Art. 12.
       Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali
(( 1. Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione,            ))
(( stabiliscono i criteri e le modalita' di valutazione delle      ))
(( prove concorsuali da formalizzare nei relativi verbali, al fine ))
(( di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Esse,    ))
(( immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale,       ))
(( determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per         ))
(( ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a   ))
(( ciascun candidato previa estrazione a sorte.                    ))
(( 2. Nei concorsi per titoli ed esami il risultato della          ))
(( valutazione dei titoli, deve essere reso noto agli interessati  ))
(( prima dell'effettuazione delle prove orali.                     ))
  3. I candidati hanno facolta' di esercitare il diritto  di  accesso
agli  atti del procedimento concorsuale ai sensi degli articoli 1 e 2
del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1992,  n.  352,
con le modalita' ivi previste.
 
          Nota all'art. 12:
             - Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 del D.P.R. n.
          352/1992  (Regolamento per la disciplina delle modalita' di
          esercizio e dei casi di esclusione del diritto  di  accesso
          ai  documenti  amministrativi,  in attuazione dell'art. 24,
          comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  nuove
          norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e  di
          diritto di accesso ai documenti amministrativi):
             "Art.  1  (Oggetto).  -  1.  Il   presente   regolamento
          disciplina   le  modalita'  di  esercizio  e  dei  casi  di
          esclusione   del   diritto   di   accesso   ai    documenti
          amministrativi,  in conformita' all'art. 24, comma 2, della
          legge 7 agosto 1990, n. 241.
             2. Le misure organizzative occorrenti  per  l'attuazione
          del  diritto di accesso sono adottate dalle amministrazioni
          interessate, ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge  7
          agosto 1990, n. 241".
             "Art.  2  (Ambito  di  applicazione). - 1. Il diritto di
          accesso  ai  documenti  amministrativi  e'  esercitato  nei
          confronti  di  tutte  le  pubbliche  amministrazioni  e dei
          concessionari di pubblici servizi da chiunque, vi abbia  un
          interesse  personale e concreto per la tutela di situazioni
          giuridicamente rilevanti.
             2. Il diritto di accesso si  esercita,  con  riferimento
          agli  atti  del procedimento e anche durante il corso dello
          stesso, nei confronti dell'autorita' che  e'  competente  a
          formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente.
             3.  Il  diritto  di  accesso s'intende realizzato con la
          pubblicazione, il deposito o altra  forma  di  pubblicita',
          comprese  quelle  attuabili mediante strumenti informatici,
          elettronici e telematici, dei documenti cui sia  consentito
          l'accesso,  secondo  le  modalita'  stabilite dalle singole
          amministrazioni ai sensi dell'art.    22,  comma  3,  della
          legge 7 agosto 1990, n. 241".