Art. 14.
           Adempimenti dei concorrenti e della commissione
                   al termine delle prove scritte
  1. Al candidato sono consegnate in ciascuno dei giorni di esame due
buste di eguale colore; una grande munita di linguetta staccabile  ed
una piccola contenente un cartoncino bianco.
  2.   Il   candidato,  dopo  aver  svolto  il  tema,  senza  apporvi
sottoscrizione, ne' altro contrassegno, mette il  foglio  o  i  fogli
nella  busta  grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il
luogo di nascita nel cartoncino e  lo  chiude  nella  busta  piccola.
Pone,  quindi,  anche  la  busta  piccola nella grande che richiude e
consegna al presidente della commissione o del comitato di  vigilanza
od  a  chi  ne  fa  le  veci.   Il presidente della commissione o del
comitato di vigilanza, o chi ne fa le  veci,  appone  trasversalmente
sulla  busta, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e
la  restante  parte  della  busta  stessa,   la   propria   firma   e
l'indicazione della data della consegna.
  3.  Al  termine  di  ogni  giorno  di esame e' assegnato alla busta
contenente l'elaborato di ciascun concorrente  lo  stesso  numero  da
apporsi  sulla  linguetta  staccabile,  in  modo  da  poter  riunire,
esclusivamente attraverso la numerazione, le buste appartenenti  allo
stesso candidato.
  4.  Successivamente  alla  conclusione dell'ultima prova di esame e
comunque non oltre le ventiquattro ore si procede alla riunione delle
buste aventi lo stesso numero in un unica busta, dopo  aver  staccata
la  relativa  linguetta numerata. Tale operazione e' effettuata dalla
commissione esaminatrice o dal comitato di vigilanza con l'intervento
di almeno due componenti della  commissione  stessa  nel  luogo,  nel
giorno  e  nell'ora  di  cui e' data comunicazione orale ai candidati
presenti in aula all'ultima prova di esame,  con  l'avvertimento  che
alcuni  di  essi, in numero non superiore alle dieci unita', potranno
assistere alle anzidette operazioni.
  5.  I  pieghi  sono  aperti   alla   presenza   della   commissione
esaminatrice quando essa deve procedere all'esame dei lavori relativi
a ciascuna prova di esame.
  6.  Il  riconoscimento deve essere fatto a conclusione dell'esame e
del giudizio di tutti gli elaborati dei concorrenti.
  7. I pieghi contenenti i lavori svolti  dai  candidati  nelle  sedi
diverse  da  quelle  della  commissione  esaminatrice  ed  i relativi
verbali  sono  custoditi  dal  presidente  del  singolo  comitato  di
vigilanza  e da questi trasmessi in plico raccomandato per il tramite
del capo dell'ufficio  periferico  al  presidente  della  commissione
dell'amministrazione interessata, al termine delle prove scritte.