice di
          procedura  penale,  aggiunto  dal  decreto  legislativo  18
          gennaio  1991, n. 12, come modificato dal decreto-legge qui
          ripubblicato, e' il seguente:
             "Art. 322-bis (Appello). - 1. Fuori  dei  casi  previsti
          dall'art.  322,  il pubblico ministero, l'imputato e il suo
          difensore,  la  persona  alla  quale  le  cose  sono  state
          sequestrate   e   quella  che  avrebbe  diritto  alla  loro
          restituzione, possono proporre appello contro le  ordinanze
          in  materia  di sequestro preventivo e contro il decreto di
          revoca del sequestro emesso dal pubblico ministero.
             1-bis. Sull'appello decide il  tribunale  del  capoluogo
          dela  provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso
          il provvedimento.
              2.   L'appello   non    sospende    l'esecuzione    del
          provvedimento.  Si  applicano,  in  quanto  compatibili, le
          disposizioni dell'art. 310".