Art. 4. Disposizioni in materia di accise e di generi soggetti a monopolio fiscale 1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 3, comma 4, concernente il pagamento delle imposte sulla produzione e sui consumi, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Il pagamento dell'accisa, fatte salve le disposizioni previste per i singoli prodotti, deve essere effettuato, per i prodotti immessi in consumo nei primi quindici giorni del mese, entro la fine dello stesso mese e, per i prodotti immessi in consumo nel periodo dal giorno 16 alla fine del mese, entro il giorno 15 del mese successivo."; b) nell'articolo 26, concernente l'accertamento dell'accisa sul gas metano, il comma 8, come sostituito dall'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, e' sostituito dal seguente: (( "8. L'accertamento dell'accisa viene effettuato sulla base di )) (( dichiarazioni annuali contenenti tutti gli elementi necessari )) (( per la determinazione del debito d'imposta, che devono essere )) (( presentate dai soggetti obbligati entro il mese di febbraio )) (( dell'anno successivo a quello cui si riferisce. Il pagamento )) (( dell'accisa deve essere effettuato in rate di acconto mensili )) (( entro la fine di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi )) (( dell'anno precedente. Il versamento a conguaglio e' effettuato )) (( entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si )) (( riferisce. Le somme eventualmente versate in piu' del dovuto )) (( sono detratte dal successivo versamento di acconto. )) (( L'Amministrazione finanziaria ha facolta' di prescrivere )) (( diverse rateizzazioni d'acconto sulla base dei dati tecnici e )) (( contabili disponibili"; )) (( c) nell'articolo 55, concernente l'accertamento e la )) (( liquidazione dell'imposta di consumo sull'energia elettrica, i )) (( commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente: )) (( "1. L'accertamento e la liquidazione d'imposta per le officine )) (( che producono energia elettrica a scopo di vendita e per le )) (( officine che producono energia elettrica per uso proprio, )) (( munite di misuratore, e' fatto dall'ufficio tecnico di finanza, )) (( competente per territorio, sulla base della dichiarazione di )) (( consumo annuale presentata dal fabbricante. La dichiarazione )) (( deve contenere i dati relativi ad ogni mese solare ed e' )) (( presentata entro il giorno 20 del mese di febbraio dell'anno )) (( successivo a quello cui si riferisce"; )) (( d) nell'articolo 56, concernente il versamento dell'imposta di )) (( consumo sull'energia elettrica, i commi 2 e 3 sono sostituiti )) (( dai seguenti: )) (( "2. I fabbricanti versano l'imposta in rate di acconto entro il )) (( giorno 20 di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi )) (( dell'anno precedente. Il versamento a conguaglio e' effettuato )) (( entro il giorno 20 del mese di febbraio dell'anno successivo a )) (( quello cui si riferisce e sulla base dei dati consuntivi sono )) (( rideterminate le rate di acconto. Le somme eventualmente )) (( versate in piu' del dovuto sono detratte dal successivo )) (( versamento di acconto. )) (( 3. L'Amministrazione finanziaria ha facolta' di prescrivere )) (( diverse rateizzazioni di acconto sulla base dei dati tecnici e )) (( contabili disponibili"; )) e) nell'articolo 56, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. I fabbricanti autorizzati a presentare la dichiarazione annuale versano l'imposta in rate di acconto mensili entro il giorno 20 di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente. Il versamento a conguaglio e' effettuato entro il giorno 20 del mese di febbraio e sulla base dei dati consuntivi sono rideterminate le rate di acconto. Le somme eventualmente versate in piu' del dovuto sono detratte dal successivo versamento di acconto."; (( f) nell'articolo 57, comma 1, concernente la prestazione di )) (( garanzia relativamente al pagamento dell'imposta di consumo )) (( sull'energia elettrica, nel primo periodo le parole: "per un )) (( bimestre" sono sostituite dalle seguenti: "per un mese". )) 1-bis. (( La norma di cui al comma 3-bis dell'articolo 11 )) (( del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con )) (( modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, deve )) (( intendersi applicabile dal 1 gennaio 1993. )) 2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembe 1995, n. 549, gli introiti di cui al comma 1, lettera a), relativi ai prodotti immessi in consumo nei primi quindici giorni del mese di gennaio 1997, sono versati interamente all'erario. La quota spettante alle regioni a statuto ordinario e' destinata all'incremento del Fondo sanitario nazionale per il finanziamento dell'assistenza farmaceutica per l'anno 1997; il limite di lire 9.600 miliardi, previsto dall'articolo 1, comma 36, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' elevato a lire 9.960 miliardi. 3. Ferme le competenze dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone, con decreto avente efficacia immediata, affinche' nei rapporti contrattuali fra compagnie petrolifere e gestori dei distributori di carburanti non siano introdotte clausole peggiorative rispetto alle modificazioni necessarie per l'applicazione di quanto previsto dal comma 1. 4. La disposizione della lettera b) del comma 1 ha effetto dal 10 febbraio 1997. In sede di prima applicazione, il pagamento dell'acconto e' dovuto contemporaneamente al versamento dell'imposta relativa ai consumi del mese di gennaio. (( 5. In sede di prima applicazione, il pagamento della rata di )) (( acconto dell'imposta di consumo sulla energia elettrica, da )) (( parte dei fabbricanti che gia' presentano la dichiarazione )) (( annuale, relativo al mese di gennaio, e' dovuto )) (( contemporaneamente al versamento della rata d'imposta relativa )) (( al bimestre precedente. Per i fabbricanti precedentemente )) (( soggetti a dichiarazione bimestrale, la rateizzazione d'acconto )) (( annuale decorre dal mese di febbraio 1997 ed e' suddivisa in 11 )) (( rate mensili di pari importo. )) 6. L'aliquota dell'accisa sulla benzina senza piombo, stabilita nella misura di L. 1.022.280 per mille litri dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428, continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 1998. 7. Entro il 28 febbraio 1997, con provvedimenti del Ministro delle finanze in materia di generi soggetti a monopolio fiscale, sono assicurate maggiori entrate nette per il bilancio dello Stato in misura non inferiore a lire 500 miliardi per l'anno 1997 e a lire 600 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999. Riferimenti normativi: (a) Si riporta il testo degli articoli 3, 26, 55, 56 e 57, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), come da ultimo modificati dal presente articolo: "Art. 3 (( (Accertamento, liquidazione e pagamento). )) - 1. Il prodotto da sottoporre ad accisa deve essere accertato per quantita' e qualita'. La classificazione dei prodotti soggetti ad accisa e' quella stabilita dalla tariffa doganale dell'Unione europea con riferimento ai capitoli ed ai codici della nomenclatura combinata delle merci (NC). 2. Alle controversie relative alla classificazione dei prodotti ai fini dell'accisa si applicano le disposizioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, per le controversie doganali con la sostituzione dell'ufficio tecnico di finanza alla dogana, per gli adempimenti affidati a tale ufficio. 3. La liquidazione dell'imposta si effettua applicando alla quantita' di prodotto l'aliquota d'imposta vigente alla data di immissione in consumo. Per gli ammanchi, si applicano le aliquote vigenti al momento in cui essi si sono verificati ovvero, se tale momento non puo' essere determinato, le aliquote vigenti all'atto della loro constatazione. 4. Il pagamento dell'accisa, fatte salve le disposioni previste per i singoli prodotti, deve essere effettuato, per i prodotti immessi in consumo nei primi quindici giorni del mese, entro la fine dello stesso mese e, per i prodotti immessi in consumo nel periodo dal giorno 16 alla fine del mese entro il giorno quindici del mese successivo. In caso di ritardo si applica l'indennita' di mora del 6 per cento, riducibile al 2 per cento se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla data di scadenza, e sono, inoltre, dovuti gli interessi in misura pari al tasso stabilito per il pagamento differito di diritti doganali. Dopo la scadenza del suddetto termine, non e' consentita l'estrazione dal deposito fiscale di altri prodotti fino all'estinzione del debito d'imposta. Per i prodotti d'importazione l'accisa e' riscossa con le modalita' e nei termini previsti per i diritti di confine, fermo restando che il pagamento non puo' essere fissato per un periodo di tempo superiore a quello mediamente previsto per i prodotti nazionali. L'imposta e' dovuta anche per i prodotti sottoposti ad accisa contenuti nelle merci importate, con lo stesso trattamento fiscale previsto per i prodotti nazionali e comunitari". "Art. 26 (Disposizioni particolari per il gas metano). - 1. E' sottoposto ad accisa il gas metano (codice NC 2711 29 00) destinato all'autotrazione ed alla combustione per usi civili e per usi industriali. 2. Ai fini della tassazione si considerano metano anche le miscele con aria o con altri gas nelle quali il metano puro e' presente in misura non inferiore al 70 per cento, in volume. Per le miscele gassose contenenti metano puro in misura inferiore al 70 per cento, in volume, l'imposta si applica sul contenuto di metano, fermo restando l'applicazione dell'art. 21, comma 5, quando ne ricorrano i presupposti. Per le miscele di gas metano con aria o con altri gas, ottenute nelle officine del gas di citta', l'imposta si applica con riguardo ai quantitativi di gas metano originari, secondo le percentuali sopraindicate, impiegati nelle miscelazioni. Per il gas metano ottenuto nelle officine del gas di citta' od in altri stabilimenti, con qualsiasi processo di lavorazione che utilizzi metano o altra materia prima, l'imposta si applica sulla percentuale di metano puro che risulta in esso contenuta. 3. Non e' sottoposto ad accisa il metano biologico destinato agli usi propri dello stesso produttore. 4. L'accisa e' dovuta dai soggetti, esercenti impianti di estrazione, di produzione o di reti di metanodotti, che forniscono direttamente il prodotto ai consumatori. 5. Gli impianti di cui al comma 4 sono gestiti in regime di deposito fiscale. 6. Per il gas metano confezionato in bombole o in qualsiasi altro tipo di contenitore di provenienza da Paesi terzi o da Paesi comunitari l'accisa e' dovuta dall'importatore o dall'acquirente. 7. I soggetti obbligati al pagamento dell'accisa devono prestare una cauzione pari al 5 per cento dell'accisa dovuta per il quantitativo massimo di metano presumibilmente immesso in consumo per usi soggetti a tassazione in un mese. 8. L'accertamento dell'accisa viene effettuato sulla base di dichiarazioni annuali contenenti tutti gli elementi necessari per la determinazione del debito d'imposta, che devono essere presentate dai soggetti obbligati entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce. Il pagamento dell'accisa deve essere effettuato in rate di acconto mensili entro la fine di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente. Il versamento a conguaglio e' effettuato entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce. Le somme eventualmente versate in piu' del dovuto sono detratte dal successivo versamento di acconto. L'Amministrazione finanziaria ha facolta' di prescrivere diverse rateizzazioni d'acconto sulla base dei dati tecnici e contabili disponibili". "Art. 55 (Accertamento e liquidazione dell'imposta). - 1. L'accertamento e la liquidazione d'imposta per le officine che producono energia elettrica a scopo di vendita e per le officine che producono energia elettrica per uso proprio, munire di misuratore, e' fatto dall'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, sulla base della dichiarazione di consumo annuale presentata dal fabbricante. La dichiarazione deve contenere i dati relativi ad ogni mese solare ed e' presentata entro il giorno 20 del mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce. 2. (Soppresso). 3. I fabbricanti che distribuiscono energia elettrica, per uso promiscuo, ad utenze con potenza impegnata non superiore a 200 kW devono convenire per tali utenti, con l'ufficio tecnico di finanza, il canone d'imposta corrispondente, in base ai presunti consumi tassabili ed alle rispettive aliquote. Il fabbricante deve allegare alla prima dichiarazione di ciascun anno un elenco degli anzidetti utenti e comunicare mensilmente all'ufficio tecnico di finanza le relative variazioni. Gli utenti a loro volta sono obbligati a denunciare al fabbricante le variazioni che importino sul consumo preso per base nella determinazione del canone, un aumento superiore al 10 per cento, nel qual caso si procede alla revisione del canone. Per gli acquirenti non considerati fabbricanti che utilizzano l'energia elettrica in impieghi unici agevolati, il fabbricante e' tenuto a farne comunicazione all'ufficio tecnico di finanza. 4. Il fabbricante che fornisce l'energia elettrica a cottimo, per usi soggetti ad imposta, per una determinata potenza in kW e' ammesso, per tale fornitura, a pagare l'imposta con un canone stabilito in base alla potenza in kW installata presso i consumatori, tenuti presente i contratti ed i dati di fatto riscontrati dall'ufficio tecnico di finanza. 5. La dichiarazione di consumo, oltre alle indicazioni occorrenti per l'individuazione della ditta (denominazione, sede, ubicazione dell'officina, codice fiscale e numero della partita I.V.A.), deve contenere tutti gli elementi necessari per l'accertamento del debito d'imposta. 6. Le ditte fabbricanti devono, inoltre, compilare apposita dichiarazione per i consumi di energia elettrica accertati in occasione della scoperta di sottrazione fraudolente. Tale dichiarazione deve essere presentata appena i consumi fraudolenti sono stati accertati e deve essere corredata dai verbali degli agenti scopritori. 7. Gli esercenti un'officina di energia elettrica destinata all'uso proprio dello stesso proprietario od esercente, non fornita di misuratori o di altri strumenti integratori della misura dell'energia adoperata, e gli esercenti le officine di cui all'art. 54, comma 4, corrispondono l'imposta mediante un canone annuo di abbonamento. Il fabbricante ha l'obbligo di dichiarare anticipatamente le variazioni che comportino un aumento superiore al 10 per cento del consumo preso per base nella determinazione del canone. In questo caso si procede alla revisione straordinaria del canone. Gli esercenti officine costituite da impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore, con potenza elettrica non superiore a 100 kW, potranno corrispondere l'imposta mediante canone di abbonamento annuale. 8. Qualora in un impianto si utilizzi l'energia elettrica per usi diversi e si richieda l'applicazione della corrispondente aliquota d'imposta, le diverse utilizzazioni devono essere fatte in modo che sia, a giudizio insindacabile dell'amministrazione finanziaria, escluso il pericolo che l'energia elettrica venga deviata da usi esenti ad usi soggetti ad imposta. L'amministrazione finanziaria puo' prescrivere l'applicazione, a spese degli interessati, di speciali congegni di sicurezza o di apparecchi atti ad impedire l'impiego dell'energia elettrica a scopo diverso da quello dichiarato. 9. Le ditte esercenti officine di produzione di energia elettrica a scopo di vendita devono tenere registrazioni distinte per gli utenti a contatore e per quelli a cottimo". "Art. 56 (Versamento dell'imposta). - 1. L'imposta e' versata dal fabbricante direttamente in tesoreria, con diritto di rivalsa sui consumatori. 2. I fabbricanti versano l'imposta in rate di acconto entro il giorno 20 di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente. Il versamento a conguaglio e' effettuato entro il giorno 20 del mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce e sulla base dei dati consuntivi sono rideterminate le rate di acconto. Le somme eventualmente versate in piu' del dovuto sono detratte dal successivo versamento di acconto. 3. L'Amministrazione finanziaria ha facolta' di prescrivere diverse rateizzazioni di acconto sulla base dei dati tecnici e contabili disponibili. 4. Ogni bolletta di pagamento rilasciata dal fabbricante ai consumatori deve riportare i quantitativi di energia elettrica forniti e la liquidazione dell'imposta e relative addizionali, con le singole aliquote applicate. 5. Per i supplementi di imposta derivanti dalla revisione delle liquidazioni delle dichiarazioni di consumo, l'ufficio tecnico di finanza emette avviso di pagamento. 6. I fabbricanti di energia elettrica di cui all'art. 55, comma 7, versano il canone annuo d'imposta all'atto della stipula della convenzione di abbonamento e per gli anni successivi entro il mese di gennaio. 7. In caso di ritardato pagamento si applicano l'indennita' di mora e gli interessi nella misura prevista per il tardivo pagamento delle accise. Per i recuperi e per i rimborsi dell'imposta si applicano le disposizioni dell'art. 14". "Art. 57 (Garanzie, privilegi e prescrizione). - 1. I fabbricanti diversi da quelli che versano anticipatamente il canone annuo in unica soluzione devono prestare cauzione per un importo pari all'imposta dovuta per un mese. Tale importo viene determinato sulla base dell'imposta versata nell'anno precedente e, nel caso di nuova attivita', sulla base dell'imposta annua che si presume dovuta in relazione ai dati tecnici disponibili. Per l'esonero dall'obbligo di prestazione della cauzione si applicano le disposizioni dell'art. 5, comma 3. 2. Il credito dell'amministrazione finanziaria per l'imposta ha privilegio, a preferenza di ogni altro, sulle somme dovute dagli utenti per i consumi soggetti ad imposta. 3. Il termine di prescrizione per il recupero dell'imposta e' di cinque anni dalla data in cui e' avvenuto il consumo. In caso di comportamenti omissivi per la prescrizione opera dal momento della scoperta del fatto illecito. 4. La prescrizione del credito d'imposta e' interrotta quando viene constatata la violazione e ricomincia a decorrere dal giorno in cui diventa definitivo l'atto che conclude il procedimento penale o amministrativo intrapreso per la violazione accertata". (b) Si riporta il testo del comma 3-bis dell'art. 11 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, recante "Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica": "3-bis. Le miscele idrocarburiche gassose che residuano dai processi di lavorazione degli stabilimenti industriali utilizzate come combustibili, assoggettate alla tassazione prevista dal comma 5 dell'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, assolvono l'accisa con aliquota zero". (c) Si riporta il testo dell'art. 3 comma 12 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica": "12. A decorrere dal 1 gennaio 1996 una quota dell'accisa sulla benzina (codice NC 2710 00 26, 2710 00 34 e 2710 00 36) e sulla benzina senza piombo (codice NC 2710 00 27, 2710 00 29 e 2710 00 32) per autotrazione, nella misura di lire 350 al litro, e' attribuita alla regione a statuto ordinario nel cui territorio avviene il consumo, a titolo di tributo proprio. L'ammontare della predetta quota viene versato dai soggetti obbligati al pagamento dell'accisa in apposita contabilita' speciale di girofondi aperta presso la sezione di Tesoreria provinciale dello Stato denominata "Accisa sulla benzina da devolvere alle regioni a statuto ordinario". Le predette somme sono trasferite mensilmente in apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato con la medesima denominazione. La ripartizione delle somme viene effettuata sulla base dei quantitativi erogati nell'anno precedente dagli impianti di distribuzione di carburante che risultano dal registro di carico e scarico di cui all'articolo 3 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, sono stabilite le modalita' di applicazione delle disposizioni del presente comma". (d) Si riporta il testo del comma 36 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica": "36. L'onere a carico del Servzio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica, previsto per l'anno 1997 dall'art. 7, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e' rideterminato in lire 9.600 miliardi anche per assicurare l'erogazione di farmaci innovativi di alto valore terapeutico, nonche' la copertura degli oneri di cui al comma 42". (e) Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge 1 luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428, recante "Partecipazione italiana alla missione di pace in Bosnia": "Art. 5. - 1. All'onere derivante dal presente decreto, valutato in lire 240 miliardi, si provvede con le entrate di cui al presente articolo. 2. L'aliquota dell'accisa sulla benzina senza piombo (codice NC 2710 00 27, 2710 00 29 e 2710 00 32) e' aumentata da lire 1.003.480 a lire 1.022.280 per mille litri. 3. Le disposizioni di cui al comma 2 hanno effetto fino al giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta delle amministrazioni interessate, con il quale si dichiara la conclusione della missione di cui all'art. 1, e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 1996".