Art. 16.
               Presentazione dei titoli preferenziali
                      e di riserva nella nomina
  1. I concorrenti che abbiano superato la prova orale  dovranno  far
pervenire  alla  Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica, per i concorsi unici, o  all'amministrazione
interessata,  nel caso di concorso espletato dalla medesima, entro il
termine  perentorio  di  quindici  giorni   decorrenti   dal   giorno
successivo  a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, i documenti
in carta semplice attestanti  il  possesso  dei  titoli  di  riserva,
preferenza  e  precedenza,  a  parita'  di valutazione, il diritto ad
usufruire dell'elevazione del limite massimo di eta',  gia'  indicati
nella domanda, dai quali risulti, altresi', il possesso del requisito
alla  data  di  scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda  di  ammissione  al  concorso.  Tale  documentazione  non  e'
richiesta  nei  casi  in cui le pubbliche amministrazioni ne siano in
possesso o ne possano disporre facendo richiesta ad  altre  pubbliche
amministrazioni.
  2.  I  candidati  appartenenti  a  categorie previste dalla legge 2
aprile 1968, n. 482, che  abbiano  conseguito  l'idoneita',  verranno
inclusi   nella  graduatoria  tra  i  vincitori,  purche',  ai  sensi
dell'art. 19 della predetta legge n. 482,  risultino  iscritti  negli
appositi elenchi istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro e
della  massima  occupazione  e  risultino  disoccupati sia al momento
della scadenza del termine per  la  presentazione  delle  domande  di
ammissione al concorso sia all'atto dell'immissione in servizio.
 
          Nota all'art. 16:
             -  Per gli appartenenti a categorie previste dalla legge
          n.  482/1968 si veda in nota all'art. 1.
             - Si riporta  il  testo  dell'art.  19  della  legge  n.
          482/1968 gia' citata:
             "Art.  19 (Elenchi). - Presso gli uffici provinciali del
          lavoro sono  istituiti  elenchi  separati  per  le  singole
          categorie  degli  invalidi di guerra, degli invalidi civili
          di guerra, degli invalidi del lavoro,  degli  invalidi  per
          servizio,  degli  invalidi  civili,  dei  sordomuti,  degli
          orfani e delle vedove di caduti di guerra o  del  lavoro  o
          per servizio e dei profughi che risultino disoccupati e che
          aspirino ad una occupazione conforme alle proprie capacita'
          lavorative.
             La  richiesta  di  iscrizione e' presentata direttamente
          dagli interessati o dalle associazioni, opere, enti di  cui
          all'art.   15,   ultimo   comma,  munita  della  necessaria
          documentazione concernente  la  sussistenza  dei  requisiti
          che,  a  norma  delle  leggi  in  vigore,  danno  titolo al
          collocamento   obbligatorio,  le  attitudini  lavorative  e
          professionali   del   richiedente   anche   in    relazione
          all'occupazione   cui   aspira,  e  per  coloro  che  hanno
          menomazioni fisiche,  una  dichiarazione  di  un  ufficiale
          sanitario,  comprovante  che l'invalido, per la natura e il
          grado della mutilazione o invalidita', non puo' riuscire di
          pregiudizio alla salute e alla incolumita' dei compagni  di
          lavoro od alla sicurezza degli impianti.
             Negli  elenchi  di  cui  al  primo  comma  del  presente
          articolo sara' fatta particolare  menzione  degli  amputati
          dell'arto  superiore  o  inferiore, ascritti alle categorie
          seconda, terza e quarta della tabella A annessa alla  legge
          10  agosto  1950,  n.  648,  se  invalidi  di  guerra o per
          servizio,  e  delle  minorazioni  analoghe  per  le   altre
          categorie.
             La  compilazione  dei  singoli  elenchi  avviene  con la
          collaborazione,  per  ciascuna   delle   categorie   aventi
          diritto,  dei rispettivi rappresentanti facenti parte della
          commissione provinciale di cui all'art. 16".
          Note al capo III:
             - Per il testo dell'art. 16 della legge n. 56/1987  vedi
          in nota all'art. 9.