Art. 5.
 
  1.  Sulle  impugnazioni,  diverse  dal  ricorso per cassazione, dei
provvedimenti  in  materia  di  misure  cautelari  personali   emessi
dall'autorita'  giudiziaria militare decidono i tribunali militari di
Verona, Roma e  Napoli,  con  competenza  sui  provvedimenti  emessi,
rispettivamente, dagli uffici giudiziari militari di Torino, Verona e
Padova,  dagli  uffici  giudiziari  militari  di  La  Spezia,  Roma e
Cagliari e  dagli  uffici  giudiziari  militari  di  Napoli,  Bari  e
Palermo.