Art. 13.
                 Adempimenti dei concorrenti durante
                 lo svolgimento delle prove scritte
  1. Durante le prove scritte  non  e'  permesso  ai  concorrenti  di
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in
relazione  con  altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o
con i membri della commissione esaminatrice.
(( 2. Gli elaborati debbono essere scritti esclusivamente, a pena  ))
(( di nullita', su carta portante il timbro d'ufficio e la firma   ))
(( di un componente della commissione esaminatrice o, nel caso di  ))
(( svolgimento delle prove in localita' diverse, da un componente  ))
(( del comitato di vigilanza.                                      ))
  3. I candidati non  possono  portare  carta  da  scrivere,  appunti
manoscritti,  libri  o  pubblicazioni  di  qualunque  specie. Possono
consultare soltanto i testi di legge non  commentati  ed  autorizzati
dalla commissione, se previsti dal bando di concorso, ed i dizionari.
  4.  Il  concorrente  che  contravviene  alle disposizioni dei commi
precedenti  o  comunque  abbia  copiato  in  tutto  o  in  parte   lo
svolgimento  del  tema,  e'  escluso  dal  concorso.  Nel caso in cui
risulti che uno o piu' candidati  abbiano  copiato,  in  tutto  o  in
parte,  l'esclusione  e'  disposta nei confronti di tutti i candidati
coinvolti.
  5. La commissione esaminatrice o il comitato  di  vigilanza  curano
l'osservanza  delle disposizioni stesse ed hanno facolta' di adottare
i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno  due  dei  rispettivi
membri  devono trovarsi nella sala degli esami. La mancata esclusione
all'atto della prova non preclude che l'esclusione  sia  disposta  in
sede di valutazione delle prove medesime.