Art. 2.
                         Requisiti generali
  1.  Possono  accedere  agli   impieghi   civili   delle   pubbliche
amministrazioni  i  soggetti  che  posseggono  i  seguenti  requisiti
generali:
   1) cittadinanza italiana. Tale requisito non e'  richiesto  per  i
soggetti  appartenenti  alla Unione europea, fatte salve le eccezioni
di cui al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  7
febbraio 1994, n. 174;
   2)  eta' non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 40 (*). Per
i candidati appartenenti a categorie  per  le  quali  leggi  speciali
prevedono deroghe, il limite massimo non puo' superare, anche in caso
di cumulo di benefici, i 45 (*) anni di eta'. Il limite di eta' di 40
(*) anni e' elevato:
     a) di un anno per gli aspiranti coniugati;
(( b) di un anno per ogni figlio vivente;                          ))
     c)  di cinque anni per coloro che sono compresi fra le categorie
elencate nella legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed
integrazioni, e per coloro ai quali e' esteso  lo  stesso  beneficio.
Per  le  assunzioni  obbligatorie  di  personale  appartenente a tali
categorie, il limite massimo non puo' superare  i  55  anni.  Per  le
assunzioni obbligatorie dei centralinisti ciechi il limite massimo di
eta' e' di 50 anni;
(( d) di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque ))
(( non superiore a tre anni, a favore dei cittadini che hanno      ))
(( prestato servizio militare volontario, di leva e di leva        ))
(( prolungata, ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958. Si   ))
(( prescinde dal limite di eta' per i candidati, gia' dipendenti   ))
(( civili di ruolo delle pubbliche amministrazioni, per gli        ))
(( ufficiali e i sottufficiali dell'Esercito, della Marina o       ))
(( dell'Aeronautica, cessati d'autorita' o a domanda; per gli      ))
(( ufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati, carabinieri e  ))
(( finanzieri in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri e   ))
(( del Corpo della Guardia di finanza nonche' delle corrispondenti ))
(( qualifiche degli altri Corpi di Polizia. Si prescinde parimenti ))
(( dal limite di eta' per i dipendenti collocati a riposo ai sensi ))
(( dell'art. 3, comma 51, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;    ))
   3)  idoneita' fisica all'impiego. L'amministrazione ha facolta' di
sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di  concorso,  in
base alla normativa vigente.
  2.   Per   l'ammissione  a  particolari  profili  professionali  di
qualifica o categoria gli ordinamenti delle  singole  amministrazioni
possono prescrivere ulteriori requisiti.
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   (*)  L'art.  1,  comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ha
elevato di un anno  il  limite  di  eta'  per  la  partecipazione  ai
concorsi indetti dalle amministrazioni pubbliche.
(( 3. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi  ))
(( dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati        ))
(( destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica        ))
(( amministrazione per persistente insufficiente rendimento,       ))
(( ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale,   ))
(( ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico ))
(( delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati       ))
(( civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della  ))
(( Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.                               ))
  4. Salvo che i singoli ordinamenti non dispongano diversamente sono
equiparati   ai   cittadini   gli   italiani  non  appartenenti  alla
Repubblica.
  5. Il requisito della condotta e delle  qualita'  morali  stabilito
per  l'ammissione  ai concorsi nella magistratura viene richiesto per
le assunzioni, comprese quelle obbligatorie delle categorie protette,
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le  amministrazioni
che  esercitano  competenze  istituzionali  in  materia  di  difesa e
sicurezza dello Stato, di polizia  e  di  giustizia,  in  conformita'
all'art. 41 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
  6.  Per  l'accesso  a  profili  professionali  di  ottava qualifica
funzionale e' richiesto il solo diploma di laurea.
  7. I requisiti prescritti devono  essere  posseduti  alla  data  di
scadenza   del  termine  stabilito  nel  bando  di  concorso  per  la
presentazione della domanda di ammissione.
(( 7-bis. I cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva devono ))
(( comprovare di essere in posizione regolare nei confronti di     ))
(( tale obbligo.                                                   ))
 
          Note all'art. 2:
             - Il D.P.C.M. 7 febbraio  1994  approva  il  regolamento
          recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri
          dell'Unione   europea   ai   posti   di  lavoro  presso  le
          amministrazioni pubbliche.
             - Per la legge n. 482/1968 vedi in nota alle premesse.
             -  La  legge  n.  958/1986  reca:  "Norme  sul  servizio
          militare di leva e sulla ferma di leva prolungata".
             -  Si  riporta  il  testo del comma 51 dell'art. 3 della
          legge  n.    537/1993  (Interventi  correttivi  di  finanza
          pubblica):  "51.  Il dipendente collocato in disponibilita'
          puo' essere trasferito ad un posto vacante presso  un'altra
          amministrazione secondo le ordinarie procedure di mobilita'
          volontaria  o  d'ufficio. Il collocamento in disponibilita'
          cessa dalla data di  effettiva  presa  di  servizio  presso
          altra amministrazione. Nel caso di mancata accettazione del
          trasferimento  da parte del dipendente ovvero quando non vi
          siano  posti  vacanti,  l'amministrazione  di   provenienza
          dispone  la cessazione del rapporto di servizio a decorrere
          dal termine del periodo di  disponibilita'.  Al  dipendente
          collocato  a  riposo  non si applicano i limiti di eta' per
          l'accesso ai pubblici concorsi".
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  127,  primo comma,
          lettera d), del testo unico delle disposizioni  concernenti
          lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
          3:
             "Art.  127  (Decadenza).  -  Oltre che nel caso previsto
          dall'art.   63,   l'impiegato   incorre   nella   decadenza
          dall'impiego:
               a) - c) (omissis);
               d)  quando  sia  accertato che l'impiego fu conseguito
          mediante la produzione di  documenti  falsi  o  viziati  da
          invalidita' non sanabile".
             - Per il D.Lgs. n. 29/1993 vedi in nota alle premesse.