Art. 3.
               Disposizioni in materia di trascrizione
          di contratti preliminari e di imposte indirette.
 
  1. Dopo l'articolo 2645 del codice civile, e' aggiunto il seguente:
(( "Art. 2645-bis     (Trascrizione di contratti preliminari). -   ))
(( 1.    I contratti preliminari aventi ad oggetto la conclusione  ))
(( di taluno dei contratti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4)        ))
(( dell'articolo 2643 , anche se sottoposti a condizione o         ))
(( relativi a edifici da costruire o in corso di costruzione ,     ))
(( devono essere trascritti se risultano da atto pubblico da da    ))
(( scrittura privata con sottoscrizione autentica o accertata      ))
(( giudizialmente.                                                 ))
   2. La trascrizione del contratto definitivo (( o di altro atto che
costituisca comunque )) esecuzione dei contratti preliminari  di  cui
al  comma 1, ovvero della sentenza che accoglie la domanda diretta ad
ottenere l'esecuzione in forma specifica  dei  contratti  preliminari
predetti, prevale sulle trascrizioni ed iscrizioni eseguite contro il
promittente alienante dopo la trascrizione del contratto preliminare.
(( 3. Gli effetti della trascrizione del contratto preliminare     ))
(( cessano e si considerano come mai prodotti se entro un anno     ))
(( della data convenuta tra le parti per la conclusione del        ))
(( contratto definitivo, e in ogni caso entro tre anni dalla       ))
(( trascrizione predetta, non sia eseguita la trascrizione del     ))
(( contratto definitivo o di altro atto che costituisca comunque   ))
(( esecuzione del contratto preliminare o della domanda giudiziale ))
(( di cui all'articolo 2652 , primo comma , numero 2).             ))
   4.  I  contratti  preliminari  aventi  ad  oggetto  porzioni di ((
edifici )) da costruire o in corso di costruzione devono indicare, ((
per essere  trascritti  ,  la  superficie  utile  della  porzione  di
edificio  e  la quota del diritto spettante al promissario acquirente
relativa all'intero costruendo edificio espressa in millesimi. ))
(( 5. Nel caso previsto nel comma 4 la trascrizione e' eseguita    ))
(( con riferimento al bene immobile per la quota determinata       ))
(( secondo le modalita' di cui al comma stesso. Non appena         ))
(( l'edificio viene ad esistenza gli effetti della trascrizione si ))
(( producono rispetto alle porzioni materiali corrispondenti alle  ))
(( quote di proprieta' predeterminate nonche' alle relative parti  ))
(( comuni. L'eventuale differenza di superficie o di quota         ))
(( contenuta nei limiti di un ventesimo rispetto a quelle indicate ))
(( nel contratto preliminare non produce effetti.                  ))
   6. Ai fini delle disposizioni  di  cui  al  comma  5,  si  intende
esistente  l'edificio  nel quale (( sia stato )) eseguito il rustico,
comprensivo delle mura perimetrali delle singole  unita',  e  ((  sia
stata )) completata la copertura".
((    1-bis.    All'articolo 2668 del codice civile e' aggiunto,   ))
(( in fine, il seguente comma:                                     ))
(( "Si deve cancellare la trascrizione dei contratti preliminari   ))
(( quando la cancellazione e' debitamente consentita dalle parti   ))
(( interessate ovvero e' ordinata giudizialmente con sentenza      ))
(( passata in giudicato".                                          ))
 2.  Al comma 1 dell'articolo 2659 del codice civile, il numero 4) e'
sostituito dal seguente: "4) la natura e la situazione dei beni a cui
si riferisce il titolo, con le  indicazioni  richieste  dall'articolo
2826,  ((  nonche',  nel caso previsto dall'articolo 2645 )) -bis, ((
comma 4, la superficie e la quota espressa  in  millesimi  di  cui  a
quest'ultima disposizione". ))
  3.  Dopo.  l'articolo  2825  del  codice  civile,  e'  aggiunto  il
seguente:
(( "Art.    2825-bis (Ipoteca sul bene oggetto di contratto        ))
(( preliminare). -    L'ipoteca iscritta su edificio o complesso   ))
(( condominiale, anche da costruire o in corso di costruzione, a   ))
(( garanzia di finanziamento dell'intervento edilizio ai sensi     ))
(( degli articoli 38 e seguenti del decreto legislativo 1          ))
(( settembre 1993, n. 385, prevale sulla trascrizione anteriore    ))
(( dei contratti preliminari di cui all'articolo 2645 )) -bis, ((  ))
(( limitatamente alla quota di debito derivante dal suddetto       ))
(( finanziamento che il promissario acquirente si sia accollata    ))
(( con il contratto preliminare o con altro atto successivo        ))
(( eventualmente adeguata ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del  ))
(( citato decreto legislativo n. 385 del 1993. Se l'accollo        ))
(( risulta da atto successivo, questo e' annotato in margine alla  ))
(( trascrizione del contratto preliminare".                        ))
  4. Dopo l'articolo 2775 del codice civile, e' aggiunto il seguente:
(( "Art. 2775-bis.     (Credito per mancata esecuzione di          ))
(( contratti preliminari). -    Nel caso di mancata esecuzioni del ))
(( contratto preliminare trascritto ai sensi dell'articolo 2645 )) ))
(( -bis, (( i crediti del promissario acquirente che ne conseguono ))
(( hanno privilegio speciale sul bene immobile oggetto del         ))
(( contratto preliminare, sempre che gli effetti della             ))
(( trascrizione non siano cessati al momento della risoluzione del ))
(( contratto risultante da atto avente data certa, ovvero al       ))
(( momento della domanda giudiziale di risoluzione del contratto o ))
(( di condanna al pagamento ovvero al momento della trascrizione   ))
(( del pignoramento o al momento dell'intervento nella esecuzione  ))
(( promossa da terzi.                                              ))
(( Il privilegio non e' opponibile ai creditori garantiti da       ))
(( ipoteca relativa a mutui erogati al promissario acquirente per  ))
(( l'acquisto del bene immobile nonche' ai creditori garantiti da  ))
(( ipoteca ai sensi dell'articolo 2825-bis".                       ))
 5. All'articolo 2780 del  codice  civile,  dopo  il  numero  5),  e'
aggiunto  il  seguente:  ((  "5-bis)  ))  i  crediti  del promissario
acquirente per mancata esecuzione dei contratti preliminari, indicati
all'articolo (( 2775-bis.". ))
 6. All'articolo  72  del  regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267,
concernente  gli effetti del fallimento in caso di vendita non ancora
eseguita dai contraenti, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  comma:
"Qualora  l'immobile  sia  stato  oggetto  di  preliminare di vendita
trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis del  codice  civile  e  il
curatore,  ai  sensi del precedente comma, scelga lo scioglimento del
contratto, l'acquirente ha diritto di far valere il  proprio  credito
nel  passivo,  senza  che  gli sia dovuto il risarcimento del danno e
gode del privilegio di cui all'articolo 2775-bis del codice civile  a
condizione   che   gli   effetti  della  trascrizione  del  contratto
preliminare  non  siano  cessati  anteriormente   alla   data   della
dichiarazione di fallimento.".
 7.  All'articolo  29  della  legge  25  giugno 1943, n. 540, recante
disposizioni, in materia di imposte ipotecarie, nel primo comma, dopo
il numero 2), e' aggiunto il seguente:  "2-bis  le  trascrizioni  dei
contratti  preliminari  non  piu'  produttive  degli  effetti  di cui
all'articolo 2645-bis del codice civile.".
 8. Nel primo comma dell'articolo 12 del regio decreto 28 marzo 1929,
n. 499, riguardante la pubblicita' dei diritti immobiliari, le parole
"dall'articolo  20,  lettera  g)"  sono  sostituite  dalle   seguenti
"dall'articolo  20,  lettere  g)  ed  (( h), limitatamente, per detta
lettera h) ai contratti preliminari di cui all'articolo 2645-bis  del
codice civile ed ai contratti sottoposti a condizione". ))
(( 9. Il numero 4 del primo comma dell'articolo 106 della legge 16 ))
(( febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente:               ))
(( "4 gli originali e le copie degli atti pubblici rogati e delle  ))
(( scritture private autenticate in Stato estero prima di farne    ))
(( uso nel territorio dello Stato italiano, sempre che non siano   ))
(( gia' depositati presso un notaio esercente in Italia, sono      ))
(( esclusi dall'obbligo di deposito gli atti previsti              ))
(( dall'articolo 14, comma 2, della convenzione ratificata ai      ))
(( sensi della legge 2 maggio 1977, n. 342, per i quali e'         ))
(( previsto l'obbligo della trascrizione tavolare, e in tal caso   ))
(( si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 13-   ))
(( ter 13-quater        e 13-quinquies,    del decreto-legge       ))
(( 27 aprile 1990, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla      ))
(( legge 26 giugno 1990, n. 165, riguardanti l'obbligo di indicare ))
(( il reddito fondiario dell'immobile oggetto dell'atto,           ))
(( intendendosi sostituito il giudice tavolare al pubblico         ))
(( ufficiale incaricato della trasmissione dell'atto all'ufficio   ))
(( distrettuale delle imposte dirette;".                           ))
  10.  Al  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  le imposte
ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31  ottobre
1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)   nell'articolo  2,  relativo  alla  base  imponibile  per  le
trascrizioni, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: (( "2-bis.  ))
In  deroga  alle  disposizioni  del  comma 2, per la trascrizione dei
contratti preliminari ai  sensi  dell'articolo  2645-bis  del  codice
civile l'imposta e' dovuta nella misura fissa";
    b)  nell'articolo  4  della  tariffa, dopo le parole: "di diritti
reali  immobiliari,"  sono  inserite  le  seguenti:  "dei   contratti
preliminari di cui all'articolo 2645-bis del codice civile,".
 11.   Nel  comma  4-bis  dell'articolo  25  del  testo  unico  delle
disposizioni concernenti l'imposta  sulle  successioni  e  donazioni,
approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, introdotto
dal  comma  28  dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
che stabilisce riduzioni di imposta per trasferimenti di azienda  nei
comuni montani, dopo le parole "cinquemila abitanti" sono inserite le
seguenti:  "o  nelle  frazioni  con  meno  di mille abitanti anche se
situate in comuni (( montani )) di maggiori dimensioni".
((    11-bis.    All'articolo 13 della tariffa delle tasse sulle   ))
(( concessioni governative annessa al decreto del Presidente della ))
(( Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto ))
(( del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995 pubblicato nella    ))
(( Gazzetta Ufficiale    n. 303 del 30 dicembre 1995, dopo le      ))
(( parole: "(legge 19 ottobre 1991, n. 349)" sono aggiunte le      ))
(( seguenti: "e di prodotti fitosanitari".                         ))
  12.  Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
642, recante la disciplina dell'imposta di bollo, sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a)  nella  tariffa,  recante  l'indicazione  degli  atti soggetti
all'imposta di bollo, come sostituita dal decreto del Ministero delle
finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario  n.  106
alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992:
(( 1) (soppresso);                                                 ))
   2) all'articolo 13, comma 2-bis, introdotto dall'articolo 8, comma
1,   lettera   b),  del  decreto-legge  30  dicembre  1993,  n.  557,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.  133,
concernente  gli estratti conto inviati dalle banche ai clienti, dopo
le parole: "decreto  legislativo  1  settembre  1993,  n.  385"  sono
inserite  le  seguenti: "nonche' estratti di conto corrente postale";
nella nota  3-ter,  dopo  le  parole  "ricevuti  dalle  banche"  sono
inserite le seguenti: "nonche' uffici dell'Ente poste italiane";
    b)  nell'articolo  7,  primo  comma, della tabella, relativa agli
atti esenti dall'imposta di bollo,  le  parole:  "ricevute  ed  altri
documenti relativi a conti correnti postali" sono soppresse.
 13.  Nella  lettera  c)  della  tabella delle tasse per contratti di
trasferimento di titoli o valori, allegata  alla  legge  10  novembre
1954,  n. 1079, come sostituita, da ultimo, per effetto dell'articolo
7, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.  557,  convertito,
con  modificazioni  dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, l'alinea e'
sostituito dalla seguente:  "c)  conclusi  tra  agenti  di  cambio  o
societa' di intermediazione mobiliare o banche".
((    13-bis.    Per i buoni postali fruttiferi emessi dall'Ente   ))
(( poste italiane le disposizioni di cui al decreto legislativo 1  ))
(( aprile 1996, n. 239, si applicano con riferimento ai titoli     ))
(( emessi a partire dal 1 gennaio 1997; per quelli emessi          ))
(( anteriormente a tale data continua ad applicarsi la previgente  ))
(( disciplina fiscale.                                             ))
  14.  Al  testo  unico  delle  disposizioni concernenti l'imposta di
registro, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  26
aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  nell'articolo 5, in materia di registrazione in termine fisso
e in caso  d'uso,  al  comma  2,  secondo  periodo,  le  parole:  "ad
eccezione  delle  locazioni  e  degli  affitti  e  relative cessioni,
risoluzioni e proroghe, esenti ai sensi dell'articolo 10, numero  8),
del  decreto medesimo", sono sostituite dalle seguenti: "ad eccezione
delle operazioni esenti  ai  sensi  dell'articolo  10,  primo  comma,
numeri 8) e 8-bis), dello stesso decreto";
    b)   nell'articolo  1,  comma  1,  della  tariffa,  parte  prima,
concernente gli atti soggetti a registrazione in termine fisso,  dopo
il  quarto  periodo,  e'  aggiunto  il seguente: "Se il trasferimento
avente per oggetto fabbricati o  porzioni  di  fabbricato  e'  esente
dall'imposta  sul  valore  aggiunto  ai sensi dell'articolo 10, primo
comma, numero 8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica  26
ottobre  1972,  n. 633, ed e' effettuato nei confronti di imprese che
hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attivita' esercitata la
rivendita  di  beni immobili, a condizione che nell'atto l'acquirente
dichiari che intende trasferirli entro tre anni: 1%";
    c) nell'articolo 1 della tariffa, parte prima, dopo la  nota  II-
bis),  e'  aggiunta  la  seguente:  "II-ter).  Ove non si realizzi la
condizione, alla quale e'  subordinata  l'applicazione  dell'aliquota
dell'1  per  cento, del ritrasferimento entro il triennio, le imposte
di  registro,  ipotecaria  e  catastale  sono  dovute  nella   misura
ordinaria  e  si  rende  applicabile una soprattassa del 30 per cento
oltre agli interessi di mora di cui al comma 4 dell'articolo  55  del
presente  testo unico. Dalla scadenza del triennio decorre il termine
per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione
finanziaria.".
  15. Al  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  le  imposte
ipotecaria  e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre
1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) nel comma 2 dell'articolo 10 le parole: "quarto periodo"  sono
sostituite dalle seguenti: "quarto e quinto periodo";
    b)  nella  nota  dell'articolo 1 della tariffa, le parole "quarto
periodo" sono sostituite dalle seguenti: "quarto e quinto periodo".
          Riferimenti normativi:
              (a) Si riporta  il  testo  dell'art.  2643  del  codice
          civile:
            "Art.  2643  (Atti  soggetti  trascrizione).  - Si devono
          rendere pubblici col mezzo della trascrizione:
              1) i contratti che trasferiscono la proprieta' di  beni
          immobili;
              2)  i  contratti  che  costituiscono,  trasferiscono  o
          modificano il diritto di usufrutto  su  beni  immobili,  il
          diritto   di   superficie,   i  diritti  del  concedente  e
          dell'enfiteuta;
              3)  i  contratti  che  costiuiscono  la  comunione  dei
          diritti menzionati nei numeri precedenti;
              4)  i contratti che costituiscono o modificano servitu'
          prediali il diritto di uso sopra beni immobili, il  diritto
          di abitazione;
              5)  gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti menzionati
          nei numeri precedenti;
              6) i provvedimenti con i quali nell'esecuzione  forzata
          si  trasferiscono  la  proprieta'  di beni immobili o altri
          diritti reali immobiliari eccettuato  il  caso  di  vendita
          seguita  nel  processo  di liberazione degli immobili dalle
          ipoteche a favore del terzo acquirente;
              7) gli atti e le sentenze di  affrancazione  del  fondo
          enfiteutico;
              8)  i contratti di locazione di beni immobili che hanno
          durata superiore a nove anni;
              9) gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione  o
          cessione  di  pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un
          termine maggiore di tre anni;
              10) i contratti di societa' e  di  associazione  con  i
          quali  si  conferisce  il  godimento  di beni immobili o di
          altri diritti reali immobiliari,  quando  la  durata  della
          societa  o  dell'associazione  eccede  i  nove  anni  o  e'
          indeterminata;
              11)  gli  atti  di  costituzione dei consorzi che hanno
          l'effetto indicato dal numero precedente;
              12) i contratti di anticresi;
              13) le transazioni che hanno per  oggetto  controversie
          sui diritti menzionati nei numeri precedenti;
              14)   le  sentenze  che  operano  la  costituzione,  il
          trasferimento  o  la  modificazione  di  uno  dei   diritti
          menzionati nei numeri precedenti".
              (b)  Si  riporta  il testo dell'art. 2652, primo comma,
          numero 2), del codice civile:
              "Si  devono  trascrivere,  qualora  si  riferiscano  ai
          diritti   menzionati   nell'articolo   2643,   le   domande
          giudiziali indicate dai numeri seguenti, agli  effetti  per
          ciascuna di esse previsti:
             1) (omissis);
             2)  le  domande dirette a ottenere l'esecuzione in forma
          specifica dell'obbligo a contrarre.
             La trascrizione della sentenza che accoglie  la  domanda
          prevale  sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il
          convenuto dopo la trascrizione della domanda"
              (c) Si riporta  il  testo  dell'art.  2668  del  codice
          civile, come modificato dal presente articolo:
             "Art.  2668  (Cancellazione  della  trascrizione).  - La
          cancellazione della trascrizione  delle  domande  enunciate
          dagli  articoli 2652 e 2653 e delle relative annotazioni si
          esegue  quando  e'  debitamente  consentita   dalle   parti
          interessate  ovvero e' ordinata giudizialmente con sentenza
          passata in giudicato.
             Deve essere giudizialmente ordinata, qualora la  domanda
          sia  rigettata o il processo sia estinto per rinunzia o per
          inattivita' delle parti.
             Si deve cancellare l'indicazione della condizione o  del
          termine  negli  atti  trascritti, quando l'avveramento o la
          mancanza della condizione ovvero la  scadenza  del  termine
          risulta  da sentenza o da dichiarazione, anche unilaterale,
          della parte, in danno della quale la condizione  sospensiva
          si  e'  verificata  o  la  condizione risolutiva e' mancata
          ovvero il termine iniziale e' scaduto.
             Si  deve  cancellare  la  trascrizione   dei   contratti
          preliminari   quando   la   cancellazione   e'  debitamente
          consentita  dalle  parti  interessate  ovvero  e'  ordinata
          giudizialmente con sentenza passata in giudicato"
              (d)  Si  riporta  il  testo  dell'art.  2659 del codice
          civile, come modificato dal presente articolo:
             "Art. 2659 (Nota di  trascrizione).  -  Chi  domanda  la
          trascrizione  di  un  atto  fra  vivi  deve  presentare  al
          conservatore dei registri immobiliari, insieme con la copia
          del titolo, una  nota  in  doppio  originale,  nella  quale
          devono essere indicati:
              1) il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita
          e  il  numero  di  codice  fiscale  delle parti, nonche' il
          regime patrimoniale delle  stesse,  se  coniugate,  secondo
          quanto  risulta  da loro dichiarazione resa nel titolo o da
          certificato   dell'ufficiale   di    stato    civile;    la
          denominazione  o la ragione sociale, la sede e il numero di
          codice fiscale delle  persone  giuridiche,  delle  societa'
          previste  dai  capi  II,  III  e  IV del titolo V del libro
          quinto  e  delle   associazioni   non   riconosciute,   con
          l'indicazione,   per   queste  ultime  e  per  le  societa'
          semplici, anche delle  generalita'  delle  persone  che  le
          rappresentano secondo l'atto costitutivo;
              2) il titolo di cui si chiede la trascrizione e la data
          del medesimo;
              3)  il  cognome e il nome del pubblico ufficiale che ha
          ricevuto l'atto  o  autenticato  le  firme,  o  l'autorita'
          giudiziaria che ha pronunziato la sentenza;
             4) la natura e la situazione dei beni a cui si riferisce
          il titolo, con le indicazioni richieste dall'articolo 2826,
          nonche', nel caso previsto dall'articolo 2645-bis, comma 4,
          la  superficie  e  la  quota espressa in millesimi di cui a
          quest'ultima disposizione.
             Se  l'acquisto,  la  rinunzia  o  la  modificazione  del
          diritto  sono  sottoposti  a  termine o a condizione, se ne
          deve  fare  menzione  nella  nota  di  trascrizione.   Tale
          menzione  non e' necessaria se, al momento in cui l'atto si
          trascrive, la condizione sospensiva si e' verificata  o  la
          condizione risolutiva e' mancata ovvero il termine iniziale
          e' scaduto".
              (e)  Si  riporta  il  testo  dell'art.  2826 del codice
          civile:
             "Art.  2826  (Indicazioni  dell'immobile  ipotecato).  -
          Nell'atto   di  concessione  dell'ipoteca  l'immobile  deve
          essere specificatamente designato con  l'indicazione  della
          sua natura, del comune in cui si trova, nonche' dei dati di
          identificazione  catastale;  per  i  fabbricati in corso di
          costruzione   devono   essere   indicati    i    dati    di
          identificazione catastale del terreno su cui insistono".
              (f)  Il  decreto  legislativo 1 settembre 1993, n. 385,
          concerne:  "Testo unico delle leggi in materia  bancaria  e
          creditizia".  La  Sezione  I  del capo VI (Norme relative a
          particolari  operazioni  di  credito),   comprendente   gli
          articoli  da 38 a 42, concerne il "Credito fondiario e alle
          opere pubbliche". Si riporta il testo dell'art.  39,  comma
          3,  del  predetto  decreto  legislativo  n.  385/93: "3. Il
          credito della banca relativo a finanziamenti  con  clausole
          di indicizzazione e' garantito dall'ipoteca iscritta fino a
          concorrenza  dell'importo effettivamente dovuto per effetto
          dell'applicazione   di   dette   clausole.    L'adeguamento
          dell'ipoteca   si   verifica  automaticamente  se  la  nota
          d'iscrizione menziona la clausola di indicizzazione".
              (g) Si riporta  il  testo  dell'art.  2780  del  codice
          civile, come modificato dal presente articolo:
             "Art.  2780  (Ordine  dei  privilegi  sugli immobili). -
          Quando sul prezzo dello  stesso  immobile  concorrono  piu'
          crediti   privilegiati,  la  prelazione  ha  luogo  secondo
          l'ordine seguente:
              1)  i  crediti  per le imposte sui redditi immobiliari,
          indicati dall'art. 2771;
              2) i crediti per i contributi, indicati dall'art. 2775;
              3) i crediti dello Stato per le concessioni  di  acque,
          indicati dall'art. 2774;
              4)   i   crediti  per  i  tributi  indiretti,  indicati
          dall'art. 2772;
              5) i crediti per l'imposta comunale sull'incremento  di
          valore degli immobili;
             5-bis)  i crediti del promissario acquirente per mancata
          esecuzione dei  contratti  preliminari,  indicati  all'art.
          2775-bis";
               (h) Si riporta il testo dell'art. 72 del regio decreto
          16  marzo  1942,  n.  267  (Disciplina  del fallimento, del
          concordato preventivo, dell'amministrazione  controllata  e
          della  liquidazione coatta amministrativa), come modificato
          dal presente articolo:
             "Art. 72 (Vendita non  ancora  eseguita  da  entrambi  i
          contraenti).    -  Se  un un contratto di vendita e' ancora
          ineseguito o non  compiutamente  eseguito  da  entrambe  le
          parti  quando  il  compratore  e'  dichiarato  fallito,  il
          venditore ha diritto a compiere la sua prestazione, facendo
          valere nel passivo del fallimento il  suo  credito  per  il
          prezzo.
             Se   egli   non   intende   valersi   di  tale  diritto,
          l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando  il
          curatore,  con  la  autorizzazione  del  giudice  delegato,
          dichiari di subentrare in luogo del fallito  nel  contratto
          assumendone   tutti   gli   obblighi  relativi,  ovvero  di
          sciogliersi dal medesimo.
             Il  venditore  puo'  mettere  in   mora   il   curatore,
          facendogli  assegnare  dal  giudice delegato un termine non
          superiore ad otto giorni, decorso  il  quale  il  contratto
          s'intende sciolto.
             In  caso di fallimento del venditore, se la cosa venduta
          e' gia' passata in proprieta' del compratore, il  contratto
          non  si  scioglie.    Se  la cosa venduta non e' passata in
          proprieta' del compratore, il curatore  ha  la  scelta  fra
          l'esecuzione  e  lo  scioglimento del contratto. In caso di
          scioglimento del contratto il compratore ha diritto di  far
          valere  il  proprio  credito  nel passivo senza che gli sia
          dovuto risarcimento del danno.
             Qualora l'immobile sia stato oggetto di  preliminare  di
          vendita  trascritto  ai sensi dell'art. 2645-bis del codice
          civile e il curatore, ai sensi del precedente comma, scelga
          lo scioglimento del contratto l'acquirente  ha  diritto  di
          far  valere  il  proprio credito nel passivo, senza che gli
          sia dovuto il risarcimento del danno e gode del  privilegio
          di cui all'art. 2775-bis del codice civile a condizione che
          gli  effetti  della  trascrizione del contratto preliminare
          non   siano   cessati   anteriormente   alla   data   della
          dichiarazione di fallimento".
              (i)  Si  riporta  il  testo dell'art. 29 della legge 25
          giugno 1943, n. 540 (Nuovo testo della legge sulle  imposte
          ipotecarie), come modificato dal presente articolo:
              "Art. 29. - I conservatori dei registri immobiliari non
          devono comprendere nei certificati ipotecari:
              1)  le  iscrizioni  prese  sotto  le leggi anteriori al
          codice civile del 1865  senza  determinazione  di  somma  e
          senza  specificazione  degli  immobili,  le quali non siano
          state ancora messe in regola  a  norma  delle  disposizioni
          transitorie  per  l'attuazione  del codice medesimo e delle
          successive leggi di proroga;
              2)  le  iscrizioni  soggette  a  rinnovazione   e   non
          rinnovate nel termine di legge;
             2-bis)    Le  trascrizioni dei contratti preliminari non
          piu' produttive degli effetti di cui all'art. 2645-bis  del
          codice civile.
             Per   le  iscrizioni  nuovamente  prese  o  rinnovate  i
          conservatori debbono  riportare  nei  certificati  soltanto
          l'ultima   iscrizione,   omesse  le  precedenti.  Peraltro,
          dev'essere riportata anche la iscrizione originaria se  non
          e'  ancora  scaduto il termine stabilito dalla legge per la
          sua efficacia al momento del rilascio del certificato";
              (l) Si riporta il testo dell'art. 12 del regio  decreto
          28  marzo  1929,  n.  499  (Disposizioni  relative ai libri
          fondiari  nei  territori  delle   nuove   province),   come
          modificato dal presente articolo:
             "Art.  12.  -  Le  norme del codice civile e delle altre
          leggi, che sono incompatibili con  le  norme  del  presente
          decreto,   non  sono  applicabili  nei  territori  indicati
          all'art.  1.  In  particolare,  non  sono  applicabili   le
          disposizioni degli articoli 1159, 1376 del codice civile ed
          ogni   altra  che  preveda  o  presupponga  l'acquisto  per
          semplice consenso della proprieta' o di altri diritti reali
          su beni immobili, ferme  pero'  le  disposizioni  dell'art.
          1465  del codice civile. Sono pure inapplicabili i capi I e
          Il del titolo I del libro  VI,  salvo  quanto  e'  disposto
          dall'art.  11  del presente decreto e dall'art. 20, lettere
          g) ed h), limitatamente per detta lettera h), ai  contratti
          preliminari  di  cui all'art. 2645-bis del codice civile ed
          ai contratti sottoposti a condizione, della legge  generale
          sui  libri  fondiari,  nonche'  gli articoli 2834, 2846, da
          2850 a 2854, 2882, da 2884 a 2886 e 2888 del codice civile.
          L'art. 2839 dello stesso  codice  si  applica  nella  parte
          concernente   le   obbligazioni  risultanti  da  un  titolo
          all'ordine o al portatore.
             Tutti i richiami di  leggi  o  decreti  a  trascrizioni,
          iscrizioni   o  annotazioni  nei  registri  immobiliari  si
          intendono  riferiti  alle   corrispondenti   intavolazioni,
          prenotazioni  o  annotazioni  previste dalla legge generale
          sui libri fondiari mantenuta in vigore  con  l'art.  1  del
          presente  decreto,  in quanto non vi osti la diversa natura
          delle iscrizioni".
              (m) Si riporta il testo dell'art. 106  della  legge  16
          febbraio  1913,  n.  89  (Ordinamento del notariato e degli
          archivi notarili), come modificato dal presente articolo:
             "Art.  106.  -  Nell'archivio notarile distrettuale sono
          depositati e conservati:
              1) le copie certificate conformi  degli  atti  notarili
          che  gli uffici del registro devono trasmettere al medesimo
          decorsi due anni dalla registrazione dell'atto, e  che  non
          debbono  essere  conservati  negli  archivi  mandamentali a
          norma degli articoli seguenti;
              2) i moduli dei telegrammi e i verbali di fonogrammi di
          cui e' parola nell'art. 71;
              3) le copie degli annotamenti fatti a repertorio di cui
          nell'art.  65;
             4) gli originali e le copie degli atti pubblici rogati e
          delle scritture private autenticate in Stato  estero  prima
          di  farne  uso  nel territorio dello Stato italiano, sempre
          che non siano gia' depositati presso un notaio esercente in
          Italia; sono esclusi  dall'obbligo  di  deposito  gli  atti
          previsti   dall'art.     14,  comma  2,  della  convenzione
          ratificata ai sensi della legge 2 maggio 1977, n. 342,  per
          i  quali e' previsto l'obbligo della trascrizione tavolare,
          e in tal caso di applicano le disposizioni di cui  all'art.
          3,    commi   13-ter,   13-quater   e   13-quinquies,   del
          decreto-legge  27  aprile  1990,  n.  90,  convertito   con
          modificazioni,  dalla  legge  26  giugno  1990,  n.    165,
          riguardanti l'obbligo  di  indicare  il  reddito  fondiario
          dell'immobile oggetto dell'atto, intendendosi sostituito il
          giudice  tavolare  al  pubblico  ufficiale incaricato della
          trasmissione  dell'atto  all'ufficio   distrettuale   delle
          imposte dirette;
              5)  i  repertori, i registri e gli atti appartenenti ai
          notari  morti   o   che   hanno   cessato   definitivamente
          dall'esercizio,  ovvero  hanno trasferito la loro residenza
          nel distretto di altro consiglio notarile;
              6) gli  atti  ricevuti  dalle  persone  autorizzate  ad
          esercitare  le  funzioni  di  notaro,  giusta  l'art. 6, al
          cessare dell'esercizio stesso;
              7) i sigilli dei notari nei casi indicati  negli  artt.
          23 e 40;
              8) le copie autentiche, non depositate negli uffici del
          registro,   delle   scritture  private  autenticate  che  i
          conservatori delle ipoteche devono trasmettere all'archivio
          per le disposizioni della legge 28 giugno 1885, n. 3186;
              9) i contratti  originali  di  affrancazioni  stipulati
          dagli  uffici  demaniali,  secondo  l'art. 8 della legge 19
          gennaio 1880, n. 5253".
              (n) Si riporta il testo dell'art. 14 della  convenzione
          tra  la  Repubblica  italiana  e  la  Repubblica d'Austria,
          aggiuntiva alla convenzione  dell'Aja  del  1  marzo  1954,
          concernente  la  procedura  civile,  firmata a Vienna il 30
          giugno 1975, ratificata ai sensi della legge 2 maggio 1977,
          n. 342:
              "Art. 14. - (1) Gli atti pubblici formati  da  uno  dei
          due  Stati  da un tribunale, una autorita' amministrativa o
          un notaio, e che siano provvisti del  sigillo  di  ufficio,
          hanno nell'altro Stato il medesimo valore, quanto alla loro
          autenticita',  degli  atti  pubblici  formati in tale Stato
          senza necessita'  di  alcuna  legalizzazione  o  formalita'
          analoga.
              (2)  Analogamente,  gli atti privati redatti in uno dei
          due Stati  e  la  cui  autenticita'  sia  attestata  da  un
          tribunale, una autorita' amministrativa o un notaio di tale
          Stato   non   hanno  bisogno  nell'altro  Stato  di  alcuna
          legalizzazione o formalita' analoga".
              (o) Si riporta il  testo  dell'art.  3,  commi  13-ter,
          13-quater e 13-quinquies, del decreto-legge 27 aprile 1990,
          n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno
          1990,  n.  165,  concernente  "Disposizioni  in  materia di
          determinazione  del  reddito  ai  fini  delle  imposte  sui
          redditi,  di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di
          contenzioso   tributario,   nonche'   altre    disposizioni
          urgenti":
            "13-ter.  A  partire dal 1 gennaio 1991 gli atti pubblici
          tra vivi e le scritture private formate o  autenticate,  di
          trasferimento della proprieta' di unita' immobiliari urbane
          o  di  costituzione  o trasferimento di diritti reali sulle
          stesse, con esclusione di quelli relativi  a  parti  comuni
          condominiali   di   immobili  urbani  e  relative  aree  di
          pertinenza,  nonche'  dei  diritti  di   garanzia,   devono
          contenere, o avere allegata, la dichiarazione della parte o
          del  suo  rappresentante legale o volontario, resa ai sensi
          della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti  che
          il  reddito  fondiario  dell'immobile  e'  stato dichiarato
          nell'ultima dichiarazione  dei  redditi  per  la  quale  il
          termine  di  presentazione  e' scaduto alla data dell'atto,
          ovvero l'indicazione del motivo per cui lo  stesso  non  e'
          stato  dichiarato;  in  questo  caso, il pubblico ufficiale
          dovra' trasmettere copia in carta libera dell'atto o  della
          scrittura  privata autenticata, entro sessanta giorni dalla
          registrazione,  all'ufficio  distrettuale   delle   imposte
          dirette  del  luogo  del domicilio fiscale dichiarato dalla
          parte. Tale trasmissione tiene luogo anche  della  denuncia
          di  cui  all'art.  331  del  codice di procedura penale. Le
          disposizioni del  presente  comma  non  si  applicano  agli
          immobili   strumentali  per  l'esercizio  dell'impresa  che
          risultano iscritti nell'inventario di cui all'art. 2217 del
          codice civile o nel registro dei beni ammortizzabili, ne' a
          quelli alla cui produzione o  al  cui  scambio  e'  diretta
          l'attivita' dell'impresa.
             13-quater. L'omissione della dichiarazione resa ai sensi
          della  legge  4  gennaio  1968,  n.  15, prevista nel comma
          13-ter, e' causa di nullita' dell'atto.
             13-quinquies. I conservatori  dei  registri  immobiliari
          devono  segnalare  al competente ufficio distrettuale delle
          imposte dirette, entro trenta giorni dall'esecuzione  delle
          relative  formalita'  richieste, i provvedimenti giudiziari
          aventi i medesimi effetti degli  atti  indicati  nel  comma
          13-ter,   nonche'   le   sentenze   dichiarative   relative
          all'accertamento  della  proprieta'  o  di  altri   diritti
          reali".
              (p)  Si  riporta  il  testo  degli  articoli 2 e 10 del
          decreto legislativo 31 ottobre 1990, n.  347  (Approvazione
          del  testo  unico delle disposizioni concernenti le imposte
          ipotecaria e catastale), nonche' degli articoli 1 e 4 della
          tariffa annessa al  decreto  stesso,  come  modificati  dal
          presente articolo:
            "Art.  2  (Base  imponibile  per  le  trascrizioni)  - 1.
          L'imposta  proporzionale  dovuta  sulle   trascrizioni   e'
          commisurata   alla  base  imponibile  determinata  ai  fini
          dell'imposta di registro o dell'imposta sulle successioni e
          donazioni.
             2. Se l'atto o la successione e' esente dall'imposta  di
          registro  o dall'imposta sulle successioni e donazioni o vi
          e'  soggetto  in  misura  fissa,  la  base  imponibile   e'
          determinata   secondo   le  disposizioni  relative  a  tali
          imposte.
             2-bis. In deroga alle disposizioni del comma 2,  per  la
          trascrizione  dei  contratti preliminari ai sensi dell'art.
          2645- bis del  codice  civile  l'imposta  e'  dovuta  nella
          misura fissa".
            "Art. 10 (Oggetto e misura dell'imposta). - 1. Le volture
          catastali  sono  soggette  all'imposta del 10 per mille sul
          valore dei beni immobili o dei  diritti  reali  immobiliari
          determinato a norma dell'art. 2.
            2.  L'imposta  e'  dovuta  nella  misura  fissa  di  lire
          centocinquantamila per le volture eseguite in dipendenza di
          atti che non importano trasferimento di beni  immobili  ne'
          costituzione  o trasferimento di diritti reali immobiliari,
          di  atti  soggetti  all'imposta  sul  valore  aggiunto,  di
          fusioni  e  di scissioni di societa' di qualunque tipo e di
          conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a
          singoli  rami  dell'impresa,   per   quelle   eseguite   in
          dipendenza  di  atti  di  regolarizzazione  di  societa' di
          fatto,  derivanti  da  comunione  ereditaria   di   azienda
          registrati  entro  un anno dall'apertura della successione,
          nonche' per quelle eseguite in dipendenza degli atti di cui
          all'articolo 1, comma 1, quarto  e  quinto  periodo,  della
          tariffa,   parte  prima,  allegata  al  testo  unico  delle
          disposizioni concernenti l'imposta di  registro,  approvato
          con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
             3.  Non  sono  soggette  ad  imposta le volture eseguite
          nell'interesse  dello   Stato   ne'   quelle   relative   a
          trasferimenti   di   cui   all'art.   3   del  testo  unico
          sull'imposta sulle successioni e donazioni,  approvato  con
          decreto  legislativo  31 ottobre 1990, n. 346, salvo quanto
          disposto nel comma 3 dello stesso articolo".
          "Tariffa
          Imposte dovute
 
=====================================================================
                                          |    Imposte dovute
                                          |__________________________
                                          |         | Proporzionali
Art.       Indicazione della formalita'   | Fisse   |  per ogni 100
                                          |         |     lire
__________________________________________|_________|________________
  1
          Trascrizione    di    atti   e
          sentenze     che     importano
          trasferimento di proprieta' di
          beni immobili o costituzione o
          trasferimento di diritti reali
          immobiliari,  sugli stessi dei
          certificati di successione  di
          cui all'art. 5 del testo unico
                                                                 1,60
------------
    Nota.  -  L'imposta  si applica nella misura fissa di L.  150.000
per i trasferimenti soggetti all'imposta sul valore aggiunto, nonche'
per quelli di cui all'articolo 1, comma 1, quarto e  quinto  periodo,
della   tariffa,   parte   prima,   allegata  al  testo  unico  delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con  d.P.R.
26 aprile 1986, n. 131.
   2. -
   (Omissis)
   3. -
   (Omissis)
 4
          Trascrizione    di    atti   o
          sentenze  che  non   importano
          trasferimento di proprieta' di
          beni immobili ne' costituzione
          o   trasferimento  di  diritti
          reali     immobiliari,     dei
          contratti  preliminari  di cui
          all'art. 2645-bis  del  codice
          civile,  di  atti di fusione o
          di scissione  di  societa'  di
          qualunque  tipo  e  di atti di
          conferimento di aziende  o  di
          complessi aziendali relativi a
          singoli  rami  della  impresa,
          nonche'     di     atti     di
          regolarizzazione  di  societa'
          di    fatto    derivanti    da
          comunione     ereditaria    di
          azienda  registrati  entro  un
          anno    dall'apertura    della
          successione
                                               150.000
------------
    Nota. - Se gli  atti  di  regolarizzazione  di  cui  contro  sono
registrati  dopo  un  anno dall'apertura della successione si applica
l'imposta proporzionale indicata all'art. 1".
              (q) Si riporta il testo del comma  4-bis  dell'art.  25
          del   decreto   legislativo   31   ottobre   1990,  n.  346
          (Approvazione   del   testo   unico   delle    disposizioni
          concernenti  l'imposta sulle successioni e donazioni), come
          modificato dal presente articolo:  "4-bis.  Se  nell'attivo
          ereditario sono compresi, purche' ubicati in comuni montani
          con  meno di cinquemila abitanti, o nelle frazioni con meno
          di mille abitanti anche se situate  in  comuni  montani  di
          maggiori dimensioni aziende, quote di societa' di persone o
          beni  strumentali  di cui all'art. 40 del testo unico delle
          imposte sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  22  dicembre 1986, n. 917, trasferiti al
          coniuge o al parente entro  il  terzo  grado  del  defunto,
          l'imposta  dovuta  dal beneficiario e' ridotta dell'importo
          proporzionale corrispondente al quaranta  per  cento  della
          parte  del  loro  valore  complessivo, a condizione che gli
          aventi   causa   proseguano   effettivamente    l'attivita'
          imprenditoriale  per un periodo non inferiore a cinque anni
          dalla  data  del  trasferimento.   Il   beneficiario   deve
          dimostrare  detta  condizione  entro  sessanta giorni dalla
          scadenza del suindicato termine mediante  dichiarazione  da
          presentare  presso l'ufficio competente ove sono registrate
          la denuncia o l'atto; in mancanza di tale dimostrazione  il
          beneficiario  stesso e' tenuto al pagamento dell'imposta in
          misura ordinaria con  gli  interessi  di  mora,  decorrenti
          dalla  data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere
          pagata.  Per  il  pagamento  dell'imposta  di   successione
          relativa  all'ipotesi di cui al presente comma si applicano
          le disposizioni previste dall'art. 38".
              (r) Si riporta l'art. 13,  della  tariffa,  annessa  al
          D.P.R.  26  ottobre  1972,  n.  641 (Disciplina delle tasse
          sulle concessioni governative), come sostituita dal decreto
          del Ministro delle finanze  28  dicembre  1995,  nel  testo
          modificato dal presente articolo:
             "Art.  13.  - 1. Certificati complementari di protezione
          di medicinali (legge 19 ottobre 1991, n. 349) e di prodotti
          fitosanitari:
               a) per la domanda: ammontare: L. 600.000;
               b) per  ciascun  anno  di  mantenimento  in  vita  del
          certificato:  ammontare: L. 1.500.000;
               c)  per  la trascrizione di atto di trasferimento o di
          costituzione di diritti di garanzia: ammontare: L. 100.000.
              Nota: 1. La tassa di cui alla lettere  b)  deve  essere
          pagata entro il ventesimo anno di validita' del brevetto al
          quale   il   certificato  si  riferisce.  Si  applicano  le
          disposizioni dell'art. 9.  2. Per il  ritardo  della  tassa
          annuale entro il semestre si applica la soprattassa di lire
          700.000".
              (s) Si riporta il testo dell'art. 13, comma 2-bis della
          tariffa,   recante   l'indicazione   degli   atti  soggetti
          all'imposta di bollo, annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
          642 (Disciplina dell'imposta di bollo), come sostituita dal
          decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992,  nonche'
          il  testo  dell'art.  7  della  tabella, relativa agli atti
          esenti dall'imposta di bollo, annessa al D.P.R. n.  642/72,
          come modificati dal presente articolo:
                              "Tariffa
=====================================================================
              |                         |      Imposte dovute
              |                         |          (lire)
              |                         |____________________________
  Articolo    |                         |         |
della tariffa |  Indicazione degli atti |         |
              |  soggetti ad imposta    | Fisse   |   Proporzionali
______________|_________________________|_________|__________________
13
          2-bis.     Estratti     conto,
          comprese   le    comunicazioni
          relative    ai   depositi   di
          titoli, inviati  dalle  banche
          ai  clienti ai sensi dell'art.
          119 del decreto legislativo  1
          settembre 1993, n. 385 nonche'
          estratti   di  conto  corrente
          postale: per ogni esemplare:
          a) con periodicita' annuale           33.000
          b) con periodicita' semestrale        16.500
          b) con periodicita' trimestrale        8.250
          b) con periodicita' mensile            2.750
              Note. - 3-bis. Se il cliente e' soggetto diverso  dalla
          persona  fisica, l'imposta e' maggiorata, in funzione della
          periodicita' dell'estratto conto, rispettivamente, di  lire
          39.000,   lire   19.500,   lire  9.750  e  lire  3.250.  La
          maggiorazione di imposta non si applica agli estratti conto
          inviati  alle  societa'  fiduciarie  nel  caso  in  cui  il
          fiduciante sia una persona fisica.
             3-ter.  L'imposta  e'  sostitutiva  di quella dovuta per
          tutti gli atti e documenti formati o emessi ovvero ricevuti
          dalle banche nonche' dagli uffici dell'Ente poste italiane,
          relativi a operazioni e rapporti  regolati  mediante  conto
          corrente,  ovvero  relativi al deposito di titoli, indicati
          nell'art. 2, nota 2-bis,  e  negli  articoli  9,  comma  1,
          lettera  a),  13,  commi  1  e  2 e 14.   L'estratto conto,
          compresa la comunicazione relativa ai depositi  di  titoli,
          si  considera  in  ogni  caso  inviato almeno una volta nel
          corso dell'anno".
                                   "Tabella
             Art. 7. - Titoli di debito pubblico, buoni  del  tesoro,
          certificati   speciali   di   credito   ed   altri   titoli
          obbligazionari emessi  dallo  Stato,  nonche'  le  relative
          quietanze;  libretti postali di risparmio, vaglia postali e
          relative quietanze; buoni  fruttiferi  ed  infruttiferi  da
          chiunque  emessi;  domande per operazioni comunque relative
          al debito pubblico e  documenti  esibiti  a  corredo  delle
          domande  stesse;  procure  speciali  per  ritiro  di  somme
          iscritte nei  libretti  postali  nominativi  di  risparmio;
          polizze e ricevute di pegno rilasciate dai monti di credito
          su pegno, dai monti o societa' di soccorso e dalle casse di
          risparmio; libretti di risparmio e quietanze sui depositi e
          prelevamenti, anche se rilasciate separatamente.
             Azioni,  titoli  di quote sociali, obbligazioni ed altri
          titoli negoziabili emessi in serie, nonche' certificati  di
          tali  titoli,  qualunque sia il loro emittente compresi gli
          atti necessari per la creazione, l'emissione,  l'ammissione
          in  borsa,  la  messa  in circolazione o la negoziazione di
          detti titoli.
             Quietanza  per  il  rimborso dei titoli, buoni, azioni e
          quote di cui ai precedenti commi, nonche' per il versamento
          di  contributi  o   quote   associative   ad   associazioni
          politiche,    sindacali    e   di   categoria,   religiose,
          assistenziali, culturali e sportive".
              (t) Si riporta la tabella delle tasse per  i  contratti
          di trasferimento di titoli o valori, allegata alla legge 10
          novembre  1954,  n.  1079,  come  modificata  dal  presente
          articolo:
                                          "Tabella
          ===========================================================
                  Specificazione dei contratti                Per ogn
                                                             L. 100.0
                                                       o frazione di
          ___________________________________________________________
          a) Conclusi direttamente tra i contraenti
             o con l'intervento di soggetti diversi da
             quelli di cui alle lettere b) e c):
             1) azioni, quote e partecipazioni in
                societa' di ogni tipo                              14
             2) valori in moneta o verghe (**)                     10
             3) titoli di Stato o garantiti, obbligazioni           1
          b) Conclusi direttamente tra banchieri e privati,
             o con l'intervento di agenti di cambio o banche
             iscritte all'albo di cui al regio decreto-legge
             20 dicembre 1932, n. 1607, convertito, con
             modificazioni, dalla legge 20 aprile 1933, n. 504,
             o commissionarie di borsa o societa' di
             intermediazione mobiliare:
             1) azioni, quote e partecipazioni in societa'
                di ogni tipo                                        5
             2) valori in moneta o verghe (**)                      9
             3) titoli di Stato o garantiti, obbligazioni (***)
          c) Conclusi tra agenti di cambio o societa' di
             intermediazione mobiliare o banche:
             1) azioni, quote e partecipazioni in societa'
                di ogni tipo                                        1
             2) valori in moneta o verghe (**)                      4
             3) titoli di Stato o garantiti, obbligazioni (***)
 
            (*) L'importo minimo della tassa per  ogni  contratto  e'
          stabilito  in  lire 2.500, salvo che per quelli di cui alla
          lettera   c),   aventi   ad   oggetto   azioni,   quote   e
          partecipazioni  in  societa'  di  ogni  tipo  per  i  quali
          l'importo e' stabilito in lire  3.000.  Sono  esenti  dalla
          tassa i contratti di importo non superiore a lire 400.000.
             (**) Sono esenti i contratti per contanti.
             (***) Sono esenti i contratti di trasferimento di titoli
          di Stato conclusi nell'ambito di mercati regolamentati.
             (****)  L'imposta  dovuta non puo' superare l'importo di
          lire 1.800.000".
              (u) Il decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, reca:
          "Modificazioni  al regime fiscale degli interessi, premi ed
          altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici
          e privati".
              (v) Si riporta il  testo  dell'art.  5  del  D.P.R.  26
          aprile  1986,  n.   131 (Approvazione del testo unico delle
          disposizioni  concernenti  l'imposta  di  registro),   come
          modificato dal presente articolo:
            "Art.  5. (Registrazione in termine fisso e registrazione
          in caso d'uso). -  1.  Sono  soggetti  a  registrazione  in
          termine  fisso  gli  atti  indicati nella parte prima della
          tariffa  e  in  caso  d'uso  quelli  indicati  nella  parte
          seconda.
            2.  Le  scritture private non autenticate sono soggette a
          registrazione in caso d'uso se  tutte  le  disposizioni  in
          esse  contemplate  sono  relative  ad  operazioni  soggette
          all'imposta sul valore aggiunto.  Si  considerano  soggette
          all'imposta  sul  valore  aggiunto  anche  le cessioni e le
          prestazioni per le quali l'imposta non e'  dovuta  a  norma
          dell'art.  7 del decreto del Presidente della Repubblica 26
          ottobre 1972, n. 633,  e  quelle  di  cui  al  sesto  comma
          dell'art.  21  dello  stesso  decreto  ad  eccezione  delle
          operazioni esenti  ai  sensi  dell'art.  10,  primo  comma,
          numeri 8) e 8-bis), dello stesso decreto".
              (z)  Si  riporta  il  testo  dell'art. 1 della tariffa,
          parte prima, concernente gli atti soggetti a  registrazione
          in termine fisso, annessa al citato D.P.R. n. 131 del 1986,
          come modificato dal presente articolo:
                              "Tariffa
   Parte I - Atti soggetti a registrazione in termine fisso:
   Art.  1. - 1. Atti traslativi a titolo oneroso della proprieta' di
beni immobili in genere e atti traslativi o  costitutivi  di  diritti
reali  immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice
agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica  utilita'
e i trasferimenti coattivi                                      8%
   Se  il  trasferimento  ha  per oggetto terreni agricoli e relative
pertinenze a favore di soggetti diversi dagli imprenditori agricoli a
titolo principale o di associazioni o  societa'  cooperative  di  cui
agli articoli 12 e 13 della legge 9 maggio 1975, n. 153        15%
   Se  il trasferimento ha per oggetto immobili di interesse storico,
artistico e archeologico soggetti alla legge 1 giugno 1939, n.  1089,
sempreche'  l'acquirente  non  venga  meno  agli  obbligi  della loro
conservazione e protezione                                      4%
  Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione non di  lusso
secondo  i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici
2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  218  del  27
agosto  1969,  ove  ricorrano  le condizioni di cui alla nota II-bis)
4%
   Se il trasferimento avente per oggetto fabbricati  o  porzioni  di
fabbricato  e'  esente  dall'imposta  sul  valore  aggiunto  ai sensi
dell'articolo  10,  primo  comma,  numero  8-bis),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed e' effettuato
nei confronti di imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale
dell'attivita' esercitata la rivendita di beni immobili, a condizione
che nell'atto l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro tre
anni                 1%
   Se il trasferimento avvine a favore dello Stato ovvero a favore di
enti  pubblici  territoriali o consorzi costituiti esclusivamente fra
gli stessi ovvero a favore di comunita' montane         L. 100.000
   Se il trasferimento ha per oggetto immobili situati  all'estero  o
diritti reali di godimento sugli stessi                 L. 100.000
    Note:  -  I)  Per  gli  atti traslativi stipulati da imprenditori
agricoli a titolo principale o da associazioni o societa' cooperative
di cui agli articoli 12 e 23 della legge 9 maggio 1975,  n.  153,  ai
fini  dell'applicazione  dell'aliquota  dell'8 per cento l'acquirente
deve produrre al pubblico ufficiale rogante la  certificazione  della
sussistenza  dei requisiti in conformita' a quanto disposto dall'art.
12 della legge 9 maggio 1975, n. 153. Il beneficio predetto e' esteso
altresi' agli acquirenti che dichiarino nell'atto di trasferimento di
voler conseguire i sopra indicati requisiti e che entro  il  triennio
producano  la  stessa certificazione; qualora al termine del triennio
non sia stata prodotta la  documentazione  prescritta  l'ufficio  del
registro  competente provvede al recupero della differenza d'imposta.
Se decade dal beneficio nel caso di definizione dei terreni, e  delle
relative  pertinenze,  diversa  dall'uso  agricolo  che avvenga entro
dieci anni dal  trasferimento.  Il  mutamento  di  destinazione  deve
essere  comunicato entro un anno all'ufficio del registro competente.
In caso di omessa denuncia si applica una soprattassa pari alla meta'
della maggior  imposta  dovuta  in  dipendenza  del  mutamento  della
destinazione. Nei casi in cui si procede al recupero della differenza
di  imposta  sono  dovuti  gli  interessi  di  mora di cui al comma 4
dell'art.  55  del  testo  unico,  con  decorrenza  dal  momento  del
pagamento  della  imposta  principale ovvero, in caso di mutamento di
destinazione, da tale ultimo momento.
   II) Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del  4  per  cento  la
parte acquirente:
     a)  ove  gia'  sussista il vincolo previsto dalla legge 1 giugno
1939, n. 1089, per  i  beni  culturali  dichiarati,  deve  dichiarare
nell'atto  di  acquisto  gli  estremi del vincolo stesso in base alle
risultanze dei registri immobiliari;
     b)  qualora  il  vincolo  non  sia  stato  ancora  imposto  deve
presentare, contestualmente all'atto da registrare, una attestazione,
da   rilasciarsi   dall'amministrazione   per   i  beni  culturali  e
ambientali,  da  cui  risulti  che  e'  in  corso  la  procedura   di
sottoposizione dei beni al vincolo.
   L'agevolazione  e'  revocata  nel caso in cui, entro il termine di
due anni decorrente dalla data di registrazione dell'atto, non  venga
documentata l'avvenuta sottoposizione del bene al vincolo.
   Le  attestazioni  relative  ai  beni  situati nel territorio della
regione siciliana e delle province autonome di Trento  e  di  Bolzano
sono rilasciate dal competente organo della regione siciliana e delle
province autonome di Trento e Bolzano.
   L'acquirente   decade   altresi   dal  beneficio  della  riduzione
d'imposta qualora i beni vengano in tutto o in parte  alienati  prima
che  siano  stati  adempiuti  gli obblighi della loro conservazione e
protezione, ovvero nel caso di mutamento  di  destinazione  senza  la
preventiva autorizzazione dell'amministrazione per i beni culturali e
ambientali,  o  di  mancato  assolvimento degli obblighi di legge per
consentire l'esercizio del diritto di prelazione  dello  Stato  sugli
immobili  stessi. L'amministrazione per i beni culturali e ambientali
da' immediata comunicazione all'ufficio del registro delle violazioni
che comportano la decadenza. In tal caso, oltre alla normale imposta,
e' dovuta una soprattassa  pari  al  trenta  per  cento  dell'imposta
stessa,  oltre  agli interessi di mora di cui al comma 4 dell'art. 55
del testo unico. Dalla data di ricevimento della comunicazione inizia
a decorrere il termine di cui all'art. 76, comma 2, del testo unico.
   II-bis) 1. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 4 per cento
agli atti traslativi a titolo oneroso della  proprieta'  di  case  di
abitazione  non  di lusso e agli atti traslativi o constitutivi della
nuda proprieta', dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione  relativi
alle stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni:
     a)  che  l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui
l'acquirente ha o stabilisca entro un anno dall'acquisto  la  propria
residenza  o,  se  diverso,  in  quello in cui l'acquirente svolge la
propria attivita' ovvero, se trasferito  all'estero  per  ragioni  di
lavoro,  in  quello in cui ha sede o esercita l'attivita' il soggetto
da cui dipende ovvero, nel caso in  cui  l'acquirente  sia  cittadino
italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquisito come prima
casa  sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la
residenza nel comune ove e' ubicato l'immobile acquistato deve essere
resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto;
     b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere
titolare esclusivo o in comunione  con  il  coniuge  dei  diritti  di
proprieta',  usufrutto,  uso e abitazione di altra casa di abitazione
nel territorio del comune in cui e' situato l'immobile da acquistare;
     c) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere
titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione  legale  su
tutto  il  territorio nazionale dei diritti di proprieta', usufrutto,
uso, abitazione  e  nuda  proprieta'  su  altra  casa  di  abitazione
acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di
cui  al  presente  articolo  ovvero  di cui all'art. 1 della legge 22
aprile 1982, n. 168, all'art. 2 del D.L.  7  febbraio  1985,  n.  12,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 5 aprile 1985, n. 118,
all'art. 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n.  415,  all'art.
5,  commi  2  e 3, dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo
1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293, all'art. 2, commi 2 e 3,  del
D.L.  24  luglio  1992,  n. 348, all'art. 1, commi 2 e 3, del D.L. 24
settembre 1992, n. 388, all'art. 1, commi 2 e 3, del D.L. 24 novembre
1992, n. 455, all'art. 1, comma 2, del D.L. 23 gennaio 1993,  n.  16,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 24 marzo 1993, n. 75 e
all'art. 16  del  D.L.  22  maggio  1993,  n.  155,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243.
  2.  In  caso di cessioni soggette ad imposta sul valore aggiunto le
dichiarazioni di cui alle lettere (( a), b) e  c)  ))  del  comma  1,
comunque  riferite al momento in cui si realizza l'effetto traslativo
possono essere effettuate, oltre che nell'atto di acquisto, anche  in
sede di contratto preliminare.
  3.  Le agevolazioni di cui al comma 1, sussistendo le condizioni di
cui alle lettere a), b) e c)  del  medesimo  comma  1,  spettano  per
l'acquisto,   anche   se   con   atto   separato,   delle  pertinenze
dell'immobile  di  cui  alla  lettera  a).  Sono  ricomprese  tra  le
pertinenze,  limitatamente  ad  una per ciascuna categoria, le unita'
immobiliari classificate o classificabili nelle  categorie  catastali
C/2,  C/6  e  C/7,  che  siano  destinate  a  servizio  della casa di
abitazione oggetto dell'acquisto agevolato.
   4. In caso di dichiarazione mendace, o di trasferimento per atto a
titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di
cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni
dalla data del loro acquisto, sono dovute  le  imposte  di  registro,
ipotecaria   e   catastale   nella   misura  ordinaria,  nonche'  una
sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se  si  tratta
di  cessioni  soggette all'imposta sul valore aggiunto, l'ufficio del
registro presso cui  sono  stati  registrati  i  relativi  atti  deve
recuperare  nei  confronti  degli  acquirenti una penalita' pari alla
differenza fra l'imposta calcolata in base  all'aliquota  applicabile
in  assenza  di  agevolazioni  e  quella risultante dall'applicazione
dell'aliquota agevolata, aumentata del 30 per cento. Sono dovuti  gli
interessi  di  mora di cui al comma 4 dell'art. 55 del presente testo
unico. Le predette disposizioni non si applicano nel caso in  cui  il
contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato
con  i  benefici di cui al presente articolo, proceda all'acquisto di
altro immobile da adibire a propria abitazione principale.
 II-ter) Ove non si realizzi la condizione, alla quale e' subordinata
l'applicazione dell'aliquota dell'1 per  cento,  del  ritrasferimento
entro  il  triennio,  le  imposte di registro, ipotecaria e catastale
sono dovute  nella  misura  ordinaria  e  si  rende  applicabile  una
soprattassa  del  30 per cento oltre agli interessi di mora di cui al
comma 4 dell'art. 55 del presente testo  unico.  Dalla  scadenza  del
triennio  decorre  il termine per il recupero delle imposte ordinarie
da parte dell'amministrazione finanziaria".
    (aa) Si riporta il testo dell'articolo 10, primo comma, numeri 8)
e 8-bis) del citato D.P.R. 633/72:
   "Sono esenti dall'imposta:
1) - 7) (omissis);
    8) le locazioni non finanziarie e gli affitti, relative cessioni,
risoluzioni e proroghe,  di  terreni  e  aziende  agricole,  di  aree
diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli
strumenti  urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, ed
i fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in  genere  i  beni
mobili  destinati  durevolmente  al  servizio degli immobili locati e
affittati, esclusi quelli strumentali che per le loro caratteristiche
non  sono  suscettibili  di  diversa  utilizzazione  senza   radicali
trasformazioni  e quelli destinati ad uso di civile abitazione locati
dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita o acquistati  per
la rivendita;
    8-bis)  le cessioni di fabbricati, o di porzioni di fabbricato, a
destinazione abitativa, effettuate da soggetti diversi dalle  imprese
costruttrici  degli  stessi  o  dalle  imprese che vi hanno eseguito,
anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi  di  cui  all'art.
31,  primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n.
457,  ovvero  dalle  imprese  che  hanno  per  oggetto  esclusivo   o
principale   dell'attivita'  esercitata  la  rivendita  dei  predetti
fabbricati o delle predette porzioni;".