Art. 16. Presentazione dei titoli preferenziali e di riserva nella nomina 1. I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per i concorsi unici, o all'amministrazione interessata, nel caso di concorso espletato dalla medesima, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza, a parita' di valutazione, il diritto ad usufruire dell'elevazione del limite massimo di eta', gia' indicati nella domanda, dai quali risulti, altresi', il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. Tale documentazione non e' richiesta nei casi in cui le pubbliche amministrazioni ne siano in possesso o ne possano disporre facendo richiesta ad altre pubbliche amministrazioni. 2. I candidati appartenenti a categorie previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, che abbiano conseguito l'idoneita', verranno inclusi nella graduatoria tra i vincitori, purche', ai sensi dell'art. 19 della predetta legge n. 482, risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e risultino disoccupati sia al momento della scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso sia all'atto dell'immissione in servizio.
Nota all'art. 16: - Per gli appartenenti a categorie previste dalla legge n. 482/1968 si veda in nota all'art. 1. - Si riporta il testo dell'art. 19 della legge n. 482/1968 gia' citata: "Art. 19 (Elenchi). - Presso gli uffici provinciali del lavoro sono istituiti elenchi separati per le singole categorie degli invalidi di guerra, degli invalidi civili di guerra, degli invalidi del lavoro, degli invalidi per servizio, degli invalidi civili, dei sordomuti, degli orfani e delle vedove di caduti di guerra o del lavoro o per servizio e dei profughi che risultino disoccupati e che aspirino ad una occupazione conforme alle proprie capacita' lavorative. La richiesta di iscrizione e' presentata direttamente dagli interessati o dalle associazioni, opere, enti di cui all'art. 15, ultimo comma, munita della necessaria documentazione concernente la sussistenza dei requisiti che, a norma delle leggi in vigore, danno titolo al collocamento obbligatorio, le attitudini lavorative e professionali del richiedente anche in relazione all'occupazione cui aspira, e per coloro che hanno menomazioni fisiche, una dichiarazione di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della mutilazione o invalidita', non puo' riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumita' dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti. Negli elenchi di cui al primo comma del presente articolo sara' fatta particolare menzione degli amputati dell'arto superiore o inferiore, ascritti alle categorie seconda, terza e quarta della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, se invalidi di guerra o per servizio, e delle minorazioni analoghe per le altre categorie. La compilazione dei singoli elenchi avviene con la collaborazione, per ciascuna delle categorie aventi diritto, dei rispettivi rappresentanti facenti parte della commissione provinciale di cui all'art. 16". Note al capo III: - Per il testo dell'art. 16 della legge n. 56/1987 vedi in nota all'art. 9.