Art. 2
                          Stagione Teatrale
    Il periodo di attivita', definito stagione teatrale, decorre:
    a)  dal  1  giugno  al  31  maggio  dell'anno  successivo per gli
organismi di cui agli artt. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21 e 23.
    Per le iniziative culturali di cui  all'art.  23  il  periodo  di
attivita'  puo'  riferirsi  anche  all'anno  solare  nel quale inizia
l'attivita' stessa.
    b) dal 1 settembre al 31 agosto dell'anno successivo per gli enti
o associazioni  stabili ad iniziativa pubblica o privata di cui  agli
artt. 9 e 10.
    c)  dal  1  gennaio  al  31 dicembre dell'anno successivo per gli
organismi di cui agli artt. 7, 8, 17, 18 e 22.
    L'Amministrazione in presenza di risorse  finanziarie  aggiuntive
si  riserva  la  facolta'  di emanare, entro il 31 dicembre 1997, una
nuova circolare relativa al periodo di attivita' fra il 1  giugno  ed
il  31  dicembre  1998,  al  fine  di assicurare la coincidenza della
stagione teatrale con l'anno solare 1999 e seguenti.