Art. 5-bis.
 
(( 1. Se non e' possibile procedere alla sostituzione del giudice  ))
(( del tribunale militare nei modi previsti dall'articolo 43,      ))
(( comma 1, del codice di procedura penale, il tribunale militare  ))
(( rimette il procedimento al tribunale militare piu' vicino,      ))
(( determinato tenendo conto della distanza chilometrica           ))
(( ferroviaria, e se del caso marittima.                           ))
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  43 del codice di
          procedura penale:
             "Art. 43 (Sostituzione del giudice astenuto o ricusato).
          - 1. Il giudice astenuto o ricusato e' sostituito con altro
          magistrato dello stesso ufficio designato secondo le  leggi
          di ordinamento giudiziario.
             2.  Qualora  non  sia possibile la sostituzione prevista
          dal  comma  1,  la  corte  o  il   tribunale   rimette   il
          procedimento  al  giudice ugualmente competente per materia
          determinato a norma dell'art. 11".