Art. 5-bis.
              Sospensione di pene pecuniarie tributarie
                        a carico degli eredi
(( 1. In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di cui     ))
(( all'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n.     ))
(( 662, concernente disposizioni per la revisione organica delle   ))
(( sanzioni tributarie non penali, sono sospese, sino alla         ))
(( emanazione dei citati decreti legislativi, le pene pecuniarie   ))
(( tributarie a carico degli eredi per effetto della               ))
(( intrasmissibilita' dell'obbligazione per causa di morte del     ))
(( contribuente stabilita nella lettera b) del citato comma.       ))
(( 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle    ))
(( pene pecuniarie gia' iscritte a ruolo anche se la relativa rata ))
(( sia scaduta o non pagata.                                       ))
(( 3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le     ))
(( modalita' operative delle citate disposizioni.                  ))
          Riferimenti normativi:
               (a) Si riporta il testo dell'art. 3, comma 133,  della
          legge  23  dicembre  1996,  n.  662, concernente "Misure di
          razionalizzazione della finanza pubblica":
             "133. Il Governo e' delegato ad  emanare,  entro  dodici
          mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
          uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni per  la
          revisione  organica  e  il  completamento  della disciplina
          delle sanzioni tributarie non penali, con l'osservanza  dei
          seguenti principi e criteri direttivi:
               a)  adozione di un'unica specie di sanzione pecuniaria
          amministrativa,  assoggettata  ai  principi  di  legalita',
          imputabilita'   e  colpevolezza  e  determinata  in  misura
          variabile fra un limite minimo e un limite  massimo  ovvero
          in  misura  proporzionale  al  tributo  cui si riferisce la
          violazione;
               b) riferibilita' della sanzione  alla  persona  fisica
          autrice  o coautrice della violazione secondo il regime del
          concorso adottato dall'articolo 5 della legge  24  novembre
          1981,   n.   689,  e  previsione  della  intrasmissibilita'
          dell'obbligazione per causa di morte;
               c) previsione di obbligazione solidale a carico  della
          persona  fisica,  societa' o ente, con o senza personalita'
          giuridica, che si giova o sul cui patrimonio si  riflettono
          gli   effetti   economici   della   violazione   anche  con
          riferimento ai casi di cessione di azienda, trasformazione,
          fusione, scissione di  societa'  o  enti;  possibilita'  di
          accertare  tale  obbligazione  anche  al  verificarsi della
          morte  dell'autore  della  violazione  e  indipendentemente
          dalla previa irrogazione della sanzione;
               d)   disciplina   delle   cause  di  esclusione  della
          responsabilita' tenendo  conto  dei  principi  dettati  dal
          codice  penale  e  delle ipotesi di errore incolpevole o di
          errore  causato   da   indeterminatezza   delle   richieste
          dell'ufficio   tributario   o   dei  modelli  e  istruzioni
          predisposti dall'amministrazione delle finanze;
               e)    previsione    dell'applicazione    della    sola
          disposizione  speciale se uno stesso fatto e' punito da una
          disposizione penale e  da  una  che  prevede  una  sanzione
          amministrativa;
               f)   adozione   di  criteri  di  determinazione  della
          sanzione  pecuniaria  in  relazione  alla  gravita'   della
          violazione,   all'opera   prestata   per  l'eliminazione  o
          attenuazione  delle  sue   conseguenze,   alle   condizioni
          economiche  e  sociali  dell'autore e alla sua personalita'
          desunta anche dalla precedente commissione di violazioni di
          natura fiscale;
               g) individuazione  della  diretta  responsabilita'  in
          capo  al soggetto che si sia avvalso di persona che sebbene
          non interdetta, sia incapace,  anche  transitoriamente,  di
          intendere e di volere al momento del compimento dell'atto o
          abbia indotto o determinato la commissione della violazione
          da parte di altri;
               h)  disciplina  della  continuazione  e  del  concorso
          formale di violazioni sulla  base  dei  criteri  risultanti
          dall'art. 81 del codice penale;
               i)  previsione  di  sanzioni amministrative accessorie
          non pecuniarie che incidono sulla  capacita'  di  ricoprire
          cariche,  sulla  partecipazione a gare per l'affidamento di
          appalti pubblici o sulla efficacia dei relativi  contratti,
          sul  conseguimento  di licenze, concessioni, autorizzazioni
          amministrative,  abilitazioni  professionali  e  simili   o
          sull'esercizio  dei  diritti  da esse derivanti; previsione
          della  applicazione  delle  predette  sanzioni   accessorie
          secondo criteri di proporzionalita' e di adeguatezza con la
          sanzione  principale;  previsione  di  un sistema di misure
          cautelari  volte  ad  assicurare  il  soddisfacimento   dei
          crediti  che  hanno  titolo  nella  sanzione amministrativa
          pecuniaria;
               l) previsione di circostanze  esimenti,  attenuanti  e
          aggravanti   strutturate   in   modo   da  incentivare  gli
          adempimenti tardivi,  da  escludere  la  punibilita'  nelle
          ipotesi  di violazioni formali non suscettibili di arrecare
          danno o pericolo all'erario, ovvero  determinate  da  fatto
          doloso  di  terzi, da sanzionare piu' gravemente le ipotesi
          di recidiva;
               m)  previsione,  ove  possibile,  di  un  procedimento
          unitario  per  l'irrogazione  delle sanzioni amministrative
          tale da garantire la difesa e nel contempo da assicurare la
          sollecita esecuzione del  provvedimento;  previsione  della
          riscossione  parziale  della sanzione pecuniaria sulla base
          della  decisione  di  primo  grado  salvo  il   potere   di
          sospensione  dell'autorita'  investita del giudizio e della
          sospensione di diritto ove venga prestata idonea garanzia;
               n) riduzione dell'entita' della sanzione  in  caso  di
          accettazione  del  provvedimento e di pagamento nel termine
          previsto per la sua impugnazione;  revisione  della  misura
          della   riduzione   della  sanzione  prevista  in  caso  di
          accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale;
               o)   revisione  della  disciplina  e,  ove  possibile,
          unificazione dei  procedimenti  di  adozione  delle  misure
          cautelari;
               p)  disciplina  della  riscossione  della  sanzione in
          conformita' alle modalita' di riscossione dei  tributi  cui
          essa  si  riferisce;  previsione della possibile rateazione
          del debito e  disciplina  organica  della  sospensione  dei
          rimborsi dovuti dalla amministrazione delle finanze e della
          compensazione con i crediti di questa;
               q)   adeguamento   delle   disposizioni  sanzionatorie
          attualmente contenute nelle singole  leggi  di  imposta  ai
          principi  e criteri direttivi dettati con il presente comma
          e  revisione  dell'entita'   delle   sanzioni   attualmente
          previste  con  loro  migliore  commisurazione all'effettiva
          entita' oggettiva e soggettiva delle violazioni in modo  da
          assicurare   uniformita'   di   disciplina  per  violazioni
          identiche anche se  riferite  a  tributi  diversi,  tenendo
          conto  al  contempo delle previsioni punitive dettate dagli
          ordinamenti tributari dei Paesi membri dell'Unione europea;
               r)  previsione  dell'abrogazione  delle   disposizioni
          incompatibili   con   quelle  dei  decreti  legislativi  da
          emanare".