Art. 6-ter.
               Incremento del Fondo per l'occupazione
(( 1. Le eventuali maggiori entrate, rispetto alle previsioni del  ))
(( bilancio 1997, derivanti da dividendi dovuti dalle societa' per ))
(( azioni possedute direttamente dallo Stato che affluiranno al    ))
(( capitolo 2970 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno ))
(( 1997, in deroga alle norme vigenti di contabilita' dello Stato  ))
(( e alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge ))
(( 23 dicembre 1996, n. 663, saranno destinate ad incrementare     ))
(( nella misura del 10 per cento l'autorizzazione di spesa di cui  ))
(( all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.   ))
(( 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre     ))
(( 1996, n. 608.                                                   ))
(( 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con      ))
(( propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.           ))
          Riferimenti normativi:
              (a) Si riporta il testo dell'art.  2,  comma  1,  della
          legge  23  dicembre 1996, n. 663, recante "Disposizioni per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato  (legge  finanziaria 1997)":   "1. Per ciascuno degli
          anni  1997,  1998  e  1999,  l'eventuale  maggiore  gettito
          rispetto  alle previsioni derivanti dalla normativa vigente
          e' interamente utilizzato per la riduzione del saldo  netto
          da  finanziare,  salvo  che  si  tratti  di  assicurare  la
          copertura finanziaria di interventi urgenti  ed  imprevisti
          necessari    per    fronteggiare   calamita'   naturali   o
          improrogabili  esigenze  connesse  con  la   tutela   della
          sicurezza   del   Paese   ovvero  situazioni  di  emergenza
          economico-finanziaria".
              (b) Si riporta il  testo  dell'art.  1,  comma  4,  del
          decreto-legge  1  ottobre  1996,  n.  510,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  28  novembre  1996,  n.  608,
          recante   "Disposizioni   urgenti   in  materia  di  lavori
          socialmente utili, di interventi a sostegno del  reddito  e
          nel  settore  previdenziale":  "4.  Con  priorita'  per  le
          finalita' di cui al comma 1, nonche' per  il  finanziamento
          dei piani per l'inserimento professionale dei giovani privi
          di  occupazione di cui all'articolo 15 del decreto-legge 16
          maggio 1994, n. 299, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 19 luglio 1994, n. 451, il Fondo per l'occupazione di
          cui  all'articolo  1,  comma 7, del decreto-legge 20 maggio
          1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
          luglio 1993, n. 236, e' incrementato di lire  669  miliardi
          per l'anno 1995, di lire 685,6 miliardi per l'anno 1996, di
          lire  591,3  miliardi  per  l'anno  1997  e  di lire 691, 3
          miliardi a decorrere dall'anno  1998.    Nell'ambito  delle
          disposizioni,  per l'anno 1995, un importo non inferiore al
          quaranta per cento e'  ripartito  a  livello  regionale  in
          relazione  al  numero  dei  lavoratori  di cui al comma 5 e
          all'articolo  3 e le relative risorse sono impegnate per il
          finanziamento  di  progetti  che  utilizzano   i   medesimi
          lavoratori".