Art. 15.
              Processo verbale delle operazioni d'esame
                   e formazione delle graduatorie
  1. Di tutte le operazioni di  esame  e  delle  deliberazioni  prese
dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori,
si redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti
i commissari e dal segretario.
  2.  La  graduatoria  di  merito  dei  candidati  e' formata secondo
l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata  da  ciascun
candidato,  con  l'osservanza,  a  parita' di punti, delle preferenze
previste dall'art. 5.
  3. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente
messi a concorso, i candidati utilmente collocati  nelle  graduatorie
di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 2 aprile 1968,
n.  482,  o  da  altre  disposizioni di legge in vigore che prevedono
riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.
  4. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori  del
concorso,  e'  approvata  con  decreto  del  Ministro per la funzione
pubblica o dall'autorita' competente nel caso in cui il concorso  sia
bandito  da  altre  pubbliche  amministrazioni  ed  e' immediatamente
efficace.
  5. Le graduatorie dei vincitori dei concorsi  sono  pubblicate  nel
Bollettino  ufficiale  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri o
dell'amministrazione interessata.
  6. Di tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso  nella  ((
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica. Dalla data di pubblicazione di
detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.
(( 6-bis. Per gli enti locali territoriali le graduatorie di cui   ))
(( al comma 5 sono pubblicate nell'albo pretorio del relativo      ))
(( ente.                                                           ))
   7. Le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un  termine
di  diciotto  mesi  dalla  data  della  sopracitata pubblicazione per
eventuali coperture di posti per i quali il concorso e' stato bandito
e  che  successivamente  ed  entro  tale  data  dovvessero   rendersi
disponibili.  Non  si  da'  luogo  a  dichiarazioni  di  idoneita' al
concorso con esclusione  delle  procedure  di  concorso  relative  al
personale del comparto scuola.
 
          Nota all'art. 15:
             -  Per  il riferimento alla legge n. 482/1968 si veda in
          nota alle premesse.