Art. 6-ter. Incremento del Fondo per l'occupazione (( 1. Le eventuali maggiori entrate, rispetto alle previsioni del )) (( bilancio 1997, derivanti da dividendi dovuti dalle societa' per )) (( azioni possedute direttamente dallo Stato che affluiranno al )) (( capitolo 2970 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno )) (( 1997, in deroga alle norme vigenti di contabilita' dello Stato )) (( e alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge )) (( 23 dicembre 1996, n. 663, saranno destinate ad incrementare )) (( nella misura del 10 per cento l'autorizzazione di spesa di cui )) (( all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. )) (( 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre )) (( 1996, n. 608. )) (( 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con )) (( propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. )) Riferimenti normativi: (a) Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, della legge 23 dicembre 1996, n. 663, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1997)": "1. Per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, l'eventuale maggiore gettito rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente e' interamente utilizzato per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamita' naturali o improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese ovvero situazioni di emergenza economico-finanziaria". (b) Si riporta il testo dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, recante "Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale": "4. Con priorita' per le finalita' di cui al comma 1, nonche' per il finanziamento dei piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione di cui all'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' incrementato di lire 669 miliardi per l'anno 1995, di lire 685,6 miliardi per l'anno 1996, di lire 591,3 miliardi per l'anno 1997 e di lire 691, 3 miliardi a decorrere dall'anno 1998. Nell'ambito delle disposizioni, per l'anno 1995, un importo non inferiore al quaranta per cento e' ripartito a livello regionale in relazione al numero dei lavoratori di cui al comma 5 e all'articolo 3 e le relative risorse sono impegnate per il finanziamento di progetti che utilizzano i medesimi lavoratori".