Art. 5. Categorie riservatarie e preferenze 1. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti, di cui al successivo comma 3 del presente articolo, gia' previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, non possono complessivamente superare la meta' dei posti messi a concorso. 2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva. 3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a piu' categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che da' diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine: 1) riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni, o equiparate, calcolata sulle dotazioni organiche dei singoli profili professionali o categorie nella percentuale del 15%, senza computare gli appartenenti alle categorie stesse vincitori del concorso; (( 2) riserva di posti ai sensi dell'art. 3, comma 65, della legge )) (( 24 dicembre 1993, n. 537, a favore dei militari in ferma di )) (( leva prolungata e di volontari specializzati delle tre Forze )) (( armate congedati senza demerito al termine della ferma o )) (( rafferma contrattuale nel limite del 20%, delle vacanze annuali )) (( dei posti messi a concorso; )) (( 3) riserva del 2% dei posti destinati a ciascun concorso, ai )) (( sensi dell'art. 40, secondo comma, della legge 20 settembre )) (( 1980, n. 574, per gli ufficiali di complemento dell'Esercito, )) (( della Marina e dell'Aeronautica che hanno terminato senza )) (( demerito la ferma biennale. )) 4. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parita' di merito e a parita' di titoli sono appresso elencate. A parita' di merito i titoli di preferenza sono: 1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 5) gli orfani di guerra; 6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 8) i feriti in combattimento; 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; 10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; (( 13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e )) (( le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in )) (( guerra; )) (( 14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e )) (( le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per )) (( fatto di guerra; )) (( 15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e )) (( le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per )) (( servizio nel settore pubblico e privato; )) 16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 19) gli invalidi ed i mutilati civili; 20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. 5. A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata: a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; c) dalla maggiore eta'.
Note all'art. 5: - Per la legge n. 482/1968 vedi in nota alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537: "65. Il Governo emana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' regolamenti, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare ferme di tre o cinque anni ed incentivare il reclutamento di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, riservando ai volontari congedati senza demerito l'accesso alle carriere iniziali nella Difesa, nei Corpi armati e nel Corpo militare della Croce rossa. Nell'Arma dei carabinieri, nella Guardia di finanza e nel Corpo forestale dello Stato, l'accesso alle carriere iniziali e' assicurato in misura non superiore al 60 per cento dei posti disponibili. Nella Polizia di Stato e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco la predetta misura e' ridotta al 35 per cento. La riserva di cui all'art. 19 della predetta legge n. 958 del 1986 e' elevata per tutte le categorie al 20 per cento. I regolamenti attuativi sono sottoposti al parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica". - Si riporta il testo dell'art. 40, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574: "2. Agli ufficiali che terminano senza demerito la ferma biennale prevista dal primo comma dell'art. 37 sono conferite riserve di posti nei concorsi per la nomina in prova nella qualifica iniziale dei ruoli delle carriere direttive e di concetto del personale civile, nelle misure del 5 per cento per l'Amministrazione della difesa e del 2 per cento per le altre amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo".