Art. 6. Altre disposizioni in materia di contrasto all'evasione, di beni e diritti dello Stato e di funzionamento dell'amministrazione finanziaria. Il risarcimento del danno cagionato all'erario come diretta conseguenza della mancata corresponsione dei tributi, nell'ambito del procedimento penale, si effettua, sulla base di apposita dichiarazione, mediante versamento irripetibile al concessionario della riscossione, che riversa i relativi importi nei corrispondenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato. Degli importi versati si tiene conto ai fini della determinazione delle imposte, sanzioni e interessi dovuti in base all'azione di accertamento tributario. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro, sono determinati il contenuto della dichiarazione e le modalita' del versamento. 2. Il Ministero delle finanze puo' affidare le attivita' di recupero, deposito, redazione dell'inventario, alienazione e rottamazione di beni mobili iscritti in pubblici registri oggetto di provvedimento definitivo di confisca amministrativa ad uno o piu' concessionari. Per la scelta del concessionario si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, in materia di appalti pubblici di servizi. I rapporti tra il Ministero del|e finanze e il concessionario sono disciplinati da apposita convenzione onerosa per il concessionario medesimo, conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro delle finanze. (( 3. Il comma 114 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, )) (( n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza )) (( pubblica, e' sostituito dal seguente: )) (( "114. I beni immobili ed i diritti reali sugli immobili )) (( appartenenti allo Stato, situati nei territori delle regioni a )) (( statuto speciale, nonche' delle province autonome di Trento e )) (( di Bolzano, sono trasferiti al patrimonio dei predetti enti )) (( territoriali nei limiti e secondo quanto previsto dai )) (( rispettivi statuti. Detti beni non possono essere conferiti nei )) (( fondi di cui al comma 86, ne' alienati o permutati". )) 3-bis. (( Le disposizioni di cui al comma 3 hanno efficacia )) (( a decorrere dal 1 gennaio 1997. )) 4. Gli articoli 175 e 176 della legge 22 aprile 1941, n. 633, riguardanti l'imposizione di un diritto demaniale sugli incassi derivanti da rappresentazioni, esecuzioni e radiodiffusioni di opere di pubblico dominio, sono abrogati. 5. L'attivita' degli uffici finanziari di cui alle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, e' non ancora soppressi a norma dell'articolo 1 dello stesso decreto n. 644 del 1972, continua ad esplicarsi fino a data da determinare con decreto del Ministro delle finanze 6. Per il pagamento del compenso a favore dei centri autorizzati di assistenza fiscale, previsto dall'articolo 78, comma 22, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, a valere sul capitolo 3479 del Ministero delle finanze, relativo alla assistenza prestata nel 1996 ai lavoratori dipendenti e pensionati, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 62, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 convertito, con modificazioni., dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevedono l'erogazione del predetto compenso direttamente dalla amministrazione finanziaria. 6-bis. (( All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. )) (( 549, sono apportate le seguenti modificazioni: )) a) la lettera a) del comma 206 e' sostituita dalla seguente: )) (( "a), i corsi di riqualificazione, aggiornamento e )) (( specializzazione sono organizzati su base regionale dal )) (( Ministero delle finanze"; )) (( b) la lettera d) del comma 206 e' sostituita dalla seguente: )) (( "d) i corsi hanno contenuto teorico-pratico e vertono sulle )) (( materie attinenti ai profili professionali cui sono indirizzati )) (( i corsi stessi"; )) (( c) la lettera f) del comma 206 e' sostituita dalla seguente: )) (( "f) le commissioni per ciascun concorso sono nominate Ministro )) (( delle finanze"; )) (( d) il comma 207 e' sostituito dal seguente: )) (( "207. I candidati che abbiano superato la prova selettiva di )) (( cui alla lettera b) del comma 206 sono utilizzati in via )) (( provvisoria presso l'ufficio di destinazione, con le funzioni )) (( inerenti al profilo cui era indirizzata la prova selettiva e )) (( con il relativo trattamento economico. La rinuncia )) (( all'immissione in servizio comporta la decadenza dal diritto di )) (( ammissione ai corsi di cui alla lettera a) del comma 206. In )) (( sostituzione dei candidati decaduti subentrano gli idonei della )) (( medesima graduatoria e, nel caso in cui il numero di coloro che )) (( abbiano superato la prova selettiva sia inferiore al numero dei )) (( posti disponibili, sono chiamati ad assumere servizio i )) (( candidati risultati idonei nella prova selettiva degli altri )) (( concorsi regionali, secondo l'ordine di una graduatoria unica )) (( nazionale compilata dal Ministero delle finanze. Il superamento )) (( dei corsi costituisce condizione per la nomina in ruolo, che ha )) (( decorrenza giuridica dalla data del provvedimento di )) (( approvazione della graduatoria della prova selettiva ed )) (( economica dalla data in cui ha avuto luogo la provvisoria )) (( immissione in servizio nella qualifica di nuovo inquadramento. )) (( Il personale che non supera il corso riassume il profilo )) (( professionale precedentemente rivestito e rientra nella sede di )) (( provenienza, salvo richiesta di destinazione nella nuova sede )) (( in presenza di disponibilita' di organico."; )) (( e) dopo il comma 208 e' inserito il seguente: )) "208-bis. (( Agli oneri relativi ai commi 206 e 207, )) (( valutati in lire 180 miliardi, si provvede utilizzando le )) (( risorse finanziarie disponibili a titolo di avanzo di )) (( amministrazione del fondo di previdenza per il personale del )) (( Ministero delle finanze, istituito con decreto del Presidente )) (( della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211. Il Ministro del tesoro, )) (( su proposta del Ministro delle finanze, e' autorizzato a )) (( prelevare dal conto corrente intestato al fondo presso la Cassa )) (( depositi e prestiti le somme destinate a far fonte agli oneri )) (( anzidetti e a disporne, con propri decreti, l'iscrizione, in )) (( termini di competenza e cassa, sugli specifici capitoli di )) (( spesa del Ministero delle finanze". )) Riferimenti normativi: (a) Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, reca: "Attuazione della direttiva 92 / 50 / CEE in materia di appalti pubblici di servizi". (b) Gli articoli 175 e 176 della legge 22 aprile 1941, n. 633 recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio", abrogati dal presente articolo recitavano: "175. Per ogni rappresentazione, esecuzione o radiodiffusione di un'opera adatta a pubblico spettacolo o di un'opera musicale, quando, per qualsiasi motivo, essa sia di pubblico dominio, deve essere corrisposto allo Stato da chi rappresenta, esegue o radiodiffonde l'opera, con le norme stabilite dal regolamento, un diritto demaniale sugli incassi lordi e sulle quote degli incassi corrispondenti alla parte che l'opera occupa nella rappresentazione, esecuzione o radiodiffusione complessiva, qualunque sia lo scopo della rappresentazione, esecuzione o radiodiffusione e qualunque sia il paese di origine dell'opera. L'ammontare del diritto demaniale e' determinato con decreto reale da emanarsi a norma dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100. La determinazione dell'ammontare del diritto demaniale sulla esecuzione di pezzi staccati di opere musicali o di brevi composizioni e' attribuita all'Ente italiano per il diritto di autore, secondo le norme del regolamento, sulla base dell'ammontare del compenso normalmente richiesto dall'ente suddetto per le opere tutelate eseguite in analoghe condizioni. 176. Il diritto demaniale e' dovuto anche sulle rappresentazioni od esecuzioni pubbliche e sulle radiodiffusioni di elaborazioni tutelate delle opere di pubblico dominio indicate nell'articolo precedente. In tal caso, fermi restando i diritti dell'autore della elaborazione, l'ammontare del diritto demaniale e' determinato nella meta' di quanto sarebbe dovuto se la rappresentazione o radiodiffusione avesse avuto per oggetto l'opera di pubblico dominio nella sua forma originale". (c) Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, reca "Revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici distrettuali delle imposte dirette e degli uffici del registro". La tabella A annessa al predetto decreto del Presidente della Repubblica contiene l'elenco degli uffici distrettuali delle imposte dirette soppressi; la tabella B contiene l'elenco degli uffici del registro soppressi. Si riporta il testo dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 644 del 1972: "Art. 1. - Sono soppressi gli uffici distrettuali delle imposte dirette e gli uffici del registro rispettivamente indicati nelle annesse tabelle A e B." (d) Si riporta il testo vigente del comma 22 dell'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 recante "Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonche' per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale": "22. Per l'attivita' di cui al comma 21 ed a seguito della comunicazione ivi prevista, ai Centri di assistenza di cui al comma 20 spetta un compenso a carico del bilancio dello Stato nella misura unitaria di lire 20.000 per ciascuna dichiarazione; tale compenso viene erogato direttamente dal sostituto d'imposta del lavoratore dipendente e pensionato, a fronte di corrispondenti minori versamenti delle ritenute fiscali operate sulle retribuzioni o pensioni. La misura dei compensi previsti nel comma 16 e nel presente comma sara' adeguata ogni anno con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le categorie e gli organismi interessati, sulla base del costo medio di gestione rilevato nel primo semestre del secondo anno tenendo conto del numero di dipendenti o assistiti che si avvalgono dei sostituti di dichiarazione. Le variazioni avranno effetto nel biennio successivo. Il primo dei decreti verra', emanato entro il 31 dicembre 1993". (e) Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 62 del citato decreto-legge n. 331 del 1993: "3. Fino all'entrata in vigore del conto fiscale, istituito dall'art. 78, comma 27, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 i compensi previsti dal comma 22 dello stesso articolo vengono erogati direttamente dall'Amministrazione finanziaria a seguito dell'invio, su supporto magnetico, delle dichiarazioni dei redditi degli utenti e di corrispondenti elenchi riassuntivi, sottoscritti dal direttore tecnico responsabile del Centro di assistenza fiscale. Le modalita' di corresponsione del compenso sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro". (f) Si riporta il testo dei commi 206, 207 e 208 (come modificati dal presente articolo), nonche' del comma 205 e del comma 208-bis dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica": "205. Fermi restando i compiti e le finalita' della commissione prevista dall'art. 38 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri, pubblicato nel supplemento ordinario n. 63 alla Gazzetta Ufficiale )) n. 124 del 30 maggio 1995, in via sperimentale per il personale dell'Amministrazione finanziaria, al fine di incrementare l'attivita' di controllo nonche' di assicurare il massimo grado di efficienza dei servizi, la semplificazione e la trasparenza dei rapporti con i contribuenti, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), d'intesa con le organizzazioni sindacali, definisce entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, procedure finalizzate alla riqualificazione professionale del personale e idonee alla copertura dei posti disponibili nelle dotazioni organiche, dei livelli dal quinto al nono, degli uffici finanziari, determinate ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. 206. Le procedure di cui al comma 205 sono improntate ai seguenti criteri generali: a) i corsi di riqualificazione, aggiornamento e specializzazione sono organizzati su base regionale dal Ministero delle finanze; b) l'accesso ai corsi e' subordinato al superamento di una prova selettiva scritta diretta ad accertare la conoscenza dei servizi e la competenza necessaria per lo svolgimento delle mansioni del profilo al quale e' indirizzato il corso; c) sono ammessi, a domanda, alla prova di cui alla lettera b) i dipendenti dell'Amministrazione finanziaria in servizio al 31 dicembre 1994, appartenenti a qualifiche funzionali immediatamente inferiori a quella cui sono indirizzati i corsi, salvo che per l'accesso alla settima qualifica funzionale, in possesso, alla data di pubblicazione del bando di ammissione, di una anzianita' di almeno cinque anni e del titolo di studio prescritto per l'accesso al profilo professionale cui sono indirizzati i corsi, ovvero con una anzianita' di servizio di almeno dieci anni e in possesso del titolo di studio inferiore a quello previsto per la qualifica per cui si concorre; d) i corsi hanno contenuto teorico-pratico e vertono sulle materie attinenti ai profili professionali cui sono indirizzati i corsi stessi; e) a conclusione dei corsi i candidati sono sottoposti ad una prova di carattere teorico-pratico, relativa al profilo al quale e' indirizzato il corso. Sulla base della valutazione viene definita la graduatoria dei vincitori. f) le commissioni per ciascun concorso sono nominate dal Ministro delle finanze. 207. I candidati che abbiano superato la prova selettiva di cui alla lettera (b) del comma 206 sono utilizzati in via provvisoria presso l'ufficio di destinazione, con le funzioni inerenti al profilo cui era indizzata la prova selettiva e con il relativo trattamento economico. La rinuncia all'immissione in servizio comporta la decadenza dal diritto di ammissione ai corsi di cui alla lettera a) del comma 206. In sostituzione dei candidati decaduti subentrano gli idonei della medesima graduatoria e, nel caso in cui il numero di coloro che abbiano superato la prova selettiva sia inferiore al numero dei posti disponibili, sono chiamati ad assumere servizio i candidati risultati idonei nella prova selettiva degli altri concorsi regionali, secondo l'ordine di una graduatoria unica nazionale compilata dal Ministero delle finanze. Il superamento dei corsi costituisce condizione per la nomina in ruolo, che ha decorrenza giuridica dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria della prova selettiva ed economica dalla data in cui ha avuto luogo la provvisoria immissione in servizio nella qualifica di nuovo inquadramento. Il personale che non supera il corso riassume il profilo professionale precedentemente rivestito e rientra nella sede di provenienza, salvo richiesta di destinazione nella nuova sede in presenza di disponibilita' di organico. 208. Per l'Amministrazione finanziaria, dalla data di approvazione della prima graduatoria del corso di cui al comma 207, decorre il termine di sessanta giorni per l'applicazione della disciplina prevista dall'art. 57 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dallo stesso art. 57, comma 6. 208-bis. Agli oneri relativi ai commi 206 e 207, valutati in lire 180 miliardi, si provvede utilizzando le risorse finanziarie disponibili a titolo di avanzo di amministrazione del fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211. Il Ministro del tesoro su proposta del Ministro delle finanze, e' autorizzato a prelevare dal conto corrente intestato al fondo presso la Cassa depositi e prestiti le somme destinate a far fronte agli oneri anzidetti e a disporne, con propri decreti, l'iscrizione, in termini di competenza e cassa, sugli specifici capitoli di spesa del Ministero delle finanze". (g) Il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211, reca: "Unificazione dei fondi di previdenza del personale del Ministero delle finanze".