Art. 3
 Presupposti per l'ammissione agli interventi finanziari dello Stato
    1.  Costituiscono  presupposti  per  l'ammissione agli interventi
finanziari di cui alla presente circolare la  validita'  culturale  e
sociale  delle  iniziative,  la  natura professionale delle attivita'
realizzate, nonche' l'impiego  per  ogni  spettacolo  di  almeno  sei
elementi  tra artistici e tecnici, riducibili a tre per gli organismi
di cui ai successivi artt. 11 e 15.
    2. La professionalita' degli  elementi  artistici  e  tecnici  va
intesa  con  riguardo  ai requisiti desumibili dalle disposizioni dei
contratti collettivi  nazionali  di  lavoro  della  categoria.  Detti
requisiti   debbono   essere   attestati  dal  legale  rappresentante
dell'organismo o  dell'impresa  teatrale,  il  quale  dovra'  altresi
dichiarare   che   i   rapporti  contrattuali  sono  disciplinati  in
conformita' ai relativi contratti collettivi  nazionali di categoria.
    3. Ai fini degli interventi  previsti  dalla  presente  circolare
sono  prese  in   considerazione le rappresentazioni in pubblico alle
quali chiunque possa accedere con l'acquisto di biglietto di ingresso
o di tessera.
    4. Non possono  essere  assegnati  contributi  agli  organismi  e
iniziative  teatrali   previsti ai successivi artt.  12, 13, 14, 15 e
23 ove gli stessi presentino identita' di soggetti nelle  cariche  di
legale   rappresentante,   di   direttore   artistico,  di  direttore
amministrativo con altri organismi od iniziative per  i  quali  siano
stati   assegnati   nella   medesima   stagione  teatrale  interventi
finanziari ai sensi dei suddetti articoli.