Art. 4.
                  Disposizioni in materia di accise
              e di generi soggetti a monopolio fiscale
  1. Al testo unico delle  disposizioni  legislative  concernenti  le
imposte  sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed
amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) nell'articolo 3,  comma  4,  concernente  il  pagamento  delle
imposte   sulla  produzione  e  sui  consumi,  il  primo  periodo  e'
sostituito dal seguente: "Il pagamento dell'accisa,  fatte  salve  le
disposizioni previste per i singoli prodotti, deve essere effettuato,
per i prodotti immessi in consumo nei primi quindici giorni del mese,
entro  la fine dello stesso mese e, per i prodotti immessi in consumo
nel periodo dal giorno 16 alla fine del mese, entro il giorno 15  del
mese successivo.";
    b)  nell'articolo  26, concernente l'accertamento dell'accisa sul
gas metano, il comma 8, come sostituito dall'articolo  11,  comma  3,
del   decreto-legge   20   giugno   1996,  n.  323,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, e'  sostituito  dal
seguente:
(( "8. L'accertamento dell'accisa viene effettuato sulla base di   ))
(( dichiarazioni annuali contenenti tutti gli elementi necessari   ))
(( per la determinazione del debito d'imposta, che devono essere   ))
(( presentate dai soggetti obbligati entro il mese di febbraio     ))
(( dell'anno successivo a quello cui si riferisce. Il pagamento    ))
(( dell'accisa deve essere effettuato in rate di acconto mensili   ))
(( entro la fine di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi ))
(( dell'anno precedente. Il versamento a conguaglio e' effettuato  ))
(( entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si  ))
(( riferisce. Le somme eventualmente versate in piu' del dovuto    ))
(( sono detratte dal successivo versamento di acconto.             ))
(( L'Amministrazione finanziaria ha facolta' di prescrivere        ))
(( diverse rateizzazioni d'acconto sulla base dei dati tecnici e   ))
(( contabili disponibili";                                         ))
(( c) nell'articolo 55, concernente l'accertamento e la            ))
(( liquidazione dell'imposta di consumo sull'energia elettrica, i  ))
(( commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:                       ))
(( "1. L'accertamento e la liquidazione d'imposta per le officine  ))
(( che producono energia elettrica a scopo di vendita e per le     ))
(( officine che producono energia elettrica per uso proprio,       ))
(( munite di misuratore, e' fatto dall'ufficio tecnico di finanza, ))
(( competente per territorio, sulla base della dichiarazione di    ))
(( consumo annuale presentata dal fabbricante. La dichiarazione    ))
(( deve contenere i dati relativi ad ogni mese solare ed e'        ))
(( presentata entro il giorno 20 del mese di febbraio dell'anno    ))
(( successivo a quello cui si riferisce";                          ))
(( d) nell'articolo 56, concernente il versamento dell'imposta di  ))
(( consumo sull'energia elettrica, i commi 2 e 3 sono sostituiti   ))
(( dai seguenti:                                                   ))
(( "2. I fabbricanti versano l'imposta in rate di acconto entro il ))
(( giorno 20 di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi     ))
(( dell'anno precedente. Il versamento a conguaglio e' effettuato  ))
(( entro il giorno 20 del mese di febbraio dell'anno successivo a  ))
(( quello cui si riferisce e sulla base dei dati consuntivi sono   ))
(( rideterminate le rate di acconto. Le somme eventualmente        ))
(( versate in piu' del dovuto sono detratte dal successivo         ))
(( versamento di acconto.                                          ))
(( 3. L'Amministrazione finanziaria ha facolta' di prescrivere     ))
(( diverse rateizzazioni di acconto sulla base dei dati tecnici e  ))
(( contabili disponibili";                                         ))
    e) nell'articolo 56, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  "3. I fabbricanti autorizzati a presentare la dichiarazione annuale
versano  l'imposta  in  rate di acconto mensili entro il giorno 20 di
ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi dell'anno  precedente.
Il  versamento a conguaglio e' effettuato entro il giorno 20 del mese
di febbraio e sulla base dei dati consuntivi  sono  rideterminate  le
rate  di  acconto.  Le somme eventualmente versate in piu' del dovuto
sono detratte dal successivo versamento di acconto.";
(( f) nell'articolo 57, comma 1, concernente la prestazione di     ))
(( garanzia relativamente al pagamento dell'imposta di consumo     ))
(( sull'energia elettrica, nel primo periodo le parole: "per un    ))
(( bimestre" sono sostituite dalle seguenti: "per un mese".        ))
1-bis. (( La norma di cui al comma 3-bis dell'articolo 11          ))
(( del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con       ))
(( modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, deve          ))
(( intendersi applicabile dal 1 gennaio 1993.                      ))
 2. In deroga a quanto disposto  dall'articolo  3,  comma  12,  della
legge  28  dicembe  1995,  n.  549,  gli  introiti di cui al comma 1,
lettera a),  relativi  ai  prodotti  immessi  in  consumo  nei  primi
quindici  giorni  del  mese di gennaio 1997, sono versati interamente
all'erario. La quota spettante alle regioni a  statuto  ordinario  e'
destinata   all'incremento  del  Fondo  sanitario  nazionale  per  il
finanziamento dell'assistenza farmaceutica per l'anno 1997; il limite
di lire 9.600 miliardi, previsto dall'articolo  1,  comma  36,  della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' elevato a lire 9.960 miliardi.
  3.  Ferme  le competenze dell'Autorita' garante della concorrenza e
del  mercato,   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato  dispone,  con  decreto  avente efficacia immediata,
affinche' nei  rapporti  contrattuali  fra  compagnie  petrolifere  e
gestori  dei distributori di carburanti non siano introdotte clausole
peggiorative   rispetto    alle    modificazioni    necessarie    per
l'applicazione di quanto previsto dal comma 1.
 4.  La  disposizione  della lettera b) del comma 1 ha effetto dal 10
febbraio  1997.  In  sede  di  prima   applicazione,   il   pagamento
dell'acconto  e' dovuto contemporaneamente al versamento dell'imposta
relativa ai consumi del mese di gennaio.
(( 5. In sede di prima applicazione, il pagamento della rata di    ))
(( acconto dell'imposta di consumo sulla energia elettrica, da     ))
(( parte dei fabbricanti che gia' presentano la dichiarazione      ))
(( annuale, relativo al mese di gennaio, e' dovuto                 ))
(( contemporaneamente al versamento della rata d'imposta relativa  ))
(( al bimestre precedente. Per i fabbricanti precedentemente       ))
(( soggetti a dichiarazione bimestrale, la rateizzazione d'acconto ))
(( annuale decorre dal mese di febbraio 1997 ed e' suddivisa in 11 ))
(( rate mensili di pari importo.                                   ))
  6.  L'aliquota  dell'accisa  sulla  benzina senza piombo, stabilita
nella misura di L. 1.022.280 per mille litri dall'articolo  5,  comma
2,  del  decreto-legge  10  luglio  1996,  n.  346,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  8  agosto  1996,  n.  428,  continua  ad
applicarsi fino al 31 dicembre 1998.
  7.  Entro il 28 febbraio 1997, con provvedimenti del Ministro delle
finanze in materia di  generi  soggetti  a  monopolio  fiscale,  sono
assicurate  maggiori  entrate  nette  per  il bilancio dello Stato in
misura non inferiore a lire 500 miliardi per l'anno 1997 e a lire 600
miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999.
          Riferimenti normativi:
              (a) Si riporta il testo degli articoli 3, 26, 55, 56  e
          57,  del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo
          unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
          sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
          amministrative), come da  ultimo  modificati  dal  presente
          articolo:
            "Art. 3 (( (Accertamento, liquidazione e pagamento). )) -
          1.   Il  prodotto  da  sottoporre  ad  accisa  deve  essere
          accertato per quantita' e qualita'. La classificazione  dei
          prodotti  soggetti  ad  accisa  e'  quella  stabilita dalla
          tariffa doganale dell'Unione  europea  con  riferimento  ai
          capitoli  ed  ai  codici della nomenclatura combinata delle
          merci (NC).
             2. Alle controversie relative alla  classificazione  dei
          prodotti  ai  fini dell'accisa si applicano le disposizioni
          previste dal testo unico delle disposizioni legislative  in
          materia  doganale,  approvato  con  decreto  del Presidente
          della Repubblica 23  gennaio  1973,  n.  43,  e  successive
          modificazioni,   per   le   controversie  doganali  con  la
          sostituzione dell'ufficio tecnico di finanza  alla  dogana,
          per gli adempimenti affidati a tale ufficio.
             3.  La  liquidazione dell'imposta si effettua applicando
          alla quantita' di  prodotto  l'aliquota  d'imposta  vigente
          alla  data  di  immissione in consumo. Per gli ammanchi, si
          applicano le aliquote vigenti al momento  in  cui  essi  si
          sono  verificati  ovvero,  se  tale momento non puo' essere
          determinato,  le  aliquote  vigenti  all'atto  della   loro
          constatazione.
             4.  Il  pagamento dell'accisa, fatte salve le disposioni
          previste per i singoli prodotti,  deve  essere  effettuato,
          per i prodotti immessi in consumo nei primi quindici giorni
          del mese, entro la fine dello stesso mese e, per i prodotti
          immessi  in consumo nel periodo dal giorno 16 alla fine del
          mese entro il giorno quindici del mese successivo.
             In caso di ritardo si applica l'indennita' di mora del 6
          per cento, riducibile  al  2  per  cento  se  il  pagamento
          avviene  entro  5  giorni  dalla  data di scadenza, e sono,
          inoltre, dovuti gli  interessi  in  misura  pari  al  tasso
          stabilito  per  il pagamento differito di diritti doganali.
          Dopo la scadenza del suddetto termine,  non  e'  consentita
          l'estrazione  dal  deposito  fiscale di altri prodotti fino
          all'estinzione   del   debito  d'imposta.  Per  i  prodotti
          d'importazione l'accisa e' riscossa con le modalita' e  nei
          termini  previsti  per i diritti di confine, fermo restando
          che il pagamento non puo' essere fissato per un periodo  di
          tempo superiore a quello mediamente previsto per i prodotti
          nazionali.   L'imposta  e'  dovuta  anche  per  i  prodotti
          sottoposti ad accisa contenuti nelle merci  importate,  con
          lo  stesso  trattamento  fiscale  previsto  per  i prodotti
          nazionali e comunitari".
            "Art. 26 (Disposizioni particolari per il gas metano).  -
          1.    E' sottoposto ad accisa il gas metano (codice NC 2711
          29 00) destinato all'autotrazione ed alla  combustione  per
          usi civili e per usi industriali.
             2.  Ai fini della tassazione si considerano metano anche
          le miscele con aria o con altri gas nelle quali  il  metano
          puro  e'  presente in misura non inferiore al 70 per cento,
          in volume. Per le miscele gassose contenenti metano puro in
          misura inferiore al 70 per cento, in volume,  l'imposta  si
          applica   sul   contenuto   di   metano,   fermo   restando
          l'applicazione dell'art. 21, comma 5, quando ne ricorrano i
          presupposti. Per le miscele di gas metano con  aria  o  con
          altri  gas,  ottenute  nelle  officine  del  gas di citta',
          l'imposta si applica con riguardo ai  quantitativi  di  gas
          metano  originari,  secondo  le  percentuali sopraindicate,
          impiegati nelle miscelazioni. Per il  gas  metano  ottenuto
          nelle  officine del gas di citta' od in altri stabilimenti,
          con qualsiasi processo di lavorazione che utilizzi metano o
          altra materia prima, l'imposta si applica sulla percentuale
          di metano puro che risulta in esso contenuta.
             3. Non e'  sottoposto  ad  accisa  il  metano  biologico
          destinato agli usi propri dello stesso produttore.
             4.  L'accisa  e' dovuta dai soggetti, esercenti impianti
          di estrazione, di produzione o di reti di metanodotti,  che
          forniscono direttamente il prodotto ai consumatori.
             5. Gli impianti di cui al comma 4 sono gestiti in regime
          di deposito fiscale.
             6.  Per  il  gas  metano  confezionato  in  bombole o in
          qualsiasi altro tipo di contenitore di provenienza da Paesi
          terzi  o   da   Paesi   comunitari   l'accisa   e'   dovuta
          dall'importatore o dall'acquirente.
             7.  I soggetti obbligati al pagamento dell'accisa devono
          prestare una cauzione  pari  al  5  per  cento  dell'accisa
          dovuta    per    il    quantitativo   massimo   di   metano
          presumibilmente immesso  in  consumo  per  usi  soggetti  a
          tassazione in un mese.
             8.  L'accertamento  dell'accisa  viene  effettuato sulla
          base di dichiarazioni annuali contenenti tutti gli elementi
          necessari per la determinazione del debito  d'imposta,  che
          devono  essere  presentate  dai soggetti obbligati entro il
          mese di febbraio  dell'anno  successivo  a  quello  cui  si
          riferisce.  Il pagamento dell'accisa deve essere effettuato
          in rate di acconto mensili entro la fine di  ciascun  mese,
          calcolate  sulla  base dei consumi dell'anno precedente. Il
          versamento a conguaglio e'  effettuato  entro  il  mese  di
          febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce. Le
          somme   eventualmente  versate  in  piu'  del  dovuto  sono
          detratte   dal   successivo    versamento    di    acconto.
          L'Amministrazione  finanziaria  ha  facolta' di prescrivere
          diverse rateizzazioni d'acconto sulla base dei dati tecnici
          e contabili disponibili".
           "Art. 55 (Accertamento e liquidazione dell'imposta). -  1.
          L'accertamento  e la liquidazione d'imposta per le officine
          che producono energia elettrica a scopo di vendita e per le
          officine che producono energia elettrica per  uso  proprio,
          munire  di  misuratore,  e'  fatto  dall'ufficio tecnico di
          finanza,  competente  per  territorio,  sulla  base   della
          dichiarazione    di    consumo   annuale   presentata   dal
          fabbricante.  La  dichiarazione  deve  contenere   i   dati
          relativi  ad  ogni  mese  solare  ed e' presentata entro il
          giorno 20 del  mese  di  febbraio  dell'anno  successivo  a
          quello cui si riferisce.
             2. (Soppresso).
             3.  I  fabbricanti che distribuiscono energia elettrica,
          per uso promiscuo, ad  utenze  con  potenza  impegnata  non
          superiore  a  200  kW devono convenire per tali utenti, con
          l'ufficio  tecnico  di   finanza,   il   canone   d'imposta
          corrispondente,  in  base  ai presunti consumi tassabili ed
          alle rispettive aliquote. Il fabbricante deve allegare alla
          prima  dichiarazione  di  ciascun  anno  un  elenco   degli
          anzidetti   utenti  e  comunicare  mensilmente  all'ufficio
          tecnico di finanza le relative  variazioni.  Gli  utenti  a
          loro  volta  sono  obbligati a denunciare al fabbricante le
          variazioni che importino sul consumo preso per  base  nella
          determinazione  del  canone, un aumento superiore al 10 per
          cento, nel qual caso si procede alla revisione del  canone.
          Per   gli   acquirenti   non  considerati  fabbricanti  che
          utilizzano l'energia elettrica in impieghi unici agevolati,
          il fabbricante e' tenuto a farne comunicazione  all'ufficio
          tecnico di finanza.
             4.  Il  fabbricante  che  fornisce l'energia elettrica a
          cottimo, per usi soggetti ad imposta, per  una  determinata
          potenza  in  kW  e'  ammesso,  per tale fornitura, a pagare
          l'imposta con un canone stabilito in base alla  potenza  in
          kW  installata  presso  i  consumatori,  tenuti  presente i
          contratti ed  i  dati  di  fatto  riscontrati  dall'ufficio
          tecnico di finanza.
             5.  La  dichiarazione di consumo, oltre alle indicazioni
          occorrenti per l'individuazione della ditta (denominazione,
          sede, ubicazione dell'officina,  codice  fiscale  e  numero
          della  partita  I.V.A.),  deve contenere tutti gli elementi
          necessari per l'accertamento del debito d'imposta.
             6.  Le  ditte  fabbricanti  devono,  inoltre,  compilare
          apposita  dichiarazione  per i consumi di energia elettrica
          accertati  in  occasione  della  scoperta  di   sottrazione
          fraudolente.  Tale  dichiarazione  deve  essere  presentata
          appena i consumi fraudolenti sono stati  accertati  e  deve
          essere corredata dai verbali degli agenti scopritori.
              7.  Gli  esercenti  un'officina  di  energia  elettrica
          destinata all'uso  proprio  dello  stesso  proprietario  od
          esercente,  non  fornita di misuratori o di altri strumenti
          integratori della  misura  dell'energia  adoperata,  e  gli
          esercenti  le  officine  di  cui  all'art.    54,  comma 4,
          corrispondono  l'imposta  mediante  un  canone   annuo   di
          abbonamento.  Il  fabbricante  ha  l'obbligo  di dichiarare
          anticipatamente le variazioni  che  comportino  un  aumento
          superiore  al 10 per cento del consumo preso per base nella
          determinazione del canone. In questo caso si  procede  alla
          revisione  straordinaria del canone. Gli esercenti officine
          costituite da impianti di produzione combinata  di  energia
          elettrica  e  calore, con potenza elettrica non superiore a
          100 kW, potranno corrispondere l'imposta mediante canone di
          abbonamento annuale.
             8.  Qualora  in  un  impianto  si   utilizzi   l'energia
          elettrica  per  usi  diversi  e  si richieda l'applicazione
          della  corrispondente  aliquota   d'imposta,   le   diverse
          utilizzazioni  devono  essere  fatte  in  modo  che  sia, a
          giudizio  insindacabile  dell'amministrazione  finanziaria,
          escluso  il  pericolo che l'energia elettrica venga deviata
          da usi esenti ad usi soggetti ad imposta. L'amministrazione
          finanziaria puo' prescrivere l'applicazione, a spese  degli
          interessati,   di  speciali  congegni  di  sicurezza  o  di
          apparecchi  atti   ad   impedire   l'impiego   dell'energia
          elettrica a scopo diverso da quello dichiarato.
             9.  Le ditte esercenti officine di produzione di energia
          elettrica a scopo di vendita  devono  tenere  registrazioni
          distinte  per  gli  utenti  a  contatore  e  per  quelli  a
          cottimo".
            "Art. 56 (Versamento dell'imposta).  -  1.  L'imposta  e'
          versata  dal  fabbricante  direttamente  in  tesoreria, con
          diritto di rivalsa sui consumatori.
             2. I fabbricanti versano l'imposta in  rate  di  acconto
          entro  il  giorno  20 di ciascun mese, calcolate sulla base
          dei  consumi  dell'anno   precedente.   Il   versamento   a
          conguaglio  e'  effettuato  entro  il giorno 20 del mese di
          febbraio dell'anno successivo a quello cui si  riferisce  e
          sulla  base  dei dati consuntivi sono rideterminate le rate
          di acconto. Le somme  eventualmente  versate  in  piu'  del
          dovuto sono detratte dal successivo versamento di acconto.
             3.   L'Amministrazione   finanziaria   ha   facolta'  di
          prescrivere diverse rateizzazioni di acconto sulla base dei
          dati tecnici e contabili disponibili.
             4. Ogni bolletta di pagamento rilasciata dal fabbricante
          ai consumatori deve riportare  i  quantitativi  di  energia
          elettrica forniti e la liquidazione dell'imposta e relative
          addizionali, con le singole aliquote applicate.
             5.   Per   i  supplementi  di  imposta  derivanti  dalla
          revisione  delle  liquidazioni   delle   dichiarazioni   di
          consumo,  l'ufficio  tecnico  di  finanza  emette avviso di
          pagamento.
             6. I fabbricanti di energia elettrica  di  cui  all'art.
          55,  comma  7,  versano  il canone annuo d'imposta all'atto
          della stipula della convenzione di abbonamento  e  per  gli
          anni successivi entro il mese di gennaio.
             7.   In   caso   di  ritardato  pagamento  si  applicano
          l'indennita' di mora e gli interessi nella misura  prevista
          per il tardivo pagamento delle accise. Per i recuperi e per
          i   rimborsi  dell'imposta  si  applicano  le  disposizioni
          dell'art. 14".
            "Art. 57 (Garanzie, privilegi e  prescrizione).  -  1.  I
          fabbricanti  diversi  da quelli che versano anticipatamente
          il canone annuo in unica soluzione devono prestare cauzione
          per un importo pari all'imposta dovuta per  un  mese.  Tale
          importo  viene  determinato sulla base dell'imposta versata
          nell'anno precedente e, nel caso di nuova attivita',  sulla
          base  dell'imposta annua che si presume dovuta in relazione
          ai dati tecnici disponibili. Per l'esonero dall'obbligo  di
          prestazione  della  cauzione  si  applicano le disposizioni
          dell'art. 5, comma 3.
             2.  Il  credito  dell'amministrazione  finanziaria   per
          l'imposta  ha privilegio, a preferenza di ogni altro, sulle
          somme  dovute  dagli  utenti  per  i  consumi  soggetti  ad
          imposta.
             3.   Il   termine   di   prescrizione  per  il  recupero
          dell'imposta e'  di  cinque  anni  dalla  data  in  cui  e'
          avvenuto  il consumo. In caso di comportamenti omissivi per
          la prescrizione opera dal momento della scoperta del  fatto
          illecito.
             4.  La  prescrizione del credito d'imposta e' interrotta
          quando  viene  constatata  la  violazione  e  ricomincia  a
          decorrere  dal  giorno in cui diventa definitivo l'atto che
          conclude il procedimento penale o amministrativo intrapreso
          per la violazione accertata".
              (b) Si riporta il testo del comma  3-bis  dell'art.  11
          del  decreto-legge  20 giugno 1996, n. 323, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n.  425,  recante
          "Disposizioni  urgenti  per  il  risanamento  della finanza
          pubblica": "3-bis. Le miscele  idrocarburiche  gassose  che
          residuano  dai  processi  di lavorazione degli stabilimenti
          industriali utilizzate come combustibili, assoggettate alla
          tassazione prevista dal comma 5 dell'articolo 21 del  testo
          unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
          sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
          amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre
          1995, n.  504, assolvono l'accisa con aliquota zero".
              (c)  Si  riporta  il  testo  dell'art. 3 comma 12 della
          legge  28  dicembre  1995,  n.  549,  recante  "Misure   di
          razionalizzazione della finanza pubblica": "12. A decorrere
          dal  1  gennaio  1996  una  quota dell'accisa sulla benzina
          (codice NC 2710 00 26, 2710 00 34 e 2710  00  36)  e  sulla
          benzina  senza  piombo  (codice NC 2710 00 27, 2710 00 29 e
          2710 00 32) per autotrazione, nella misura di lire  350  al
          litro,  e'  attribuita alla regione a statuto ordinario nel
          cui territorio avviene il  consumo,  a  titolo  di  tributo
          proprio. L'ammontare della predetta quota viene versato dai
          soggetti  obbligati  al  pagamento  dell'accisa in apposita
          contabilita' speciale di girofondi aperta presso la sezione
          di  Tesoreria  provinciale  dello  Stato denominata "Accisa
          sulla  benzina  da  devolvere  alle   regioni   a   statuto
          ordinario".   Le predette somme sono trasferite mensilmente
          in apposito  conto  corrente  aperto  presso  la  Tesoreria
          centrale    dello   Stato   intestato   con   la   medesima
          denominazione. La ripartizione delle somme viene effettuata
          sulla base dei quantitativi  erogati  nell'anno  precedente
          dagli impianti di distribuzione di carburante che risultano
          dal  registro di carico e scarico di cui all'articolo 3 del
          decreto-legge  5  maggio  1957,  n.  271,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  2  luglio  1957,  n.  474,  e
          successive modificazioni.  Con  decreto  del  Ministro  del
          tesoro,  di  concerto  con  il Ministro delle finanze, sono
          stabilite le modalita' di applicazione  delle  disposizioni
          del presente comma".
              (d)  Si riporta il testo del comma 36 dell'art. 1 della
          legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  recante  "Misure   di
          razionalizzazione  della  finanza pubblica": "36. L'onere a
          carico del Servzio  sanitario  nazionale  per  l'assistenza
          farmaceutica,  previsto  per l'anno 1997 dall'art. 7, comma
          5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724,  e'  rideterminato
          in lire 9.600 miliardi anche per assicurare l'erogazione di
          farmaci  innovativi  di alto valore terapeutico, nonche' la
          copertura degli oneri di cui al comma 42".
              (e) Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge 1
          luglio 1996, n. 346, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge  8  agosto  1996,  n.  428,  recante  "Partecipazione
          italiana alla missione di pace in Bosnia":
             "Art. 5. - 1. All'onere derivante dal presente  decreto,
          valutato  in  lire 240 miliardi, si provvede con le entrate
          di cui al presente articolo.
             2. L'aliquota dell'accisa  sulla  benzina  senza  piombo
          (codice  NC  2710  00  27,  2710  00  29  e  2710 00 32) e'
          aumentata da lire 1.003.480  a  lire  1.022.280  per  mille
          litri.
            3.  Le  disposizioni di cui al comma 2 hanno effetto fino
          al giorno di pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato
          su proposta delle amministrazioni interessate, con il quale
          si  dichiara  la conclusione della missione di cui all'art.
          1, e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 1996".