Art. 5. Disposizioni in materia di riscossione 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, concernente il servizio di riscossione dei tributi, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 26, comma 1, primo periodo, concernente gli obblighi del commissario governativo, dopo le parole: "come riscosso" sono inserite le seguenti: ", salva la facolta' per il Ministro delle finanze, (( d'intesa con il Ministro del tesoro e sentita l'amministrazione regionale interessata, )) di stabilire, in situazioni particolari, l'esonero da tale obbligo,"; b) nell'articolo 31, comma 1, lettera c), che individua i soggetti cui puo' essere conferita la concessione, dopo le parole: "la gestione in concessione del servizio" sono inserite le seguenti: "ovvero di attivita' o compiti ad esso connessi o complementari,"; c) nell'articolo 34, concernente la conservazione dei ruoli, dei registri e degli atti, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: "1-bis. Con decreto del Ministro delle finanze possono essere stabilite particolari modalita' di conservazione dei ruoli, dei registri e degli atti da parte del Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione dei tributi ed altre entrate di pertinenza dello Stato e di enti pubblici."; d) nell'articolo 61, relativo ai compensi e rimborsi spese spettanti ai concessionari dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente comma: "8-bis. Qualora si riduca, per effetto di disposizioni normative, il numero dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici riscossi dai concessionari della riscossione e di conseguenza l'ammontare nazionale complessivo dei compensi in misura superiore al dieci per cento, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, dispone, con decreto da emanare entro centoventi giorni dalla data in cui hanno effetto le riduzioni delle riscossioni, la revisione della misura dei compensi in modo da assicurare la permanenza dell'equilibrio economico. La nuova misura e' comunicata al concessionario che ha facolta' di recedere a norma dell'art. 18. La facolta' di recesso e', altresi', esercitabile qualora sia inutilmente decorso l'ulteriore termine di centoventi giorni dalla data entro la quale doveva essere emanato il predetto decreto ministeriale."; e) nell'articolo 62, comma 4, primo periodo, concernente la dilazione dei versamenti, le parole da: "il Ministro delle finanze" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "il direttore regionale delle entrate, quando l'incidenza di tali tributi e' pari o superiore al dieci per cento dell'ammontare dei compensi erariali percepiti dal concessionario nell'anno precedente, concede dilazioni per il versamento dell'intero importo per un periodo non superiore a ventiquattro mesi."; f) (soppressa). 2. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, relativo all'invio di una comunicazione di avvenuta iscrizione a ruolo in luogo della notificazione della cartella di pagamento, come modificato dall'articolo 3, comma 74, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la cifra: "100.000" e' sostituita dalla seguente: "600.000". 3. Sono confermati, per l'anno 1997, i compensi stabiliti, per ciascuna concessione, con decreti del Ministro delle finanze 30 novembre 1994, concernenti la determinazione dei compensi per il periodo di gestione decennale della concessione del servizio di riscossione dei tributi, pubblicati nel supplemento ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1995. Entro il 31 dicembre 1997 sono stabiliti i nuovi compensi per il biennio 1998-1999 con applicazione, anche per i bienni successivi, degli elementi di calcolo fissati sia nei commi 2 e 3 sia nel comma 8 dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. 3-bis. (( Per il trasferimento dei servizi di riscossione )) (( dei tributi e di tesoreria di cui al decreto legislativo 25 )) (( febbraio 1995, n. 77, in materia di garanzia dell'occupazione e )) (( del personale, gli enti locali, all'atto del trasferimento )) (( stesso, possono prevedere che siano applicate le norme di cui )) (( all'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 28 )) (( gennaio 1988, n. 43, concernenti la regolamentazione del )) (( settore. )) 4. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, sono apportate le seguenti modificazioni: (( 0a) all'art. 19 e' aggiunto il seguente comma: )) (( "Per le imposte iscritte a ruolo dovute in base alle )) (( dichiarazioni annuali, regolarmente presentate ai fini delle )) (( imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, ed in )) (( base alle liquidazioni periodiche per le quali non sono scaduti )) (( i termini di presentazione annuale della relativa )) (( dichiarazione, con decreto da pubblicare nella )) Gazzetta )) (( Ufficiale, il Ministro delle finanze puo' eccezionalmente )) (( disporre nei confronti degli stessi soggetti indicati nel terzo )) (( comma e su istanza dei medesimi l'applicazione degli interessi )) (( nella misura del 9 per cento annuo in luogo delle soprattasse e )) (( delle pene pecuniarie, nonche' la rateazione del debito )) (( tributario fino ad un massimo di 12 rate"; )) a) nell'articolo 28, secondo comma, primo periodo, riguardante le modalita' di pagamento, le parole: "non oltre il giorno dodici del mese di scadenza della rata" sono soppresse; b) nell'articolo 30, terzo comma, concernente l'indennita' di mora, le parole: "cinque giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sedici giorni, ovvero sessanta giorni se l'imposta e' stata liquidata ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,"; b-bis) (( nell'articolo 52 il secondo comma e' sostituito )) (( dal seguente: )) (( "L'opposizione non puo' essere proposta: )) (( a) quando i mobili pignorati nella casa di abitazione del )) (( contribuente e negli altri luoghi a lui appartenenti, sui quali )) (( si pretende di aver diritto, hanno formato oggetto di una )) (( precedente vendita esattoriale a carico del medesimo debitore; )) (( b) dal coniuge e dai parenti e affini fino al terzo grado del )) (( contribuente o dei coobbligati, per quanto riguarda i mobili )) (( pignorati nella casa di abitazione del debitore o del )) (( coobbligato e negli altri luoghi a loro appartenenti, sempre )) (( che non si tratti di beni costituiti in dote ovvero dimostrino )) (( la proprieta' acquisita con atto pubblico o scrittura privata )) (( di data certa o per atto di donazione anteriori alla )) (( presentazione della dichiarazione o alla notifica dell'avviso )) (( di accertamento dell'imposta"; )) b-ter) al primo comma dell'articolo 60 le parole: )) (( "mediante raccomandata con avviso di ricevimento" sono )) (( sostituite dalle seguenti: "mediante collegamento telematico"; )) (( c) nell'articolo 65, secondo comma, concernente beni )) (( pignorabili, sono apportate le seguenti modificazioni: )) (( 1) nel primo periodo le parole: "in virtu' di titolo di data )) (( anteriore a quella di consegna del ruolo all'esattore" sono )) (( sostituite dalle seguenti: "in virtu' di titolo avente data )) (( anteriore all'anno cui si riferisce il tributo iscritto a )) (( ruolo"; )) (( 2) nel secondo periodo, le parole: "di data certa anteriore a )) (( quella di consegna del ruolo all'esattore" sono sostituite )) (( dalle seguenti: "di data anteriore all'anno cui si riferisce il )) (( tributo iscritto a ruolo" e le parole: "alla stessa data" sono )) (( sostituite dalle seguenti: "allo stesso anno"; )) d) nell'articolo 78, concernente l'onere di preventiva esecuzione sui beni mobili ed ordine delle procedure immobiliari, il primo comma, e' sostituito dal seguente: "Il concessionario puo' avvalersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge quando l'ammontare del credito per il quale si deve procedere e' superiore a lire dieci milioni. Quando l'ammontare e' inferiore il concessionario puo' procedere all'esecuzione sugli immobili soltanto se e' risultata infruttuosa o insufficiente l'esecuzione sui beni mobili del debitore."; e) dopo l'articolo 91 e' inserito il seguente articolo: "91-bis. (( (Fermo dei veicoli a motore ed autoscafi). - 1. )) Qualora in sede di riscossione coattiva di crediti iscritti a ruolo non sia possibile, per mancato reperimento del bene, eseguire il pignoramento dei veicoli a motore e degli autoscafi di proprieta' del contribuente iscritti nei pubblici registri, la direzione regionale delle entrate ne dispone il fermo. 2. Il provvedimento di fermo di cui al comma 1 si esegue mediante iscrizione nei registri mobiliari a cura del concessionario che provvede, altresi', a darne comunicazione al debitore. 3. Chiunque circoli con veicoli o autoscafi sottoposti al fermo e' soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici, sono stabiliti le modalita', i termini e le procedure per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo.". 5. Sono validi agli effetti della procedura di riscossione dei tributi i certificati, le visure e qualsiasi atto e documento amministrativo rilasciati, tramite sistemi informatici o telematici, al concessionario del servizio della riscossione dei tributi qualora contengano apposita asseverazione del predetto concessionario della loro provenienza. Riferimenti normativi: (a) Si riporta il testo degli articoli 26, 31, 34, 61 e 62, del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, recante: "Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657.", come da ultimo modificati dal presente articolo: "Art. 26 (Obblighi del commissario governativo). - 1. Il Commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione risponde del non riscosso come riscosso, (( salva la facolta' del Ministro delle finanze, d'intesa con il Ministro del tesoro e sentita l'amministrazione regionale interessata, di stabilire, in situazioni particolari, l'esonero da tale obbligo, )) ed e' tenuto a prestare cauzione. La disposizione di cui all'art. 46, comma 3, si applica anche nell'ipotesi in cui il commissario governativo sia soggetto diverso da azienda ed istituto di credito. 2. Il commissario governativo provvede, altresi', alla riscossione dei residui di gestione secondo le norme di cui agli articoli 42 e seguenti.". "Art. 31 (Soggetti della concessione). - 1. La concessione puo' essere conferita: a) alle aziende e agli istituti di credito di cui 2 all'art. 5, lettere a), b), d) ed e) del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonche' alle casse rurali ed artigiane di cui alla lettera f) dello stesso articolo, aventi un patrimonio non inferiore a lire un miliardo; b) alle speciali sezioni autonome dei predetti istituti e aziende di credito; c) alle societa' per azioni regolarmente costituite, con sede in Italia e con capitale interamente versato non inferiore a lire un miliardo ed aventi per oggetto esclusivo la gestione in concessione del servizio, ovvero di attivita' o compiti ad esso connessi o complementari, costituite dai soggetti indicati nella lettera a) o da persone fisiche, e il cui statuto prevede l'inefficacia nei confronti della societa' del trasferimento delle azioni per atto tra vivi non preventivamente autorizzato dal Ministro delle finanze; le modifiche allo statuto, deliberate dalle societa' per azioni gia' esercenti attivita' esattoriale per adeguarlo alle prescrizioni contenute nella presente lettera, non danno luogo all'applicazione dell'art. 2437 del codice civile; d) alle societa' cooperative con capitale non inferiore a lire un miliardo, che, alla data di entrata in vigore della legge 4 ottobre 1986, n. 657, erano titolari di gestioni esattoriali da almeno trenta anni. 2. Non possono essere rappresentanti legali, amministratori o sindaci delle aziende ed istituti di credito, delle loro speciali sezioni autonome e delle societa' indicati nel comma 1: a) gli inabilitati, gli interdetti ed i falliti non riabilitati; b) coloro che sono stati dichiarati decaduti dall'ufficio di esattore o che per irregolarita' o abusi commessi nell'esercizio delle loro funzioni sono stati oggetto di provvedimento di revoca dalla nomina o sono stati dispensati dall'ufficio di delegato, sostituto, sorvegliante, collettore, ufficiale esattoriale o ufficiale di riscossione, messo notificatore; c) coloro che sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero per delitti non colposi punibili con pena detentiva non inferiore ad un anno o che comportano la interdizione dai pubblici uffici; d) coloro nei cui confronti sussistono procedimenti o provvedimenti di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, e sentenze passate in giudicato o procedimenti penali per i delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, contestati con ordine o mandato di comparizione o di cattura. Le competenti prefetture, qualora siano a conoscenza che sono sottoposti ai suddetti procedimenti o provvedimenti i rappresentanti legali, gli amministratori o i sindaci delle aziende ed istituti di credito, delle loro speciali sezioni autonome e delle societa' indicate nel comma 1, devono darne notizia al Ministero delle finanze. Analoga informativa e' trasmessa dall'autorita' giudiziaria che ha emesso ordine o mandato di comparizione o di cattura per i predetti delitti. 3. Non possono, inoltre, essere rappresentanti legali, amministratori o sindaci delle aziende ed istituti di credito, delle loro speciali sezioni autonome e delle societa' indicati nel comma 1: a) i membri del Parlamento e del Governo; b) i membri dei consigli o assemblee e dei relativi comitati di controllo regionali, provinciali e comunali, limitatamente alla concessione relativa agli ambiti territoriali compresi nella circoscrizione territoriale dell'ente; c) i dipendenti in servizio attivo dell'amministrazione finanziaria e degli enti territoriali interessati per ciascuna concessione, a pena di decadenza dall'impiego; d) gli esercenti una professione che la legge dichiara incompatibile con la partecipazione alla amministrazione di societa'. 4. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere (( b), c) e d) )) ed al comma 3, lettere a), b) e c), si applicano anche ai soci delle societa' di cui al comma 1, lettere c) e d).". "Art. 34 (Conservazione dei ruoli, dei registri e degli atti). - 1. Il concessionario deve conservare i ruoli, i registri, le distinte di versamento, le distinte riepilogative e gli altri atti della gestione per dieci anni dalla loro compilazione; per i ruoli tale termine decorrere dalla data della loro consegna da parte dell'intendente di finanza. 1-bis. Con decreto del Ministro delle finanze possono essere stabilite particolari modalita' di conservazione dei ruoli, dei registri e degli atti da parte del Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione dei tributi ed altre entrate di pertinenza dello Stato e di enti pubblici.". "Art. 61 Compensi e rimborsi spese). - 1. I compensi e i rimborsi spese spettanti al concessionario sono determinati, per ciascun ambito territoriale, su proposta del servizio centrale, sentito il parere della commissione di cui all'art. 3, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. 2. Il parere della commissione di cui all'art. 3 deve: a) elencare tutti gli elementi che hanno concorso alla determinazione del compenso; b) indicare in modo specifico l'incidenza di ciascun elemento di valutazione sul risultato finale; c) consentire il confronto tra l'incidenza di cui alla lettera b) e l'incidenza riconosciuta agli stessi elementi considerati ai fini della determinazione dei compensi per altri ambiti territoriali in situazioni equiparabili. 3. La remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditivita' media e dei costi medi di gestione a livello nazionale rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo comunque conto del numero degli sportelli e del costo aggiuntivo del personale obbligatoriamente mantenuto in servizio presso ogni singola concessione ai sensi degli articoli 122 e 123, ove tale personale ecceda le necessita' operative riconosciute alla concessione; si tiene conto altresi', con riferimento all'ultimo biennio, dell'ammontare globale delle somme riscosse e dei tempi di valuta, del numero e tipo di operazioni, dell'indice di morosita' e di quello di inesigibilita'. La remunerazione e' articolata come segue: a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti, uguale per tutti gli ambiti territoriali, stabilita in misura percentuale delle somme riscosse, con la determinazione di un importo minimo e di un importo massimo; b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo, uguale per tutti gli ambiti territoriali, stabilito in misura percentuale delle somme riscosse, con la determinazione di un importo minimo e di un importo massimo, tenendo conto dei costi specifici e del prevedibile ammontare globale di tali somme; c) un compenso, aggiuntivo rispetto a quello previsto dalla lettera b), per la riscossione delle somme iscritte a ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora, uguale per tutti gli ambiti territoriali, stabilito in misura percentuale delle somme riscosse, tenendo conto dell'ammontare medio nazionale delle esecuzioni fruttuose e' dell'incidenza di esso sull'ammontare complessivo delle altre forme di riscossione; d) un compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, differenziato per ogni ambito territoriale e determinato in relazione al prevedibile ammontare delle commissioni, dei compensi, dei rimborsi spese e degli interessi di mora spettanti ai concessionari ai sensi del presente articolo al fine di assicurare la remunerazione calcolata con i criteri previsti dal primo periodo del presente comma; il numero degli abitanti serviti da ogni concessione e' quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT. 4. Ai concessionari spetta, altresi', il rimborso delle spese delle procedure esecutive in misura determinata, per i diversi adempimenti, in base a tabella approvata dal Ministro delle finanze, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia. 5. Sono a carico dello Stato e degli altri enti impositori il pagamento della commissione di cui alla lettera a), dei compensi di cui alla lettera b) del comma 3, nei casi in cui non e' previsto il pagamento spontaneo prima della iscrizione a ruolo, nonche' il rimborso, ridotto al cinquanta per cento, delle spese delle procedure infruttuose di cui al comma 4. Sono a carico dello Stato, inoltre, i compensi di cui al comma 3, lettera d), da erogarsi in rate di uguale importo entro il giorno 27 dei mesi di febbraio, giugno, settembre e novembre di ciascun anno mediante ordinativi di pagamento emessi dal competente intendente di finanza e tratti su ordine di accreditamento, ovvero tramite concessione di una corrispondente dilazione a valere, anche sui versamenti diretti, a decorrere dalla prima scadenza utile dopo le date sopra indicate. Per i crediti per i quali e' intervenuto provvedimento di sgravio e' altresi a carico dello Stato e degli altri enti impositori il pagamento, ridotto al cinquanta per cento, delle spese delle procedure esecutive. 6. Sono invece a carico dei contribuenti: a) il pagamento dei compensi di cui al comma 3, lettera b), nei casi in cui e' previsto il pagamento spontaneo prima dell iscrizione a ruolo; b) il pagamento dei compensi di cui al comma 3, lettera c); c) il pagamento delle spese delle procedure esecutive e degli interessi semestrali di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, questi ultimi da determinare annualmente con decreto del Ministro delle finanze, con riguardo alla media dei tassi bancari attivi. 7. Per la gestione del servizio di tesoreria spetta al concessionario un compenso percentuale rapportato al volume delle entrate e delle spese, da determinarsi d'accordo con gli enti interessati in relazione ai costi di gestione del servizio e in misura che assicuri una adeguata remunerazione. In caso di mancato accordo, la determinazione del compenso e' stabilita dal servizio centrale, il quale provvede con atto motivato. 8. Al fine di assicurare la permanenza dell'equilibrio economico di ogni singola gestione viene effettuata, con periodicita' biennale, la revisione delle misure delle commissioni, dei compensi, dei rimborsi delle spese tenuto conto anche del tasso di inflazione programmato dal Governo per il biennio successivo, nonche' delle eventuali modifiche alle condizioni originarie della concessione conseguenti ad intervenute modifiche normative. A tale revisione provvede il Ministro delle finanze, con decreto emanato di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di entrata in vigore dello stesso decreto. 8-bis. Qualora si riduca, per effetto delle disposizioni normative, il numero dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici riscossi dai concessionari della riscossione e di conseguenza l'ammontare nazionale complessivo dei compensi in misura superiore al dieci per cento, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, dispone, con decreto da emanare entro centoventi giorni dalla data in cui hanno effetto le riduzioni delle riscossioni, la revisione della misura dei compensi in modo da assicurare la permanenza dell'equilibrio economico. La nuova misura e' comunicata al concessionario che ha facolta' di recedere a norma dell'art. 18. La facolta' di recesso e', altresi', esercitabile qualora sia inutilmente decorso l'ulteriore termine di centoventi giorni dalla data entro la quale doveva essere emanato il predetto decreto ministeriale.". "Art. 62 (Provvedimenti di dilazione nei versamenti). - 1. I provvedimenti di sospensione della riscossione e della dilazione del pagamento dei tributi operano a tutti gli effetti anche nei confronti del concessionario, il quale e' esonerato, per le somme per le quali risponde del non riscosso come riscosso, dall'obbligo di effettuare il relativo versamento alla scadenza stabilita. 2. Qualora i suddetti provvedimenti siano emessi successivamente al versamento delle relative somme da parte del concessionario, in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso, l'intendente di finanza provvede contestualmente a concedere, con proprio decreto, dilazione di pari importo a valere sul primo versamento decadale, utile dei versamenti diretti. 3. I provvedimenti di revoca della sospensione della riscossione e di dilazione del pagamento relativi a somme iscritte in ruoli con l'obbligo del non riscosso come riscosso hanno effetto, nei confronti del concessionario, dal primo versamento di rata utile successivo al provvedimento di revoca. Nel caso in cui il concessionario abbia goduto di dilazione sui versamenti diretti ai sensi del comma 2, il riversamento deve avvenire alla prima scadenza decadale utile successiva al provvedimento di revoca. 4. Se per fatti non imputabili al concessionario e' particolarmente difficile la riscossione di tributi erariali iscritti a ruolo, ovvero e' gravemente impedito il normale svolgimento delle procedure esecutive, il direttore regionale delle entrate, quando l'incidenza di tali tributi e' pari o superiore al dieci per cento dell'ammontare dei compensi erariali percepiti dal concessionario dell'anno precedente, concede dilazioni per il versamento dell'intero importo per un periodo non superiore a ventiquattro mesi. La dilazione e' usufruibile anche sui versamenti diretti se il decreto di concessione della dilazione viene emesso successivamente alla scadenza del termine previsto dall'art. 72 del presente decreto per la rata cui la dilazione si riferisce.". (b) Si riporta il testo dell'art. 12, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, recante "Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonche' altre disposizioni tributarie", come modificato dal presente articicolo: "1. Per i crediti non erariali, quando l'importo del tributo o del contributo non e' superiore a lire 600.000, il concessionario della riscossione puo' procedere, in luogo della notificazione della cartella di pagamento prevista dagli articoli 25 e 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, all'invio, a mezzo lettera non raccomandata, di una comunicazione di avvenuta iscrizione a ruolo contenente gli elementi indicati nel predetto art. 25; restano ferme le disposizioni concernenti la notificazione dell'avviso di mora quando occorre procedere alla riscossione coattiva.". (c) Il decreto leglslativo 25 febbraio 1995, n. 77, concerne: "Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali". (d) Si riporta il testo vigente degli articoli 18 e 122 del citato D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43: "Art. 18 (Recesso dalla concessione). - 1. Entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di revisione biennale dei compensi di cui all'art. 61, comma 8, il concessionario ha facolta' di recedere dalla concessione con effetto dal primo giorno del sesto mese successivo alla presentazione della relativa dichiarazione. 2. La dichiarazione di recesso e' notificata, nei modi previsti dal codice di procedura civile, al servizio centrale il quale provvede ad informare il competente intendente di finanza. 3. Si applicano al concessionario recedente le norme contenute nell'art. 41, commi 1 e 2.". "Art. 122 (Rapporto di lavoro del personale gia' dipendente dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette). - 1. Il personale che alla data del 31 dicembre 1983 prestava servizio presso le esattorie e le ricevitorie provinciali, nonche' presso le sedi o direzioni centrali delle stesse, ha diritto al mantenimento del rapporto di lavoro, senza soluzione di continuita', alle dipendenze dei soggetti di cui all'art. 31, comma 1, divenuti concessionari della gestione del servizio di riscossione dei tributi per la circoscrizione nel cui ambito territoriale e' compresa l'esattoria o la ricevitoria presso cui prestava servizio. Lo stesso personale ha diritto inoltre a prestare la propria attivita' lavorativa presso uffici siti nell'ambito della provincia della esattoria o ricevitoria di appartenenza. 2. Il diritto di cui al comma 1 e' condizionato alla sussistenza dei seguenti requisiti: a) iscrizione, alla data del 31 dicembre 1983, al fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni; b) eta' non superiore, alla data del conferimento della concessione, agli anni sessanta si prescinde da tale limite di eta' nei confronti del personale che ha optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, nonche' nei confronti del personale che non ha conseguito diritto a pensione. 3. Il rapporto di lavoro del personale indicato nel comma 1 sara' disciplinato dai contratti collettivi di lavoro di categoria alla cui applicazione e' tenuto il concessionario; e' comunque garantito agli interessati: a) l'anzianita' di servizio, acquisita alla data del conferimento della concessione; b) l'inquadramento con la relativa anzianita' ed il corrispondente trattamento economico acquisiti alla data di pubblicazione del presente decreto, fatti salvi il migliore inquadramento e gli incrementi retributivi conseguiti successivamente alla suddetta data, sempre se dovuti in applicazione di norme contrattuali collettive; c) la posizione previdenziale prevista a norma di legge acquisita alla data del conferimento della concessione. 4. Le disposizioni che precedono si applicano anche nei confronti: a) del personale esattoriale ausiliario assunto con contratto a tempo indeterminato anteriormente al 31 dicembre 1983 in conformita' alle leggi sul collocamento; b) del personale impiegatizio, non iscrivibile al fondo di previdenza ai sensi dell'art. 8, lettera b), della legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni, assunto con contratto a tempo indeterminato anteriormente al 31 dicembre 1983 in conformita' alle leggi sul collocamento; c) dei dipendenti assunti successivamente al 31 dicembre 1983, in sostituzione numerica del personale di cui al comma 1 ed alle lettere a) e b) del presente comma, cessato dal servizio". (e) Si riporta il testo degli articoli 19, 28, 30, 52, 60, 65 e 78 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recante: "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito", come modificati dal presente articolo: "Art. 19 (Prolungata rateazione dei debiti di imposta). - L'amministrazione finanziaria ha facolta' di concedere, su richiesta del contribuente, la ripartizione fino a dieci rate del debito tributario per imposte arretrate. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto nei ruoli e' riscuotibile in unica soluzione. Non puo' essere concessa la rateazione delle imposte iscritte nei ruoli speciali e nei ruoli straordinari. Tuttavia il Ministro delle finanze, eccezionalmente puo' disporre con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, la rateazione fino ad un massimo di cinque rate dalle imposte iscritte nei ruoli speciali e nei ruoli straordinari nei confronti di soggetti per i quali sussiste la compravata necessita' di mantenere i livelli occupazionali e di assicurare il proseguimento delle attivita' produttive, tenuto conto anche della localizzazione di queste. La rateazione puo' essere altresi' disposta nei confronti degli enti territoriali e delle aziende che svolgono un servizio pubblico essenziale al fine di garantire lo svolgimento dei servizi da essi erogati. Per le imposte iscritte a ruolo dovute in base alle dichiarazioni annuali, regolarmente presentate ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, ed in base alle liquidazioni periodiche per le quali non sono scaduti i termini di presentazione annuale della relativa dichiarazione, con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, il Ministro delle finanze puo' eccezionalmente disporre nei confronti degli stessi soggetti indicati nel terzo comma e su istanza dei medesimi l'applicazione degli interessi nella misura del 9 per cento annuo in luogo delle sopratasse e delle pene pecuniarie, nonche' la rateizzazione del debito tributario fino ad un massimo di 12 rate.". "Art. 28 (Modi di pagamento). - Il contribuente puo' pagare, oltre che in contanti, con cedole scadute, e nei casi previsti dalla legge, anche con cedole non scadute, dei titoli del debito pubblico, computate per il loro importo netto, nonche' mediante altri titoli di credito bancario o postali a copertura garantita. Il pagamento in danaro puo' essere effettuato anche a mezzo del servizio dei conti correnti postali, con versamento all'ufficio postale sull'apposito conto corrente intestato all'esattore. I certificati di allibramento e le ricevute relative ai versamenti in contanti rilasciate dagli uffici postali debbono indicare l'esattore destinatario, le generalita' del contribuente e la specificazione del debito al quale il pagamento si riferisce. Le ricevute sono liberatorie per il contribuente fino all'ammontare delle somme pagate, le quali sono imputate a norma dell'art. 31.". "Art. 30 (Indennita' di mora). - Decorso il termine utile per il pagamento il contribuente che non ha pagato in tutto o in parte la rata di imposta e' obbligato a corrispondere sulla somma non pagata l'indennita' di mora nella misura del due per cento del debito, se il pagamento e' eseguito entro i tre giorni successivi alla scadenza e del sei per cento se il pagamento e' effettuato oltre il detto termine. Quando la cartella di pagamento e' notificata oltre il termine stabilito dall'art. 25, il contribuente che non ha pagato in tutto o in parte la rata di imposizione entro il termine di cui al primo comma dell'art. 27 e' obbligato a corrispondere sulla somma non pagata l'indennita' di mora, nella misura del sei per cento, dopo il decorso di sessanta giorni da quello della notificazione, se l'imposta e' stata liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell'art. 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dopo il decorso di sedici giorni da quello della notificazione negli altri casi, L'indennita' di mora e' dovuta dopo il decorso di sedici giorni, ovvero sessanta giorni se l'imposta e' stata liquidata ai sensi degli articoli 36-bis e 36ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dalla notificazione dell'avviso di mora quando l'esattore non abbia notificato la cartella di pagamento ovvero quando l'esattore, per le riscossioni fuori della sede dell'esattoria, non abbia ottemperato all'adempimento prescritto dal secondo comma dell'art. 27. L'indennita' di mora non e' dovuta quando, pur avendo il contribuente versato l'imposta a mezzo del servizio dei conti correnti postali oltre il giorno dodici del mese di scadenza della rata, il certificato di allibramento o di accreditamento pervenga all'esattore entro il termine utile per il pagamento della rata medesima.". "Art. 52 (Opposizione di terzi). - L'opposizione prevista dall'art. 619 del codice di procedura civile deve essere proposta prima della data fissata per il primo incanto. L'opposizione non puo' essere proposta: a) quando i mobili pignorati nella casa di abitazione del contribuente e negli altri luoghi a lui appartenenti, sui quali si pretende di aver diritto, hanno formato oggetto di una precedente vendita esattoriale a carico del medesimo debitore; b) dal coniuge e dai parenti e affini al fino al terzo grado del contribuente o dei coobbligati, per quanto riguarda mobili pignorati nella casa di abitazione del debitore o del coobbligato e negli altri luoghi a lui appartenenti, sempre che non si tratti di beni costituiti in dote ovvero dimostrino la proprieta' acquisita con atto pubblico o scrittura privata di data certa o per atto di donazione anteriori alla presentazione della dichiarazione o alla notifica dell'avviso di accertamento dell'imposta. "Art. 60 (Procedure delegate). - L'esattore, quando si deve procedere fuori della circoscrizione esattoriale nella quale l'imposta e' dovuta, richiede, mediante collegamento telematico, l'intervento dell'esattore della circoscrizione nella quale si deve procedere. L'esattore delegato procede alla notificazione dell'avviso di mora, nel quale deve essere indicato il numero del conto corrente postale intestato all'esattore delegante. Il debitore e' obbligato ad effettuare il versamento esclusivamente su detto conto corrente e deve trasmettere nel termine di cinque giorni dalla notificazione l'attestazione del versamento all'esattore delegato, che ne da' notizia immediata al delegante. Quando il debitore non provvede al pagamento nel termine predetto l'esattore delegato promuove il procedimento esecutivo. Le somme coattivamente recuperate debbono essere versate nel conto corrente postale intestato all'esattore delegante entro il quinto giorno successivo a quello in cui sono state riscosse". "Art. 65 (Beni pignorabili). - I beni mobili indicati al n. 4) del primo comma dell'art. 514 del codice di procedura civile possono essere pignorati nei casi in cui sono soggetti al privilegio previsto dall'art. 2759 del codice civile. L'ufficiale esattoriale deve astenersi dal pignoramento o desistere dal procedimento quando sia dimostrato che i beni appartengono a persone diverse dal debitore o dai soggetti indicati dall'art. 52, lettera b), in virtu' di titolo avente data anteriore all'anno cui si riferisce il tributo iscritto a ruolo. Tale dimostrazione puo' essere offerta soltanto mediante esibizione di atti pubblici o scritture private autenticate di data anteriore all'anno cui si riferisce il tributo iscritto a ruolo ovvero di sentenze passate in giudicato, pronunciate su domande proposte anteriormente allo stesso anno. I frutti dei fondi del debitore soggetti al privilegio stabilito dall'art. 2771 del codice civile possono essere pignorati nelle forme dell'espropriazione presso il debitore ancorche' i fondi stessi siano affittati". "Art. 78 (Onere di preventiva esecuzione sui beni mobili ed ordine delle procedure immobiliari). - Il concessionario puo' avvalersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge quando l'ammontare del credito per il quale si deve procedere e' superiore a lire dieci milioni. Quando l'ammontare e' inferiore il concessionario puo' procedere all'esecuzione sugli immobili soltanto se e' risultata infruttuosa o insufficiente l'esecuzione sui beni mobili del debitore. Quando si procede per la riscossione di imposte locali sui redditi relativi al reddito dominicale dei terreni, al reddito agrario e al reddito dei fabbricati iscritti a ruolo a nome di piu' persone, tenute in solido al pagamento ai sensi dell'art. 34, l'intendente di finanza ha facolta' di dispensare l'esattore dalla preventiva esecuzione sui beni mobili nei confronti delle persone che abbiano versato una somma corrispondente alla propria quota. Si puo' procedere ad esecuzione su immobili siti fuori dal comune nel quale l'imposta e' dovuta soltanto se e' risultata infruttuosa o insufficiente l'esecuzione sugli immobili siti nel comune stesso". (f) Si riporta il testo vigente degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, rece "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi": "Art. 36-bis (Liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni). - Gli uffici delle imposte, avvalendosi di procedure automatizzate, sulla base di programmi stabiliti annualmente dal Ministro delle finanze, procedono entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione alla liquidazione delle imposte dovute, nonche' ad effettuare rimborsi eventualmente spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta, sulla scorta dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni stesse e dai relativi allegati ovvero sulla base dei dati dichiarati o comunicati all'Amministrazione finanziaria dai soggetti che hanno effettuato le ritenute. Ai fini della liquidazione delle imposte, anche in sede di rettifica delle dichiarazioni e senza pregiudizio dell'azione accertatrice a norma degli articoli 38 e seguenti, gli uffici possono: a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contibuenti nella determinazione degli imponibili e delle imposte e quelli commessi dai sostituti d'imposta nella determinazione delle ritenute alla fonte; b) escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d'acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta, dalle comunicazioni di cui all'art. 20, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o dalle certificazioni richieste ai contribuenti o allegate alle dichiarazioni ovvero delle ritenute risultanti in misura inferiore a quella indicata nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi; c) escludere le detrazioni d'imposta non previste dalla legge o non risultanti dai documenti richiesti ai contribuenti o allegati alle dichiarazioni o dagli elenchi di cui all'art. 78, comma 25, della legge 30 dicembre 1991, n. 413; d) ridurre le detrazioni esposte in misura superiore a quella spettante in base ai documenti richiesti ai contribuenti o allegati alle dichiarazioni o agli elenchi menzionati nella lettera c) ovvero a quella spettante in base ai dati e agli elementi contenuti nelle dichiarazioni; e) escludere la deduzione dal reddito complessivo delle persone fisiche degli oneri non previsti dalla legge o non risultanti dai documenti richiesti ai contribuenti o allegati alle dichiarazioni ovvero dagli elenchi menzionati nella lettera c); f) ridurre la deduzione dal reddito complessivo delle persone fisiche degli oneri esposti in misura superiore a quella risultante dai documenti richiesti ai contribuenti o allegati alle dichiarazioni ovvero dagli elenchi menzionati nella lettera c) ovvero in misura eccedente i limiti fissati dalla legge; g) controllare i crediti di imposta spettanti e i versamenti delle somme dovute in base alle dichiarazioni. Ai fini dei precedenti commi il contribuente e' invitato, anche a mezzo telefono o a mezzo posta, a fornire chiarimenti in ordine ai dati contenuti nella dichiarazione e ad esibire o trasmettere ricevute di versamento e altri documenti indicati nella dichiarazione ma ad essa non allegati o difformi dai dati forniti da terzi". "Art. 36-ter (Liquidazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base a piu' dichiarazioni o certificati di esse sostitutivi presentati dallo stesso contribuente). - Senza pregiudizio dell'accertamento a norma degli articoli 37 e seguenti, gli uffici delle imposte, sulla base degli elementi in loro possesso o di quelli forniti dal Centro informativo delle imposte dirette procedono alla liquidazione della maggiore imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sull'ammontare complessivo dei redditi risultanti da piu' dichiarazioni o certificati di cui all'art. 1, quarto comma, lettera d), presentati per lo stesso anno dal medesimo contribuente. Nella cartella dei pagamenti devono essere indicati i motivi che hanno dato luogo alla liquidazione della imposta da parte dell'ufficio a norma del comma precedente. Nelle ipotesi che precedono il contribuente e' invitato, anche per via telefonica o a mezzo posta, a confermare la esatta esposizione dei dati contenuti nella dichiarazione e a rettificare eventuali errori formali; potra' inoltre esibire ricevute di versamento e documenti la cui esistenza sia stata indicata nella dichiarazione ma ad essa non allegati". (g) Si riporta il testo vigente dell'art. 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: "Nuovo codice della strada": "Art. 214 (Fermo amministrativo del veicolo). - 1. Nelle ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo l'organo di polizia che accerta la violazione provvede direttamente a far cessare la circolazione ed a far ricoverare il veicolo in apposito luogo di custodia, secondo le modalita' previste dal regolamento. Di cio' e' fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Nel caso di fermo amministrativo del ciclomotore, e' ritirato il certificato di idoneita' tecnica, facendone menzione nel verbale di contestazione. 2. Il veicolo e' restituito all'avente titolo o, in caso di trasgressione commessa da minorenne, ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia. 3. Della restituzione e' redatto verbale da consegnare in copia all'interessato. 4. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo e' ammesso ricorso al prefetto a norma dell'art. 203. 5. Quando il ricorso sia accolto e dichiarato infondato l'accertamento della violazione, l'ordinanza estingue la sanzione accessoria ed importa la restituzione del veicolo dall'organo di polizia indicato nel comma 1. 6. Quando sia stata presentata opposizione ai sensi dell'art. 205, la restituzione non puo' avvenire se non dopo il provvedimento della autorita' giudiziaria che rigetta il ricorso. 7. E' sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo per uguale durata nei casi in cui a norma del presente codice e' previsto il provvedimento di sospensione della carta di circolazione. Per l'esecuzione provvedono gli organi di polizia di cui all'art. 12, comma 1. Nel regolamento sono stabilite le modalita' e le forme per eseguire detta sanzione accessoria. 8. Chiunque circola con un ciclomotore sottoposto al fermo amministrativo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentoquarantamila a lire duemilionicentosessantamila. Viene disposta, inoltre, la custodia del veicolo in un deposito autorizzato".