Art. 3.
                          Bando di concorso
(( 1. I concorsi unici sono indetti con decreto del Presidente del ))
(( Consiglio dei Ministri e tutti gli altri con provvedimento del  ))
(( competente organo amministrativo dell'amministrazione o ente    ))
(( interessato, che ne informa la Presidenza del Consiglio dei     ))
(( Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.                ))
  2. Il bando di concorso deve contenere il termine e le modalita' di
presentazione delle domande nonche' l'avviso  per  la  determinazione
del  diario  e  la sede delle prove scritte ed orali ed eventualmente
pratiche. Deve indicare le materie  oggetto  delle  prove  scritte  e
orali, il contenuto di quelle pratiche, la votazione minima richiesta
per  l'ammissione alle prove orali, i requisiti soggettivi generali e
particolari richiesti per  l'ammissione  all'impiego,  i  titoli  che
danno  luogo  a  precedenza  o a preferenza a parita' di punteggio, i
termini e le modalita' della loro presentazione, le  percentuali  dei
posti  riservati  al personale interno, in conformita' alle normative
vigenti nei singoli comparti e le percentuali dei posti riservati  da
leggi  a  favore di determinate categorie. Il bando di concorso deve,
altresi', contenere la citazione della legge 10 aprile 1991, n.  125,
che  garantisce pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al
lavoro come anche previsto dall'art. 61  del  decreto  legislativo  3
febbraio  1993, n. 29, cosi' come modificato dall'art. 29 del decreto
legislativo 23 dicembre 1993, n. 546.
  3. La Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  o  l'amministrazione
interessata  dispongono  in  ogni  momento,  con  (( provvedimento ))
motivato, la  esclusione  dal  concorso  per  difetto  dei  requisiti
prescritti.
  4.  Nel  caso  di  concorso  unico,  i  candidati, nella domanda di
ammissione, indicano, in ordine di preferenza, le  amministrazioni  e
le  sedi  in  cui,  se  vincitori,  intendono  essere assegnati. Essi
possono  dichiarare  di  concorrere  solo   per   posti   di   alcune
amministrazioni.
  5.  I  candidati  che non abbiano indicato preferenze, o le abbiano
indicate in numero insufficiente in relazione al  posto  occupato  in
graduatoria,  sono  assegnati  ad un ruolo con posti disponibili dopo
l'accoglimento, secondo l'ordine  di  graduatoria,  delle  preferenze
espresse dagli altri vincitori.
 
          Note all'art. 3:
             -  La  legge  n.  125/1991 reca: "Azioni positive per la
          realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro".
             - Si  riporta  il  testo  dell'art.  61  del  D.Lgs.  n.
          29/1993,  cosi'  come sostituito dall'art. 29 del D.Lgs. n.
          546/1993:
             "Art.   61   (Pari  opportunita').  -  1.  Le  pubbliche
          amministrazioni, al fine di garantire pari opportunita' tra
          uomini e donne per l'accesso al lavoro  ed  il  trattamento
          sul lavoro:
               a)    riservano    alle    donne,    salva    motivata
          impossibilita', almeno un terzo  dei  posti  di  componente
          delle  commissioni di concorso, fermo restando il principio
          di cui alla lettera d) dell'art. 8;
               b) adottano propri atti regolamentari  per  assicurare
          pari  dignita'  di uomini e donne sul lavoro, conformemente
          alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei
          Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;
               c)  garantiscono  la  partecipazione   delle   proprie
          dipendenti  ai  corsi  di  formazione  e  di  aggiornamento
          professionale in rapporto proporzionale alla loro  presenza
          nelle amministrazioni interessate ai corsi medesimi.
             2.  Le pubbliche amministrazioni, previo eventuale esame
          con    le     organizzazioni     sindacali     maggiormente
          rappresentative  sul  piano nazionale, secondo le modalita'
          di cui all'art. 10, adottano tutte le misure per attuare le
          direttive  della  Comunita'  europea  in  materia  di  pari
          opportunita',   sulla   base   di   quanto  disposto  dalla
          Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della
          funzione pubblica".