Art. 6-bis.
                         Proroga dei termini
(( 1. I termini del 31 luglio 1996 e del 5 settembre 1996, di cui  ))
(( all'articolo 2, comma 138, primo periodo, della legge 23        ))
(( dicembre 1996, n. 662, sono prorogati al 30 aprile 1997.        ))
(( 2. Per le istanze presentate successivamente ai termini         ))
(( originariamente previsti dal citato articolo 2, comma 138,      ))
(( primo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, se entro   ))
(( il 30 novembre 1997 l'ufficio non ha comunicato il rigetto      ))
(( dell'istanza o l'invito al contribuente a presentarsi per       ))
(( redigere l'atto di adesione, il contribuente si intende         ))
(( definitivamente ammesso alla definizione. La stessa si          ))
(( perfeziona con il versamento, entro il 15 dicembre 1997, delle  ))
(( maggiori somme dovute, maggiorate degli interessi legali a      ))
(( decorrere dal 16 dicembre 1996, da effettuare in base alle      ))
(( norme sull'autoliquidazione mediante delega ad un'azienda di    ))
(( credito o tramite il competente concessionario della            ))
(( riscossione. Qualora l'importo dovuto sia superiore a lire 5    ))
(( milioni per le persone fisiche e a lire 10 milioni per gli      ))
(( altri soggetti, le somme eccedenti possono essere versate in    ))
(( due rate, di pari ammontare, rispettivamente entro il quarto e  ))
(( il decimo mese dalla data dell'atto di adesione di cui          ))
(( all'articolo 2, comma 138, quarto periodo, della legge 23       ))
(( dicembre 1996, n. 662, maggiorate degli interessi legali        ))
(( computati a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza ))
(( del termine stabilito per il versamento, ovvero entro il 31     ))
(( marzo 1998 ed entro il 30 settembre 1998 nel caso previsto al   ))
(( primo periodo del presente comma, nonche' degli interessi       ))
(( legali computati a decorrere dal 16 dicembre 1996. L'omesso     ))
(( versamento nei termini non determina l'inefficacia della        ))
(( definizione e per il recupero delle somme non corrisposte si    ))
(( applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del      ))
(( Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e        ))
(( successive modificazioni; sono altresi' dovuti una soprattassa  ))
(( pari al quaranta per cento delle somme non versate e gli        ))
(( interessi legali.                                               ))
(( 3. Per i soggetti che si avvalgono delle disposizioni di cui ai ))
(( commi 1 e 2 si applicano le norme di cui ai commi da 139 a 146  ))
(( dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Per gli   ))
(( stessi soggetti il termine del 20 dicembre 1996, nonche' i      ))
(( termini del 15 dicembre 1996, del 31 marzo 1997 e del 30        ))
(( settembre 1997, indicati rispettivamente nei commi 141 e 144    ))
(( dell'articolo 2 della citata legge n. 662 del 1996, sono        ))
(( prorogati di dodici mesi. L'imposta sostitutiva dovuta ai sensi ))
(( del comma 144 dell'articolo 2 della predetta legge n. 662 del   ))
(( 1996 va maggiorata degli interessi legali a decorrere dal 16    ))
(( dicembre 1996.                                                  ))
(( 4. Le maggiori entrate derivanti dalla applicazione del         ))
(( presente articolo, nel limite di lire 150 miliardi, sono        ))
(( destinate al rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 1,   ))
(( comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,  ))
(( con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.          ))
          Riferimenti normativi:
              (a)  Si  riporta  il  testo  dei  commi  da  138  a 146
          dell'art. 2 della citata legge n. 662 del 1996:
            "138.  Il  contribuente  che  intende   avvalersi   della
          definizione  presenta all'ufficio delle imposte competente,
          entro il 31 luglio 1996, ovvero entro il 5  settembre  1996
          se  i  relativi  dati  sono  registrati  anche  su supporto
          magnetico, apposita istanza irretrattabile redatta  secondo
          i  modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze
          16 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n.  30
          alla   Gazzetta  Ufficiale  n.  116  del  20  maggio  1996.
          All'istanza  dei  soggetti  che  esercitano  attivita'   di
          impresa  o  arti  e  professioni in forma associata possono
          essere allegate le istanze di ciascun  socio  o  associato.
          Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella
          Gazzetta  Ufficiale,  la  trattazione  delle  istanze  puo'
          essere attribuita anche agli uffici dell'imposta sul valore
          aggiunto, tenendo conto sia della qualita' dei soggetti sia
          della loro ripartizione sul territorio. L'ufficio, valutata
          l'istanza, la rigetta,  se  riscontra  cause  ostative  per
          legge,  ovvero  invita  il  contribuente  a presentarsi per
          redigere in contraddittorio l'atto di adesione  secondo  la
          procedura  stabilita  nel  regolamento di attuazione di cui
          all'art. 2-bis, comma 6,  del  decreto-legge  30  settembre
          1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
          novembre   1994,   n.  656,  concernente  disposizioni  per
          l'accertamento con adesione del contribuente,  emanato  con
          decreto  del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n.
          316. La definizione si perfeziona con il  versamento  delle
          maggiori  somme  dovute.  Se  entro  il  30  novembre  1996
          l'ufficio non  ha  comunicato  il  rigetto  dell'istanza  o
          l'invito  al contribuente a presentarsi per redigere l'atto
          di adesione, il  contribuente  si  intende  definitivamente
          ammesso  alla  definizione.  La stessa si perfeziona con il
          versamento, entro il 15 dicembre 1996, delle maggiori somme
          dovute,    da    effettuare    in    base    alle     norme
          sull'autoliquidazione  mediante  delega  ad  un'azienda  di
          credito  o  tramite  il  competente  concessionario   della
          riscossione.  Con  decreto  del  Ministro delle finanze, da
          pubblicare nella  Gazzetta  Ufficiale,  sono  stabilite  le
          modalita'   tecniche,   la   modulistica   e  i  codici  di
          versamento. Qualora l'importo dovuto sia superiore  a  lire
          cinque  milioni  per  le  persone  fisiche  e  a lire dieci
          milioni per gli altri soggetti, le somme eccedenti  possono
          essere   versate   in   due   rate,   di   pari  ammontare,
          rispettivamente entro il quarto e il decimo mese dalla data
          dell'atto di adesione di cui al presente comma,  maggiorate
          degli  interessi  legali  computati  a  decorrere dal primo
          giorno successivo alla scadenza del termine  stabilito  per
          il versamento, ovvero entro il 31 marzo 1997 ed entro il 30
          settembre   1997   nel   caso  previsto,  maggiorate  degli
          interessi  legali  computati  a  decorrere  dal 16 dicembre
          1996.  L'omesso  versamento  nei  termini   non   determina
          l'inefficacia  della  definizione  e  per il recupero delle
          somme  non  corrisposte  si   applicano   le   disposizioni
          dell'articolo   14   del   decreto   del  Presidente  della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.    602,  e  successive
          modificazioni; sono altresi' dovuti una soprattassa pari al
          40  per  cento  delle  somme  non  versate  e gli interessi
          legali.
            139. La definizione non e' soggetta ad impugnazione,  non
          e'  integrabile o modificabile da parte dell'ufficio, salvo
          il potere di  autotutela  dell'amministrazione  finanziaria
          ove  sussistano  le  condizioni  ostative indicate al comma
          137, nonche' in presenza di inesatte dichiarazioni circa  i
          dati  cui  si  riferiscono i parametri.  Non rileva ai fini
          penali ed extra tributari, compreso il  contributo  per  il
          Servizio  sanitario nazionale, nonche' ai fini dell'imposta
          comunale  per  l'esercizio  di  imprese   e   di   arti   e
          professioni.   Sulle   maggiori  imposte  non  sono  dovuti
          interessi; le  sanzioni  per  infedele  dichiarazione  sono
          ridotte  ad  un  ottavo del minimo, le sanzioni inerenti ad
          adempimenti  relativi   al   periodo   d'imposta   cui   si
          riferiscono   le   dichiarazioni  definite  ed  ogni  altra
          sanzione connessa con irregolarita' od omissioni rilevabili
          dalle dichiarazioni sono applicabili  nella  misura  di  un
          quarto  del  minimo. Alla definizione eseguita ai sensi dei
          commi da 133 a 165 si applicano, in quanto compatibili,  le
          disposizioni dei commi 2-bis e 2-sexies dell'articolo 3 del
          decreto-legge  30  settembre  1994, n. 564, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 30  novembre  1994,  n.  656,  e
          successive  modificazioni  e  integrazioni.  Per  le  somme
          riscosse in applicazione dei commi da 133 a 165 si rendono,
          altresi', applicabili le disposizioni dell'articolo  4  del
          citato   decreto-legge   n.   564  del  1994.  Il  maggiore
          imponibile  definito  rileva   ai   fini   dei   contributi
          previdenziali    dovuti    all'Istituto   nazionale   della
          previdenza sociale, determinati secondo le disposizioni dei
          commi 1-bis e 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 9  agosto
          1995, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
          ottobre  1995, n. 427. Sulle somme dovute a tale titolo non
          sono  dovuti   interessi.   Fino   alla   conclusione   del
          procedimento  di cui ai commi da 133 a 165 non si applicano
          gli articoli 8, primo comma,  del  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  6  ottobre  1978,  n.  627, e successive
          modificazioni, 12 del decreto-legge 2 marzo  1989,  n.  69,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989,
          n. 154, e successive modificazioni, e 62-ter, comma 1,  del
          decreto-legge  30  agosto  1993,  n.  331,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  29  ottobre  1993,  n.   427.
          L'intervenuta  definizione  dell'accertamento  con adesione
          inibisce la possibilita' per l'ufficio di  effettuare,  per
          lo   stesso   periodo   d'imposta,  l'accertamento  di  cui
          all'articolo 38, commi da quarto a settimo, del decreto del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  e
          successive modificazioni.
             140.  Ai  contribuenti  che  abbiano dichiarato ricavi o
          compensi di  importo  non  inferiore  a  quello  risultante
          dall'applicazione  dei  parametri indicati al comma 137 non
          si  applicano  le  disposizioni  richiamate  nel  penultimo
          periodo del comma 139.
            141.  Gli  esercenti  attivita'  di  impresa in regime di
          contabilita' ordinaria che per il periodo di imposta 1995 e
          per  il  precedente  hanno   dichiarato   ricavi   di   cui
          all'articolo  53, comma 1, ad esclusione di quelli indicati
          nella  lettera  c),  del  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  di  ammontare  non
          superiore  a lire dieci miliardi e comunque non inferiore a
          quello risultante dall'applicazione dei parametri di cui al
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  29
          gennaio  1996,  pubblicato  nel supplemento ordinario n. 15
          alla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31  gennaio  1996,  anche
          mediante  la  definizione  di cui ai commi da 137 a 140 del
          presente articolo, possono procedere alla  regolarizzazione
          della    situazione    patrimoniale    iniziale    relativa
          all'esercizio successivo.  Gli elementi posti a base  della
          regolarizzazione devono essere indicati in apposito modello
          approvato  con decreto del Ministro delle finanze 28 giugno
          1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.   150  del  28
          giugno  1996,  da  presentare  entro il 20 dicembre 1996 ai
          centri di servizio, ove  istituiti,  o  agli  uffici  delle
          imposte   competenti   in  ragione  del  domicilio  fiscale
          posseduto alla predetta ultima data.
            142. La regolarizzazione puo' essere effettuata  mediante
          l'eliminazine  delle passivita' o delle attivita' fittizie,
          inesistenti  o  indicate  per  valori  superiori  a  quelli
          effettivi  nonche'  mediante l'iscrizione di attivita' o di
          passivita',  costituite  da  debiti  verso  fornitori,   in
          precedenza  omesse,  assoggettando  i  maggiori  e i minori
          valori iscritti ad  imposta  sostitutiva  dell'imposta  sul
          reddito  delle  persone  fisiche,  dell'imposta sul reddito
          delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi,
          in misura pari al 10 per  cento.  Il  maggiore  valore  del
          patrimonio netto derivante dalle predette regolarizzazioni,
          al  netto dell'imposta sostitutiva, deve essere accantonato
          in apposita riserva, designata con riferimento ai commi  da
          133  a  165,  che  concorre alla formazione del reddito nel
          periodo di imposta e nella misura in cui la  riserva  viene
          attribuita  ai  soci  o ai partecipanti o all'imprenditore;
          nell'esercizio in cui si verificano le predette ipotesi, le
          somme attribuite,  aumentate  dell'imposta  sostitutiva  ad
          esse   corrispondente,  concorrono  a  formare  il  reddito
          imponibile della societa' o dell'ente  o  dell'impresa,  ai
          quali   e'   attribuito  un  credito  di  imposta  ai  fini
          dell'imposta  sul   reddito   delle   persone   fisiche   o
          dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  giuridiche pari
          all'ammontare dell'imposta sostitutiva pagata,  nonche'  il
          reddito  imponibile  dei  soci  o dei partecipanti.   Per i
          soggetti  indicati  nell'articolo 87, comma 1, lettere a) e
          b), del testo unico delle imposte  sui  redditi,  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre
          1986, n. 917, l'ammontare su cui va calcolata l'imposta sul
          patrimonio  netto  delle  imprese  e'  assunto   al   lordo
          dell'imposta sostitutiva.
             143.  Le  imprese  che  determinano  il  reddito in base
          all'articolo 79 del testo unico delle imposte sui  redditi,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
          dicembre   1986,   n.   917,    possono    effettuare    le
          regolarizzazioni limitatamente ai beni di cui agli articoli
          59,  60  e  67  dello  stesso  testo unico, nelle scritture
          contabili  previste  dall'articolo  18  del   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Si
          applica l'ultimo periodo del comma 141.
             144. La regolarizzazione si perfeziona con il versamento
          dell'imposta sostitutiva  entro  il  15  dicembre  1996;  i
          soggetti  con  periodo d'imposta non coincidente con l'anno
          solare  devono  versare  l'imposta  sostitutiva  entro   la
          predetta  data  o, se successiva, entro la data di scadenza
          del termine per la presentazione  della  dichiarazione  dei
          redditi   relativa   al  periodo  d'imposta  1995.  Qualora
          l'imposta dovuta superi i cinque milioni  di  lire  per  le
          persone  fisiche  e  i  dieci milioni di lire per gli altri
          soggetti, le somme eccedenti possono essere versate in  due
          rate,  di pari ammontare, rispettivamente entro il 31 marzo
          1997 e il 30 settembre 1997; per  i  soggetti  con  periodo
          d'imposta  non coincidente con l'anno solare, il versamento
          va effettuato entro le  predette  date  o,  se  successive,
          entro  il  sesto  ed  il dodicesimo mese dalla scadenza del
          termine  per  la  presentazione  della  dichiarazione   dei
          redditi.   Le   somme   eccedenti  vanno  maggiorate  degli
          interessi legali computati a  decorrere  dal  primo  giorno
          successivo  alla  scadenza  del  termine  previsto  per  il
          versamento dell'imposta sostitutiva fino a cinque  o  dieci
          milioni  di  lire.  L'omesso  versamento  nei termini delle
          somme   eccedenti   non   determina   l'inefficacia   della
          regolarizzazione   e   per  il  recupero  delle  somme  non
          corrisposte si applicano le disposizioni  dell'articolo  14
          del  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973, n. 602, e  successive  modificazioni;  sono  altresi'
          dovuti una soprattassa pari al 40 per cento delle somme non
          versate e gli interessi legali.
             145.  La regolarizzazione di cui al comma 141 non rileva
          ai  fini  penali.  I  valori  risultanti  dalle  variazioni
          indicate  nei  commi  142  e 143 sono riconosciuti, ai fini
          civilistici e fiscali, a decorrere dal periodo  di  imposta
          1996    e   non   possono   essere   utilizzati   ai   fini
          dell'accertamento. L'imposta sostitutiva  e'  indeducibile.
          Per  la  liquidazione,  la  riscossione,  i  rimborsi  e il
          contenzioso si applicano le disposizioni  previste  per  le
          imposte sui redditi.
             146.   Per   i   soggetti   che   si   avvalgono   delle
          regolarizzazione di cui ai commi da 133 a 165 del  presente
          articolo,  le rimanenze finali indicate negli articoli 59 e
          60 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1996,
          n. 917, relative al periodo di imposta 1995, da considerare
          per  l'applicazione  dei  parametri  di  cui al decreto del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri  29  gennaio  1996,
          richiamato nel comma 141, sono assunte per un ammontare non
          superiore  a  quello  delle esistenze iniziali del medesimo
          periodo di imposta".
              (b) Si riporta il testo vigente dell'art. 14 del citato
          D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602:
            "Art. 14 (Iscrizioni a ruolo a titolo definitivo). - Sono
          iscritte a titolo definitivo nei ruoli:
               a) le imposte e le ritenute alla  fonte  liquidate  in
          base  alle  dichiarazioni  ai  sensi dell'articolo 36-bis e
          36-ter, D.P.R.  29 settembre 1973, n.  600,  al  netto  dei
          versamenti  diretti  risultanti dalle attestazioni allegate
          alle dichiarazioni;
               b) le imposte, le maggiori imposte e le ritenute  alla
          fonte liquidate in base ad accertamenti definitivi;
               c) i redditi dominicali dei terreni e i redditi agrari
          determinati dall'ufficio in base alle risultanze catastali;
               d)   i   relativi   interessi,   soprattasse   e  pene
          pecuniarie".
              (c) Si riporta il  testo  dell'art.  1,  comma  7,  del
          decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,  convertito, con
          modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,  recante
          "Interventi  urgenti  a sostegno dell'occupazione": "7. Per
          le finalita' di  cui  al  presente  articolo  e'  istituito
          presso  il  Ministero del lavoro e della previdenza sociale
          il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle risorse di cui
          all'autorizzazione di spesa stabilita al comma 8, nel quale
          confluiscono anche i  contributi  comunitari  destinati  al
          finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo,
          su  richiesta  del  Ministero del lavoro e della previdenza
          sociale.  A  tale  ultimo  fine  i  contributi  affluiscono
          all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati
          al predetto Fondo".