Art. 2. Requisiti generali 1. Possono accedere agli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni i soggetti che posseggono i seguenti requisiti generali: 1) cittadinanza italiana. Tale requisito non e' richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione europea, fatte salve le eccezioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174; 2) eta' non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 40 (*). Per i candidati appartenenti a categorie per le quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non puo' superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 45 (*) anni di eta'. Il limite di eta' di 40 (*) anni e' elevato: a) di un anno per gli aspiranti coniugati; (( b) di un anno per ogni figlio vivente; )) c) di cinque anni per coloro che sono compresi fra le categorie elencate nella legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni, e per coloro ai quali e' esteso lo stesso beneficio. Per le assunzioni obbligatorie di personale appartenente a tali categorie, il limite massimo non puo' superare i 55 anni. Per le assunzioni obbligatorie dei centralinisti ciechi il limite massimo di eta' e' di 50 anni; (( d) di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque )) (( non superiore a tre anni, a favore dei cittadini che hanno )) (( prestato servizio militare volontario, di leva e di leva )) (( prolungata, ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958. Si )) (( prescinde dal limite di eta' per i candidati, gia' dipendenti )) (( civili di ruolo delle pubbliche amministrazioni, per gli )) (( ufficiali e i sottufficiali dell'Esercito, della Marina o )) (( dell'Aeronautica, cessati d'autorita' o a domanda; per gli )) (( ufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati, carabinieri e )) (( finanzieri in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri e )) (( del Corpo della Guardia di finanza nonche' delle corrispondenti )) (( qualifiche degli altri Corpi di Polizia. Si prescinde parimenti )) (( dal limite di eta' per i dipendenti collocati a riposo ai sensi )) (( dell'art. 3, comma 51, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; )) 3) idoneita' fisica all'impiego. L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente. 2. Per l'ammissione a particolari profili professionali di qualifica o categoria gli ordinamenti delle singole amministrazioni possono prescrivere ulteriori requisiti. ------------ (*) L'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ha elevato di un anno il limite di eta' per la partecipazione ai concorsi indetti dalle amministrazioni pubbliche. (( 3. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi )) (( dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati )) (( destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica )) (( amministrazione per persistente insufficiente rendimento, )) (( ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, )) (( ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico )) (( delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati )) (( civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della )) (( Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. )) 4. Salvo che i singoli ordinamenti non dispongano diversamente sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. 5. Il requisito della condotta e delle qualita' morali stabilito per l'ammissione ai concorsi nella magistratura viene richiesto per le assunzioni, comprese quelle obbligatorie delle categorie protette, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, in conformita' all'art. 41 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 6. Per l'accesso a profili professionali di ottava qualifica funzionale e' richiesto il solo diploma di laurea. 7. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione. (( 7-bis. I cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva devono )) (( comprovare di essere in posizione regolare nei confronti di )) (( tale obbligo. ))
Note all'art. 2: - Il D.P.C.M. 7 febbraio 1994 approva il regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche. - Per la legge n. 482/1968 vedi in nota alle premesse. - La legge n. 958/1986 reca: "Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata". - Si riporta il testo del comma 51 dell'art. 3 della legge n. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica): "51. Il dipendente collocato in disponibilita' puo' essere trasferito ad un posto vacante presso un'altra amministrazione secondo le ordinarie procedure di mobilita' volontaria o d'ufficio. Il collocamento in disponibilita' cessa dalla data di effettiva presa di servizio presso altra amministrazione. Nel caso di mancata accettazione del trasferimento da parte del dipendente ovvero quando non vi siano posti vacanti, l'amministrazione di provenienza dispone la cessazione del rapporto di servizio a decorrere dal termine del periodo di disponibilita'. Al dipendente collocato a riposo non si applicano i limiti di eta' per l'accesso ai pubblici concorsi". - Si riporta il testo dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3: "Art. 127 (Decadenza). - Oltre che nel caso previsto dall'art. 63, l'impiegato incorre nella decadenza dall'impiego: a) - c) (omissis); d) quando sia accertato che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile". - Per il D.Lgs. n. 29/1993 vedi in nota alle premesse.