Art. 1-bis.
Interpretazione autentica dell'articolo 26 del decreto del Presidente
             della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
 
   1. Le disposizioni di cui al  terzo  comma  dell'articolo  26  del
decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,
si intendono nel senso che le banche con sede  nel  territorio  dello
Stato  e  le  filiali  italiane  di  banche estere non devono operare
alcuna ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti  dalle  stesse
percepiti  su  depositi  e  conti intrattenuti presso banche con sede
all'estero, ovvero presso filiali estere di banche italiane.
          Riferimenti normativi:
              (a) Si riporta il testo del terzo  comma  dell'art.  26
          del  D.P.R.  n. 600/1973 (Disposizioni comuni in materia di
          accertamento delle imposte  sui  redditi)  come  da  ultimo
          modificato  dall'art. 3, comma 160, lettera b), della legge
          23 dicembre 1996, n. 662:
            "Art. 26 (Ritenute  sugli  interessi  e  sui  redditi  di
          capitale).  -  Se gli interessi, i premi e gli altri frutti
          di cui ai precedenti commi  sono  dovuti  da  soggetti  non
          residenti  nel  territorio  dello  Stato,  la ritenuta deve
          essere operata, con obbligo di rivalsa, sui proventi di cui
          al  primo  e  al  secondo  comma  con   le   aliquote   ivi
          rispettivamente  previste.  Qualora il rimborso abbia luogo
          entro diciotto mesi dall'emissione,  sugli  interessi,  sui
          premi  e  sugli  altri  frutti  maturati  fino  al  momento
          dell'anticipato rimborso e' dovuta una somma pari al 20 per
          cento. Tra gli interessi, i premi e  gli  altri  frutti  va
          compresa  anche  la  differenza tra la somma corrisposta ai
          possessori  dei  titoli  alla  scadenza  e  il  prezzo   di
          emissione. All'applicazione della ritenuta ed al versamento
          della   somma   dovuta  per  l'anticipato  rimborso  devono
          provvedere   i   soggetti   indicati   nel   primo    comma
          dell'articolo  23  che intervengono nella riscossione degli
          interessi, dei  premi  e  degli  altri  frutti  ovvero  nel
          rimborso nei confronti di soggetti residenti.
             Quando  i soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23
          comunque intervengono, anche  in  qualita'  di  acquirenti,
          nelle  cessioni di obbligazioni e titoli similari emessi da
          soggetti non residenti  effettuate  da  soggetti  residenti
          diversi  da  quelli  che subiscono la ritenuta alla fonte a
          titolo di acconto, la ritenuta deve  essere  operata  sugli
          interessi,  premi ed altri frutti riconosciuti al venditore
          nel corrispettivo, sia in modo esplicito che  implicito,  e
          di  cio'  deve  contestualmente  essere rilasciata apposita
          certificazione   all'interessato.   Il   venditore   o   il
          possessore  del  titolo  devono rendere noti gli interessi,
          premi ed  altri  frutti  maturati  durante  il  periodo  di
          possesso.  La  ritenuta  non  deve essere operata quando il
          beneficiario    documenta,    mediante   atto   notorio   o
          certificazione di esso  sostitutiva,  la  sua  qualita'  di
          soggetto  non  residente  e il relativo periodo di possesso
          dei titoli. Le disposizioni del presente comma si applicano
          anche  agli  interessi,  premi  ed   altri   frutti   delle
          obbligazioni  e  degli  altri titoli di cui all'art. 31 del
          D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e di  quelli  con  regime
          fiscale  equiparato,  emessi  all'estero a decorrere dal 10
          settembre 1992".