Art. 5.
                 Categorie riservatarie e preferenze
  1. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti, di cui al successivo
comma 3 del presente articolo, gia' previste  da  leggi  speciali  in
favore   di   particolari   categorie   di   cittadini,  non  possono
complessivamente superare la meta' dei posti messi a concorso.
  2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei
posti  da  riservare  secondo  legge,  essa  si   attua   in   misura
proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.
  3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di
merito ve ne siano alcuni che appartengono a piu' categorie che danno
titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo
che da' diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine:
   1)  riserva  di  posti  a  favore  di coloro che appartengono alle
categorie di cui alla legge 2  aprile  1968,  n.  482,  e  successive
modifiche  ed  integrazioni,  o equiparate, calcolata sulle dotazioni
organiche  dei  singoli  profili  professionali  o  categorie   nella
percentuale  del 15%, senza computare gli appartenenti alle categorie
stesse vincitori del concorso;
(( 2) riserva di posti ai sensi dell'art. 3, comma 65, della legge ))
(( 24 dicembre 1993, n. 537, a favore dei militari in ferma di     ))
(( leva prolungata e di volontari specializzati delle tre Forze    ))
(( armate congedati senza demerito al termine della ferma o        ))
(( rafferma contrattuale nel limite del 20%, delle vacanze annuali ))
(( dei posti messi a concorso;                                     ))
(( 3) riserva del 2% dei posti destinati a ciascun concorso, ai    ))
(( sensi dell'art. 40, secondo comma, della legge 20 settembre     ))
(( 1980, n. 574, per gli ufficiali di complemento dell'Esercito,   ))
(( della Marina e dell'Aeronautica che hanno terminato senza       ))
(( demerito la ferma biennale.                                     ))
  4. Le categorie  di  cittadini  che  nei  pubblici  concorsi  hanno
preferenza  a  parita'  di merito e a parita' di titoli sono appresso
elencate. A parita' di merito i titoli di preferenza sono:
   1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
   2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
   3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
   4) i mutilati ed invalidi per  servizio  nel  settore  pubblico  e
privato;
   5) gli orfani di guerra;
   6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
   7)  gli  orfani  dei  caduti  per  servizio nel settore pubblico e
privato;
   8) i feriti in combattimento;
   9)  gli  insigniti  di  croce  di  guerra  o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
   10)  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di   guerra   ex
combattenti;
   11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
   12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
(( 13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e  ))
(( le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in     ))
(( guerra;                                                         ))
(( 14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e  ))
(( le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per    ))
(( fatto di guerra;                                                ))
(( 15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e  ))
(( le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per    ))
(( servizio nel settore pubblico e privato;                        ))
   16)   coloro   che   abbiano   prestato   servizio  militare  come
combattenti;
   17) coloro che abbiano  prestato  lodevole  servizio  a  qualunque
titolo,  per  non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
   18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli
a carico;
   19) gli invalidi ed i mutilati civili;
   20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito
al termine della ferma o rafferma.
  5. A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
    a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
    b) dall'aver prestato  lodevole  servizio  nelle  amministrazioni
pubbliche;
    c) dalla maggiore eta'.
 
          Note all'art. 5:
             - Per la legge n. 482/1968 vedi in nota alle premesse.
             - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 65, della legge
          24  dicembre  1993,  n.  537:  "65. Il Governo emana, entro
          sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge, uno o piu' regolamenti, ai sensi dell'art.
          17, comma 2, della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  per
          disciplinare  ferme  di tre o cinque anni ed incentivare il
          reclutamento di cui alla legge 24 dicembre 1986, n.  958, e
          successive modificazioni, riservando ai volontari congedati
          senza  demerito  l'accesso  alle  carriere  iniziali  nella
          Difesa,  nei  Corpi armati e nel Corpo militare della Croce
          rossa. Nell'Arma dei carabinieri, nella Guardia di  finanza
          e  nel Corpo forestale dello Stato, l'accesso alle carriere
          iniziali e' assicurato in misura non superiore  al  60  per
          cento  dei  posti disponibili. Nella Polizia di Stato e nel
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco la predetta misura  e'
          ridotta  al  35  per  cento.  La riserva di cui all'art. 19
          della predetta legge n. 958 del 1986 e' elevata  per  tutte
          le categorie al 20 per cento.
             I  regolamenti attuativi sono sottoposti al parere delle
          competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati
          e del Senato della Repubblica".
             - Si riporta il testo dell'art. 40, secondo comma, della
          legge  20  settembre  1980,  n. 574: "2. Agli ufficiali che
          terminano senza demerito la  ferma  biennale  prevista  dal
          primo  comma  dell'art.  37 sono conferite riserve di posti
          nei  concorsi  per  la  nomina  in  prova  nella  qualifica
          iniziale  dei  ruoli delle carriere direttive e di concetto
          del personale civile, nelle misure  del  5  per  cento  per
          l'Amministrazione  della  difesa  e  del 2 per cento per le
          altre  amministrazioni  dello  Stato,  comprese  quelle  ad
          ordinamento autonomo".