Art. 3. Bando di concorso (( 1. I concorsi unici sono indetti con decreto del Presidente del )) (( Consiglio dei Ministri e tutti gli altri con provvedimento del )) (( competente organo amministrativo dell'amministrazione o ente )) (( interessato, che ne informa la Presidenza del Consiglio dei )) (( Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. )) 2. Il bando di concorso deve contenere il termine e le modalita' di presentazione delle domande nonche' l'avviso per la determinazione del diario e la sede delle prove scritte ed orali ed eventualmente pratiche. Deve indicare le materie oggetto delle prove scritte e orali, il contenuto di quelle pratiche, la votazione minima richiesta per l'ammissione alle prove orali, i requisiti soggettivi generali e particolari richiesti per l'ammissione all'impiego, i titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza a parita' di punteggio, i termini e le modalita' della loro presentazione, le percentuali dei posti riservati al personale interno, in conformita' alle normative vigenti nei singoli comparti e le percentuali dei posti riservati da leggi a favore di determinate categorie. Il bando di concorso deve, altresi', contenere la citazione della legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro come anche previsto dall'art. 61 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, cosi' come modificato dall'art. 29 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546. 3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri o l'amministrazione interessata dispongono in ogni momento, con (( provvedimento )) motivato, la esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti. 4. Nel caso di concorso unico, i candidati, nella domanda di ammissione, indicano, in ordine di preferenza, le amministrazioni e le sedi in cui, se vincitori, intendono essere assegnati. Essi possono dichiarare di concorrere solo per posti di alcune amministrazioni. 5. I candidati che non abbiano indicato preferenze, o le abbiano indicate in numero insufficiente in relazione al posto occupato in graduatoria, sono assegnati ad un ruolo con posti disponibili dopo l'accoglimento, secondo l'ordine di graduatoria, delle preferenze espresse dagli altri vincitori.
Note all'art. 3: - La legge n. 125/1991 reca: "Azioni positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro". - Si riporta il testo dell'art. 61 del D.Lgs. n. 29/1993, cosi' come sostituito dall'art. 29 del D.Lgs. n. 546/1993: "Art. 61 (Pari opportunita'). - 1. Le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro: a) riservano alle donne, salva motivata impossibilita', almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui alla lettera d) dell'art. 8; b) adottano propri atti regolamentari per assicurare pari dignita' di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica; c) garantiscono la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nelle amministrazioni interessate ai corsi medesimi. 2. Le pubbliche amministrazioni, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo le modalita' di cui all'art. 10, adottano tutte le misure per attuare le direttive della Comunita' europea in materia di pari opportunita', sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica".