Art. 5-bis. Sospensione di pene pecuniarie tributarie a carico degli eredi (( 1. In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di cui )) (( all'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. )) (( 662, concernente disposizioni per la revisione organica delle )) (( sanzioni tributarie non penali, sono sospese, sino alla )) (( emanazione dei citati decreti legislativi, le pene pecuniarie )) (( tributarie a carico degli eredi per effetto della )) (( intrasmissibilita' dell'obbligazione per causa di morte del )) (( contribuente stabilita nella lettera b) del citato comma. )) (( 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle )) (( pene pecuniarie gia' iscritte a ruolo anche se la relativa rata )) (( sia scaduta o non pagata. )) (( 3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le )) (( modalita' operative delle citate disposizioni. )) Riferimenti normativi: (a) Si riporta il testo dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica": "133. Il Governo e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni per la revisione organica e il completamento della disciplina delle sanzioni tributarie non penali, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: a) adozione di un'unica specie di sanzione pecuniaria amministrativa, assoggettata ai principi di legalita', imputabilita' e colpevolezza e determinata in misura variabile fra un limite minimo e un limite massimo ovvero in misura proporzionale al tributo cui si riferisce la violazione; b) riferibilita' della sanzione alla persona fisica autrice o coautrice della violazione secondo il regime del concorso adottato dall'articolo 5 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e previsione della intrasmissibilita' dell'obbligazione per causa di morte; c) previsione di obbligazione solidale a carico della persona fisica, societa' o ente, con o senza personalita' giuridica, che si giova o sul cui patrimonio si riflettono gli effetti economici della violazione anche con riferimento ai casi di cessione di azienda, trasformazione, fusione, scissione di societa' o enti; possibilita' di accertare tale obbligazione anche al verificarsi della morte dell'autore della violazione e indipendentemente dalla previa irrogazione della sanzione; d) disciplina delle cause di esclusione della responsabilita' tenendo conto dei principi dettati dal codice penale e delle ipotesi di errore incolpevole o di errore causato da indeterminatezza delle richieste dell'ufficio tributario o dei modelli e istruzioni predisposti dall'amministrazione delle finanze; e) previsione dell'applicazione della sola disposizione speciale se uno stesso fatto e' punito da una disposizione penale e da una che prevede una sanzione amministrativa; f) adozione di criteri di determinazione della sanzione pecuniaria in relazione alla gravita' della violazione, all'opera prestata per l'eliminazione o attenuazione delle sue conseguenze, alle condizioni economiche e sociali dell'autore e alla sua personalita' desunta anche dalla precedente commissione di violazioni di natura fiscale; g) individuazione della diretta responsabilita' in capo al soggetto che si sia avvalso di persona che sebbene non interdetta, sia incapace, anche transitoriamente, di intendere e di volere al momento del compimento dell'atto o abbia indotto o determinato la commissione della violazione da parte di altri; h) disciplina della continuazione e del concorso formale di violazioni sulla base dei criteri risultanti dall'art. 81 del codice penale; i) previsione di sanzioni amministrative accessorie non pecuniarie che incidono sulla capacita' di ricoprire cariche, sulla partecipazione a gare per l'affidamento di appalti pubblici o sulla efficacia dei relativi contratti, sul conseguimento di licenze, concessioni, autorizzazioni amministrative, abilitazioni professionali e simili o sull'esercizio dei diritti da esse derivanti; previsione della applicazione delle predette sanzioni accessorie secondo criteri di proporzionalita' e di adeguatezza con la sanzione principale; previsione di un sistema di misure cautelari volte ad assicurare il soddisfacimento dei crediti che hanno titolo nella sanzione amministrativa pecuniaria; l) previsione di circostanze esimenti, attenuanti e aggravanti strutturate in modo da incentivare gli adempimenti tardivi, da escludere la punibilita' nelle ipotesi di violazioni formali non suscettibili di arrecare danno o pericolo all'erario, ovvero determinate da fatto doloso di terzi, da sanzionare piu' gravemente le ipotesi di recidiva; m) previsione, ove possibile, di un procedimento unitario per l'irrogazione delle sanzioni amministrative tale da garantire la difesa e nel contempo da assicurare la sollecita esecuzione del provvedimento; previsione della riscossione parziale della sanzione pecuniaria sulla base della decisione di primo grado salvo il potere di sospensione dell'autorita' investita del giudizio e della sospensione di diritto ove venga prestata idonea garanzia; n) riduzione dell'entita' della sanzione in caso di accettazione del provvedimento e di pagamento nel termine previsto per la sua impugnazione; revisione della misura della riduzione della sanzione prevista in caso di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale; o) revisione della disciplina e, ove possibile, unificazione dei procedimenti di adozione delle misure cautelari; p) disciplina della riscossione della sanzione in conformita' alle modalita' di riscossione dei tributi cui essa si riferisce; previsione della possibile rateazione del debito e disciplina organica della sospensione dei rimborsi dovuti dalla amministrazione delle finanze e della compensazione con i crediti di questa; q) adeguamento delle disposizioni sanzionatorie attualmente contenute nelle singole leggi di imposta ai principi e criteri direttivi dettati con il presente comma e revisione dell'entita' delle sanzioni attualmente previste con loro migliore commisurazione all'effettiva entita' oggettiva e soggettiva delle violazioni in modo da assicurare uniformita' di disciplina per violazioni identiche anche se riferite a tributi diversi, tenendo conto al contempo delle previsioni punitive dettate dagli ordinamenti tributari dei Paesi membri dell'Unione europea; r) previsione dell'abrogazione delle disposizioni incompatibili con quelle dei decreti legislativi da emanare".