Art. 6.
 Altre disposizioni in materia di contrasto all'evasione, di beni e
     diritti dello Stato e di funzionamento dell'amministrazione
                            finanziaria.
  Il  risarcimento  del  danno  cagionato  all'erario  come   diretta
conseguenza della mancata corresponsione dei tributi, nell'ambito del
procedimento   penale,   si   effettua,   sulla   base   di  apposita
dichiarazione, mediante  versamento  irripetibile  al  concessionario
della  riscossione, che riversa i relativi importi nei corrispondenti
capitoli dello stato di previsione dell'entrata  del  bilancio  dello
Stato.   Degli   importi   versati  si  tiene  conto  ai  fini  della
determinazione delle imposte, sanzioni e  interessi  dovuti  in  base
all'azione di accertamento tributario. Con decreto del Ministro delle
finanze,  di  concerto  con  i  Ministri  di grazia e giustizia e del
tesoro, sono  determinati  il  contenuto  della  dichiarazione  e  le
modalita' del versamento.
  2.  Il  Ministero  delle  finanze  puo'  affidare  le  attivita' di
recupero,  deposito,   redazione   dell'inventario,   alienazione   e
rottamazione  di beni mobili iscritti in pubblici registri oggetto di
provvedimento definitivo di confisca amministrativa  ad  uno  o  piu'
concessionari. Per la scelta del concessionario si applicano, in ogni
caso, le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
157,  in  materia  di  appalti pubblici di servizi. I rapporti tra il
Ministero del|e finanze e  il  concessionario  sono  disciplinati  da
apposita convenzione onerosa per il concessionario medesimo, conforme
allo schema tipo approvato con decreto del Ministro delle finanze.
(( 3. Il comma 114 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996,   ))
(( n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza       ))
(( pubblica, e' sostituito dal seguente:                           ))
(( "114. I beni immobili ed i diritti reali sugli immobili         ))
(( appartenenti allo Stato, situati nei territori delle regioni a  ))
(( statuto speciale, nonche' delle province autonome di Trento e   ))
(( di Bolzano, sono trasferiti al patrimonio dei predetti enti     ))
(( territoriali nei limiti e secondo quanto previsto dai           ))
(( rispettivi statuti. Detti beni non possono essere conferiti nei ))
(( fondi di cui al comma 86, ne' alienati o permutati".            ))
 3-bis. (( Le disposizioni di cui al comma 3 hanno efficacia       ))
(( a decorrere dal 1 gennaio 1997.                                 ))
  4.  Gli  articoli  175  e  176  della legge 22 aprile 1941, n. 633,
riguardanti l'imposizione  di  un  diritto  demaniale  sugli  incassi
derivanti  da rappresentazioni, esecuzioni e radiodiffusioni di opere
di pubblico dominio, sono abrogati.
  5. L'attivita' degli uffici finanziari di cui alle tabelle allegate
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  644,
e'  non ancora soppressi a norma dell'articolo 1 dello stesso decreto
n. 644 del 1972, continua ad esplicarsi fino a  data  da  determinare
con decreto del Ministro delle finanze
  6. Per il pagamento del compenso a favore dei centri autorizzati di
assistenza  fiscale, previsto dall'articolo 78, comma 22, della legge
30 dicembre 1991, n. 413, a valere sul capitolo  3479  del  Ministero
delle   finanze,  relativo  alla  assistenza  prestata  nel  1996  ai
lavoratori  dipendenti  e   pensionati,   trovano   applicazione   le
disposizioni  di  cui  all'articolo 62, comma 3, del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331 convertito, con modificazioni.,  dalla  legge  29
ottobre  1993,  n.  427,  che  prevedono  l'erogazione  del  predetto
compenso direttamente dalla amministrazione finanziaria.
 6-bis. (( All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n.         ))
(( 549, sono apportate le seguenti modificazioni:                  ))
   a) la lettera a) del comma 206 e' sostituita dalla seguente:    ))
(( "a), i corsi di riqualificazione, aggiornamento e               ))
(( specializzazione sono organizzati su base regionale dal         ))
(( Ministero delle finanze";                                       ))
(( b) la lettera d) del comma 206 e' sostituita dalla seguente:    ))
(( "d) i corsi hanno contenuto teorico-pratico e vertono sulle     ))
(( materie attinenti ai profili professionali cui sono indirizzati ))
(( i corsi stessi";                                                ))
(( c) la lettera f) del comma 206 e' sostituita dalla seguente:    ))
(( "f) le commissioni per ciascun concorso sono nominate Ministro  ))
(( delle finanze";                                                 ))
(( d) il comma 207 e' sostituito dal seguente:                     ))
(( "207. I candidati che abbiano superato la prova selettiva di    ))
(( cui alla lettera b) del comma 206 sono utilizzati in via        ))
(( provvisoria presso l'ufficio di destinazione, con le funzioni   ))
(( inerenti al profilo cui era indirizzata la prova selettiva e    ))
(( con il relativo trattamento economico. La rinuncia              ))
(( all'immissione in servizio comporta la decadenza dal diritto di ))
(( ammissione ai corsi di cui alla lettera a) del comma 206. In    ))
(( sostituzione dei candidati decaduti subentrano gli idonei della ))
(( medesima graduatoria e, nel caso in cui il numero di coloro che ))
(( abbiano superato la prova selettiva sia inferiore al numero dei ))
(( posti disponibili, sono chiamati ad assumere servizio i         ))
(( candidati risultati idonei nella prova selettiva degli altri    ))
(( concorsi regionali, secondo l'ordine di una graduatoria unica   ))
(( nazionale compilata dal Ministero delle finanze. Il superamento ))
(( dei corsi costituisce condizione per la nomina in ruolo, che ha ))
(( decorrenza giuridica dalla data del provvedimento di            ))
(( approvazione della graduatoria della prova selettiva ed         ))
(( economica dalla data in cui ha avuto luogo la provvisoria       ))
(( immissione in servizio nella qualifica di nuovo inquadramento.  ))
(( Il personale che non supera il corso riassume il profilo        ))
(( professionale precedentemente rivestito e rientra nella sede di ))
(( provenienza, salvo richiesta di destinazione nella nuova sede   ))
(( in presenza di disponibilita' di organico.";                    ))
(( e) dopo il comma 208 e' inserito il seguente:                   ))
 "208-bis. (( Agli oneri relativi ai commi 206 e 207,              ))
(( valutati in lire 180 miliardi, si provvede utilizzando le       ))
(( risorse finanziarie disponibili a titolo di avanzo di           ))
(( amministrazione del fondo di previdenza per il personale del    ))
(( Ministero delle finanze, istituito con decreto del Presidente   ))
(( della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211. Il Ministro del tesoro, ))
(( su proposta del Ministro delle finanze, e' autorizzato a        ))
(( prelevare dal conto corrente intestato al fondo presso la Cassa ))
(( depositi e prestiti le somme destinate a far fonte agli oneri   ))
(( anzidetti e a disporne, con propri decreti, l'iscrizione, in    ))
(( termini di competenza e cassa, sugli specifici capitoli di      ))
(( spesa del Ministero delle finanze".                             ))
          Riferimenti normativi:
               (a)  Il  decreto  legislativo  17  marzo 1995, n. 157,
          reca:  "Attuazione della direttiva 92 / 50 / CEE in materia
          di appalti pubblici di servizi".
               (b) Gli articoli 175 e 176 della legge 22 aprile 1941,
          n. 633 recante "Protezione del diritto d'autore e di  altri
          diritti  connessi  al suo esercizio", abrogati dal presente
          articolo recitavano:
              "175.   Per   ogni   rappresentazione,   esecuzione   o
          radiodiffusione  di un'opera adatta a pubblico spettacolo o
          di un'opera musicale, quando, per  qualsiasi  motivo,  essa
          sia di pubblico dominio, deve essere corrisposto allo Stato
          da  chi rappresenta, esegue o radiodiffonde l'opera, con le
          norme stabilite dal regolamento, un diritto demaniale sugli
          incassi lordi e sulle quote  degli  incassi  corrispondenti
          alla  parte  che  l'opera  occupa  nella  rappresentazione,
          esecuzione o radiodiffusione complessiva, qualunque sia  lo
          scopo  della rappresentazione, esecuzione o radiodiffusione
          e qualunque sia il paese di origine dell'opera.
             L'ammontare del diritto  demaniale  e'  determinato  con
          decreto  reale da emanarsi a norma dell'art. 3, n. 1, della
          legge 31 gennaio 1926, n. 100.
             La determinazione dell'ammontare del  diritto  demaniale
          sulla  esecuzione  di pezzi staccati di opere musicali o di
          brevi composizioni e' attribuita all'Ente italiano  per  il
          diritto  di autore, secondo le norme del regolamento, sulla
          base  dell'ammontare  del  compenso  normalmente  richiesto
          dall'ente  suddetto  per  le  opere  tutelate  eseguite  in
          analoghe condizioni.
             176.  Il  diritto  demaniale  e'  dovuto   anche   sulle
          rappresentazioni    od   esecuzioni   pubbliche   e   sulle
          radiodiffusioni di elaborazioni  tutelate  delle  opere  di
          pubblico  dominio indicate nell'articolo precedente. In tal
          caso,  fermi   restando   i   diritti   dell'autore   della
          elaborazione,   l'ammontare   del   diritto   demaniale  e'
          determinato nella meta' di  quanto  sarebbe  dovuto  se  la
          rappresentazione o radiodiffusione avesse avuto per oggetto
          l'opera di pubblico dominio nella sua forma originale".
               (c)  Il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 26
          ottobre 1972, n. 644, reca "Revisione delle  circoscrizioni
          territoriali   degli   uffici  distrettuali  delle  imposte
          dirette e degli uffici del registro". La tabella A  annessa
          al   predetto   decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          contiene l'elenco degli uffici distrettuali  delle  imposte
          dirette  soppressi;  la  tabella  B contiene l'elenco degli
          uffici  del  registro  soppressi.  Si  riporta   il   testo
          dell'art.   1  del  citato  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 644 del 1972:
            "Art.  1.  - Sono soppressi gli uffici distrettuali delle
          imposte dirette e gli uffici del  registro  rispettivamente
          indicati nelle annesse tabelle A e B."
               (d) Si riporta il testo vigente del comma 22 dell'art.
          78   della   legge   30   dicembre  1991,  n.  413  recante
          "Disposizioni  per  ampliare  le   basi   imponibili,   per
          razionalizzare,  facilitare  e  potenziare  l'attivita'  di
          accertamento;    disposizioni    per    la    rivalutazione
          obbligatoria  dei  beni immobili delle imprese, nonche' per
          riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei
          rapporti tributari pendenti;  delega  al  Presidente  della
          Repubblica   per  la  concessione  di  amnistia  per  reati
          tributari; istituzioni dei centri di assistenza  fiscale  e
          del conto fiscale": "22. Per l'attivita' di cui al comma 21
          ed a seguito della comunicazione ivi prevista, ai Centri di
          assistenza  di  cui al comma 20 spetta un compenso a carico
          del bilancio dello Stato  nella  misura  unitaria  di  lire
          20.000  per  ciascuna  dichiarazione;  tale  compenso viene
          erogato direttamente dal sostituto d'imposta del lavoratore
          dipendente e pensionato, a fronte di corrispondenti  minori
          versamenti    delle    ritenute   fiscali   operate   sulle
          retribuzioni o pensioni. La misura  dei  compensi  previsti
          nel  comma 16 e nel presente comma sara' adeguata ogni anno
          con decreto del Ministro delle finanze di concerto  con  il
          Ministro  del  tesoro, sentite le categorie e gli organismi
          interessati,  sulla  base  del  costo  medio  di   gestione
          rilevato  nel primo semestre del secondo anno tenendo conto
          del numero di dipendenti o assistiti che si  avvalgono  dei
          sostituti  di  dichiarazione. Le variazioni avranno effetto
          nel  biennio  successivo.  Il  primo  dei  decreti  verra',
          emanato entro il 31 dicembre 1993".
              (e)  Si  riporta  il testo del comma 3 dell'art. 62 del
          citato decreto-legge n. 331 del 1993: "3. Fino  all'entrata
          in  vigore del conto fiscale, istituito dall'art. 78, comma
          27, della  legge  30  dicembre  1991,  n.  413  i  compensi
          previsti dal comma 22 dello stesso articolo vengono erogati
          direttamente  dall'Amministrazione  finanziaria  a  seguito
          dell'invio, su supporto magnetico, delle dichiarazioni  dei
          redditi   degli   utenti   e   di   corrispondenti  elenchi
          riassuntivi,    sottoscritti    dal    direttore    tecnico
          responsabile del Centro di assistenza fiscale. Le modalita'
          di  corresponsione  del compenso sono stabilite con decreto
          del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
          tesoro".
              (f) Si riporta il testo dei commi 206, 207 e 208  (come
          modificati  dal presente articolo), nonche' del comma 205 e
          del comma 208-bis dell'articolo 3 della legge  28  dicembre
          1995,  n.  549,  recante "Misure di razionalizzazione della
          finanza pubblica": "205. Fermi  restando  i  compiti  e  le
          finalita'  della  commissione  prevista  dall'art.  38  del
          contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  del  comparto
          Ministeri,  pubblicato nel supplemento ordinario n. 63 alla
          Gazzetta Ufficiale )) n. 124 del 30  maggio  1995,  in  via
          sperimentale    per   il   personale   dell'Amministrazione
          finanziaria,  al  fine  di  incrementare   l'attivita'   di
          controllo   nonche'  di  assicurare  il  massimo  grado  di
          efficienza dei servizi, la semplificazione e la trasparenza
          dei  rapporti  con  i  contribuenti,   l'Agenzia   per   la
          rappresentanza  negoziale  delle  pubbliche amministrazioni
          (ARAN), d'intesa con le organizzazioni sindacali, definisce
          entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
          presente legge, procedure finalizzate alla riqualificazione
          professionale  del  personale  e  idonee alla copertura dei
          posti disponibili nelle dotazioni  organiche,  dei  livelli
          dal quinto al nono, degli uffici finanziari, determinate ai
          sensi  dell'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
          n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
             206. Le procedure di cui al comma 205 sono improntate ai
          seguenti criteri generali:
           a)  i   corsi   di   riqualificazione,   aggiornamento   e
          specializzazione  sono  organizzati  su  base regionale dal
          Ministero delle finanze;
               b) l'accesso ai corsi e' subordinato al superamento di
          una  prova  selettiva  scritta  diretta  ad  accertare   la
          conoscenza  dei  servizi  e la competenza necessaria per lo
          svolgimento  delle  mansioni  del  profilo  al   quale   e'
          indirizzato il corso;
               c)  sono  ammessi,  a  domanda, alla prova di cui alla
          lettera b) i dipendenti dell'Amministrazione finanziaria in
          servizio al 31 dicembre  1994,  appartenenti  a  qualifiche
          funzionali  immediatamente  inferiori  a  quella  cui  sono
          indirizzati i corsi, salvo che per l'accesso  alla  settima
          qualifica   funzionale,   in   possesso,   alla   data   di
          pubblicazione del bando di ammissione, di una anzianita' di
          almeno cinque anni e del titolo di  studio  prescritto  per
          l'accesso  al  profilo professionale cui sono indirizzati i
          corsi, ovvero con una  anzianita'  di  servizio  di  almeno
          dieci  anni  e in possesso del titolo di studio inferiore a
          quello previsto per la qualifica per cui si concorre;
             d) i corsi hanno  contenuto  teorico-pratico  e  vertono
          sulle  materie  attinenti ai profili professionali cui sono
          indirizzati i corsi stessi;
               e) a conclusione dei corsi i candidati sono sottoposti
          ad una prova  di  carattere  teorico-pratico,  relativa  al
          profilo  al quale e' indirizzato il corso. Sulla base della
          valutazione viene definita la graduatoria dei vincitori.
             f) le commissioni per ciascun concorso sono nominate dal
          Ministro delle finanze.
           207. I candidati che abbiano superato la  prova  selettiva
          di  cui  alla  lettera (b) del comma 206 sono utilizzati in
          via provvisoria presso l'ufficio di  destinazione,  con  le
          funzioni  inerenti  al  profilo  cui era indizzata la prova
          selettiva e  con  il  relativo  trattamento  economico.  La
          rinuncia  all'immissione  in servizio comporta la decadenza
          dal diritto di ammissione ai corsi di cui alla  lettera  a)
          del  comma  206.  In  sostituzione  dei  candidati decaduti
          subentrano gli idonei della  medesima  graduatoria  e,  nel
          caso  in  cui  il  numero di coloro che abbiano superato la
          prova  selettiva  sia  inferiore  al   numero   dei   posti
          disponibili, sono chiamati ad assumere servizio i candidati
          risultati idonei nella prova selettiva degli altri concorsi
          regionali,   secondo  l'ordine  di  una  graduatoria  unica
          nazionale  compilata  dal  Ministero  delle   finanze.   Il
          superamento  dei corsi costituisce condizione per la nomina
          in ruolo,  che  ha  decorrenza  giuridica  dalla  data  del
          provvedimento di approvazione della graduatoria della prova
          selettiva  ed economica dalla data in cui ha avuto luogo la
          provvisoria immissione in servizio nella qualifica di nuovo
          inquadramento.   Il  personale  che  non  supera  il  corso
          riassume il profilo professionale precedentemente rivestito
          e  rientra  nella  sede  di provenienza, salvo richiesta di
          destinazione nella nuova sede in presenza di disponibilita'
          di organico.
             208. Per l'Amministrazione finanziaria,  dalla  data  di
          approvazione  della  prima  graduatoria del corso di cui al
          comma 207,  decorre  il  termine  di  sessanta  giorni  per
          l'applicazione  della  disciplina prevista dall'art. 57 del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni,  in  deroga  a  quanto previsto dallo stesso
          art. 57, comma 6.
           208-bis. Agli oneri relativi ai commi 206 e 207,  valutati
          in  lire  180  miliardi, si provvede utilizzando le risorse
          finanziarie   disponibili   a   titolo   di    avanzo    di
          amministrazione  del  fondo  di previdenza per il personale
          del Ministero delle  finanze,  istituito  con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  17  marzo  1981,  n. 211. Il
          Ministro del tesoro su proposta del Ministro delle finanze,
          e' autorizzato a prelevare dal conto corrente intestato  al
          fondo   presso  la  Cassa  depositi  e  prestiti  le  somme
          destinate a far fronte agli oneri anzidetti e  a  disporne,
          con  propri decreti, l'iscrizione, in termini di competenza
          e cassa, sugli specifici capitoli di  spesa  del  Ministero
          delle finanze".
               (g)  Il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 17
          marzo 1981, n.   211,  reca:  "Unificazione  dei  fondi  di
          previdenza del personale del Ministero delle finanze".