PREMESSA
    Il   Dipartimento   dello  Spettacolo  eroga  finanziamenti  alle
attivita' teatrali di  prosa per favorire l'eccellenza artistica e il
costante rinnovamento della scena  italiana, e per consentire  ad  un
pubblico   il  piu'  possibile  ampio  di  accedere    all'esperienza
teatrale.
    A tal fine, verranno perseguiti i seguenti obiettivi:
    1. Creazione e produzione
    a) Il sostegno alla qualita', all'innovazione, alla ricerca, alla
sperimentazione  di nuove tecniche e nuovi stili, anche favorendo  il
ricambio  generazionale.
    b)   Il   sostegno   alla  committenza  di  nuove  opere  e  alla
valorizzazione del  repertorio contemporaneo italiano ed europeo.
    c) La conservazione e la valorizzazione del  repertorio  classico
anche tramite  il recupero del patrimonio teatrale sommerso.
    d)    L'incentivazione    a    forme   di   creazione   artistica
interdisciplinare, tendenti   alla contaminazione di  piu'  linguaggi
espressivi (teatrale, musicale,  coreutico, ecc.)
    e)  La  formazione  e  la  tutela delle professionalita' in campo
artistico, tecnico,  organizzativo.
    2. Distribuzione e diffusione
    a) L'incentivazione alla promozione di  nuovi  pubblici,  tramite
politiche    d'incoraggiamento  ad accostarsi al teatro nei confronti
dei giovani e delle  categorie meno favorite.
    b)  Il  sostegno  al  riequilibrio  territoriale,  favorendo   il
radicamento di  iniziative teatrali e/o la circuitazione di compagnie
nelle aree meno  servite.
    c) Il sostegno alla proiezione internazionale del teatro italiano
-  in    particolare  in  ambito  europeo  -  mediante  iniziative di
coproduzione e di  scambio di ospitalita' con  qualificati  organismi
esteri.
    Le   caratteristiche  di  continuita'  e  coerenza  del  progetto
artistico e l'efficienza della  gestione saranno tenute nella  debita
considerazione.
                               Art. 1
      Attivita' teatrali sovvenzionate per le quali e' previsto
                un intervento finanziario dello Stato
    1. La presente circolare disciplina, nelle more dell'approvazione
del  D.D.L.    sul  teatro di prosa e del regolamento di cui al comma
2bis dell'art.3 del D.L.  29  marzo  1995,  n.  97,  convertito,  con
modificazioni,  dalla Legge 30 maggio 1995, n.  203, gli stanziamenti
del Fondo Unico per lo spettacolo, istituito dalla  legge  30  aprile
1985, n. 163, destinati alle attivita' di prosa.
    2.  Le  attivita'  di  prosa considerate, ai fini dell'intervento
finanziario dello   Stato,  sono  quelle  relative  alla  produzione,
distribuzione,  esercizio, promozione, perfezionamento professionale,
nonche' a rassegne e festival, realizzate e  promosse da:
    1 enti ed istituzioni di diritto pubblico;
    2 istituzioni culturali a carattere nazionale;
    3 enti o associazioni stabili di:
    a) produzione ad iniziativa pubblica;
    b)  produzione  di  prioritario  interesse pubblico ad iniziativa
privata o mista pubblico-privata;
    c) produzione e  promozione  nel  settore  della  sperimentazione
teatrale;
    d)  produzione e promozione nel settore del teatro per l'infanzia
e la gioventu';
    4 organismi ed imprese teatrali di produzione;
    5 teatro di sperimentazione e per l'infanzia e la gioventu';
    6 organismi e imprese di distribuzione:
    a) circuiti territoriali;
    b) imprese private di esercizio;
    c) teatri municipali;
    7 organismi di promozione, perfezionamento professionale,  teatri
di figura  di rilevanza nazionale;
    8 teatri universitari;
    9 enti o associazioni promotori di rassegne e festival.