Art. 6. Svolgimento delle prove (( 1. Il diario delle prove scritte deve essere comunicato ai )) (( singoli candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio )) (( delle prove medesime. Tale comunicazione puo' essere sostitu )) (( dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della )) (( Repubblica - 4a serie speciale - concorsi ed esami. )) 2. Le prove del concorso sia scritte che orali non possono aver luogo nei giorni festivi ne', ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festivita' religiose ebraiche rese note con decreto del Ministro dell'interno mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nonche' nei giorni di festivita' religiose valdesi. 3. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale deve essere data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla. 4. Le prove orali devono svolgersi in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione. 5. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sara' affisso nella sede degli esami.
Nota all'art. 6: - La legge n. 101/1989 reca: "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunita' ebraiche italiane".