Avvertenza:
 
   Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal  Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle  disposizioni  sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente della  Repubblica  28  dicembre  1985,  n.  1092,  nonche'
dell'art.  10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di
facilitare la  lettura  sia  delle  disposizioni  del  decreto-legge,
integrate  con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che
di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi  qui
riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
   Sul terminale tali modifiche sono riportate tra i segni (( ... )).
   A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Capo I
                 Disposizioni in materia tributaria
 
                               Art. 1.
           Disposizioni in materia di imposte sui redditi
  1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n. 917, sono
apportate le seguenti modificazioni:
   a) (( nell'articolo 13-bis, come modificato dall'articolo 3, comma
2, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,  concernente  le  detrazioni
per  oneri,  al comma 1, lettera c), terzo periodo, )) dopo le parole
"menomazioni funzionali permanenti" sono inserite le seguenti: ",  ((
nonche'  quelle  ))  per  sussidi  tecnici  e  informatici  rivolti a
facilitare l'autosufficienza e le possibilita'  di  integrazione  dei
soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104";
    b) nell'articolo 50, comma 8, secondo e terzo periodo concernenti
la  determinazione  del  reddito  derivante  dall'utilizzo  di  opere
dell'ingegno e brevetti industriali, come modificati dall'articolo 8,
comma 1, lettera (( b-bis) )) del decreto - legge 20 giugno 1996,  n.
323, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1996, n. 425,
le  parole  da  "ridotto  del  20 per cento" fino a "cento milioni di
lire;" sono sostituite dalle seguenti: "ridotto del 25  per  cento  a
titolo di deduzione forfetaria delle spese;";
    c)  nell'articolo  69, concernente l'ammortamento finanziario dei
beni gratuitamente devolvibili:
    1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  " 1. Per i beni gratuitamente  devolvibili  alla  scadenza  di  una
concessione  e'  consentita,  in  luogo dell'ammortamento di cui agli
articoli 67 e 68, la deduzione  di  quote  costanti  di  ammortamento
finanziario.";
    2)  nel  primo  periodo del comma 2, dopo la parola "concessione"
sono aggiunte le seguenti: ", considerando tali anche le frazioni";
    3) il comma 4 e' abrogato;
    d)  nell'articolo  73,  comma  2,  relativo  alla  deduzione   di
particolari accantonamenti:
   1)  il  primo  e  il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti:
"Per le imprese concessionarie della costruzione e dell'esercizio  di
opere  pubbliche (( e le imprese sub-concessionarie di queste )) sono
deducibili gli accantonamenti iscritti in apposito fondo del  passivo
a  fronte  delle  spese  di  ripristino  o  di  sostituzione dei beni
gratuitamente devolvibili allo  scadere  della  concessione  e  delle
altre  spese  di  cui  al  comma  7 dell'articolo 67. La deduzione e'
ammessa, per ciascun bene, nel limite massimo del  cinque  per  cento
del  costo  e  non  e'  piu'  ammessa  quando  il  fondo ha raggiunto
l'ammontare  complessivo  delle  spese  relative  al  bene   medesimo
sostenute negli ultimi due esercizi.";
    2) l'ultimo periodo e' soppresso.
((    1-bis.    All'articolo 3, comma 2, lettera b) della legge 23 ))
(( dicembre 1996, n. 663, le parole "200 miliardi annui" sono      ))
(( sostituite dalle seguenti "260 miliardi annui" e dopo le        ))
(( parole: "di redditi da pensione" sono inserite le seguenti: "e  ))
(( da lavoro dipendente". All'onere derivante dalla disposizione   ))
(( di cui al presente comma si fa fronte utilizzando parzialmente, ))
(( per lire 60 miliardi, le maggiori entrate derivanti dalle       ))
(( disposizioni di cui all'articolo 6 - )) bis).                   ))
 2.  Le  disposizioni del comma 1, lettere a) e b), si applicano alle
spese sostenute e ai compensi corrisposti  dal  1  gennaio  1997.  Le
disposizioni  del  comma 1, lettere c) e d), si applicano a decorrere
dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996; per le
imprese  che  negli  esercizi  precedenti  hanno  dedotto  quote   di
ammortamento finanziario di cui all'articolo 69 del testo unico delle
imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della
Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,  in  aggiunta  a  quelle  di
ammortamento  di  cui agli articoli 67 e 68 del medesimo testo unico,
ai fini del residuo ammortamento, a norma dei predetti articoli 67  e
68, ovvero del successivo articolo 69, si considera gia' ammortizzato
l'ammontare  delle  quote complessivamente dedotte; se tale ammontare
supera il costo dei beni, l'eccedenza concorre a formare  il  reddito
del predetto periodo di imposta.
  Per i redditi sottoposti a tassazione separata, di cui all'articolo
16  del  testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da indicare
nella dichiarazione dei redditi e non soggetti a ritenuta alla fonte,
e' dovuto un versamento, a titolo di acconto, nella misura del 20 per
cento. Il versamento e' effettuato nei termini  e  con  le  modalita'
previsti per quello a saldo delle imposte sui redditi e si applica la
disposizione  recata dall'articolo 6, comma 3, del decreto - legge 31
maggio 1994, n. 330, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  27
luglio  1994,  n.  473,  in  materia  di  soprattasse  per l'omesso o
ritardato versamento delle imposte dovute.
 4. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae
dall'imposta lorda, e fino alla  concorrenza  del  suo  ammontare  un
importo pari al 22 per cento dell'ammontare complessivo non superiore
a  5  milioni  di  lire  degli  interessi  passivi  e  relativi oneri
accessori,   nonche'  delle  quote  di  rivalutazione  dipendenti  da
clausole di indicizzazione (( pagati  ))  a  soggetti  residenti  nel
territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunita' europea,
ovvero  a  stabili  organizzazioni  nel  territorio  dello  Stato  di
soggetti non residenti in dipendenza di mutui contratti nel  1997  ((
per  effettuare  interventi  di  cui  alle lettere a), b), c) e d) ))
dell'articolo 31, primo comma, della legge 5  agosto  1978,  n.  457,
recante norme per l'edilizia residenziale. Nel caso di contitolarita'
del  contratto  di  mutuo,  o  di piu' contratti di mutuo, si applica
quanto stabilito dal comma 1, lettera  b)  dell'articolo  13-bis  del
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del
Ministro delle finanze sono stabilite le modalita'  e  le  condizioni
alle quali e' subordinata la detrazione di cui al presente comma.
(( 5. La disposizione contenuta nell'articolo 13, comma 9, del     ))
(( decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e quella contenuta  ))
(( nell'articolo 42, comma 4, ultimo periodo, del testo unico      ))
(( delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente  ))
(( della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta           ))
(( dall'articolo 11, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335,   ))
(( devono intendersi riferite esclusivamente, ai destinatari       ))
(( iscritti alle forme pensionistiche complementari                ))
(( successivamente alla data di entrata in vigore del decreto      ))
(( legislativo n. 124 del 1993.                                    ))
  6. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  nell'articolo  24,  dopo  il  quarto  comma  e'  inserito  il
seguente: "Per i redditi di cui all'articolo 47, comma 1, lettera  ((
h  -bis), )) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
valgono  le  disposizioni  del  precedente  articolo e la ritenuta e'
commisurata all'87,50 per cento dell'ammontare corrisposto.";
    b) nell'articolo 25, quarto  comma,  primo  periodo,  le  parole:
"commisurata   al  70  per  cento  del  loro  ammontare  lordo"  sono
sostituite  dalle  seguenti:  "sulla  parte   imponibile   del   loro
ammontare".
  7.  All'articolo  13,  comma  10, del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124,  l'ultimo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  "Si
applica il comma 3 dell'articolo 16 del medesimo testo unico".
  8.  AlI'articolo 11, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le
parole: "Agli effetti del comma 10" sono sostituite  dalle  seguenti:
"Agli effetti del comma 9".
            "Art.  47  (Redditi  assimilati  a   quelli   di   lavoro
          dipendente).    -  1.  Sono assimilati ai redditi di lavoro
          dipendente:
               a) (omissis);
                b)-h) (omissis);
                h-bis) le prestazioni comunque erogate  in  forma  di
          trattamento  periodico  ai sensi del decreto legislativo 21
          aprile  1993,  n.  124,  e  successive   modificazioni   ed
          integrazioni;
                i)-l) (omissis);
             2. (Omissis).
             3. (Omissis).".
              "Art.   50   (Determinazione   del  reddito  di  lavoro
          autonomo)
               1.-7. (Omissis).
            8. Il reddito derivante dai  rapporti  di  collaborazione
          coordinata  e continuativa di cui alla lettera a) del comma
          2 dell'art. 49 e' costituito dall'ammontare dei compensi in
          denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta,  anche
          sotto  forma  di  partecipazione agli utili, con esclusione
          delle somme documentate e rimborsate per spese di  viaggio,
          alloggio e vitto relative alle prestazioni effettuate fuori
          del  territorio comunale, ridotto del 5 per cento, a titolo
          di deduzione forfettaria delle altre  spese;  la  riduzione
          non   si   applica  alla  parte  dei  compensi  che  supera
          l'ammontare di cento milioni  di  lire  e  alle  indennita'
          percepite   per  la  cessazione  del  rapporto.  I  redditi
          indicati alla lettera b) dello stesso comma sono costituiti
          dall'ammontare dei proventi in denaro o in natura percepiti
          nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione
          agli utili, ridotto del 25 per cento a titolo di  deduzione
          forfettaria  delle spese; le partecipazioni agli utili e le
          indennita' di cui alle lettere  c), d) ed e)  costituiscono
          reddito  per  l'intero  ammontare  percepito nel periodo di
          imposta. I redditi indicati alla lettera  f)  dello  stesso
          comma sono costituiti dall'ammontare dei compensi in denaro
          o  in  natura percepiti nel periodo di imposta, ridotto del
          15 per  cento  a  titolo  di  deduzione  forfettaria  delle
          spese".
            "Art. 67 (Ammortamento dei beni materiali). - 1. Le quote
          di  ammortamento  del  costo dei beni materiali strumentali
          per l'esercizio  dell'impresa  sono  deducibili  a  partire
          dall'esercizio di entrata in funzione del bene.
            2.  La  deduzione  e'  ammessa  in misura non superiore a
          quella risultante dall'applicazione al costo dei  beni  dei
          coefficienti  stabiliti  con  decreto  del  Ministro  delle
          finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale , ridotti  alla
          meta' per il primo esercizio. I coefficienti sono stabiliti
          per  categorie  di beni omogenei in base al normale periodo
          di deperimento e consumo nei vari settori produttivi.
             3. La misura massima indicata nel comma  2  puo'  essere
          superata in proporzione alla piu' intensa utilizzazione dei
          beni  rispetto  a  quella  normale  del  settore. La misura
          stessa  puo'  essere  elevata  fino  a   due   volte,   per
          ammortamento  anticipato  nell'esercizio in cui i beni sono
          entrati  in  funzione  per  la  prima  volta  e   nei   due
          successivi, a condizione che l'eccedenza, se nei rispettivi
          bilanci  non  sia stata imputata all'ammortamento dei beni,
          sia stata accantonata in apposita riserva che agli  effetti
          fiscali  costituisce  parte  integrante  dell'ammortamento;
          nell'ipotesi di beni gia'  utilizzati  da  parte  di  altri
          soggetti,  l'ammortamento  anticipato  puo' essere eseguito
          dal nuovo utilizzatore soltanto  nell'esercizio  in  cui  i
          beni  sono  entrati  in  funzione. Con decreto del Ministro
          delle finanze,  la  indicata  misura  massima  puo'  essere
          variata,  in  aumento  o  in  diminuzione, nei limiti di un
          quarto, in relazione al periodo di utilizzabilita' dei beni
          in   particolari   processi   produttivi.   Le   quote   di
          ammortamento  stanziate  in  bilancio dopo il completamento
          dell'ammortamento agli effetti fiscali non sono  deducibili
          e  l'apposita  riserva  concorre  a  formare il reddito per
          l'ammontare prelevato dall'imprenditore  o  distribuito  ai
          soci  o  imputato  a  capitale  in eccedenza alle quote non
          dedotte.
             4. Se in un esercizio l'ammortamento e' fatto in  misura
          inferiore a quella massima indicata nel comma 2 le quote di
          ammortamento relative alla differenza sono deducibili negli
          esercizi  successivi,  fermi  restando  i  limiti di cui ai
          precedenti commi. Tuttavia se l'ammortamento  fatto  in  un
          esercizio  e'  inferiore alla meta' della misura massima il
          minore ammontare  non  concorre  a  formare  la  differenza
          ammortizzabile,  a  meno  che  non  dipenda dalla effettiva
          minore utilizzazione del bene rispetto a quella normale del
          settore.
             5.  In  caso  di  eliminazione  di   beni   non   ancora
          completamente  ammortizzati  dal  complesso  produttivo, il
          costo residuo e' ammesso in deduzione.
             6. Per i beni il cui costo unitario non e' superiore a 1
          milione di lire e' consentita la deduzione integrale  delle
          spese  di  acquisizione  nell'esercizio  in  cui sono state
          sostenute.
            7. Le spese di manutenzione, riparazione,  ammodernamento
          e,  trasformazione, che dal bilancio non risultino imputate
          ad incremento del costo dei beni ai quali  si  riferiscono,
          sono  deducibili  nel  limite  del  5  per  cento del costo
          complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili  quale
          risulta  all'inizio  dell'esercizio  dal  registro dei beni
          ammortizzabili; per le imprese  di  nuova  costituzione  il
          limite  percentuale si calcola, per il primo esercizio, sul
          costo complessivo quale risulta alla  fine  dell'esercizio;
          per  i  beni  ceduti  nel corso dell'esercizio la deduzione
          spetta in  proporzione  alla  durata  del  possesso  ed  e'
          commisurata,  per il cessionario, al costo di acquisizione.
          L'eccedenza e' deducibile per  quote  costanti  nei  cinque
          esercizi   successivi.  Per  specifici  settori  produttivi
          possono essere stabiliti, con decreto  del  Ministro  delle
          finanze,  diversi  criteri  e modalita' di deduzione. Resta
          ferma la deducibilita'  nell'esercizio  di  competenza  dei
          compensi  periodici  dovuti contrattualmente a terzi per la
          manutenzione di determinati beni,  del  cui  costo  non  si
          tiene  conto  nella  determinazione  del limite percentuale
          sopra indicato.
             8. Per i beni concessi in locazione finanziaria le quote
          di ammortamento sono determinate in ciascun esercizio nella
          misura  risultante  dal  relativo  piano  di   ammortamento
          finanziario  e non e' ammesso l'ammortamento anticipato; la
          deduzione dei canoni da parte dell'impresa utilizzatrice e'
          ammessa a condizione che la durata del  contratto  non  sia
          inferiore  a  otto  anni,  se  questo  ha  per oggetto beni
          immobili,  e  alla  meta'  del  periodo   di   ammortamento
          corrispondente  al coefficiente stabilito a norma del comma
          2,  in  relazione  all'attivita'  esercitata   dall'impresa
          stessa,  se il contratto ha per oggetto beni mobili. Con lo
          stesso decreto previsto dal  comma  3,  il  Ministro  delle
          finanze provvede ad aumentare o diminuire, nel limite della
          meta',  la  predetta  durata  minima  dei contratti ai fini
          della   deducibilita'    dei    canoni,    qualora    venga
          rispettivamente  diminuita  o  aumentata  la misura massima
          dell'ammortamento di cui al secondo  periodo  del  medesimo
          comma 3.
             8-bis.   Sempreche'   non   siano  destinati  ad  essere
          utilizzati    esclusivamente    come    beni    strumentali
          nell'attivita' propria dell'impresa, non sono deducibili le
          quote   di   ammortamento,  i  canoni  di  locazione  anche
          finanziaria o di noleggio e le spese di impiego,  custodia,
          manutenzione e riparazione relativi ai seguenti beni:
               a)  aeromobili  da  turismo,  navi  e  imbarcazioni da
          diporto;
               b) autovetture ed autoveicoli indicati  nell'art.  54,
          comma  1,  lettere  a), c) e m), del decreto legislativo 30
          aprile 1992, n.  285, con motore di cilindrata superiore  a
          2.000   centimetri   o  con  motore  diesel  di  cilindrata
          superiore a 2.500 centimetri cubici;
               c) motocicli con motore di cilindrata superiore a  350
          centimetri cubici.
             8-ter.  Per  le  imprese  che  esercitano  attivita'  di
          locazione o noleggio dei beni di cui alle lettere a), b)  e
          c)  del  comma  8-bis la disposizione del medesimo comma si
          applica, per quelli dati in uso agli amministratori,  soci,
          collaboratori o dipendenti.
             9.  Per  le  aziende  date  in affitto o in usufrutto le
          quote di ammortamento sono deducibili nella  determinazione
          del reddito dell'affittuario o dell'usufruttuario.
            10. Le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti
          promiscuamente   all'esercizio   dell'impresa   e   all'uso
          personale    o     familiare     dell'imprenditore     sono
          ammortizzabili,  o  deducibili nell'ipotesi di cui al comma
          6,  nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono
          deducibili i canoni di locazione, anche  finanziaria  e  di
          noleggio  e le spese relativi all'impiego di tali beni, per
          le imprese individuali  le  autovetture  o  autoveicoli  di
          cilindrata  non  superiore  a 2.000 centimetri cubici o con
          motore  diesel  di  cilindrata  non   superiore   a   2.500
          centimetri  cubici  nonche'  i ciclomotori e i motocicli di
          cilindrata non superiore  a  350  centimetri  cubici    non
          adibiti ad uso pubblico si considerano in ogni caso adibiti
          promiscuamente   all'esercizio   dell'impresa   e   all'uso
          personale o familiare dell'imprenditore, salvo che per  gli
          agenti   o  rappresentanti  di  commercio.    I  limiti  di
          deducibilita' del 50 per cento previsti per le autovetture,
          gli autoveicoli, i ciclomotori e  i  motocicli  di  cui  al
          precedente periodo si applicano anche alle societa' in nome
          collettivo  ed  in  accomandita semplice, ad esclusione dei
          beni adibiti ad uso pubblico, di quelli destinati ad essere
          utilizzati esclusivamente come  strumentali  nell'attivita'
          propria  dell'impresa  e di quelli dati in uso promiscuo al
          dipendente.  Per gli immobili utilizzati promiscuamente  e'
          deducibile  una  somma  pari  al 50 per cento della rendita
          catastale o del canone di locazione, anche  finanziaria,  a
          condizione  che  il  contribuente  non  disponga  di  altro
          immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'impresa.
             10 -bis. Le quote di ammortamento, i canoni di locazione
          anche finanziaria o di noleggio e le  spese  di  impiego  e
          manutenzione  relativi  ad apparecchiature terminali per il
          servizio radiomobile pubblico  terrestre  di  comunicazione
          soggette alla tassa di cui al n.  131 della tariffa annessa
          al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
          n. 641, sono deducibili nella misura del 50 per cento".
            "Art.  68  (Ammortamento  di  beni  immateriali). - 1. Le
          quote  di   ammortamento   del   costo   dei   diritti   di
          utilizzazione   di   opere   dell'ingegno,   dei   brevetti
          industriali, dei marchi d'impresa e dei processi, formule e
          informazioni relativi  ad  esperienze  acquisite  in  campo
          industriale,  commerciale  o scientifico sono deducibili in
          misura non superiore a un terzo del costo.
             2. Le quote di ammortamento del  costo  dei  diritti  di
          concessione  e degli altri diritti iscritti nell'attivo del
          bilancio sono  deducibili  in  misura  corrispondente  alla
          durata  di  utilizzazione  prevista  dal  contratto o dalla
          legge.
             3. Le quote di ammortamento  del  valore  di  avviamento
          iscritto nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura
          non superiore a un quinto del valore stesso.
             4.  Si  applica  la  disposizione  del comma 9 dell'art.
          67.".
             "Art.   69   (Ammortamento    finanziario    dei    beni
          gratuitamente  devolvibili).  - 1. Per i beni gratuitamente
          devolvibili alla scadenza di una concessione e' consentita,
          in luogo dell'ammortamento di cui agli articoli 67 e 68, la
          deduzione di quote costanti di ammortamento finanziario.
             2.  La  quota  di ammortamento finanziario deducibile e'
          determinata dividendo il costo dei  beni,  diminuito  degli
          eventuali  contributi  del  concedente, per il numero degli
          anni di durata della concessione, considerando  tali  anche
          le  frazioni.  In  caso  di  modifica  della  durata  della
          concessione  la  quota  deducibile   e'   proporzionalmente
          ridotta  o  aumentata  a  partire  dall'esercizio in cui la
          modifica e' stata convenuta.
             3. In caso di incremento o di decremento del  costo  dei
          beni,  per  effetto  di  sostituzione  a  costi superiori o
          inferiori, di ampliamenti, ammodernamenti o trasformazioni,
          di perdite e di ogni altra causa, la quota di  ammortamento
          finanziario   deducibile  e'  rispettivamente  aumentata  o
          diminuita, a partire dall'esercizio in cui si e' verificato
          l'incremento o il decremento, in misura  pari  al  relativo
          ammontare  diviso  per il numero dei residui anni di durata
          della concessione.
             4. (Soppresso).
             5.  Per  le  concessioni  relative  alla  costruzione  e
          all'esercizio  di opere pubbliche sono ammesse in deduzione
          quote  di   ammortamento   finanziario   differenziate   da
          calcolare   sull'investimento  complessivo  realizzato.  Le
          quote di ammortamento sono determinate nei singoli casi con
          decreto   del   Ministro   delle   finanze   in    rapporto
          proporzionale  alle  quote  previste  nel piano economico -
          finanziario  della  concessione,   includendo   nel   costo
          ammortizzabile  gli  interessi passivi anche in deroga alle
          disposizioni del comma 1 dell'art. 76.".
            "Art. 73 (Altri accantonamenti). - 1. Gli  accantonamenti
          ad  apposito  fondo  del  passivo  a fronte delle spese per
          lavori ciclici di manutenzione e  revisione  delle  navi  e
          degli aeromobili sono deducibili nei limiti del 5 per cento
          del  costo  di  ciascuna  nave  o  aeromobile quale risulta
          all'inizio   dell'esercizio   dal   registro    dei    beni
          ammortizzabili.     La     differenza    tra    l'ammontare
          complessivamente  dedotto  e  la   spesa   complessivamente
          sostenuta concorre a formare il reddito, o e' deducibile se
          negativa, nell'esercizio in cui ha termine il ciclo.
             2.  Per  le  imprese  concessionarie della costruzione e
          dell'esercizio   di   opere   pubbliche   e   le    imprese
          sub-concessionarie    di   queste   sono   deducibili   gli
          accantonamenti iscritti in apposito  fondo  del  passivo  a
          fronte delle spese di ripristino o di sostituzione dei beni
          gratuitamente  devolvibili allo scadere della concessione e
          delle altre spese di cui al comma 7  dell'articolo  67.  La
          deduzione e' ammessa, per ciascun bene, nel termine massimo
          del cinque per cento del costo e non e' piu' ammessa quando
          il  fondo  ha raggiunto l'ammontare complessivo delle spese
          relative  al  bene  medesimo  sostenute  negli  ultimi  due
          esercizi.  Se  le  spese  sostenute  in  un  esercizio sono
          superiori all'ammontare del fondo l'eccedenza e' deducibile
          nell'esercizio stesso e nei  successivi  ma  non  oltre  il
          quinto.  L'ammontare  del  fondo  non utilizzato concorre a
          formare  il  reddito  dell'esercizio  in  cui  avviene   la
          devoluzione.
             3.  Gli accantonamenti a fronte degli oneri derivanti da
          operazioni a premio e da concorsi a premio sono  deducibili
          in misura non superiore, rispettivamente, al 30 per cento e
          al  70  per  cento  dell'ammontare  degli  impegni  assunti
          nell'esercizio, a condizione che siano iscritti in appositi
          fondi del passivo distinti  per  esercizio  di  formazione.
          L'utilizzo  a  copertura  degli  oneri  relativi ai singoli
          esercizi deve essere effettuato a carico dei corrispondenti
          fondi sulla base del valore unitario  di  formazione  degli
          stessi  e  le  eventuali  differenze rispetto a tale valore
          costituiscono sopravvenienze attive o passive.  L'ammontare
          dei  fondi  non  utilizzato  al termine del terzo esercizio
          successivo a quello di formazione  concorre  a  formare  il
          reddito dell'esercizio stesso.
             4. Non sono ammesse deduzioni per accantonamenti diversi
          da  quelli espressamente considerati dalle disposizioni del
          presente capo.
             5. Per le concessioni di opere pubbliche in  corso  alla
          data  di  entrata  in  vigore  del  presente testo unico le
          imprese concessionarie possono avvalersi delle disposizioni
          del comma 2 dandone comunicazione scritta all'ufficio delle
          imposte nel termine stabilito per  la  presentazione  della
          dichiarazione  dei  redditi  relativa  al  primo  esercizio
          iniziato a partire dalla data stessa e imputando  al  fondo
          l'ammontare  delle  quote  di  ammortamento  gia' dedotte a
          norma dell'art. 67.".
              (b) Si riporta il  testo  dell'art.  3  della  legge  5
          febbraio  1992,  n.  104,  concernente  "Legge - quadro per
          l'assistenza, l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle
          persone handicappate":
            "Art.  3.  (Soggetti  aventi  diritto).  -  1. E' persona
          handicappata colui che  presenta  una  minoraziore  fisica,
          psichica  o  sensoriale, stabilizzata o progressiva, che e'
          causa di difficolta' di apprendimento, di  relazione  o  di
          integrazione  lavorativa  e tale da determinare un processo
          di svantaggio sociale o di emarginazione.
             2. La persona handicappata ha diritto  alle  prestazioni
          stabilite  in  suo  favore  in relazione alla natura e alla
          consistenza della minorazione, alla  capacita'  complessiva
          individuale   residua   e   alla  efficacia  delle  terapie
          riabilitative.
             3. Qualora la  minorazione,  singola  o  plurima,  abbia
          ridotto  l'autonomia personale, correlata all'eta', in modo
          da   rendere   necessario   un   intervento   assistenziale
          permanente,  continuativo e globale nella sfera individuale
          o in quella di relazione, la situazione assume connotazione
          di  gravita'.  Le  situazioni  riconosciute   di   gravita'
          determinano  priorita' nei programmi e negli interventi dei
          servizi pubblici.
             4. La presente legge si applica anche agli  stranieri  e
          agli  apolidi,  residenti,  domiciliati  o  aventi  stabile
          dimora nel territorio nazionale.  Le  relative  prestazioni
          sono  corrisposte  nei  limiti  ed alle condizioni previste
          dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.".
             (c)  Si  riporta  il  testo  dell'art.  3 della legge 23
          dicembre 1996, n. 663,  concernente  "Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 1997)",  come  modificato  dal  presente
          articolo:
             "Art. 3. - In applicazione dell'articolo 3, comma 2, del
          decreto-legge   2   marzo  1989,  n.  69,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  27  aprile  1989,  n.  154,  e
          tenendo  conto  del  disposto dell'articolo 9, comma 1, del
          decreto-legge 19 settembre 1992, n.   384, convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  14 novembre 1992, n.  438, le
          minori  entrate  per  imposta  sul  reddito  delle  persone
          fisiche  per  gli  anni  1997,  1998  e 1999 sono valutate,
          rispettivamente, in lire 1.400 miliardi, 1.500  miliardi  e
          1.500 miliardi.
             2.  In  deroga alle disposizioni richiamate nel comma 1,
          in luogo della restituzione del drenaggio fiscale:
               a)  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale, emanato di concerto con i Ministri del
          tesoro e per la solidarieta' sociale entro due  mesi  dalla
          data  di entrata in vigore della presente legge, nei limiti
          della maggiore spesa di  lire  1.200  miliardi  per  l'anno
          1997,  di  lire  1.300  miliardi  per l'anno 1998 e di lire
          1.300 miliardi per l'anno 1999, i limiti di reddito  e  gli
          importi  dell'assegno  al  nucleo  familiare indicati nelle
          tabelle di cui al decreto del Ministro del lavaoro e  della
          previdenza   sociale   11  aprile  1996,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio  1996,  applicativo
          dell'articolo  3, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n.
          550, sono incrementati con le seguenti finalita':
              1) aumento fino al  20  per  cento  dell'importo  degli
          assegni al nucleo familiare;
              2)  aumenti  fino  al  20  per  cento  dei  beneficiari
          dell'assegno  al  nucleo  familiare,  prevedendo  fasce  di
          reddito   per   l'accesso   all'assegno  distintamente  per
          ciascuna consistenza numerica familiare;
              3)  aumento  fino  al   25   per   cento   dell'importo
          dell'assegno  al  nucleo  familiare  per i nuclei familiari
          comprendenti figli ed  equiparati  senza  limite  di  eta',
          nonche'  fratelli,  sorelle  e  nipoti che si trovino nelle
          condizioni di inabilita' indicate nell'articolo 2, comma 6,
          del decreto-legge 13 marzo 1988,  n.  69,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  13  maggio  1988,  n.  153. I
          predetti aumenti possono essere ridotti, in  eguale  misura
          percentuale,  fino  a  concorrenza delle suindicate risorse
          finanziarie;
               b) al fine di attenuare il carico fiscale, con decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge,  previa  deliberazione  del  Consiglio dei
          Ministri, entro i limiti complessivi di lire  260  miliardi
          annui,  la  misura  della detrazione prevista dall'articolo
          13,  comma  2,  del  testo unico delle imposte sui redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre   1986,   n.   917,   puo'   essere  incrementata,
          limitatamente ai titolari di  redditi  da  pensione,  e  da
          lavoro dipendente secondo i seguenti criteri:
              1)  fino  a lire 312.000 per i redditi di importo annuo
          fino a lire 9 milioni;
              2) fino a lire 275.000 per i redditi di  importo  annuo
          da lire 9.000.001 a lire 9.100.000.".
               d)  Si  riporta  il  testo  dell'art.  6, comma 3, del
          decreto-legge 31  maggio  1994,  n.  330,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, recante
          "Semplificazione  di   talune   disposizioni   in   materia
          tributaria":  "3.  Le  soprattasse  previste  nell'art. 92,
          primo comma del D.P.R.  29  settembre  1973,  n.  602,  per
          l'omesso o l'insufficiente versamento delle imposte e delle
          altre  somme  nonche'  dei  relativi  acconti,  dovuti  con
          riferimento alle dichiarazioni dei  redditi  delle  persone
          fisiche  e delle societa' ed associazioni di cui all'art. 6
          del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600,  sono  fissate  nella
          misura  dello  0,50  per cento se il versamento e' eseguito
          oltre il 31 maggio ed entro  il  20  giugno  successivo,  a
          condizione  che  siano  versate  unitamente  alle somme cui
          afferiscono. La disposizione del comma secondo del predetto
          art. 92 si applica  nel  caso  in  cui  il  versamento  sia
          eseguito  entro  i tre giorni successivi al 20 giugno.  Non
          e' dovuto il pagamento degli interessi previsti dall'art. 9
          dello stesso decreto n. 602 del 1973.".
               (e) Si riporta il testo dell'art.  31  della  legge  5
          agosto   1978,  n.  457,  recante:  "Norme  per  l'edilizia
          residenziale":
            "Art. 31 (Definizione degli interventi). - Gli interventi
          di recupero del patrimonio edilizio  esistente  sono  cosi'
          definiti:
               a)  interventi  di  manutenzione ordinaria, quelli che
          riguardano  le  opere  di   riparazione,   rinnovamento   e
          sostituzione   delle   finiture   degli  edifici  e  quelle
          necessarie ad  integrare  o  mantenere  in  efficienza  gli
          impianti tecnologici esistenti;
               b)  interventi di manutenzione straordinaria, le opere
          e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire  parti
          anche  strutturali degli edifici, nonche' per realizzare ed
          integrare i servizi  igienico  -  sanitari  e  tecnologici,
          sempre  che  non  alterino  i  volumi  e le superfici delle
          singole unita' immobiliari e non comportino modifiche delle
          destinazioni di uso;
               c)   interventi   di   restauro   e   di   risanamento
          conservativo,   quelli  rivolti  a  conservare  l'organismo
          edilizio e ad  assicurarne  la  funzionalita'  mediante  un
          insieme  sistematico  di  opere  che,  nel  rispetto  degli
          elementi tipologici, formali e  strutturali  dell'organismo
          stesso,   ne   consentano   destinazioni   d'uso  con  essi
          compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento,
          il ripristino  e  il  rinnovo  degli  elementi  costitutivi
          dell'edificio,  l'inserimento  degli  elementi  accessori e
          degli   impianti   richiesti   dalle   esigenze   dell'uso,
          l'eliminazione   degli   elementi   estranei  all'organismo
          edilizio;
               d) interventi  di  ristrutturazione  edilizia,  quelli
          rivolti  a  trasformare  gli  organismi edilizi mediante un
          insieme sistemativo di opere  che  possono  portare  ad  un
          organismo   edilizio  in  tutto  o  in  parte  diverso  dal
          precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o  la
          sostituzione  di alcuni elementi costitutivi dell'edificio,
          la eliminazione,  la  modifica  e  l'inserimento  di  nuovi
          elementi ed impianti;
               e)  interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli
          rivolti a  sostituire  l'esistente  tessuto  urbanistico  -
          edilizio  con altro diverso mediante un insieme sistematico
          di  interventi  edilizi  anche  con  la  modificazione  del
          disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
             Le  definizioni  del  presente articolo prevalgono sulle
          disposizioni degli strumenti  urbanistici  generali  e  dei
          regolamenti  edilizi.    Restano ferme le disposizioni e le
          competenze previste dalle leggi 10 giugno 1939, n. 1089,  e
          29  giugno  1939,  n.  1497,  e successive modificazioni ed
          integrazioni.".
             (f) Si riporta il testo dell'art. 13, commi 9 e 10,  del
          decreto  legislativo  21  aprile  1993,  n. 124 (Disciplina
          delle   forme   pensionistiche   complementari,   a   norma
          dell'articolo  3,  comma  1,  lettera  v),  della  legge 23
          ottobre  1992,  n.  421),  come  modificato  dal   presente
          articolo:
            "Art.  13  (Trattamento tributario dei contributi e delle
          prestazioni). - commi 1-8 (Omissis).
            9. Le prestazioni in forma  di  capitale,  per  la  parte
          consentita,  e  i riscatti di cui all'articolo 10, comma 1,
          lettera c), erogati ai  soggetti  di  cui  all'articolo  2,
          comma  1,  lettere  a)  e b -bis), sono comunque soggetti a
          tassazione separata ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera
          a), del testo unico delle imposte  sui  redditi,  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre
          1986, n. 917, e successive modificazioni  ed  integrazioni.
          Si  applica  il  comma  3  del  medesimo  articolo  16 e le
          prestazioni stesse sono imponibili per  il  loro  ammontare
          netto  complessivo con l'aliquota determinata con i criteri
          di cui al comma 1 dell'art. 17 del medesimo testo unico,  e
          successive  modificazioni  ed  integrazioni,  applicando la
          riduzione annuale ivi prevista proporzionalmente alle quote
          di accantonamento annuale  del  TFR  destinato  alla  forma
          pensionistica  complementare  e l'ammontare della riduzione
          stessa applicabile al TFR e' diminuito proporzionalmente al
          rapporto  fra  quota  destinata  alla  forma  pensionistica
          complementare  e  quota  di  accantonamento. Si applicano i
          commi  2,  5  e  6  del  citato  art.  17,   e   successive
          modificazioni ed integrazioni.
            10.  Le  prestazioni  in  forma di capitale, per la parte
          consentita, e i riscatti  di  cui  all'art.  10,  comma  1,
          lettera c), erogati ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1,
          lettera b), sono comunque soggetti a tassazione separata ai
          sensi  dell'art.  16, comma 1, lettera c), del citato testo
          unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  22  dicembre 1986, n. 917, e
          successive modificazioni ed  integrazioni.  Si  applica  il
          comma 3 dell'art. 16 del medesimo testo unico.
            Commi 11-14 (Omissis)".
              g)  Si  riporta  il  testo  degli  articoli 24 e 25 del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n.  600  (Disposizioni  comuni  in  materia di accertamento
          delle imposte sui redditi), come  modificati  dal  presente
          articolo:
            "Art.  24  (Ritenuta  sui  redditi assimilati a quelli di
          lavoro dipendente). - I soggetti indicati nel  primo  comma
          dell'articolo   precedente  che  corrispondono  indennita',
          gettoni di presenza e altri assegni di cui alle lettere b),
          c) ed f) dell'art. 47  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  29  settembre  1973, n. 597, ad eccezione degli
          assegni periodici indicati alle lettere g) ed h)  dell'art.
          10  dello  stesso  decreto,  devono  operare  all'atto  del
          pagamento, con obbligo di rivalsa, una ritenuta a titolo di
          acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche  con
          l'aliquota del quindici per cento.
            Le   regioni,  le  province  e  i  comuni,  all'atto  del
          pagamento delle indennita' di cui alla lettera d) dell'art.
          47  del  decreto  indicato  nel  precedente  comma,  devono
          operare  una  ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul
          reddito delle  persone  fisiche  con  obbligo  di  rivalsa,
          commisurata al quaranta per cento del relativo ammontare al
          netto   di   contributi   previdenziali,  con  le  aliquote
          determinate ai sensi del secondo comma dell'art. 23. Per le
          pensioni, i vitalizi e le indennita' dovuti  in  dipendenza
          della cessazione dalle cariche e dalle funzioni la ritenuta
          deve  essere applicata sull'intero ammontare delle pensioni
          e vitalizi e sulla parte imponibile delle indennita'.
            Per i proventi di cui all'art. 47, comma 1,  lettera  l),
          del  testo  unico  delle imposte sui redditi, approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, la ritenuta e' operata dall'impresa che gestisce la
          casa da gioco, cumulando l'ammontare imponibile delle mance
          percepite  nel  periodo  di  paga  ai  compensi  di  lavoro
          dipendente corrisposti nello stesso periodo  ed  applicando
          le  disposizioni  dell'art.  23  del  presente decreto. Gli
          impiegati tecnici delle  case  da  gioco  percettori  delle
          mance,    ovvero    l'organismo    costituito   all'interno
          dell'impresa  per  la  ripartizione  delle  mance,   devono
          comunicare  il  predetto ammontare all'impresa che gestisce
          la casa da gioco nel periodo in cui avviene la percezione.
            Per i compensi di cui alla lettera a) e  per  le  rendite
          vitalizie  di cui alla lettera e) del detto art. 47 valgono
          le disposizioni del precedente articolo.
             Per  i  redditi  di  cui  all'art.  47, comma 1, lettera
          h-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
          con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986,  n.  917,  valgono  le  disposizioni  del  precedente
          articolo e la ritenuta e' commisurata all'87,50  per  cento
          dell'ammontare corrisposto.
            Ai  fini  del  conguaglio  di  cui  al  terzo  comma  del
          precedente art. 23 i terzi che corrispondono le  indennita'
          e i compensi indicati nella lettera b) del predetto art. 47
          devono  comunicare  al  datore  di  lavoro  del percipiente
          l'ammontare  delle  somme  corrisposte  e  delle   ritenute
          effettuate.
            I   soggetti   indicati  nel  primo  comma  dell'articolo
          precedente, che corrispondono le somme di cui alla  lettera
          g)  dell'art.  47  del  decreto  indicato  nel primo comma,
          devono operare  all'atto  del  pagamento,  con  obbligo  di
          rivalsa,  una  ritenuta,  nella  misura del 10 per cento, a
          titolo di acconto dell'imposta sul  reddito  delle  persone
          fisiche  dovuta  dai  percipienti,  sulla  parte  eccedente
          l'ammontare di reddito corrispondente  alle  detrazioni  di
          imposta  previste  dagli  articoli  15  e  16  dello stesso
          decreto.".
            "Art. 25. (Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo  e  su
          altri  redditi).  -  I  soggetti  indicati  nel primo comma
          dell'art. 23, che corrispondono a  soggetti  residenti  nel
          territorio  dello Stato compensi comunque denominati, anche
          sotto forma di partecipazione agli utili,  per  prestazioni
          di  lavoro  autonomo, ancorche' non esercitate abitualmente
          ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di terzi, devono
          operare all'atto del pagamento  una  ritenuta  del  15  per
          cento  a  titolo  di acconto dell'imposta sul reddito delle
          persone fisiche dovuta dai percipienti,  con  l'obbligo  di
          rivalsa. La stessa ritenuta deve essere operata sulla parte
          imponibile delle somme di cui alla lettera b) e sull'intero
          ammontare delle somme di cui alle lettere a) e c) del terzo
          comma   dell'art.  49  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29  settembre  1973,  n.  597.  La  ritenuta  e'
          elevata  al  17  per  cento  per  le indennita' di cui alle
          lettere f)  e  g)  dell'art.  12  del  decreto  stesso.  La
          ritenuta   non  deve  essere  operata  per  le  prestazioni
          effettuate nell'esercizio di imprese.
             Salvo quanto disposto  nell'ultimo  comma  del  presente
          articolo,  se  i  compensi e le altre somme di cui al comma
          precedente sono corrisposti a soggetti non residenti,  deve
          essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura
          del  20  per  cento,  anche  per  le prestazioni effettuate
          nell'esercizio di imprese. Ne sono esclusi i  compensi  per
          prestazioni  di  lavoro  autonomo  effettuate  all'estero e
          quelli corrisposti a stabili organizzazioni  in  Italia  di
          soggetti non residenti.
            Le  disposizioni dei precedenti commi non si applicano ai
          compensi di importo inferiore a lire 50.000 corrisposti dai
          soggetti indicati nella lettera c) dell'art. 2, del decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  598,
          per   prestazioni   di   lavoro   autonomo  non  esercitato
          abitualmente e  sempreche'  non  costituiscano  acconto  di
          maggiori compensi.
            I  compensi  e  le somme di cui al n. 9) dell'art. 19 del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n.  597  corrisposti  a  non residenti sono soggetti ad una
          ritenuta del 30 per cento a titolo  d'imposta  sulla  parte
          imponibile  del  loro ammontare. Ne sono esclusi i compensi
          corrisposti a stabili organizzazioni nel  territorio  dello
          Stato di soggetti non residenti.".
              (h)  Si  riporta  il  testo  dell'art. 11 della legge 8
          agosto 1995, n.  335  (Riforma  del  sistema  pensionistico
          obbligatorio e complementare), come modificato dal presente
          articolo:
            "Art.  11  (Trattamento tributario dei contributi e delle
          prestazioni). - 1. (Omissis).
             2. Agli effetti del comma 9  dell'art.  13  del  decreto
          legislativo  21  aprile  1993,  n. 124, come sostituito dal
          comma 1 del presente articolo, il riferimento all'art.  17,
          comma  2,  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre  1986,  n.  917,  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni, va inteso  nel  senso  che  nell'importo  dei
          contributi  a  carico  del lavoratore non sono computate le
          quote  del  TFR   destinate   alle   forme   pensionistiche
          complementari   e   che   sono   comunque   consentite   le
          anticipazioni  previste  dall'art.  7  del  citato  decreto
          legislativo.
             3. (Omissis)".
 
          Riferimenti normativi:
             (a)  Si riporta il testo degli articoli 13-bis, 50, 69 e
          73, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n.  917,  come modificati dal presente articolo, nonche' il
          testo vigente degli articoli  16,  42,  47,  67  e  68  del
          medesimo  testo  unico  cui  le  disposizioni  del presente
          articolo fanno riferimento:
            "Art. 13-bis (Detrazioni per oneri).  -  1.  Dall'imposta
          lorda  si  detrae  un  importo  pari  al  22  per cento dei
          seguenti  oneri  sostenuti   dal   contribuente,   se   non
          deducibili  nella  determinazione  dei  singoli redditi che
          concorrono a formare il reddito complessivo:
             a) (omissis);
               b)  gli interessi passivi, e relativi oneri accessori,
          nonche' le quote di rivalutazione, dipendenti  da  clausole
          di   indicizzazione   pagati   a   soggetti  residenti  nel
          territorio  dello  Stato  o  di  uno  Stato  membro   della
          Comunita'  europea  ovvero  a  stabili  organizzazioni  nel
          territorio  dello  Stato  di  soggetti  non  residenti   in
          dipendenza  di  mutui  garantiti  da  ipoteca  su  immobili
          contratti per l'acquisto dell'unita' immobiliare da adibire
          ad  abitazione  principale  entro  sei  mesi  dall'acquisto
          stesso,  per  un importo non superiore a 7 milioni di lire.
          L'acquisto della unita' immobiliare deve essere  effettuato
          nei  sei  mesi  antecedenti  o  successivi  alla data della
          stipulazione  del  contratto  di  mutuo.   Per   abitazione
          principale  si  intende  quella nella quale il contribuente
          dimora abitualmente. La  detrazione  spetta  non  oltre  il
          periodo  d'imposta nel corso del quale e' variata la dimora
          abituale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti da
          trasferimenti  per   motivi   di   lavoro.   In   caso   di
          contitolarita'  del  contratto di mutuo o di piu' contratti
          di mutuo il  limite  di  7  milioni  di  lire  e'  riferito
          all'ammontare  complessivo degli interessi, oneri accessori
          e quote di rivalutazione sostenuti. La  detrazione  spetta,
          nello  stesso  limite complessivo e alle stesse condizioni,
          anche  con  riferimento  alle   somme   corrisposte   dagli
          assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di
          unita' immobiliari di nuova costruzione, alla cooperativa o
          all'impresa   costruttrice   a  titolo  di  rimborso  degli
          interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione
          relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora
          indivisi;
               c) le spese sanitarie, per la parte  che  eccede  lire
          250 mila.  Dette spese sono costituite esclusivamente dalle
          spese mediche, diverse da quelle indicate nell'articolo 10,
          comma  1,  lettera  b),  e  dalle  spese  chirurgiche,  per
          prestazioni  specialistiche  e  per  protesi   dentarie   e
          sanitarie in genere. Le spese riguardanti i mezzi necessari
          alla  deambulazione,  alla locomozione e al sollevamento di
          portatori  di  menomazioni  funzionali  permanenti  nonche'
          quelle,   per  sussidi  tecnici  e  informatici  rivolti  a
          facilitare   l'autosufficienza   e   le   possibilita'   di
          integrazione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge
          5  febbraio  1992,  n. 104 si assumono integralmente. Tra i
          mezzi  necessari  per  la  locomozione  di   portatori   di
          menomazioni   funzionali   permanenti   si  comprendono  le
          automobili di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici,  se
          con  motore  a benzina, e fino a 2500 centimetri cubici, se
          con motore diesel, adattate  ad  invalidi,  per  ridotte  o
          impedite  capacita' motorie, anche se prodotte in serie. Si
          considerano rimaste a  carico  del  contribuente  anche  le
          spese  rimborsate  per  effetto  di  contributi  o premi di
          assicurazione da lui versati e per i quali  non  spetta  la
          detrazione  d'imposta  o  che  non  sono deducibili dal suo
          reddito  complessivo  ne'  dai  redditi  che  concorrono  a
          formarlo.  Si  considerano,  altresi', rimaste a carico del
          contribuente le spese rimborsate per effetto di  contributi
          o  premi  che,  pur  essendo versati da altri, concorrono a
          formare il suo reddito, salvo che il datore  di  lavoro  ne
          abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta;
             d-i) (omissis).
             2 e 3 (Omissis)".
            "Art. 16 (Tassazione separata). - 1. L'imposta si applica
          separatamente sui seguenti redditi:
               a)  trattamento  di  fine rapporto di cui all'articolo
          2120 del codice civile e indennita' equipollenti,  comunque
          denominate,  commisurate alla durata dei rapporti di lavoro
          dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere    a),
          d)  e  g)  del comma 1 dell'art. 47, anche nelle ipotesi di
          cui all'art. 2122 del codice  civile;  altre  indennita'  e
          somme   percepite  una  volta  tanto  in  dipendenza  della
          cessazione dei predetti rapporti, comprese l'indennita'  di
          preavviso,  le  somme  risultanti dalla capitalizzazione di
          pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo  di  non
          concorrenza,  ai  sensi  dell'art.  2125  del codice civile
          nonche' le somme e i valori comunque  percepiti,  al  netto
          delle   spese   legali   sostenute,   anche   se  a  titolo
          risarcitorio o  nel  contesto  di  procedure  esecutive,  a
          seguito  di  provvedimenti  dell'autorita' giudiziaria o di
          transazioni  relativi  alla  risoluzione  del  rapporto  di
          lavoro;
               b)  emolumenti  arretrati  per  prestazioni  di lavoro
          dipendente riferibili ad  anni  precedenti,  percepiti  per
          effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di
          atti  amministrativi  sopravvenuti  o  per  altre cause non
          dipendenti dalla volonta' delle parti, compresi i  compensi
          e  le  indennita'  di  cui alle lettere a) e g) del comma 1
          dell'articolo 47 e le pensioni e  gli  assegni  di  cui  al
          comma 2 dell'articolo 46;
               c) indennita' percepite per la cessazione dei rapporti
          di  collaborazione  coordinata  e  continuativa,  di cui al
          comma 2 dell'art.  49, se il diritto all'indennita' risulta
          da atto di data certa  anteriore  all'inizio  del  rapporto
          nonche',  in  ogni  caso,  le  somme  e  i  valori comunque
          percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche  se
          a   titolo   risarcitorio   o  nel  contesto  di  procedure
          esecutive,  a  seguito  di   provvedimenti   dell'autorita'
          giudiziaria  o di transazioni relativi alla risoluzione dei
          rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
               c -bis) l'indennita' di mobilita' di cui  all'art.  7,
          comma  5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e trattamento
          di integrazione  salariale  di  cui  all'art.  1  -bis  del
          decreto  legge  10  giugno  1994,  n.  357, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  8  agosto   1994,   n.   489,
          corrisposti anticipatamente;
               d) indennita' per la cessazione di rapporti di agenzia
          delle persone fisiche;
               e)  indennita' percepite per la cessazione da funzioni
          notarili;
               f) indennita' percepite da sportivi professionisti  al
          termine  dell'attivita' sportiva ai sensi del settimo comma
          dell'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n.  91,  se  non
          rientranti tra le indennita' indicate alla lettera a);
               g)  plusvalenze,  compreso  il  valore  di avviamento,
          realizzate mediante cessione a titolo  oneroso  di  aziende
          possedute  da  piu'  di cinque anni e redditi conseguiti in
          dipendenza di liquidazione, anche concorsuale,  di  imprese
          commerciali esercitate da piu' di cinque anni;
               g -bis) plusvalenze di cui alla lettera b) del comma 1
          dell'art.  81  realizzate  a  seguito  di cessioni a titolo
          oneroso   di   terreni   suscettibili   di    utilizzazione
          edificatoria  secondo  gli strumenti urbanistici vigenti al
          momento della cessione;
               h) indennita' per perdita dell'avviamento spettanti al
          conduttore  in  caso  di  cessazione  della  locazione   di
          immobili  urbani  adibiti  ad  usi  diversi  da  quello  di
          abitazione  e  indennita'  di  avviamento  delle   farmacie
          spettanti al precedente titolare;
               i)  indennita'  spettanti  a  titolo  di risarcimento,
          anche in forma assicurativa, dei  danni  consistenti  nella
          perdita di redditi relativi a piu' anni;
               l)  redditi  compresi  nelle  somme  attribuite  o nel
          valore normale dei beni assegnati ai  soci  delle  societa'
          indicate  nell'articolo 5 nei casi di recesso, esclusione e
          riduzione del capitale o agli eredi in caso  di  morte  del
          socio,   e  redditi  imputati  ai  soci  in  dipendenza  di
          liquidazione, anche concorsuale, delle societa' stesse,  se
          il  periodo  di  tempo intercorso tra la costituzione della
          societa' e la comunicazione del recesso o  dell'esclusione,
          la  deliberazione  di  riduzione del capitale, la morte del
          socio o l'inizio della liquidazione e' superiore  a  cinque
          anni;
               m)  redditi  compresi  nelle  somme  attribuite  o nel
          valore normale dei  beni  assegnati  ai  soci  di  societa'
          soggette  all'imposta  sul reddito delle persone giuridiche
          nei casi di recesso, riduzione del capitale e liquidazione,
          anche concorsuale, se il periodo di tempo intercorso tra la
          costituzione della societa', la comunicazione del  recesso,
          la deliberazione di riduzione del capitale o l'inizio della
          liquidazione e' superiore a cinque anni;
               n)  redditi  compresi nelle somme o nel valore normale
          dei beni attribuiti  alla  scadenza  dei  contratti  e  dei
          titoli  di  cui  alle  lettere  a), b), f) e g) del comma 1
          dell'articolo 41, quando non sono soggetti a ritenuta  alla
          fonte  a  titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se il
          periodo di durata del contratto o del titolo e' superiore a
          cinque anni;
               n -bis) somme  conseguite  a  titolo  di  rimborso  di
          imposte  o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i
          quali si e' fruito della detrazione in periodi  di  imposta
          precedenti.  La  presente  disposizione non si applica alle
          spese  rimborsate di cui all'art.  13-bis, comma 1, lettera
          c), quinto e sesto periodo.
            2. I redditi indicati alle lettere da g) a n) del comma 1
          sono esclusi dalla tassazione  separata  se  conseguiti  da
          societa'  in  nome collettivo o in accomandita semplice; se
          conseguiti da persone  fisiche  nell'esercizio  di  imprese
          commerciali, sono tassati separatamente a condizione che ne
          sia   fatta   richiesta  nella  dichiarazione  dei  redditi
          relativa  al  periodo  di  imposta   al   quale   sarebbero
          imputabili come componenti del reddito di impresa.
            3.  Per  i  redditi  indicati alle lettere da d) a f) del
          comma 1 e per quelli indicati alle lettere da g)  a  n-bis)
          non  conseguiti  nell'esercizio  di  imprese commerciali il
          contribuente ha facolta' di non avvalersi della  tassazione
          separata    facendolo    constare    espressamente    nella
          dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in
          cui e' avvenuta o ha avuto  inizio  la  percezione.  Per  i
          redditi  indicati  alle  lettere, a), b), c) e c) -bis) del
          comma 1 gli  uffici  provvedono  a  iscrivere  a  ruolo  le
          maggiori  imposte  dovute  con le modalita' stabilite negli
          articoli 17 e 18 ovvero facendo concorrere i redditi stessi
          alla formazione del reddito complessivo  dell'anno  in  cui
          sono  percepiti,  se  cio'  risulta  piu' favorevole per il
          contribuente.".
            "Art. 42 (Determinazione del reddito di capitale).  -  1.
          Il  reddito  di capitale e' costituito dall'ammontare degli
          interessi, utili o altri proventi percepiti nel periodo  di
          imposta, senza alcuna deduzione.
             2.  Per  i  capitali  dati  a mutuo gli interessi, salvo
          prova contraria, si presumono  percepiti  alle  scadenze  e
          nella misura pattuite per iscritto. Se le scadenze non sono
          stabilite per iscritto gli interessi si presumono percepiti
          nell'ammontare  maturato  nel  periodo  di  imposta.  Se la
          misura non e' determinata per  iscritto  gli  interessi  si
          computano al saggio legale.
             3. Per i contratti di conto corrente e per le operazioni
          bancarie   regolate   in   conto  corrente  si  considerano
          percepiti anche gli interessi compensati a norma di legge o
          di contratto.
             4. Per i capitali corrisposti in dipendenza di contratti
          di assicurazione sulla vita il reddito e' costituito  dalla
          differenza  tra  l'ammontare  del  capitale  corrisposto  e
          quello dei premi riscossi, ridotta del 2 per cento per ogni
          anno successivo al decimo se  il  capitale  e'  corrisposto
          dopo  almeno dieci anni dalla conclusione del contratto. La
          predetta disposizione non si  applica  in  ogni  caso  alle
          prestazioni  erogate  in  forma  di  capitale  ai sensi del
          decreto legislativo 21 aprile 1993, n.  124,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni.".