Art. 4 Modalita' per la presentazione delle istanze di ammissione agli interventi finanziari e relativa documentazione e per la presentazione dei consuntivi 1. Le domande di ammissione agli interventi finanziari previsti per la stagione teatrale 1997/98, redatte in tre esemplari, di cui uno in carta da bollo, corredate da atto costitutivo, statuto ed elenco dei soci, qualora presentino variazioni rispetto all'ultima domanda inoltrata, nonche' dal bilancio consuntivo civilistico dell'anno 1996 debbono essere inviate o presentate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello Spettacolo - Ufficio III attivita' di prosa - via della Ferratella in Laterano n. 51 - 00184 Roma. 2. I termini per la trasmissione delle domande, corredate dal programma e dal preventivo finanziario, che comunque vanno inviate o presentate prima dell'inizio dell'attivita', sono cosi' perentoriamente determinati: - 31 ottobre 1997 per le iniziative la cui affivita' e' considerata ad anno solare (organismi di cui all'art. 2 comma c); - 15 giugno 1997 per le iniziative la cui attivita' e' considerata a stagione teatrale. Al fine di consentire alla Commissione Consultiva di disporre dei necessari elementi informativi sulle singole iniziative, la documentazione relativa al programma di attivita' ed al preventivo finanziario dovra' essere improrogabilmente perfezionata - pena il rinvio dell'esame delle istanze alla presentazione del consuntivo - entro i seguenti termini: a) 15 luglio 1997 per gli organismi la cui attivita' e' considerata a stagione; b) 31 ottobre 1997 per gli enti ed istituzioni di diritto pubblico e le istituzioni a carattere nazionale; c) 31 dicembre 1997 per gli organismi di promozione; d) 30 aprile 1998 per gli organismi organizzatori di festival e rassegne; I dati relativi al programma ed al preventivo finanziario debbono essere indicati in appositi modelli che saranno predisposti tempestivamente dall'Amministrazione. L'Amministrazione decidera' in merito agli interventi finanziari in linea di massima entro i seguenti termini: - 31 ottobre 1997 per gli organismi sub a); - 30 novembre 1997 per gli organismi sub b); - 28 febbraio 1998 per gli organismi sub c); - 30 giugno 1998 per gli organismi sub d). 3. La verifica dell'Amministrazione sui consuntivi dell'attivita' svolta costituisce presupposto per la definitiva assegnazione dell'intervento finanziario e per l'esame dei preventivi e dei programmi della stagione teatrale successiva. In presenza di una difformita' tra attivita' svolta e programma preventivato, che abbia comportato una modifica dei dati finanziari o artistici presi a riferimento in sede di assegnazione dell'intervento finanziario, l'Amministrazione, sentita la Commissione Consultiva, procedera' ad una riduzione od alla revoca del medesimo. In sede di liquidazione saranno operate riduzioni d'ufficio dei contributi assegnati in presenza di documentazione inidonea a giustificare il conto consuntivo presentato nell'apposito modello predisposto dall'Amministrazione e verificato dalla Commissione. Il consuntivo dell'attivita' svolta dovra' essere trasmesso entro 30 giorni dal termine dell'attivita' stessa. In caso di mancato invio entro detto termine, non potra' essere preso in considerazione il preventivo della stagione successiva, il cui esame sara' rinviato automaticamente alla presentazione del consuntivo. Gli enti e le Associazioni stabili ad iniziativa pubblica e privata, fermo restando l'obbligo di inviare il consuntivo entro 60 gg. dal termine dell'attivita', potranno trasmettere una relazione artistico-finanziaria entro il 30 settembre, al fine di consentire alla Commissione Consultiva l'esame del preventivo. Qualora il consuntivo definitivo presenti risultanze finanziarie difformi dalla relazione artistico-finanziaria precedentemente trasmessa, l'Amministrazione sottoporra' alla Commissione Consultiva detto consuntivo anche per l'eventuale riesame del preventivo.