Art. 3. Disposizioni in materia di trascrizione di contratti preliminari e di imposte indirette. 1. Dopo l'articolo 2645 del codice civile, e' aggiunto il seguente: (( "Art. 2645-bis (Trascrizione di contratti preliminari). - )) (( 1. I contratti preliminari aventi ad oggetto la conclusione )) (( di taluno dei contratti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) )) (( dell'articolo 2643 , anche se sottoposti a condizione o )) (( relativi a edifici da costruire o in corso di costruzione , )) (( devono essere trascritti se risultano da atto pubblico da da )) (( scrittura privata con sottoscrizione autentica o accertata )) (( giudizialmente. )) 2. La trascrizione del contratto definitivo (( o di altro atto che costituisca comunque )) esecuzione dei contratti preliminari di cui al comma 1, ovvero della sentenza che accoglie la domanda diretta ad ottenere l'esecuzione in forma specifica dei contratti preliminari predetti, prevale sulle trascrizioni ed iscrizioni eseguite contro il promittente alienante dopo la trascrizione del contratto preliminare. (( 3. Gli effetti della trascrizione del contratto preliminare )) (( cessano e si considerano come mai prodotti se entro un anno )) (( della data convenuta tra le parti per la conclusione del )) (( contratto definitivo, e in ogni caso entro tre anni dalla )) (( trascrizione predetta, non sia eseguita la trascrizione del )) (( contratto definitivo o di altro atto che costituisca comunque )) (( esecuzione del contratto preliminare o della domanda giudiziale )) (( di cui all'articolo 2652 , primo comma , numero 2). )) 4. I contratti preliminari aventi ad oggetto porzioni di (( edifici )) da costruire o in corso di costruzione devono indicare, (( per essere trascritti , la superficie utile della porzione di edificio e la quota del diritto spettante al promissario acquirente relativa all'intero costruendo edificio espressa in millesimi. )) (( 5. Nel caso previsto nel comma 4 la trascrizione e' eseguita )) (( con riferimento al bene immobile per la quota determinata )) (( secondo le modalita' di cui al comma stesso. Non appena )) (( l'edificio viene ad esistenza gli effetti della trascrizione si )) (( producono rispetto alle porzioni materiali corrispondenti alle )) (( quote di proprieta' predeterminate nonche' alle relative parti )) (( comuni. L'eventuale differenza di superficie o di quota )) (( contenuta nei limiti di un ventesimo rispetto a quelle indicate )) (( nel contratto preliminare non produce effetti. )) 6. Ai fini delle disposizioni di cui al comma 5, si intende esistente l'edificio nel quale (( sia stato )) eseguito il rustico, comprensivo delle mura perimetrali delle singole unita', e (( sia stata )) completata la copertura". (( 1-bis. All'articolo 2668 del codice civile e' aggiunto, )) (( in fine, il seguente comma: )) (( "Si deve cancellare la trascrizione dei contratti preliminari )) (( quando la cancellazione e' debitamente consentita dalle parti )) (( interessate ovvero e' ordinata giudizialmente con sentenza )) (( passata in giudicato". )) 2. Al comma 1 dell'articolo 2659 del codice civile, il numero 4) e' sostituito dal seguente: "4) la natura e la situazione dei beni a cui si riferisce il titolo, con le indicazioni richieste dall'articolo 2826, (( nonche', nel caso previsto dall'articolo 2645 )) -bis, (( comma 4, la superficie e la quota espressa in millesimi di cui a quest'ultima disposizione". )) 3. Dopo. l'articolo 2825 del codice civile, e' aggiunto il seguente: (( "Art. 2825-bis (Ipoteca sul bene oggetto di contratto )) (( preliminare). - L'ipoteca iscritta su edificio o complesso )) (( condominiale, anche da costruire o in corso di costruzione, a )) (( garanzia di finanziamento dell'intervento edilizio ai sensi )) (( degli articoli 38 e seguenti del decreto legislativo 1 )) (( settembre 1993, n. 385, prevale sulla trascrizione anteriore )) (( dei contratti preliminari di cui all'articolo 2645 )) -bis, (( )) (( limitatamente alla quota di debito derivante dal suddetto )) (( finanziamento che il promissario acquirente si sia accollata )) (( con il contratto preliminare o con altro atto successivo )) (( eventualmente adeguata ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del )) (( citato decreto legislativo n. 385 del 1993. Se l'accollo )) (( risulta da atto successivo, questo e' annotato in margine alla )) (( trascrizione del contratto preliminare". )) 4. Dopo l'articolo 2775 del codice civile, e' aggiunto il seguente: (( "Art. 2775-bis. (Credito per mancata esecuzione di )) (( contratti preliminari). - Nel caso di mancata esecuzioni del )) (( contratto preliminare trascritto ai sensi dell'articolo 2645 )) )) (( -bis, (( i crediti del promissario acquirente che ne conseguono )) (( hanno privilegio speciale sul bene immobile oggetto del )) (( contratto preliminare, sempre che gli effetti della )) (( trascrizione non siano cessati al momento della risoluzione del )) (( contratto risultante da atto avente data certa, ovvero al )) (( momento della domanda giudiziale di risoluzione del contratto o )) (( di condanna al pagamento ovvero al momento della trascrizione )) (( del pignoramento o al momento dell'intervento nella esecuzione )) (( promossa da terzi. )) (( Il privilegio non e' opponibile ai creditori garantiti da )) (( ipoteca relativa a mutui erogati al promissario acquirente per )) (( l'acquisto del bene immobile nonche' ai creditori garantiti da )) (( ipoteca ai sensi dell'articolo 2825-bis". )) 5. All'articolo 2780 del codice civile, dopo il numero 5), e' aggiunto il seguente: (( "5-bis) )) i crediti del promissario acquirente per mancata esecuzione dei contratti preliminari, indicati all'articolo (( 2775-bis.". )) 6. All'articolo 72 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, concernente gli effetti del fallimento in caso di vendita non ancora eseguita dai contraenti, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Qualora l'immobile sia stato oggetto di preliminare di vendita trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile e il curatore, ai sensi del precedente comma, scelga lo scioglimento del contratto, l'acquirente ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo, senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno e gode del privilegio di cui all'articolo 2775-bis del codice civile a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data della dichiarazione di fallimento.". 7. All'articolo 29 della legge 25 giugno 1943, n. 540, recante disposizioni, in materia di imposte ipotecarie, nel primo comma, dopo il numero 2), e' aggiunto il seguente: "2-bis le trascrizioni dei contratti preliminari non piu' produttive degli effetti di cui all'articolo 2645-bis del codice civile.". 8. Nel primo comma dell'articolo 12 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, riguardante la pubblicita' dei diritti immobiliari, le parole "dall'articolo 20, lettera g)" sono sostituite dalle seguenti "dall'articolo 20, lettere g) ed (( h), limitatamente, per detta lettera h) ai contratti preliminari di cui all'articolo 2645-bis del codice civile ed ai contratti sottoposti a condizione". )) (( 9. Il numero 4 del primo comma dell'articolo 106 della legge 16 )) (( febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente: )) (( "4 gli originali e le copie degli atti pubblici rogati e delle )) (( scritture private autenticate in Stato estero prima di farne )) (( uso nel territorio dello Stato italiano, sempre che non siano )) (( gia' depositati presso un notaio esercente in Italia, sono )) (( esclusi dall'obbligo di deposito gli atti previsti )) (( dall'articolo 14, comma 2, della convenzione ratificata ai )) (( sensi della legge 2 maggio 1977, n. 342, per i quali e' )) (( previsto l'obbligo della trascrizione tavolare, e in tal caso )) (( si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 13- )) (( ter 13-quater e 13-quinquies, del decreto-legge )) (( 27 aprile 1990, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla )) (( legge 26 giugno 1990, n. 165, riguardanti l'obbligo di indicare )) (( il reddito fondiario dell'immobile oggetto dell'atto, )) (( intendendosi sostituito il giudice tavolare al pubblico )) (( ufficiale incaricato della trasmissione dell'atto all'ufficio )) (( distrettuale delle imposte dirette;". )) 10. Al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 2, relativo alla base imponibile per le trascrizioni, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: (( "2-bis. )) In deroga alle disposizioni del comma 2, per la trascrizione dei contratti preliminari ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile l'imposta e' dovuta nella misura fissa"; b) nell'articolo 4 della tariffa, dopo le parole: "di diritti reali immobiliari," sono inserite le seguenti: "dei contratti preliminari di cui all'articolo 2645-bis del codice civile,". 11. Nel comma 4-bis dell'articolo 25 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, introdotto dal comma 28 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che stabilisce riduzioni di imposta per trasferimenti di azienda nei comuni montani, dopo le parole "cinquemila abitanti" sono inserite le seguenti: "o nelle frazioni con meno di mille abitanti anche se situate in comuni (( montani )) di maggiori dimensioni". (( 11-bis. All'articolo 13 della tariffa delle tasse sulle )) (( concessioni governative annessa al decreto del Presidente della )) (( Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto )) (( del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995 pubblicato nella )) (( Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, dopo le )) (( parole: "(legge 19 ottobre 1991, n. 349)" sono aggiunte le )) (( seguenti: "e di prodotti fitosanitari". )) 12. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante la disciplina dell'imposta di bollo, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella tariffa, recante l'indicazione degli atti soggetti all'imposta di bollo, come sostituita dal decreto del Ministero delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992: (( 1) (soppresso); )) 2) all'articolo 13, comma 2-bis, introdotto dall'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, concernente gli estratti conto inviati dalle banche ai clienti, dopo le parole: "decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385" sono inserite le seguenti: "nonche' estratti di conto corrente postale"; nella nota 3-ter, dopo le parole "ricevuti dalle banche" sono inserite le seguenti: "nonche' uffici dell'Ente poste italiane"; b) nell'articolo 7, primo comma, della tabella, relativa agli atti esenti dall'imposta di bollo, le parole: "ricevute ed altri documenti relativi a conti correnti postali" sono soppresse. 13. Nella lettera c) della tabella delle tasse per contratti di trasferimento di titoli o valori, allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079, come sostituita, da ultimo, per effetto dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, l'alinea e' sostituito dalla seguente: "c) conclusi tra agenti di cambio o societa' di intermediazione mobiliare o banche". (( 13-bis. Per i buoni postali fruttiferi emessi dall'Ente )) (( poste italiane le disposizioni di cui al decreto legislativo 1 )) (( aprile 1996, n. 239, si applicano con riferimento ai titoli )) (( emessi a partire dal 1 gennaio 1997; per quelli emessi )) (( anteriormente a tale data continua ad applicarsi la previgente )) (( disciplina fiscale. )) 14. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 5, in materia di registrazione in termine fisso e in caso d'uso, al comma 2, secondo periodo, le parole: "ad eccezione delle locazioni e degli affitti e relative cessioni, risoluzioni e proroghe, esenti ai sensi dell'articolo 10, numero 8), del decreto medesimo", sono sostituite dalle seguenti: "ad eccezione delle operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numeri 8) e 8-bis), dello stesso decreto"; b) nell'articolo 1, comma 1, della tariffa, parte prima, concernente gli atti soggetti a registrazione in termine fisso, dopo il quarto periodo, e' aggiunto il seguente: "Se il trasferimento avente per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricato e' esente dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numero 8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed e' effettuato nei confronti di imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attivita' esercitata la rivendita di beni immobili, a condizione che nell'atto l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro tre anni: 1%"; c) nell'articolo 1 della tariffa, parte prima, dopo la nota II- bis), e' aggiunta la seguente: "II-ter). Ove non si realizzi la condizione, alla quale e' subordinata l'applicazione dell'aliquota dell'1 per cento, del ritrasferimento entro il triennio, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria e si rende applicabile una soprattassa del 30 per cento oltre agli interessi di mora di cui al comma 4 dell'articolo 55 del presente testo unico. Dalla scadenza del triennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria.". 15. Al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 2 dell'articolo 10 le parole: "quarto periodo" sono sostituite dalle seguenti: "quarto e quinto periodo"; b) nella nota dell'articolo 1 della tariffa, le parole "quarto periodo" sono sostituite dalle seguenti: "quarto e quinto periodo". Riferimenti normativi: (a) Si riporta il testo dell'art. 2643 del codice civile: "Art. 2643 (Atti soggetti trascrizione). - Si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione: 1) i contratti che trasferiscono la proprieta' di beni immobili; 2) i contratti che costituiscono, trasferiscono o modificano il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie, i diritti del concedente e dell'enfiteuta; 3) i contratti che costiuiscono la comunione dei diritti menzionati nei numeri precedenti; 4) i contratti che costituiscono o modificano servitu' prediali il diritto di uso sopra beni immobili, il diritto di abitazione; 5) gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti menzionati nei numeri precedenti; 6) i provvedimenti con i quali nell'esecuzione forzata si trasferiscono la proprieta' di beni immobili o altri diritti reali immobiliari eccettuato il caso di vendita seguita nel processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche a favore del terzo acquirente; 7) gli atti e le sentenze di affrancazione del fondo enfiteutico; 8) i contratti di locazione di beni immobili che hanno durata superiore a nove anni; 9) gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un termine maggiore di tre anni; 10) i contratti di societa' e di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari, quando la durata della societa o dell'associazione eccede i nove anni o e' indeterminata; 11) gli atti di costituzione dei consorzi che hanno l'effetto indicato dal numero precedente; 12) i contratti di anticresi; 13) le transazioni che hanno per oggetto controversie sui diritti menzionati nei numeri precedenti; 14) le sentenze che operano la costituzione, il trasferimento o la modificazione di uno dei diritti menzionati nei numeri precedenti". (b) Si riporta il testo dell'art. 2652, primo comma, numero 2), del codice civile: "Si devono trascrivere, qualora si riferiscano ai diritti menzionati nell'articolo 2643, le domande giudiziali indicate dai numeri seguenti, agli effetti per ciascuna di esse previsti: 1) (omissis); 2) le domande dirette a ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre. La trascrizione della sentenza che accoglie la domanda prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda" (c) Si riporta il testo dell'art. 2668 del codice civile, come modificato dal presente articolo: "Art. 2668 (Cancellazione della trascrizione). - La cancellazione della trascrizione delle domande enunciate dagli articoli 2652 e 2653 e delle relative annotazioni si esegue quando e' debitamente consentita dalle parti interessate ovvero e' ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato. Deve essere giudizialmente ordinata, qualora la domanda sia rigettata o il processo sia estinto per rinunzia o per inattivita' delle parti. Si deve cancellare l'indicazione della condizione o del termine negli atti trascritti, quando l'avveramento o la mancanza della condizione ovvero la scadenza del termine risulta da sentenza o da dichiarazione, anche unilaterale, della parte, in danno della quale la condizione sospensiva si e' verificata o la condizione risolutiva e' mancata ovvero il termine iniziale e' scaduto. Si deve cancellare la trascrizione dei contratti preliminari quando la cancellazione e' debitamente consentita dalle parti interessate ovvero e' ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato" (d) Si riporta il testo dell'art. 2659 del codice civile, come modificato dal presente articolo: "Art. 2659 (Nota di trascrizione). - Chi domanda la trascrizione di un atto fra vivi deve presentare al conservatore dei registri immobiliari, insieme con la copia del titolo, una nota in doppio originale, nella quale devono essere indicati: 1) il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita e il numero di codice fiscale delle parti, nonche' il regime patrimoniale delle stesse, se coniugate, secondo quanto risulta da loro dichiarazione resa nel titolo o da certificato dell'ufficiale di stato civile; la denominazione o la ragione sociale, la sede e il numero di codice fiscale delle persone giuridiche, delle societa' previste dai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto e delle associazioni non riconosciute, con l'indicazione, per queste ultime e per le societa' semplici, anche delle generalita' delle persone che le rappresentano secondo l'atto costitutivo; 2) il titolo di cui si chiede la trascrizione e la data del medesimo; 3) il cognome e il nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto o autenticato le firme, o l'autorita' giudiziaria che ha pronunziato la sentenza; 4) la natura e la situazione dei beni a cui si riferisce il titolo, con le indicazioni richieste dall'articolo 2826, nonche', nel caso previsto dall'articolo 2645-bis, comma 4, la superficie e la quota espressa in millesimi di cui a quest'ultima disposizione. Se l'acquisto, la rinunzia o la modificazione del diritto sono sottoposti a termine o a condizione, se ne deve fare menzione nella nota di trascrizione. Tale menzione non e' necessaria se, al momento in cui l'atto si trascrive, la condizione sospensiva si e' verificata o la condizione risolutiva e' mancata ovvero il termine iniziale e' scaduto". (e) Si riporta il testo dell'art. 2826 del codice civile: "Art. 2826 (Indicazioni dell'immobile ipotecato). - Nell'atto di concessione dell'ipoteca l'immobile deve essere specificatamente designato con l'indicazione della sua natura, del comune in cui si trova, nonche' dei dati di identificazione catastale; per i fabbricati in corso di costruzione devono essere indicati i dati di identificazione catastale del terreno su cui insistono". (f) Il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, concerne: "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia". La Sezione I del capo VI (Norme relative a particolari operazioni di credito), comprendente gli articoli da 38 a 42, concerne il "Credito fondiario e alle opere pubbliche". Si riporta il testo dell'art. 39, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 385/93: "3. Il credito della banca relativo a finanziamenti con clausole di indicizzazione e' garantito dall'ipoteca iscritta fino a concorrenza dell'importo effettivamente dovuto per effetto dell'applicazione di dette clausole. L'adeguamento dell'ipoteca si verifica automaticamente se la nota d'iscrizione menziona la clausola di indicizzazione". (g) Si riporta il testo dell'art. 2780 del codice civile, come modificato dal presente articolo: "Art. 2780 (Ordine dei privilegi sugli immobili). - Quando sul prezzo dello stesso immobile concorrono piu' crediti privilegiati, la prelazione ha luogo secondo l'ordine seguente: 1) i crediti per le imposte sui redditi immobiliari, indicati dall'art. 2771; 2) i crediti per i contributi, indicati dall'art. 2775; 3) i crediti dello Stato per le concessioni di acque, indicati dall'art. 2774; 4) i crediti per i tributi indiretti, indicati dall'art. 2772; 5) i crediti per l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili; 5-bis) i crediti del promissario acquirente per mancata esecuzione dei contratti preliminari, indicati all'art. 2775-bis"; (h) Si riporta il testo dell'art. 72 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), come modificato dal presente articolo: "Art. 72 (Vendita non ancora eseguita da entrambi i contraenti). - Se un un contratto di vendita e' ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti quando il compratore e' dichiarato fallito, il venditore ha diritto a compiere la sua prestazione, facendo valere nel passivo del fallimento il suo credito per il prezzo. Se egli non intende valersi di tale diritto, l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando il curatore, con la autorizzazione del giudice delegato, dichiari di subentrare in luogo del fallito nel contratto assumendone tutti gli obblighi relativi, ovvero di sciogliersi dal medesimo. Il venditore puo' mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore ad otto giorni, decorso il quale il contratto s'intende sciolto. In caso di fallimento del venditore, se la cosa venduta e' gia' passata in proprieta' del compratore, il contratto non si scioglie. Se la cosa venduta non e' passata in proprieta' del compratore, il curatore ha la scelta fra l'esecuzione e lo scioglimento del contratto. In caso di scioglimento del contratto il compratore ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo senza che gli sia dovuto risarcimento del danno. Qualora l'immobile sia stato oggetto di preliminare di vendita trascritto ai sensi dell'art. 2645-bis del codice civile e il curatore, ai sensi del precedente comma, scelga lo scioglimento del contratto l'acquirente ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo, senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno e gode del privilegio di cui all'art. 2775-bis del codice civile a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data della dichiarazione di fallimento". (i) Si riporta il testo dell'art. 29 della legge 25 giugno 1943, n. 540 (Nuovo testo della legge sulle imposte ipotecarie), come modificato dal presente articolo: "Art. 29. - I conservatori dei registri immobiliari non devono comprendere nei certificati ipotecari: 1) le iscrizioni prese sotto le leggi anteriori al codice civile del 1865 senza determinazione di somma e senza specificazione degli immobili, le quali non siano state ancora messe in regola a norma delle disposizioni transitorie per l'attuazione del codice medesimo e delle successive leggi di proroga; 2) le iscrizioni soggette a rinnovazione e non rinnovate nel termine di legge; 2-bis) Le trascrizioni dei contratti preliminari non piu' produttive degli effetti di cui all'art. 2645-bis del codice civile. Per le iscrizioni nuovamente prese o rinnovate i conservatori debbono riportare nei certificati soltanto l'ultima iscrizione, omesse le precedenti. Peraltro, dev'essere riportata anche la iscrizione originaria se non e' ancora scaduto il termine stabilito dalla legge per la sua efficacia al momento del rilascio del certificato"; (l) Si riporta il testo dell'art. 12 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 (Disposizioni relative ai libri fondiari nei territori delle nuove province), come modificato dal presente articolo: "Art. 12. - Le norme del codice civile e delle altre leggi, che sono incompatibili con le norme del presente decreto, non sono applicabili nei territori indicati all'art. 1. In particolare, non sono applicabili le disposizioni degli articoli 1159, 1376 del codice civile ed ogni altra che preveda o presupponga l'acquisto per semplice consenso della proprieta' o di altri diritti reali su beni immobili, ferme pero' le disposizioni dell'art. 1465 del codice civile. Sono pure inapplicabili i capi I e Il del titolo I del libro VI, salvo quanto e' disposto dall'art. 11 del presente decreto e dall'art. 20, lettere g) ed h), limitatamente per detta lettera h), ai contratti preliminari di cui all'art. 2645-bis del codice civile ed ai contratti sottoposti a condizione, della legge generale sui libri fondiari, nonche' gli articoli 2834, 2846, da 2850 a 2854, 2882, da 2884 a 2886 e 2888 del codice civile. L'art. 2839 dello stesso codice si applica nella parte concernente le obbligazioni risultanti da un titolo all'ordine o al portatore. Tutti i richiami di leggi o decreti a trascrizioni, iscrizioni o annotazioni nei registri immobiliari si intendono riferiti alle corrispondenti intavolazioni, prenotazioni o annotazioni previste dalla legge generale sui libri fondiari mantenuta in vigore con l'art. 1 del presente decreto, in quanto non vi osti la diversa natura delle iscrizioni". (m) Si riporta il testo dell'art. 106 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili), come modificato dal presente articolo: "Art. 106. - Nell'archivio notarile distrettuale sono depositati e conservati: 1) le copie certificate conformi degli atti notarili che gli uffici del registro devono trasmettere al medesimo decorsi due anni dalla registrazione dell'atto, e che non debbono essere conservati negli archivi mandamentali a norma degli articoli seguenti; 2) i moduli dei telegrammi e i verbali di fonogrammi di cui e' parola nell'art. 71; 3) le copie degli annotamenti fatti a repertorio di cui nell'art. 65; 4) gli originali e le copie degli atti pubblici rogati e delle scritture private autenticate in Stato estero prima di farne uso nel territorio dello Stato italiano, sempre che non siano gia' depositati presso un notaio esercente in Italia; sono esclusi dall'obbligo di deposito gli atti previsti dall'art. 14, comma 2, della convenzione ratificata ai sensi della legge 2 maggio 1977, n. 342, per i quali e' previsto l'obbligo della trascrizione tavolare, e in tal caso di applicano le disposizioni di cui all'art. 3, commi 13-ter, 13-quater e 13-quinquies, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, riguardanti l'obbligo di indicare il reddito fondiario dell'immobile oggetto dell'atto, intendendosi sostituito il giudice tavolare al pubblico ufficiale incaricato della trasmissione dell'atto all'ufficio distrettuale delle imposte dirette; 5) i repertori, i registri e gli atti appartenenti ai notari morti o che hanno cessato definitivamente dall'esercizio, ovvero hanno trasferito la loro residenza nel distretto di altro consiglio notarile; 6) gli atti ricevuti dalle persone autorizzate ad esercitare le funzioni di notaro, giusta l'art. 6, al cessare dell'esercizio stesso; 7) i sigilli dei notari nei casi indicati negli artt. 23 e 40; 8) le copie autentiche, non depositate negli uffici del registro, delle scritture private autenticate che i conservatori delle ipoteche devono trasmettere all'archivio per le disposizioni della legge 28 giugno 1885, n. 3186; 9) i contratti originali di affrancazioni stipulati dagli uffici demaniali, secondo l'art. 8 della legge 19 gennaio 1880, n. 5253". (n) Si riporta il testo dell'art. 14 della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria, aggiuntiva alla convenzione dell'Aja del 1 marzo 1954, concernente la procedura civile, firmata a Vienna il 30 giugno 1975, ratificata ai sensi della legge 2 maggio 1977, n. 342: "Art. 14. - (1) Gli atti pubblici formati da uno dei due Stati da un tribunale, una autorita' amministrativa o un notaio, e che siano provvisti del sigillo di ufficio, hanno nell'altro Stato il medesimo valore, quanto alla loro autenticita', degli atti pubblici formati in tale Stato senza necessita' di alcuna legalizzazione o formalita' analoga. (2) Analogamente, gli atti privati redatti in uno dei due Stati e la cui autenticita' sia attestata da un tribunale, una autorita' amministrativa o un notaio di tale Stato non hanno bisogno nell'altro Stato di alcuna legalizzazione o formalita' analoga". (o) Si riporta il testo dell'art. 3, commi 13-ter, 13-quater e 13-quinquies, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, concernente "Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonche' altre disposizioni urgenti": "13-ter. A partire dal 1 gennaio 1991 gli atti pubblici tra vivi e le scritture private formate o autenticate, di trasferimento della proprieta' di unita' immobiliari urbane o di costituzione o trasferimento di diritti reali sulle stesse, con esclusione di quelli relativi a parti comuni condominiali di immobili urbani e relative aree di pertinenza, nonche' dei diritti di garanzia, devono contenere, o avere allegata, la dichiarazione della parte o del suo rappresentante legale o volontario, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti che il reddito fondiario dell'immobile e' stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale il termine di presentazione e' scaduto alla data dell'atto, ovvero l'indicazione del motivo per cui lo stesso non e' stato dichiarato; in questo caso, il pubblico ufficiale dovra' trasmettere copia in carta libera dell'atto o della scrittura privata autenticata, entro sessanta giorni dalla registrazione, all'ufficio distrettuale delle imposte dirette del luogo del domicilio fiscale dichiarato dalla parte. Tale trasmissione tiene luogo anche della denuncia di cui all'art. 331 del codice di procedura penale. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli immobili strumentali per l'esercizio dell'impresa che risultano iscritti nell'inventario di cui all'art. 2217 del codice civile o nel registro dei beni ammortizzabili, ne' a quelli alla cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa. 13-quater. L'omissione della dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, prevista nel comma 13-ter, e' causa di nullita' dell'atto. 13-quinquies. I conservatori dei registri immobiliari devono segnalare al competente ufficio distrettuale delle imposte dirette, entro trenta giorni dall'esecuzione delle relative formalita' richieste, i provvedimenti giudiziari aventi i medesimi effetti degli atti indicati nel comma 13-ter, nonche' le sentenze dichiarative relative all'accertamento della proprieta' o di altri diritti reali". (p) Si riporta il testo degli articoli 2 e 10 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale), nonche' degli articoli 1 e 4 della tariffa annessa al decreto stesso, come modificati dal presente articolo: "Art. 2 (Base imponibile per le trascrizioni) - 1. L'imposta proporzionale dovuta sulle trascrizioni e' commisurata alla base imponibile determinata ai fini dell'imposta di registro o dell'imposta sulle successioni e donazioni. 2. Se l'atto o la successione e' esente dall'imposta di registro o dall'imposta sulle successioni e donazioni o vi e' soggetto in misura fissa, la base imponibile e' determinata secondo le disposizioni relative a tali imposte. 2-bis. In deroga alle disposizioni del comma 2, per la trascrizione dei contratti preliminari ai sensi dell'art. 2645- bis del codice civile l'imposta e' dovuta nella misura fissa". "Art. 10 (Oggetto e misura dell'imposta). - 1. Le volture catastali sono soggette all'imposta del 10 per mille sul valore dei beni immobili o dei diritti reali immobiliari determinato a norma dell'art. 2. 2. L'imposta e' dovuta nella misura fissa di lire centocinquantamila per le volture eseguite in dipendenza di atti che non importano trasferimento di beni immobili ne' costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari, di atti soggetti all'imposta sul valore aggiunto, di fusioni e di scissioni di societa' di qualunque tipo e di conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa, per quelle eseguite in dipendenza di atti di regolarizzazione di societa' di fatto, derivanti da comunione ereditaria di azienda registrati entro un anno dall'apertura della successione, nonche' per quelle eseguite in dipendenza degli atti di cui all'articolo 1, comma 1, quarto e quinto periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 3. Non sono soggette ad imposta le volture eseguite nell'interesse dello Stato ne' quelle relative a trasferimenti di cui all'art. 3 del testo unico sull'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, salvo quanto disposto nel comma 3 dello stesso articolo". "Tariffa Imposte dovute ===================================================================== | Imposte dovute |__________________________ | | Proporzionali Art. Indicazione della formalita' | Fisse | per ogni 100 | | lire __________________________________________|_________|________________ 1 Trascrizione di atti e sentenze che importano trasferimento di proprieta' di beni immobili o costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari, sugli stessi dei certificati di successione di cui all'art. 5 del testo unico 1,60 ------------ Nota. - L'imposta si applica nella misura fissa di L. 150.000 per i trasferimenti soggetti all'imposta sul valore aggiunto, nonche' per quelli di cui all'articolo 1, comma 1, quarto e quinto periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 2. - (Omissis) 3. - (Omissis) 4 Trascrizione di atti o sentenze che non importano trasferimento di proprieta' di beni immobili ne' costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari, dei contratti preliminari di cui all'art. 2645-bis del codice civile, di atti di fusione o di scissione di societa' di qualunque tipo e di atti di conferimento di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami della impresa, nonche' di atti di regolarizzazione di societa' di fatto derivanti da comunione ereditaria di azienda registrati entro un anno dall'apertura della successione 150.000 ------------ Nota. - Se gli atti di regolarizzazione di cui contro sono registrati dopo un anno dall'apertura della successione si applica l'imposta proporzionale indicata all'art. 1". (q) Si riporta il testo del comma 4-bis dell'art. 25 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni), come modificato dal presente articolo: "4-bis. Se nell'attivo ereditario sono compresi, purche' ubicati in comuni montani con meno di cinquemila abitanti, o nelle frazioni con meno di mille abitanti anche se situate in comuni montani di maggiori dimensioni aziende, quote di societa' di persone o beni strumentali di cui all'art. 40 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, trasferiti al coniuge o al parente entro il terzo grado del defunto, l'imposta dovuta dal beneficiario e' ridotta dell'importo proporzionale corrispondente al quaranta per cento della parte del loro valore complessivo, a condizione che gli aventi causa proseguano effettivamente l'attivita' imprenditoriale per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento. Il beneficiario deve dimostrare detta condizione entro sessanta giorni dalla scadenza del suindicato termine mediante dichiarazione da presentare presso l'ufficio competente ove sono registrate la denuncia o l'atto; in mancanza di tale dimostrazione il beneficiario stesso e' tenuto al pagamento dell'imposta in misura ordinaria con gli interessi di mora, decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata. Per il pagamento dell'imposta di successione relativa all'ipotesi di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste dall'art. 38". (r) Si riporta l'art. 13, della tariffa, annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 (Disciplina delle tasse sulle concessioni governative), come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, nel testo modificato dal presente articolo: "Art. 13. - 1. Certificati complementari di protezione di medicinali (legge 19 ottobre 1991, n. 349) e di prodotti fitosanitari: a) per la domanda: ammontare: L. 600.000; b) per ciascun anno di mantenimento in vita del certificato: ammontare: L. 1.500.000; c) per la trascrizione di atto di trasferimento o di costituzione di diritti di garanzia: ammontare: L. 100.000. Nota: 1. La tassa di cui alla lettere b) deve essere pagata entro il ventesimo anno di validita' del brevetto al quale il certificato si riferisce. Si applicano le disposizioni dell'art. 9. 2. Per il ritardo della tassa annuale entro il semestre si applica la soprattassa di lire 700.000". (s) Si riporta il testo dell'art. 13, comma 2-bis della tariffa, recante l'indicazione degli atti soggetti all'imposta di bollo, annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo), come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, nonche' il testo dell'art. 7 della tabella, relativa agli atti esenti dall'imposta di bollo, annessa al D.P.R. n. 642/72, come modificati dal presente articolo: "Tariffa ===================================================================== | | Imposte dovute | | (lire) | |____________________________ Articolo | | | della tariffa | Indicazione degli atti | | | soggetti ad imposta | Fisse | Proporzionali ______________|_________________________|_________|__________________ 13 2-bis. Estratti conto, comprese le comunicazioni relative ai depositi di titoli, inviati dalle banche ai clienti ai sensi dell'art. 119 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 nonche' estratti di conto corrente postale: per ogni esemplare: a) con periodicita' annuale 33.000 b) con periodicita' semestrale 16.500 b) con periodicita' trimestrale 8.250 b) con periodicita' mensile 2.750 Note. - 3-bis. Se il cliente e' soggetto diverso dalla persona fisica, l'imposta e' maggiorata, in funzione della periodicita' dell'estratto conto, rispettivamente, di lire 39.000, lire 19.500, lire 9.750 e lire 3.250. La maggiorazione di imposta non si applica agli estratti conto inviati alle societa' fiduciarie nel caso in cui il fiduciante sia una persona fisica. 3-ter. L'imposta e' sostitutiva di quella dovuta per tutti gli atti e documenti formati o emessi ovvero ricevuti dalle banche nonche' dagli uffici dell'Ente poste italiane, relativi a operazioni e rapporti regolati mediante conto corrente, ovvero relativi al deposito di titoli, indicati nell'art. 2, nota 2-bis, e negli articoli 9, comma 1, lettera a), 13, commi 1 e 2 e 14. L'estratto conto, compresa la comunicazione relativa ai depositi di titoli, si considera in ogni caso inviato almeno una volta nel corso dell'anno". "Tabella Art. 7. - Titoli di debito pubblico, buoni del tesoro, certificati speciali di credito ed altri titoli obbligazionari emessi dallo Stato, nonche' le relative quietanze; libretti postali di risparmio, vaglia postali e relative quietanze; buoni fruttiferi ed infruttiferi da chiunque emessi; domande per operazioni comunque relative al debito pubblico e documenti esibiti a corredo delle domande stesse; procure speciali per ritiro di somme iscritte nei libretti postali nominativi di risparmio; polizze e ricevute di pegno rilasciate dai monti di credito su pegno, dai monti o societa' di soccorso e dalle casse di risparmio; libretti di risparmio e quietanze sui depositi e prelevamenti, anche se rilasciate separatamente. Azioni, titoli di quote sociali, obbligazioni ed altri titoli negoziabili emessi in serie, nonche' certificati di tali titoli, qualunque sia il loro emittente compresi gli atti necessari per la creazione, l'emissione, l'ammissione in borsa, la messa in circolazione o la negoziazione di detti titoli. Quietanza per il rimborso dei titoli, buoni, azioni e quote di cui ai precedenti commi, nonche' per il versamento di contributi o quote associative ad associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive". (t) Si riporta la tabella delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori, allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079, come modificata dal presente articolo: "Tabella =========================================================== Specificazione dei contratti Per ogn L. 100.0 o frazione di ___________________________________________________________ a) Conclusi direttamente tra i contraenti o con l'intervento di soggetti diversi da quelli di cui alle lettere b) e c): 1) azioni, quote e partecipazioni in societa' di ogni tipo 14 2) valori in moneta o verghe (**) 10 3) titoli di Stato o garantiti, obbligazioni 1 b) Conclusi direttamente tra banchieri e privati, o con l'intervento di agenti di cambio o banche iscritte all'albo di cui al regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 1933, n. 504, o commissionarie di borsa o societa' di intermediazione mobiliare: 1) azioni, quote e partecipazioni in societa' di ogni tipo 5 2) valori in moneta o verghe (**) 9 3) titoli di Stato o garantiti, obbligazioni (***) c) Conclusi tra agenti di cambio o societa' di intermediazione mobiliare o banche: 1) azioni, quote e partecipazioni in societa' di ogni tipo 1 2) valori in moneta o verghe (**) 4 3) titoli di Stato o garantiti, obbligazioni (***) (*) L'importo minimo della tassa per ogni contratto e' stabilito in lire 2.500, salvo che per quelli di cui alla lettera c), aventi ad oggetto azioni, quote e partecipazioni in societa' di ogni tipo per i quali l'importo e' stabilito in lire 3.000. Sono esenti dalla tassa i contratti di importo non superiore a lire 400.000. (**) Sono esenti i contratti per contanti. (***) Sono esenti i contratti di trasferimento di titoli di Stato conclusi nell'ambito di mercati regolamentati. (****) L'imposta dovuta non puo' superare l'importo di lire 1.800.000". (u) Il decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, reca: "Modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati". (v) Si riporta il testo dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), come modificato dal presente articolo: "Art. 5. (Registrazione in termine fisso e registrazione in caso d'uso). - 1. Sono soggetti a registrazione in termine fisso gli atti indicati nella parte prima della tariffa e in caso d'uso quelli indicati nella parte seconda. 2. Le scritture private non autenticate sono soggette a registrazione in caso d'uso se tutte le disposizioni in esse contemplate sono relative ad operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto. Si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni per le quali l'imposta non e' dovuta a norma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di cui al sesto comma dell'art. 21 dello stesso decreto ad eccezione delle operazioni esenti ai sensi dell'art. 10, primo comma, numeri 8) e 8-bis), dello stesso decreto". (z) Si riporta il testo dell'art. 1 della tariffa, parte prima, concernente gli atti soggetti a registrazione in termine fisso, annessa al citato D.P.R. n. 131 del 1986, come modificato dal presente articolo: "Tariffa Parte I - Atti soggetti a registrazione in termine fisso: Art. 1. - 1. Atti traslativi a titolo oneroso della proprieta' di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilita' e i trasferimenti coattivi 8% Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dagli imprenditori agricoli a titolo principale o di associazioni o societa' cooperative di cui agli articoli 12 e 13 della legge 9 maggio 1975, n. 153 15% Se il trasferimento ha per oggetto immobili di interesse storico, artistico e archeologico soggetti alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, sempreche' l'acquirente non venga meno agli obbligi della loro conservazione e protezione 4% Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis) 4% Se il trasferimento avente per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricato e' esente dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numero 8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed e' effettuato nei confronti di imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attivita' esercitata la rivendita di beni immobili, a condizione che nell'atto l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro tre anni 1% Se il trasferimento avvine a favore dello Stato ovvero a favore di enti pubblici territoriali o consorzi costituiti esclusivamente fra gli stessi ovvero a favore di comunita' montane L. 100.000 Se il trasferimento ha per oggetto immobili situati all'estero o diritti reali di godimento sugli stessi L. 100.000 Note: - I) Per gli atti traslativi stipulati da imprenditori agricoli a titolo principale o da associazioni o societa' cooperative di cui agli articoli 12 e 23 della legge 9 maggio 1975, n. 153, ai fini dell'applicazione dell'aliquota dell'8 per cento l'acquirente deve produrre al pubblico ufficiale rogante la certificazione della sussistenza dei requisiti in conformita' a quanto disposto dall'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153. Il beneficio predetto e' esteso altresi' agli acquirenti che dichiarino nell'atto di trasferimento di voler conseguire i sopra indicati requisiti e che entro il triennio producano la stessa certificazione; qualora al termine del triennio non sia stata prodotta la documentazione prescritta l'ufficio del registro competente provvede al recupero della differenza d'imposta. Se decade dal beneficio nel caso di definizione dei terreni, e delle relative pertinenze, diversa dall'uso agricolo che avvenga entro dieci anni dal trasferimento. Il mutamento di destinazione deve essere comunicato entro un anno all'ufficio del registro competente. In caso di omessa denuncia si applica una soprattassa pari alla meta' della maggior imposta dovuta in dipendenza del mutamento della destinazione. Nei casi in cui si procede al recupero della differenza di imposta sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell'art. 55 del testo unico, con decorrenza dal momento del pagamento della imposta principale ovvero, in caso di mutamento di destinazione, da tale ultimo momento. II) Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 4 per cento la parte acquirente: a) ove gia' sussista il vincolo previsto dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089, per i beni culturali dichiarati, deve dichiarare nell'atto di acquisto gli estremi del vincolo stesso in base alle risultanze dei registri immobiliari; b) qualora il vincolo non sia stato ancora imposto deve presentare, contestualmente all'atto da registrare, una attestazione, da rilasciarsi dall'amministrazione per i beni culturali e ambientali, da cui risulti che e' in corso la procedura di sottoposizione dei beni al vincolo. L'agevolazione e' revocata nel caso in cui, entro il termine di due anni decorrente dalla data di registrazione dell'atto, non venga documentata l'avvenuta sottoposizione del bene al vincolo. Le attestazioni relative ai beni situati nel territorio della regione siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono rilasciate dal competente organo della regione siciliana e delle province autonome di Trento e Bolzano. L'acquirente decade altresi dal beneficio della riduzione d'imposta qualora i beni vengano in tutto o in parte alienati prima che siano stati adempiuti gli obblighi della loro conservazione e protezione, ovvero nel caso di mutamento di destinazione senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione per i beni culturali e ambientali, o di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sugli immobili stessi. L'amministrazione per i beni culturali e ambientali da' immediata comunicazione all'ufficio del registro delle violazioni che comportano la decadenza. In tal caso, oltre alla normale imposta, e' dovuta una soprattassa pari al trenta per cento dell'imposta stessa, oltre agli interessi di mora di cui al comma 4 dell'art. 55 del testo unico. Dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine di cui all'art. 76, comma 2, del testo unico. II-bis) 1. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 4 per cento agli atti traslativi a titolo oneroso della proprieta' di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o constitutivi della nuda proprieta', dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni: a) che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro un anno dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attivita' ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attivita' il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquisito come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove e' ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto; b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprieta', usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui e' situato l'immobile da acquistare; c) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprieta', usufrutto, uso, abitazione e nuda proprieta' su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo ovvero di cui all'art. 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168, all'art. 2 del D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, all'art. 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, all'art. 5, commi 2 e 3, dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293, all'art. 2, commi 2 e 3, del D.L. 24 luglio 1992, n. 348, all'art. 1, commi 2 e 3, del D.L. 24 settembre 1992, n. 388, all'art. 1, commi 2 e 3, del D.L. 24 novembre 1992, n. 455, all'art. 1, comma 2, del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75 e all'art. 16 del D.L. 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243. 2. In caso di cessioni soggette ad imposta sul valore aggiunto le dichiarazioni di cui alle lettere (( a), b) e c) )) del comma 1, comunque riferite al momento in cui si realizza l'effetto traslativo possono essere effettuate, oltre che nell'atto di acquisto, anche in sede di contratto preliminare. 3. Le agevolazioni di cui al comma 1, sussistendo le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 1, spettano per l'acquisto, anche se con atto separato, delle pertinenze dell'immobile di cui alla lettera a). Sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unita' immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato. 4. In caso di dichiarazione mendace, o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonche' una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, l'ufficio del registro presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti una penalita' pari alla differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata, aumentata del 30 per cento. Sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell'art. 55 del presente testo unico. Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale. II-ter) Ove non si realizzi la condizione, alla quale e' subordinata l'applicazione dell'aliquota dell'1 per cento, del ritrasferimento entro il triennio, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria e si rende applicabile una soprattassa del 30 per cento oltre agli interessi di mora di cui al comma 4 dell'art. 55 del presente testo unico. Dalla scadenza del triennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria". (aa) Si riporta il testo dell'articolo 10, primo comma, numeri 8) e 8-bis) del citato D.P.R. 633/72: "Sono esenti dall'imposta: 1) - 7) (omissis); 8) le locazioni non finanziarie e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, ed i fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, esclusi quelli strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni e quelli destinati ad uso di civile abitazione locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita o acquistati per la rivendita; 8-bis) le cessioni di fabbricati, o di porzioni di fabbricato, a destinazione abitativa, effettuate da soggetti diversi dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'art. 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, ovvero dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attivita' esercitata la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni;".