Art. 17.
                       Assunzioni in servizio
  1.  I  candidati  dichiarati  vincitori  sono  invitati,  a   mezzo
assicurata  convenzionale,  ad  assumere servizio in via provvisoria,
sotto riserva di accertamento del possesso dei  requisiti  prescritti
per  la  nomina  e sono assunti in prova nel profilo professionale di
qualifica o categoria per il quale risultano vincitori. La durata del
periodo di prova e' differenziata in ragione della complessita' delle
prestazioni professionali richieste  e  sara'  definita  in  sede  di
contrattazione  collettiva.  I  provvedimenti di nomina in prova sono
immediatamente esecutivi.
  2. Le pubbliche  amministrazioni  comunicano  alla  Presidenza  del
Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento della funzione pubblica, il
numero  dei  candidati  vincitori  assunti  ed  eventuali   modifiche
nell'arco  dei  diciotto  mesi  di validita' della graduatoria di cui
all'articolo 15, comma 7.
  3. I vincitori dei concorsi, salva la possibilita' di trasferimenti
d'ufficio nei casi previsti dalla legge, devono permanere nella  sede
di prima destinazione per un periodo non inferiore a sette anni e, in
tale  periodo,  non  possono  essere  nemmeno  comandati o distaccati
presso sedi con dotazioni organiche complete. In ogni caso  non  puo'
essere  attivato  alcun comando o distacco nel caso in cui la sede di
prima destinazione abbia posti vacanti nella dotazione organica della
qualifica  posseduta,  salvo  che  il   dirigente   della   sede   di
appartenenza non lo consenta espressamente.
  4.  Il vincitore, che non assuma servizio senza giustificato motivo
entro il termine stabilito, decade dalla nomina. Qualora il vincitore
assuma servizio, per giustificato motivo,  con  ritardo  sul  termine
prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa di
servizio.