Art. 8. Concorso per titoli ed esami (( 1. Nei casi in cui l'assunzione a determinati profili avvenga )) (( mediante concorso per titoli e per esami, la valutazione dei )) (( titoli, previa individuazione dei criteri, e' effettuata dopo )) (( le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei )) (( relativi elaborati. )) 2. Per i titoli non puo' essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente; il bando indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli. 3. Le prove di esame si svolgono secondo le modalita' previste dagli articoli 6 e 7 del presente regolamento. 4. La votazione complessiva e' determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d'esame.