Art. 5.
               Disposizioni in materia di riscossione
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio  1988,  n.
43,   concernente  il  servizio  di  riscossione  dei  tributi,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) nell'articolo 26, comma  1,  primo  periodo,  concernente  gli
obblighi del commissario governativo, dopo le parole: "come riscosso"
sono inserite le seguenti: ", salva la facolta' per il Ministro delle
finanze,   ((   d'intesa   con  il  Ministro  del  tesoro  e  sentita
l'amministrazione  regionale  interessata,  ))   di   stabilire,   in
situazioni particolari, l'esonero da tale obbligo,";
    b)  nell'articolo  31,  comma  1,  lettera  c),  che  individua i
soggetti cui puo' essere conferita la concessione,  dopo  le  parole:
"la  gestione in concessione del servizio" sono inserite le seguenti:
"ovvero di attivita' o compiti ad esso connessi o complementari,";
    c) nell'articolo 34, concernente la conservazione dei ruoli,  dei
registri e degli atti, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
  "1-bis.  Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze possono essere
stabilite particolari  modalita'  di  conservazione  dei  ruoli,  dei
registri  e  degli atti da parte del Consorzio nazionale obbligatorio
tra i concessionari del servizio di riscossione dei tributi ed  altre
entrate di pertinenza dello Stato e di enti pubblici.";
    d)  nell'articolo  61,  relativo  ai  compensi  e  rimborsi spese
spettanti ai concessionari dopo il comma 8 e'  aggiunto  il  seguente
comma:
  "8-bis.  Qualora  si riduca, per effetto di disposizioni normative,
il numero dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli  enti
pubblici   riscossi   dai   concessionari   della  riscossione  e  di
conseguenza l'ammontare nazionale complessivo dei compensi in  misura
superiore  al dieci per cento, il Ministro delle finanze, di concerto
con il Ministro del tesoro, dispone, con  decreto  da  emanare  entro
centoventi  giorni dalla data in cui hanno effetto le riduzioni delle
riscossioni, la revisione  della  misura  dei  compensi  in  modo  da
assicurare  la  permanenza dell'equilibrio economico. La nuova misura
e' comunicata al concessionario che ha facolta' di recedere  a  norma
dell'art.  18.  La  facolta'  di  recesso  e', altresi', esercitabile
qualora sia inutilmente decorso  l'ulteriore  termine  di  centoventi
giorni  dalla  data  entro la quale doveva essere emanato il predetto
decreto ministeriale.";
    e) nell'articolo 62,  comma  4,  primo  periodo,  concernente  la
dilazione  dei  versamenti, le parole da: "il Ministro delle finanze"
fino alla fine  del  periodo  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "il
direttore regionale delle entrate, quando l'incidenza di tali tributi
e'  pari  o  superiore al dieci per cento dell'ammontare dei compensi
erariali percepiti dal concessionario nell'anno  precedente,  concede
dilazioni  per  il  versamento dell'intero importo per un periodo non
superiore a ventiquattro mesi.";
   f) (soppressa).
  2.  All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n.  75,
relativo  all'invio  di  una  comunicazione  di avvenuta iscrizione a
ruolo in luogo della notificazione della cartella di pagamento,  come
modificato  dall'articolo  3, comma 74, della legge 28 dicembre 1995,
n. 549, la cifra: "100.000" e' sostituita dalla seguente: "600.000".
 3. Sono confermati, per  l'anno  1997,  i  compensi  stabiliti,  per
ciascuna  concessione,  con  decreti  del  Ministro  delle finanze 30
novembre 1994, concernenti la  determinazione  dei  compensi  per  il
periodo  di  gestione  decennale  della  concessione  del servizio di
riscossione dei tributi, pubblicati nel supplemento ordinario  n.  28
alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  49  del  28 febbraio 1995. Entro il 31
dicembre  1997  sono  stabiliti  i  nuovi  compensi  per  il  biennio
1998-1999  con  applicazione,  anche  per  i bienni successivi, degli
elementi di calcolo fissati sia nei commi 2  e  3  sia  nel  comma  8
dell'articolo  61  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43.
 3-bis. (( Per il trasferimento dei servizi di riscossione         ))
(( dei tributi e di tesoreria di cui al decreto legislativo 25     ))
(( febbraio 1995, n. 77, in materia di garanzia dell'occupazione e ))
(( del personale, gli enti locali, all'atto del trasferimento      ))
(( stesso, possono prevedere che siano applicate le norme di cui   ))
(( all'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ))
(( gennaio 1988, n. 43, concernenti la regolamentazione del        ))
(( settore.                                                        ))
  4. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602,  recante  disposizioni  sulla  riscossione  delle  imposte   sul
reddito, sono apportate le seguenti modificazioni:
(( 0a) all'art. 19 e' aggiunto il seguente comma:                  ))
(( "Per le imposte iscritte a ruolo dovute in base alle            ))
(( dichiarazioni annuali, regolarmente presentate ai fini delle    ))
(( imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, ed in   ))
(( base alle liquidazioni periodiche per le quali non sono scaduti ))
(( i termini di presentazione annuale della relativa               ))
(( dichiarazione, con decreto da pubblicare nella )) Gazzetta      ))
(( Ufficiale,    il Ministro delle finanze puo' eccezionalmente    ))
(( disporre nei confronti degli stessi soggetti indicati nel terzo ))
(( comma e su istanza dei medesimi l'applicazione degli interessi  ))
(( nella misura del 9 per cento annuo in luogo delle soprattasse e ))
(( delle pene pecuniarie, nonche' la rateazione del debito         ))
(( tributario fino ad un massimo di 12 rate";                      ))
    a) nell'articolo 28, secondo comma, primo periodo, riguardante le
modalita'  di  pagamento,  le parole: "non oltre il giorno dodici del
mese di scadenza della rata" sono soppresse;
    b) nell'articolo 30, terzo  comma,  concernente  l'indennita'  di
mora,  le  parole:  "cinque  giorni"  sono sostituite dalle seguenti:
"sedici  giorni,  ovvero  sessanta  giorni  se  l'imposta  e'   stata
liquidata  ai  sensi  degli  articoli 36-bis e 36-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,";
    b-bis) (( nell'articolo 52 il secondo comma e' sostituito      ))
(( dal seguente:                                                   ))
(( "L'opposizione non puo' essere proposta:                        ))
(( a) quando i mobili pignorati nella casa di abitazione del       ))
(( contribuente e negli altri luoghi a lui appartenenti, sui quali ))
(( si pretende di aver diritto, hanno formato oggetto di una       ))
(( precedente vendita esattoriale a carico del medesimo debitore;  ))
(( b) dal coniuge e dai parenti e affini fino al terzo grado del   ))
(( contribuente o dei coobbligati, per quanto riguarda i mobili    ))
(( pignorati nella casa di abitazione del debitore o del           ))
(( coobbligato e negli altri luoghi a loro appartenenti, sempre    ))
(( che non si tratti di beni costituiti in dote ovvero dimostrino  ))
(( la proprieta' acquisita con atto pubblico o scrittura privata   ))
(( di data certa o per atto di donazione anteriori alla            ))
(( presentazione della dichiarazione o alla notifica dell'avviso   ))
(( di accertamento dell'imposta";                                  ))
 b-ter)    al primo comma dell'articolo 60 le parole:              ))
(( "mediante raccomandata con avviso di ricevimento" sono          ))
(( sostituite dalle seguenti: "mediante collegamento telematico";  ))
(( c) nell'articolo 65, secondo comma, concernente beni            ))
(( pignorabili, sono apportate le seguenti modificazioni:          ))
(( 1) nel primo periodo le parole: "in virtu' di titolo di data    ))
(( anteriore a quella di consegna del ruolo all'esattore" sono     ))
(( sostituite dalle seguenti: "in virtu' di titolo avente data     ))
(( anteriore all'anno cui si riferisce il tributo iscritto a       ))
(( ruolo";                                                         ))
(( 2) nel secondo periodo, le parole: "di data certa anteriore a   ))
(( quella di consegna del ruolo all'esattore" sono sostituite      ))
(( dalle seguenti: "di data anteriore all'anno cui si riferisce il ))
(( tributo iscritto a ruolo" e le parole: "alla stessa data" sono  ))
(( sostituite dalle seguenti: "allo stesso anno";                  ))
     d)   nell'articolo   78,   concernente   l'onere  di  preventiva
esecuzione sui beni mobili ed ordine delle procedure immobiliari,  il
primo  comma,  e'  sostituito  dal  seguente: "Il concessionario puo'
avvalersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione forzata
previsti dalla legge quando l'ammontare del credito per il  quale  si
deve  procedere e' superiore a lire dieci milioni. Quando l'ammontare
e' inferiore il concessionario puo'  procedere  all'esecuzione  sugli
immobili   soltanto  se  e'  risultata  infruttuosa  o  insufficiente
l'esecuzione sui beni mobili del debitore.";
    e) dopo l'articolo 91 e' inserito il seguente articolo:
 "91-bis. (( (Fermo dei veicoli a  motore  ed  autoscafi).  -  1.  ))
Qualora  in  sede di riscossione coattiva di crediti iscritti a ruolo
non sia possibile, per mancato  reperimento  del  bene,  eseguire  il
pignoramento dei veicoli a motore e degli autoscafi di proprieta' del
contribuente  iscritti  nei pubblici registri, la direzione regionale
delle entrate ne dispone il fermo.
   2. Il provvedimento di fermo di cui al comma 1 si esegue  mediante
iscrizione  nei  registri  mobiliari  a  cura  del concessionario che
provvede, altresi', a darne comunicazione al debitore.
   3. Chiunque circoli con veicoli o autoscafi sottoposti al fermo e'
soggetto alla sanzione  prevista  dall'articolo  214,  comma  8,  del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
   4.  Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze, di concerto con i
Ministri dell'interno  e  dei  lavori  pubblici,  sono  stabiliti  le
modalita',  i  termini  e  le  procedure  per  l'attuazione di quanto
previsto nel presente articolo.".
  5.  Sono  validi  agli  effetti  della procedura di riscossione dei
tributi i  certificati,  le  visure  e  qualsiasi  atto  e  documento
amministrativo  rilasciati, tramite sistemi informatici o telematici,
al concessionario del servizio della riscossione dei tributi  qualora
contengano  apposita  asseverazione del predetto concessionario della
loro provenienza.
          Riferimenti normativi:
              (a) Si riporta il testo degli articoli 26, 31, 34, 61 e
          62,  del  D.P.R.  28  gennaio   1988,   n.   43,   recante:
          "Istituzione  del  Servizio di riscossione dei tributi e di
          altre entrate dello Stato e  di  altri  enti  pubblici,  ai
          sensi  dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n.
          657.", come da ultimo modificati dal presente articolo:
            "Art. 26 (Obblighi del commissario governativo). - 1.  Il
          Commissario   governativo  delegato  provvisoriamente  alla
          riscossione risponde del non  riscosso  come  riscosso,  ((
          salva  la facolta' del Ministro delle finanze, d'intesa con
          il  Ministro  del  tesoro   e   sentita   l'amministrazione
          regionale   interessata,   di   stabilire,   in  situazioni
          particolari, l'esonero da tale obbligo, )) ed e'  tenuto  a
          prestare  cauzione.  La  disposizione  di  cui all'art. 46,
          comma  3,  si  applica  anche  nell'ipotesi   in   cui   il
          commissario  governativo sia soggetto diverso da azienda ed
          istituto di credito.
             2. Il commissario governativo provvede,  altresi',  alla
          riscossione dei residui di gestione secondo le norme di cui
          agli articoli 42 e seguenti.".
            "Art.   31   (Soggetti   della   concessione).  -  1.  La
          concessione puo' essere conferita:
               a) alle aziende e agli istituti di credito  di  cui  2
          all'art.   5,   lettere   a),   b),  d)  ed  e)  del  regio
          decreto-legge  12  marzo  1936,  n.   375,   e   successive
          modificazioni,  nonche'  alle  casse rurali ed artigiane di
          cui alla  lettera  f)  dello  stesso  articolo,  aventi  un
          patrimonio non inferiore a lire un miliardo;
               b)   alle   speciali  sezioni  autonome  dei  predetti
          istituti e aziende di credito;
               c) alle societa' per azioni  regolarmente  costituite,
          con  sede  in Italia e con capitale interamente versato non
          inferiore  a  lire  un  miliardo  ed  aventi  per   oggetto
          esclusivo  la  gestione in concessione del servizio, ovvero
          di attivita' o compiti ad esso  connessi  o  complementari,
          costituite  dai  soggetti  indicati  nella  lettera a) o da
          persone fisiche, e il cui statuto prevede l'inefficacia nei
          confronti della societa' del trasferimento delle azioni per
          atto tra vivi non preventivamente autorizzato dal  Ministro
          delle  finanze; le modifiche allo statuto, deliberate dalle
          societa' per azioni gia'  esercenti  attivita'  esattoriale
          per  adeguarlo  alle  prescrizioni contenute nella presente
          lettera, non danno luogo  all'applicazione  dell'art.  2437
          del codice civile;
               d)   alle   societa'   cooperative  con  capitale  non
          inferiore a lire un miliardo, che, alla data di entrata  in
          vigore  della  legge 4 ottobre 1986, n. 657, erano titolari
          di gestioni esattoriali da almeno trenta anni.
             2.    Non    possono   essere   rappresentanti   legali,
          amministratori o  sindaci  delle  aziende  ed  istituti  di
          credito,  delle  loro  speciali  sezioni  autonome  e delle
          societa' indicati nel comma 1:
               a) gli inabilitati, gli interdetti ed  i  falliti  non
          riabilitati;
               b)   coloro   che   sono   stati  dichiarati  decaduti
          dall'ufficio di esattore o che per  irregolarita'  o  abusi
          commessi  nell'esercizio  delle  loro  funzioni  sono stati
          oggetto di provvedimento di  revoca  dalla  nomina  o  sono
          stati   dispensati  dall'ufficio  di  delegato,  sostituto,
          sorvegliante, collettore, ufficiale esattoriale o ufficiale
          di riscossione, messo notificatore;
               c) coloro che sono stati condannati per delitti contro
          la  pubblica   amministrazione,   l'amministrazione   della
          giustizia,  la  fede  pubblica  o il patrimonio, ovvero per
          delitti  non  colposi  punibili  con  pena  detentiva   non
          inferiore  ad  un anno o che comportano la interdizione dai
          pubblici uffici;
               d) coloro nei cui confronti sussistono procedimenti  o
          provvedimenti  di  cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e
          successive modificazioni, e sentenze passate in giudicato o
          procedimenti penali per i delitti previsti  dagli  articoli
          416  e  416-bis  del codice penale, contestati con ordine o
          mandato di  comparizione  o  di  cattura.    Le  competenti
          prefetture,  qualora siano a conoscenza che sono sottoposti
          ai suddetti procedimenti o provvedimenti  i  rappresentanti
          legali,  gli  amministratori  o  i sindaci delle aziende ed
          istituti di credito, delle loro speciali sezioni autonome e
          delle societa' indicate nel comma 1, devono  darne  notizia
          al   Ministero   delle   finanze.  Analoga  informativa  e'
          trasmessa dall'autorita' giudiziaria che ha emesso ordine o
          mandato  di  comparizione  o  di  cattura  per  i  predetti
          delitti.
             3.  Non  possono, inoltre, essere rappresentanti legali,
          amministratori o  sindaci  delle  aziende  ed  istituti  di
          credito,  delle  loro  speciali  sezioni  autonome  e delle
          societa' indicati nel comma 1:
               a) i membri del Parlamento e del Governo;
               b) i membri dei consigli o assemblee  e  dei  relativi
          comitati  di  controllo  regionali, provinciali e comunali,
          limitatamente  alla  concessione   relativa   agli   ambiti
          territoriali  compresi  nella  circoscrizione  territoriale
          dell'ente;
               c)     i     dipendenti     in     servizio     attivo
          dell'amministrazione  finanziaria e degli enti territoriali
          interessati per ciascuna concessione, a pena  di  decadenza
          dall'impiego;
               d) gli esercenti una professione che la legge dichiara
          incompatibile con la partecipazione alla amministrazione di
          societa'.
            4. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere (( b), c) e
          d)  ))  ed  al  comma  3, lettere a), b) e c), si applicano
          anche ai soci delle societa' di cui al comma 1, lettere  c)
          e d).".
            "Art.  34  (Conservazione dei ruoli, dei registri e degli
          atti).  - 1. Il concessionario deve conservare i  ruoli,  i
          registri,   le   distinte   di   versamento,   le  distinte
          riepilogative e gli altri atti  della  gestione  per  dieci
          anni  dalla  loro  compilazione;  per  i ruoli tale termine
          decorrere  dalla  data  della  loro   consegna   da   parte
          dell'intendente di finanza.
           1-bis.  Con  decreto  del  Ministro  delle finanze possono
          essere stabilite particolari modalita' di conservazione dei
          ruoli, dei registri e degli atti  da  parte  del  Consorzio
          nazionale  obbligatorio tra i concessionari del servizio di
          riscossione dei tributi  ed  altre  entrate  di  pertinenza
          dello Stato e di enti pubblici.".
            "Art.  61 Compensi e rimborsi spese). - 1. I compensi e i
          rimborsi   spese   spettanti   al    concessionario    sono
          determinati,  per  ciascun ambito territoriale, su proposta
          del servizio centrale, sentito il parere della  commissione
          di  cui  all'art. 3, con decreto del Ministro delle finanze
          da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
             2. Il parere della commissione di cui all'art. 3 deve:
               a) elencare tutti gli elementi che hanno concorso alla
          determinazione del compenso;
               b) indicare in modo specifico l'incidenza  di  ciascun
          elemento di valutazione sul risultato finale;
               c) consentire il confronto tra l'incidenza di cui alla
          lettera  b) e l'incidenza riconosciuta agli stessi elementi
          considerati ai fini della determinazione dei  compensi  per
          altri ambiti territoriali in situazioni equiparabili.
             3.  La  remunerazione  del servizio di riscossione viene
          determinata in  modo  da  assicurare  una  percentuale  non
          differenziata  di  utile per ogni concessionario sulla base
          dei dati di redditivita' media e dei costi medi di gestione
          a livello nazionale rapportati ad ogni concessionario  o  a
          gruppi  di  concessionari  similari, tenendo comunque conto
          del numero degli  sportelli  e  del  costo  aggiuntivo  del
          personale  obbligatoriamente  mantenuto  in servizio presso
          ogni singola concessione ai sensi degli articoli 122 e 123,
          ove  tale  personale   ecceda   le   necessita'   operative
          riconosciute alla concessione; si tiene conto altresi', con
          riferimento   all'ultimo  biennio,  dell'ammontare  globale
          delle somme riscosse e dei tempi di valuta,  del  numero  e
          tipo di operazioni, dell'indice di morosita' e di quello di
          inesigibilita'. La remunerazione e' articolata come segue:
               a)  una  commissione per la riscossione dei versamenti
          diretti,  uguale  per  tutti   gli   ambiti   territoriali,
          stabilita  in  misura percentuale delle somme riscosse, con
          la determinazione di un importo  minimo  e  di  un  importo
          massimo;
               b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte
          a   ruolo,   uguale  per  tutti  gli  ambiti  territoriali,
          stabilito in misura percentuale delle somme  riscosse,  con
          la  determinazione  di  un  importo  minimo e di un importo
          massimo,  tenendo  conto  dei   costi   specifici   e   del
          prevedibile ammontare globale di tali somme;
               c) un compenso, aggiuntivo rispetto a quello  previsto
          dalla lettera b), per la riscossione delle somme iscritte a
          ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora, uguale
          per  tutti  gli  ambiti  territoriali,  stabilito in misura
          percentuale   delle   somme   riscosse,    tenendo    conto
          dell'ammontare  medio  nazionale delle esecuzioni fruttuose
          e' dell'incidenza di esso sull'ammontare complessivo  delle
          altre forme di riscossione;
               d)  un  compenso  in  cifra fissa per ciascun abitante
          servito,  differenziato  per  ogni  ambito  territoriale  e
          determinato  in  relazione  al  prevedibile ammontare delle
          commissioni, dei  compensi,  dei  rimborsi  spese  e  degli
          interessi  di  mora spettanti ai concessionari ai sensi del
          presente articolo al fine di  assicurare  la  remunerazione
          calcolata  con  i  criteri  previsti  dal primo periodo del
          presente comma; il numero degli abitanti  serviti  da  ogni
          concessione  e'  quello  risultante dagli ultimi dati sulla
          popolazione residente pubblicati dall'ISTAT.
             4. Ai concessionari spetta, altresi', il rimborso  delle
          spese  delle procedure esecutive in misura determinata, per
          i diversi adempimenti, in  base  a  tabella  approvata  dal
          Ministro  delle  finanze, sentito il parere del Ministro di
          grazia e giustizia.
            5.  Sono  a  carico  dello  Stato  e  degli  altri   enti
          impositori  il  pagamento  della  commissione  di  cui alla
          lettera a), dei compensi di cui alla lettera b)  del  comma
          3,  nei  casi in cui non e' previsto il pagamento spontaneo
          prima  della  iscrizione  a  ruolo,  nonche'  il  rimborso,
          ridotto al cinquanta per cento, delle spese delle procedure
          infruttuose  di  cui al comma 4. Sono a carico dello Stato,
          inoltre, i compensi di cui  al  comma  3,  lettera  d),  da
          erogarsi  in  rate di uguale importo entro il giorno 27 dei
          mesi di febbraio, giugno, settembre e novembre  di  ciascun
          anno mediante ordinativi di pagamento emessi dal competente
          intendente di finanza e tratti su ordine di accreditamento,
          ovvero  tramite concessione di una corrispondente dilazione
          a valere, anche sui versamenti diretti, a  decorrere  dalla
          prima  scadenza  utile  dopo  le date sopra indicate. Per i
          crediti per i quali e' intervenuto provvedimento di sgravio
          e'  altresi  a  carico  dello  Stato  e  degli  altri  enti
          impositori  il  pagamento,  ridotto al cinquanta per cento,
          delle spese delle procedure esecutive.
             6. Sono invece a carico dei contribuenti:
               a) il pagamento  dei  compensi  di  cui  al  comma  3,
          lettera  b),  nei  casi  in  cui  e'  previsto il pagamento
          spontaneo prima dell iscrizione a ruolo;
               b)  il  pagamento  dei  compensi  di  cui  al comma 3,
          lettera c);
               c) il pagamento delle spese delle procedure  esecutive
          e  degli  interessi  semestrali  di  mora  per il ritardato
          pagamento delle somme iscritte a ruolo,  questi  ultimi  da
          determinare  annualmente  con  decreto  del  Ministro delle
          finanze, con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.
             7. Per la gestione del servizio di tesoreria  spetta  al
          concessionario un compenso percentuale rapportato al volume
          delle  entrate e delle spese, da determinarsi d'accordo con
          gli enti interessati in relazione ai costi di gestione  del
          servizio   e   in   misura   che   assicuri   una  adeguata
          remunerazione.   In   caso   di   mancato    accordo,    la
          determinazione  del  compenso  e'  stabilita  dal  servizio
          centrale, il quale provvede con atto motivato.
             8. Al fine di assicurare la  permanenza  dell'equilibrio
          economico  di  ogni  singola gestione viene effettuata, con
          periodicita' biennale,  la  revisione  delle  misure  delle
          commissioni,  dei compensi, dei rimborsi delle spese tenuto
          conto anche del tasso di inflazione programmato dal Governo
          per  il  biennio  successivo,   nonche'   delle   eventuali
          modifiche  alle  condizioni  originarie  della  concessione
          conseguenti ad  intervenute  modifiche  normative.  A  tale
          revisione  provvede  il Ministro delle finanze, con decreto
          emanato di  concerto  con  i  Ministri  del  tesoro  e  del
          bilancio  e  della  programmazione  economica,  entro il 30
          settembre dell'anno  precedente  a  quello  di  entrata  in
          vigore dello stesso decreto.
           8-bis.  Qualora  si riduca, per effetto delle disposizioni
          normative, il numero dei  tributi  e  delle  altre  entrate
          dello   Stato   e   degli   enti   pubblici   riscossi  dai
          concessionari   della   riscossione   e   di    conseguenza
          l'ammontare  nazionale  complessivo  dei compensi in misura
          superiore al dieci per cento, il Ministro delle finanze, di
          concerto con il Ministro del tesoro, dispone,  con  decreto
          da  emanare entro centoventi giorni dalla data in cui hanno
          effetto le riduzioni delle riscossioni, la revisione  della
          misura  dei  compensi  in  modo da assicurare la permanenza
          dell'equilibrio economico. La nuova misura e' comunicata al
          concessionario  che  ha  facolta'  di  recedere   a   norma
          dell'art.   18.   La  facolta'  di  recesso  e',  altresi',
          esercitabile qualora sia  inutilmente  decorso  l'ulteriore
          termine  di  centoventi  giorni  dalla  data entro la quale
          doveva essere emanato il predetto decreto ministeriale.".
            "Art. 62 (Provvedimenti di dilazione nei  versamenti).  -
          1. I provvedimenti di sospensione della riscossione e della
          dilazione  del  pagamento  dei  tributi operano a tutti gli
          effetti anche nei confronti del concessionario, il quale e'
          esonerato, per le somme  per  le  quali  risponde  del  non
          riscosso  come  riscosso,  dall'obbligo  di  effettuare  il
          relativo versamento alla scadenza stabilita.
             2.  Qualora  i  suddetti  provvedimenti   siano   emessi
          successivamente al versamento delle relative somme da parte
          del  concessionario, in forza dell'obbligo del non riscosso
          come   riscosso,   l'intendente   di    finanza    provvede
          contestualmente a concedere, con proprio decreto, dilazione
          di  pari  importo  a  valere sul primo versamento decadale,
          utile dei versamenti diretti.
             3. I provvedimenti di  revoca  della  sospensione  della
          riscossione  e  di dilazione del pagamento relativi a somme
          iscritte in ruoli  con  l'obbligo  del  non  riscosso  come
          riscosso  hanno  effetto, nei confronti del concessionario,
          dal  primo  versamento  di   rata   utile   successivo   al
          provvedimento  di revoca. Nel caso in cui il concessionario
          abbia goduto di dilazione sui versamenti diretti  ai  sensi
          del  comma  2,  il  riversamento  deve  avvenire alla prima
          scadenza decadale  utile  successiva  al  provvedimento  di
          revoca.
            4.  Se  per  fatti  non  imputabili  al concessionario e'
          particolarmente  difficile  la   riscossione   di   tributi
          erariali iscritti a ruolo, ovvero e' gravemente impedito il
          normale svolgimento delle procedure esecutive, il direttore
          regionale delle entrate, quando l'incidenza di tali tributi
          e'  pari  o superiore al dieci per cento dell'ammontare dei
          compensi erariali percepiti  dal  concessionario  dell'anno
          precedente, concede dilazioni per il versamento dell'intero
          importo  per  un periodo non superiore a ventiquattro mesi.
          La dilazione e' usufruibile anche sui versamenti diretti se
          il decreto di  concessione  della  dilazione  viene  emesso
          successivamente   alla   scadenza   del   termine  previsto
          dall'art. 72 del  presente  decreto  per  la  rata  cui  la
          dilazione si riferisce.".
             (b)  Si  riporta  il  testo  dell'art.  12, comma 1, del
          decreto-legge 23  gennaio  1993,  n.  16,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24 marzo 1993, n. 75, recante
          "Disposizioni  in  materia  di  imposte  sui  redditi,  sui
          trasferimenti  di immobili di civile abitazione, di termini
          per la definizione agevolata delle  situazioni  e  pendenze
          tributarie,   per  la  soppressione  della  ritenuta  sugli
          interessi, premi ed altri frutti derivanti  da  depositi  e
          conti  correnti  interbancari,  nonche'  altre disposizioni
          tributarie", come modificato dal presente  articicolo:  "1.
          Per  i crediti non erariali, quando l'importo del tributo o
          del  contributo  non  e'  superiore  a  lire  600.000,   il
          concessionario  della  riscossione puo' procedere, in luogo
          della notificazione della cartella  di  pagamento  prevista
          dagli  articoli  25  e  26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.
          602, all'invio, a mezzo lettera non  raccomandata,  di  una
          comunicazione di avvenuta iscrizione a ruolo contenente gli
          elementi  indicati  nel  predetto art. 25; restano ferme le
          disposizioni concernenti la  notificazione  dell'avviso  di
          mora quando occorre procedere alla riscossione coattiva.".
             (c)  Il  decreto  leglslativo  25  febbraio 1995, n. 77,
          concerne:  "Ordinamento finanziario e contabile degli  enti
          locali".
             (d)  Si riporta il testo vigente degli articoli 18 e 122
          del citato D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43:
            "Art.  18  (Recesso dalla concessione). - 1. Entro trenta
          giorni  dalla  comunicazione  del  decreto   di   revisione
          biennale  dei  compensi  di  cui  all'art.  61, comma 8, il
          concessionario ha facolta' di  recedere  dalla  concessione
          con effetto dal primo giorno del sesto mese successivo alla
          presentazione della relativa dichiarazione.
             2.  La  dichiarazione di recesso e' notificata, nei modi
          previsti  dal  codice  di  procedura  civile,  al  servizio
          centrale  il  quale  provvede  ad  informare  il competente
          intendente di finanza.
             3. Si applicano al  concessionario  recedente  le  norme
          contenute nell'art. 41, commi 1 e 2.".
            "Art.   122   (Rapporto  di  lavoro  del  personale  gia'
          dipendente dalle  esattorie  e  ricevitorie  delle  imposte
          dirette).  -  1. Il personale che alla data del 31 dicembre
          1983 prestava servizio presso le esattorie e le ricevitorie
          provinciali, nonche' presso le sedi  o  direzioni  centrali
          delle  stesse,  ha  diritto al mantenimento del rapporto di
          lavoro, senza soluzione di continuita', alle dipendenze dei
          soggetti  di   cui   all'art.   31,   comma   1,   divenuti
          concessionari  della  gestione  del servizio di riscossione
          dei  tributi  per  la   circoscrizione   nel   cui   ambito
          territoriale  e'  compresa  l'esattoria  o  la  ricevitoria
          presso  cui  prestava  servizio.  Lo  stesso  personale  ha
          diritto  inoltre a prestare la propria attivita' lavorativa
          presso  uffici  siti  nell'ambito  della  provincia   della
          esattoria o ricevitoria di appartenenza.
             2.  Il  diritto  di  cui al comma 1 e' condizionato alla
          sussistenza dei seguenti requisiti:
               a) iscrizione, alla data  del  31  dicembre  1983,  al
          fondo  di  previdenza  di  cui alla legge 2 aprile 1958, n.
          377, e successive modificazioni;
               b) eta' non  superiore,  alla  data  del  conferimento
          della  concessione, agli anni sessanta si prescinde da tale
          limite di eta' nei confronti del personale  che  ha  optato
          per  la  prosecuzione  del  rapporto  di  lavoro  ai  sensi
          dell'art. 6 del decreto-legge 22  dicembre  1981,  n.  791,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26 febbraio
          1982, n. 54, nonche' nei confronti del personale che non ha
          conseguito diritto a pensione.
             3. Il rapporto di  lavoro  del  personale  indicato  nel
          comma  1  sara'  disciplinato  dai  contratti collettivi di
          lavoro di categoria alla  cui  applicazione  e'  tenuto  il
          concessionario; e' comunque garantito agli interessati:
               a)  l'anzianita'  di servizio, acquisita alla data del
          conferimento della concessione;
               b) l'inquadramento con la relativa  anzianita'  ed  il
          corrispondente trattamento economico acquisiti alla data di
          pubblicazione del presente decreto, fatti salvi il migliore
          inquadramento   e  gli  incrementi  retributivi  conseguiti
          successivamente alla suddetta data,  sempre  se  dovuti  in
          applicazione di norme contrattuali collettive;
               c)  la  posizione  previdenziale  prevista  a norma di
          legge  acquisita   alla   data   del   conferimento   della
          concessione.
             4.  Le disposizioni che precedono si applicano anche nei
          confronti:
               a) del personale esattoriale  ausiliario  assunto  con
          contratto   a   tempo  indeterminato  anteriormente  al  31
          dicembre 1983 in conformita' alle leggi sul collocamento;
               b) del  personale  impiegatizio,  non  iscrivibile  al
          fondo di previdenza ai sensi dell'art. 8, lettera b), della
          legge  2  aprile  1958, n. 377, e successive modificazioni,
          assunto con contratto a tempo  indeterminato  anteriormente
          al   31   dicembre  1983  in  conformita'  alle  leggi  sul
          collocamento;
               c)  dei  dipendenti  assunti  successivamente  al   31
          dicembre  1983,  in  sostituzione numerica del personale di
          cui al comma 1 ed alle lettere a) e b) del presente  comma,
          cessato dal servizio".
             (e)  Si  riporta il testo degli articoli 19, 28, 30, 52,
          60, 65 e 78 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602,  recante:
          "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito",
          come modificati dal presente articolo:
            "Art. 19 (Prolungata rateazione dei debiti di imposta). -
          L'amministrazione  finanziaria ha facolta' di concedere, su
          richiesta del contribuente, la ripartizione  fino  a  dieci
          rate  del  debito tributario per imposte arretrate. In caso
          di  omesso  pagamento  di  due  rate  consecutive  l'intero
          ammontare  iscritto  nei  ruoli  e'  riscuotibile  in unica
          soluzione.
             Non puo' essere concessa  la  rateazione  delle  imposte
          iscritte nei ruoli speciali e nei ruoli straordinari.
            Tuttavia  il Ministro delle finanze, eccezionalmente puo'
          disporre con proprio decreto da pubblicarsi nella  Gazzetta
          Ufficiale,  la rateazione fino ad un massimo di cinque rate
          dalle imposte iscritte  nei  ruoli  speciali  e  nei  ruoli
          straordinari nei confronti di soggetti per i quali sussiste
          la   compravata   necessita'   di   mantenere   i   livelli
          occupazionali  e  di  assicurare  il  proseguimento   delle
          attivita'    produttive,    tenuto    conto   anche   della
          localizzazione  di  queste.  La  rateazione   puo'   essere
          altresi'  disposta  nei confronti degli enti territoriali e
          delle aziende che svolgono un servizio pubblico  essenziale
          al  fine  di  garantire  lo svolgimento dei servizi da essi
          erogati.
             Per le imposte iscritte a  ruolo  dovute  in  base  alle
          dichiarazioni  annuali,  regolarmente  presentate  ai  fini
          delle  imposte  sui  redditi  e  dell'imposta  sul   valore
          aggiunto,  ed  in  base alle liquidazioni periodiche per le
          quali non sono scaduti i termini di  presentazione  annuale
          della  relativa  dichiarazione,  con  decreto da pubblicare
          nella Gazzetta Ufficiale, il Ministro  delle  finanze  puo'
          eccezionalmente   disporre   nei   confronti  degli  stessi
          soggetti indicati nel terzo comma e su istanza dei medesimi
          l'applicazione degli interessi nella misura del 9 per cento
          annuo in luogo delle sopratasse e  delle  pene  pecuniarie,
          nonche'  la  rateizzazione del debito tributario fino ad un
          massimo di 12 rate.".
            "Art.  28  (Modi  di  pagamento).  - Il contribuente puo'
          pagare, oltre che in contanti, con cedole  scadute,  e  nei
          casi  previsti  dalla  legge, anche con cedole non scadute,
          dei titoli del  debito  pubblico,  computate  per  il  loro
          importo  netto,  nonche'  mediante  altri titoli di credito
          bancario o postali a copertura garantita.
             Il pagamento in danaro puo' essere  effettuato  anche  a
          mezzo   del   servizio  dei  conti  correnti  postali,  con
          versamento all'ufficio postale sull'apposito conto corrente
          intestato all'esattore. I certificati di allibramento e  le
          ricevute  relative  ai  versamenti  in  contanti rilasciate
          dagli   uffici   postali   debbono   indicare    l'esattore
          destinatario,   le   generalita'   del  contribuente  e  la
          specificazione  del  debito  al  quale  il   pagamento   si
          riferisce. Le ricevute sono liberatorie per il contribuente
          fino  all'ammontare  delle  somme  pagate,  le  quali  sono
          imputate a norma dell'art. 31.".
            "Art. 30 (Indennita' di mora). - Decorso il termine utile
          per il pagamento il contribuente che non ha pagato in tutto
          o in parte la rata di imposta e' obbligato a  corrispondere
          sulla  somma  non  pagata l'indennita' di mora nella misura
          del due per cento del debito, se il pagamento  e'  eseguito
          entro  i  tre giorni successivi alla scadenza e del sei per
          cento se il pagamento e' effettuato oltre il detto termine.
            Quando la cartella di pagamento e'  notificata  oltre  il
          termine  stabilito dall'art. 25, il contribuente che non ha
          pagato in tutto o in parte la rata di imposizione entro  il
          termine  di  cui al primo comma dell'art. 27 e' obbligato a
          corrispondere sulla somma non pagata l'indennita' di  mora,
          nella misura del sei per cento, dopo il decorso di sessanta
          giorni da quello della notificazione, se l'imposta e' stata
          liquidata  in  base  alla  dichiarazione ai sensi dell'art.
          36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica
          29 settembre 1973, n. 600, e  dopo  il  decorso  di  sedici
          giorni da quello della notificazione negli altri casi,
            L'indennita'  di mora e' dovuta dopo il decorso di sedici
          giorni,  ovvero  sessanta  giorni  se  l'imposta  e'  stata
          liquidata  ai  sensi  degli  articoli  36-bis  e  36ter del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n.  600,  dalla  notificazione  dell'avviso  di mora quando
          l'esattore non abbia notificato la  cartella  di  pagamento
          ovvero  quando  l'esattore,  per le riscossioni fuori della
          sede dell'esattoria, non abbia ottemperato  all'adempimento
          prescritto dal secondo comma dell'art. 27.
             L'indennita' di mora non e' dovuta quando, pur avendo il
          contribuente  versato  l'imposta  a  mezzo del servizio dei
          conti correnti postali oltre il giorno dodici del  mese  di
          scadenza  della  rata,  il certificato di allibramento o di
          accreditamento pervenga all'esattore entro il termine utile
          per il pagamento della rata medesima.".
            "Art. 52 (Opposizione di terzi). - L'opposizione prevista
          dall'art. 619 del codice di procedura  civile  deve  essere
          proposta prima della data fissata per il primo incanto.
             L'opposizione non puo' essere proposta:
             a)  quando  i  mobili pignorati nella casa di abitazione
          del contribuente e negli altri luoghi a  lui  appartenenti,
          sui  quali  si  pretende  di  aver  diritto,  hanno formato
          oggetto di una precedente vendita esattoriale a carico  del
          medesimo debitore;
             b)  dal  coniuge e dai parenti e affini al fino al terzo
          grado  del  contribuente  o  dei  coobbligati,  per  quanto
          riguarda  mobili  pignorati  nella  casa  di abitazione del
          debitore o del coobbligato  e  negli  altri  luoghi  a  lui
          appartenenti,  sempre  che non si tratti di beni costituiti
          in dote ovvero dimostrino la proprieta' acquisita con  atto
          pubblico  o  scrittura  privata di data certa o per atto di
          donazione anteriori alla presentazione della  dichiarazione
          o alla notifica dell'avviso di accertamento dell'imposta.
            "Art.  60  (Procedure  delegate). - L'esattore, quando si
          deve procedere fuori della circoscrizione esattoriale nella
          quale l'imposta e' dovuta, richiede, mediante  collegamento
          telematico, l'intervento dell'esattore della circoscrizione
          nella quale si deve procedere.
             L'esattore    delegato    procede   alla   notificazione
          dell'avviso di mora, nel  quale  deve  essere  indicato  il
          numero  del  conto  corrente postale intestato all'esattore
          delegante.  Il  debitore  e'  obbligato  ad  effettuare  il
          versamento  esclusivamente  su  detto conto corrente e deve
          trasmettere   nel   termine   di   cinque   giorni    dalla
          notificazione  l'attestazione  del  versamento all'esattore
          delegato, che ne da' notizia immediata al delegante.
             Quando il debitore non provvede al pagamento nel termine
          predetto  l'esattore  delegato  promuove  il   procedimento
          esecutivo. Le somme coattivamente recuperate debbono essere
          versate  nel  conto corrente postale intestato all'esattore
          delegante entro il quinto giorno successivo a quello in cui
          sono state riscosse".
            "Art. 65 (Beni pignorabili). - I beni mobili indicati  al
          n.    4)  del  primo  comma  dell'art.  514  del  codice di
          procedura civile possono essere pignorati nei casi  in  cui
          sono  soggetti  al  privilegio  previsto dall'art. 2759 del
          codice civile.
            L'ufficiale esattoriale deve astenersi dal pignoramento o
          desistere dal procedimento quando sia dimostrato che i beni
          appartengono a persone diverse dal debitore o dai  soggetti
          indicati  dall'art.  52,  lettera  b),  in virtu' di titolo
          avente data anteriore all'anno cui si riferisce il  tributo
          iscritto a ruolo.
            Tale  dimostrazione puo' essere offerta soltanto mediante
          esibizione di atti pubblici o scritture private autenticate
          di data anteriore all'anno  cui  si  riferisce  il  tributo
          iscritto  a  ruolo ovvero di sentenze passate in giudicato,
          pronunciate su domande proposte anteriormente  allo  stesso
          anno.
             I  frutti  dei fondi del debitore soggetti al privilegio
          stabilito dall'art. 2771 del codice civile  possono  essere
          pignorati   nelle   forme   dell'espropriazione  presso  il
          debitore ancorche' i fondi stessi siano affittati".
            "Art.  78 (Onere di preventiva esecuzione sui beni mobili
          ed ordine delle procedure immobiliari). - Il concessionario
          puo'  avvalersi  cumulativamente  dei  diversi   mezzi   di
          espropriazione   forzata   previsti   dalla   legge  quando
          l'ammontare del credito per il quale si deve  procedere  e'
          superiore  a  lire  dieci  milioni.  Quando  l'ammontare e'
          inferiore il concessionario puo'  procedere  all'esecuzione
          sugli  immobili  soltanto  se  e'  risultata  infruttuosa o
          insufficiente l'esecuzione sui beni mobili del debitore.
             Quando si procede per la riscossione di  imposte  locali
          sui  redditi relativi al reddito dominicale dei terreni, al
          reddito agrario e al  reddito  dei  fabbricati  iscritti  a
          ruolo a nome di piu' persone, tenute in solido al pagamento
          ai  sensi dell'art. 34, l'intendente di finanza ha facolta'
          di dispensare l'esattore dalla  preventiva  esecuzione  sui
          beni mobili nei confronti delle persone che abbiano versato
          una somma corrispondente alla propria quota.
             Si  puo'  procedere ad esecuzione su immobili siti fuori
          dal comune nel quale l'imposta e'  dovuta  soltanto  se  e'
          risultata  infruttuosa  o  insufficiente l'esecuzione sugli
          immobili siti nel comune stesso".
             (f) Si riporta il testo vigente degli articoli 36-bis  e
          36-ter  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29
          settembre 1973, n.    600,  rece  "Disposizioni  comuni  in
          materia di accertamento delle imposte sui redditi":
            "Art.  36-bis  (Liquidazione delle imposte dovute in base
          alle  dichiarazioni).   -   Gli   uffici   delle   imposte,
          avvalendosi  di  procedure  automatizzate,  sulla  base  di
          programmi stabiliti annualmente dal Ministro delle finanze,
          procedono entro  il  31  dicembre  dell'anno  successivo  a
          quello  di  presentazione  alla  liquidazione delle imposte
          dovute,  nonche'  ad  effettuare   rimborsi   eventualmente
          spettanti   in   base  alle  dichiarazioni  presentate  dai
          contribuenti e dai sostituti d'imposta,  sulla  scorta  dei
          dati   e   degli  elementi  direttamente  desumibili  dalle
          dichiarazioni stesse e dai relativi allegati  ovvero  sulla
          base  dei  dati dichiarati o comunicati all'Amministrazione
          finanziaria dai soggetti che hanno effettuato le ritenute.
             Ai fini della liquidazione delle imposte, anche in  sede
          di   rettifica  delle  dichiarazioni  e  senza  pregiudizio
          dell'azione  accertatrice  a  norma  degli  articoli  38  e
          seguenti, gli uffici possono:
               a)  correggere  gli  errori  materiali  e  di  calcolo
          commessi  dai  contibuenti   nella   determinazione   degli
          imponibili  e delle imposte e quelli commessi dai sostituti
          d'imposta nella determinazione delle ritenute alla fonte;
               b) escludere in tutto o in  parte  lo  scomputo  delle
          ritenute  d'acconto  non risultanti dalle dichiarazioni dei
          sostituti d'imposta, dalle comunicazioni  di  cui  all'art.
          20,   terzo   comma,   del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   29   settembre   1973,   n.   605,   o   dalle
          certificazioni  richieste  ai  contribuenti o allegate alle
          dichiarazioni ovvero delle ritenute  risultanti  in  misura
          inferiore   a   quella  indicata  nelle  dichiarazioni  dei
          contribuenti stessi;
               c) escludere  le  detrazioni  d'imposta  non  previste
          dalla  legge  o  non  risultanti dai documenti richiesti ai
          contribuenti o allegati alle dichiarazioni o dagli  elenchi
          di cui all'art. 78, comma 25, della legge 30 dicembre 1991,
          n. 413;
               d) ridurre le detrazioni esposte in misura superiore a
          quella   spettante   in  base  ai  documenti  richiesti  ai
          contribuenti o allegati alle dichiarazioni o  agli  elenchi
          menzionati  nella  lettera  c) ovvero a quella spettante in
          base ai dati e agli elementi contenuti nelle dichiarazioni;
               e) escludere  la  deduzione  dal  reddito  complessivo
          delle  persone fisiche degli oneri non previsti dalla legge
          o non risultanti dai documenti richiesti ai contribuenti  o
          allegati alle dichiarazioni ovvero dagli elenchi menzionati
          nella lettera c);
               f)  ridurre la deduzione dal reddito complessivo delle
          persone fisiche degli oneri esposti in misura  superiore  a
          quella risultante dai documenti richiesti ai contribuenti o
          allegati alle dichiarazioni ovvero dagli elenchi menzionati
          nella  lettera  c)  ovvero  in  misura  eccedente  i limiti
          fissati dalla legge;
               g) controllare i crediti  di  imposta  spettanti  e  i
          versamenti delle somme dovute in base alle dichiarazioni.
             Ai   fini   dei  precedenti  commi  il  contribuente  e'
          invitato, anche a mezzo telefono o a mezzo posta, a fornire
          chiarimenti in ordine ai dati contenuti nella dichiarazione
          e ad esibire o trasmettere ricevute di versamento  e  altri
          documenti  indicati  nella  dichiarazione  ma  ad  essa non
          allegati o difformi dai dati forniti da terzi".
            "Art. 36-ter (Liquidazione dell'imposta sul reddito delle
          persone fisiche in base a piu' dichiarazioni o  certificati
          di  esse sostitutivi presentati dallo stesso contribuente).
          -  Senza  pregiudizio  dell'accertamento  a   norma   degli
          articoli  37  e  seguenti,  gli uffici delle imposte, sulla
          base degli elementi in loro possesso o  di  quelli  forniti
          dal Centro informativo delle imposte dirette procedono alla
          liquidazione  della  maggiore  imposta  sul  reddito  delle
          persone  fisiche  dovuta  sull'ammontare  complessivo   dei
          redditi  risultanti  da piu' dichiarazioni o certificati di
          cui all'art. 1, quarto comma, lettera d), presentati per lo
          stesso anno dal medesimo contribuente.
             Nella cartella dei pagamenti devono  essere  indicati  i
          motivi che hanno dato luogo alla liquidazione della imposta
          da parte dell'ufficio a norma del comma precedente.
             Nelle ipotesi che precedono il contribuente e' invitato,
          anche  per  via telefonica o a mezzo posta, a confermare la
          esatta esposizione dei dati contenuti nella dichiarazione e
          a rettificare  eventuali  errori  formali;  potra'  inoltre
          esibire ricevute di versamento e documenti la cui esistenza
          sia  stata  indicata  nella  dichiarazione  ma  ad essa non
          allegati".
             (g)  Si  riporta  il  testo  vigente  dell'art.  214 del
          decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: "Nuovo
          codice della strada":
            "Art. 214 (Fermo amministrativo del veicolo). - 1.  Nelle
          ipotesi  in  cui  il  presente  codice  prevede la sanzione
          accessoria del fermo amministrativo del veicolo l'organo di
          polizia che accerta la violazione provvede  direttamente  a
          far  cessare la circolazione ed a far ricoverare il veicolo
          in  apposito  luogo  di  custodia,  secondo  le   modalita'
          previste  dal  regolamento.  Di  cio' e' fatta menzione nel
          verbale di contestazione  della  violazione.  Nel  caso  di
          fermo   amministrativo  del  ciclomotore,  e'  ritirato  il
          certificato di idoneita' tecnica,  facendone  menzione  nel
          verbale di contestazione.
             2. Il veicolo e' restituito all'avente titolo o, in caso
          di trasgressione commessa da minorenne, ai genitori o a chi
          ne  fa  le  veci  o  a  persona  maggiorenne  appositamente
          delegata, previo  pagamento  delle  spese  di  trasporto  e
          custodia.
             3.  Della  restituzione e' redatto verbale da consegnare
          in copia all'interessato.
             4. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo  del
          veicolo  e'  ammesso  ricorso al prefetto a norma dell'art.
          203.
             5. Quando il ricorso sia accolto e dichiarato  infondato
          l'accertamento  della  violazione,  l'ordinanza estingue la
          sanzione accessoria ed importa la restituzione del  veicolo
          dall'organo di polizia indicato nel comma 1.
             6.  Quando  sia  stata  presentata  opposizione ai sensi
          dell'art. 205, la restituzione non  puo'  avvenire  se  non
          dopo  il  provvedimento  della  autorita'  giudiziaria  che
          rigetta il ricorso.
             7.  E'  sempre  disposto  il  fermo  amministrativo  del
          veicolo  per  uguale  durata  nei  casi  in cui a norma del
          presente codice e' previsto il provvedimento di sospensione
          della carta di circolazione.  Per  l'esecuzione  provvedono
          gli  organi  di  polizia  di  cui all'art. 12, comma 1. Nel
          regolamento sono stabilite le  modalita'  e  le  forme  per
          eseguire detta sanzione accessoria.
             8.  Chiunque  circola  con  un ciclomotore sottoposto al
          fermo   amministrativo   e'    soggetto    alla    sanzione
          amministrativa   del   pagamento   di  una  somma  da  lire
          cinquecentoquarantamila a lire duemilionicentosessantamila.
          Viene disposta, inoltre, la  custodia  del  veicolo  in  un
          deposito autorizzato".