Art. 4.
              Presentazione delle domande di ammissione
  1. Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice,
devono essere indirizzate e presentate  direttamente  o  a  mezzo  di
raccomandata  con avviso di ricevimento alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - per i  concorsi
unici   e   all'amministrazione  competente  negli  altri  casi,  con
esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine  perentorio  di
giorni  trenta  dalla  data di pubblicazione del bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
(( 1-bis Per gli enti locali territoriali la pubblicazione del     ))
(( bando nella Gazzetta Ufficiale di cui al comma 1 puo'           ))
(( essere sostituita dalla pubblicazione di un avviso di concorso  ))
(( contenente gli estremi del bando e l'indicazione della scadenza ))
(( del termine per la presentazione delle domande.                 ))
  2. La data di spedizione delle domande e'  stabilita  e  comprovata
dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.
  3.  La  domanda  deve  essere  redatta  secondo lo schema che viene
allegato al bando di concorso, riportando tutte le  indicazioni  che,
secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.
  4.  L'amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione
di comunicazioni dipendente da inesatte indicazione del  recapito  da
parte  del  concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per  eventuali
disguidi  postali  o  telegrafici  o  comunque  imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
  5.  La  firma  da  apporre  in  calce  alla  domanda  deve   essere
autenticata,  a  pena di esclusione, da uno dei pubblici ufficiali di
cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
  6. Per i  candidati  dipendenti  da  pubbliche  amministrazioni  e'
sufficiente  il  visto  del  capo  dell'ufficio  presso  cui prestano
servizio; per i militari, quello del comandante del reparto presso il
quale prestano servizio.
 
          Nota all'art. 4:
             - Si riporta  il  testo  dell'art.  20  della  legge  n.
          15/1968  (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla
          legalizzazione e autenticazione di firme):
             "Art. 20 (Autenticazione  delle  sottoscrizioni).  -  La
          sottoscrizione  di  istanze  da  produrre agli organi della
          pubblica  amministrazione  puo'  essere  autenticata,   ove
          l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente
          a  ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere,
          segretario comunale, o  altro  funzionario  incaricato  dal
          sindaco.
             L'autenticazione  deve  essere  redatta  di seguito alla
          sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da  parte  del
          pubblico  ufficiale,  che la sottoscrizione stessa e' stata
          apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identita'
          della persona che sottoscrive.
             Il pubblico ufficiale che  autentica  deve  indicare  le
          modalita'  di  identificazione,  la  data  e il luogo della
          autenticazione, il proprio nome  e  cognome,  la  qualifica
          rivestita,  nonche'  apporre la propria firma per esteso ed
          il timbro dell'ufficio.
             Per l'autentificazione delle firme apposte  sui  margini
          dei   fogli   intermedi  e'  sufficiente  che  il  pubblico
          ufficiale aggiunga la propria firma".