Art. 12. Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali (( 1. Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, )) (( stabiliscono i criteri e le modalita' di valutazione delle )) (( prove concorsuali da formalizzare nei relativi verbali, al fine )) (( di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Esse, )) (( immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, )) (( determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per )) (( ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a )) (( ciascun candidato previa estrazione a sorte. )) (( 2. Nei concorsi per titoli ed esami il risultato della )) (( valutazione dei titoli, deve essere reso noto agli interessati )) (( prima dell'effettuazione delle prove orali. )) 3. I candidati hanno facolta' di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1992, n. 352, con le modalita' ivi previste.
Nota all'art. 12: - Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 del D.P.R. n. 352/1992 (Regolamento per la disciplina delle modalita' di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi): "Art. 1 (Oggetto). - 1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in conformita' all'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. Le misure organizzative occorrenti per l'attuazione del diritto di accesso sono adottate dalle amministrazioni interessate, ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241". "Art. 2 (Ambito di applicazione). - 1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi e' esercitato nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi da chiunque, vi abbia un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. 2. Il diritto di accesso si esercita, con riferimento agli atti del procedimento e anche durante il corso dello stesso, nei confronti dell'autorita' che e' competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente. 3. Il diritto di accesso s'intende realizzato con la pubblicazione, il deposito o altra forma di pubblicita', comprese quelle attuabili mediante strumenti informatici, elettronici e telematici, dei documenti cui sia consentito l'accesso, secondo le modalita' stabilite dalle singole amministrazioni ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241".