Art. 3 Presupposti per l'ammissione agli interventi finanziari dello Stato 1. Costituiscono presupposti per l'ammissione agli interventi finanziari di cui alla presente circolare la validita' culturale e sociale delle iniziative, la natura professionale delle attivita' realizzate, nonche' l'impiego per ogni spettacolo di almeno sei elementi tra artistici e tecnici, riducibili a tre per gli organismi di cui ai successivi artt. 11 e 15. 2. La professionalita' degli elementi artistici e tecnici va intesa con riguardo ai requisiti desumibili dalle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria. Detti requisiti debbono essere attestati dal legale rappresentante dell'organismo o dell'impresa teatrale, il quale dovra' altresi dichiarare che i rapporti contrattuali sono disciplinati in conformita' ai relativi contratti collettivi nazionali di categoria. 3. Ai fini degli interventi previsti dalla presente circolare sono prese in considerazione le rappresentazioni in pubblico alle quali chiunque possa accedere con l'acquisto di biglietto di ingresso o di tessera. 4. Non possono essere assegnati contributi agli organismi e iniziative teatrali previsti ai successivi artt. 12, 13, 14, 15 e 23 ove gli stessi presentino identita' di soggetti nelle cariche di legale rappresentante, di direttore artistico, di direttore amministrativo con altri organismi od iniziative per i quali siano stati assegnati nella medesima stagione teatrale interventi finanziari ai sensi dei suddetti articoli.