Art. 4. Presentazione delle domande di ammissione 1. Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, devono essere indirizzate e presentate direttamente o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - per i concorsi unici e all'amministrazione competente negli altri casi, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. (( 1-bis Per gli enti locali territoriali la pubblicazione del )) (( bando nella Gazzetta Ufficiale di cui al comma 1 puo' )) (( essere sostituita dalla pubblicazione di un avviso di concorso )) (( contenente gli estremi del bando e l'indicazione della scadenza )) (( del termine per la presentazione delle domande. )) 2. La data di spedizione delle domande e' stabilita e comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante. 3. La domanda deve essere redatta secondo lo schema che viene allegato al bando di concorso, riportando tutte le indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire. 4. L'amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 5. La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata, a pena di esclusione, da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. 6. Per i candidati dipendenti da pubbliche amministrazioni e' sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i militari, quello del comandante del reparto presso il quale prestano servizio.
Nota all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 20 della legge n. 15/1968 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme): "Art. 20 (Autenticazione delle sottoscrizioni). - La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione puo' essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa e' stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identita' della persona che sottoscrive. Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalita' di identificazione, la data e il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonche' apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Per l'autentificazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi e' sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma".