Art. 2 Stagione Teatrale Il periodo di attivita', definito stagione teatrale, decorre: a) dal 1 giugno al 31 maggio dell'anno successivo per gli organismi di cui agli artt. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21 e 23. Per le iniziative culturali di cui all'art. 23 il periodo di attivita' puo' riferirsi anche all'anno solare nel quale inizia l'attivita' stessa. b) dal 1 settembre al 31 agosto dell'anno successivo per gli enti o associazioni stabili ad iniziativa pubblica o privata di cui agli artt. 9 e 10. c) dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo per gli organismi di cui agli artt. 7, 8, 17, 18 e 22. L'Amministrazione in presenza di risorse finanziarie aggiuntive si riserva la facolta' di emanare, entro il 31 dicembre 1997, una nuova circolare relativa al periodo di attivita' fra il 1 giugno ed il 31 dicembre 1998, al fine di assicurare la coincidenza della stagione teatrale con l'anno solare 1999 e seguenti.